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La sicurezza degli impianti elettrici nei locali adibiti ad uso medico é analizzata nella Norma 64-8 ed in particolare nella sezione 710. Tale Norma si applica agli ospedali, cliniche mediche, studi medici ed odontoiatrici, strutture veterinarie( 1 ), locali per fisiomassoterapia, e in tutti quegli ambienti in cui si utilizzano apparecchi elettromedicali o per uso estetico con parti applicate al paziente, sia esso persona o animale. ( 1 ) Nota: in una nota dell art. 710.1.1 della Norma CEI 64-8 si specifica che la stessa Norma può essere usata, in quanto praticamente applicabile, anche per cliniche ed ambulatori veterinari. La decisione se classificare o meno la struttura veterinaria spetta al Direttore Sanitario. Si dovrà tenere conto del valore morale del paziente-animale e del suo valore economico, distinguendo fra diversi livelli di responsabilità rispetto alla sicurezza elettrica (es. differenza di esercizio fra una struttura per animali da compagnia e animali d allevamento). Il confronto sarà ricondotto alle strutture veterinarie soggette all'accordo Stato-Regioni del novembre 2003 e quindi ad autorizzazione sanitaria. Sarà inoltre lasciata al medico veterinario stesso (in base alla discrezionalità professionale riconosciuta in capo al Direttore Sanitario) la responsabilità di scegliere fra locale di gruppo 1 o di gruppo 2. Il gruppo 2 consentirà di mettersi al riparo dai blackout e di dotarsi di un impianto in grado di alimentare autonomamente e in sicurezza i locali destinati alla chirurgia ed in caso di emergenza energetica di portare a termine l'intervento chirurgico.

I locali ad uso medico si classificano in: Locali di gruppo 0 - Sono locali ad uso medico nei quali non si utilizzano apparecchi elettromedicali con parti applicate. A questo tipo di locali si applica la Norma generale impianti e non la Norma sui locali ad uso medico. Locali di gruppo 1 - Sono locali ad uso medico nei quali si fa uso di apparecchi con parti applicate destinate ad essere utilizzate esternamente o anche invasivamente entro qualsiasi parte del corpo, esclusa la zona cardiaca. Locali di gruppo 2 - Sono locali ad uso medico con pericolo di microshock dove sono utilizzate apparecchiature con parti applicate destinate ad essere utilizzate in operazioni chirurgiche, o interventi intracardiaci, oppure dove le funzioni vitali del paziente possono essere compromesse dalla mancanza dell'alimentazione elettrica. In questi locali viene individuata una particolare zona, definita dalla Norma "zona paziente", che delimita il volume all'interno del quale il paziente può venire a contatto con masse o masse estranee pericolose. La classificazione del locale e l'individuazione della zona paziente deve essere frutto della collaborazione tra progettista e direttore sanitario i quali devono giungere ad un compromesso tra l'esigenza di semplificazione e adeguatezza dell'impianto in previsione di eventuali esigenze future. All'interno della zona paziente gli accorgimenti da adottare per la sicurezza del paziente sono più restrittivi che all'esterno perciò si rende necessario stabilire l'effettiva posizione che possono assumere il paziente o le apparecchiature che possono entrare in contatto con il paziente. Sono da considerare interne alla zona paziente le masse e le masse estranee che si trovano in verticale ad una quota inferiore a 2,5 m dal pavimento (fig. 1) o, in orizzontale, ad una distanza inferiore a 1,5 m dal paziente ( fig. 2) considerando anche le eventuali diverse posizioni che il paziente, quando può entrare in contatto con apparecchi elettromedicali, potrebbe assumere se fosse spostato dal posto originario.

Fig.1 - La zona paziente in verticale Fig. 2 - La zona paziente in orizzontale Una struttura con locali ad uso medico potrebbe essere classificabile come luogo a maggior rischio in caso d'incendio per l'elevato tempo di sfollamento in caso d'incendio.

Tipo di locale, destinazione d'uso e gruppo di possibile appartenenza Di seguito é riportato un elenco di locali ad uso medico ed una loro possibile classificazione in funzione della loro destinazione d'uso. Gruppo 0 Ambulatorio medico in cui non si utilizzano apparecchi elettromedicali o dove si utilizzano apparecchi senza parti applicate Gruppo 1 Ambulatorio medico in cui si utilizzano apparecchi elettromedicali con parti applicate senza anestesia generale Camera di degenza o gruppi di camere adibite ad uso medico nelle quali i pazienti sono alloggiati per la durata del loro soggiorno in un ospedale od in un altro ambiente ad uso medico Locale per esami di fsiopatologia in cui i pazienti sono collegati ad apparecchi elettromedicali di misura e controllo Locale per idroterapia in cui i pazienti sono sottoposti a cure mediante acque, fanghi, vapori, ecc.. Locale per radiologia in cui si utilizzano apparecchi radiologici Locali per terapia fisica in cui il paziente é sottoposto a onde magnetiche, calore, vibrazioni, raggi ultravioletti, massaggi, ginnastica curativa, ecc.. Locali per uso estetico Sala parto Gruppo 2 Locale per sorveglianza o terapia intensiva di pazienti sottoposti a controllo ed eventualmente a stimolazione o sostituzione di determinate funzioni vitali attraverso apparecchiature elettromedicali Locale per anestesia dove si praticano anestesie generali o analgesie generali Locale per cateterismo cardiaco Locale per esami angiografici o emodinamici Sala chirurgica dove persone o animali sono sottoposti ad interventi chirurgici come ad esempio le camere operatorie, preoperatorie, di risveglio, di lavaggio, sterilizzazione e le sale parto se collegate alle camere operatorie Ambulatorio chirurgico dove persone o animali vengono sottoposti ad operazioni chirurgiche

Principali disposizioni di prevenzione incendi relative alle strutture sanitarie ATTO TITOLO G.U. CONTENUTO D.P.R. 14/01/1997 Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private. S. O. n. 42 del 20/02/1997 Il provvedimento approva i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private. Ai fini dell accreditamento nell ambito del servizio sanitario nazionale, le regioni classificano le strutture in relazione alla tipologia delle prestazioni contemplate dai livelli di assistenza in: - strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti; - strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio; - strutture che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo e/o diurno. D.M. 18/09/2002 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private n. 227 del 27/09/02 Il D.M. 18/09/02 (art. 1) si applica alle strutture sanitarie pubbliche e private che, ai sensi dell art. 4 del D.P.R. 14/01/97, sono così classificate in relazione alla tipologia di prestazioni erogate: a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno (ivi comprese le attività di day hospital e day surgery); b) strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, quali: presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche,

psichiche e sensoriali, presidi di tutela della salute mentale: centro diurno psichiatrico e day hospital psichiatrico, presidi di tutela della salute mentale: struttura residenziale psichiatrica, strutture di riabilitazione e strutture educativoassistenziali per i tossicodipendenti, residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.).; c) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, quali: assistenza specialistica ambulatoriale, servizi di medicina di laboratorio, attività di diagnostica per immagini, presidi ambulatoriali di recupero e rieducazione funzionale, centri ambulatoriali di riabilitazione, centro di salute mentale, consultorio familiare, presidi ambulatoriali per il trattamento dei tossicodipendenti. Il Titolo II dell allegato si applica alle strutture di nuova costruzione che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno Il Titolo III dell allegato è riferito alle strutture esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno Infine le disposizioni del Titolo IV si applicano: - alle strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, sia esistenti che di nuova costruzione; - alle strutture, fino a 25 posti letto, che erogano prestazioni a

ciclo diurno in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale, sia esistenti che di nuova costruzione; - alle strutture esistenti, fino a 25 posti letto, che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo. Lettera-Circolare P 834 / 4122 sott. 46 dell 8/07/ 2003 D.M. 18 settembre 2002, punto 5.4.2, comma 2 dell allegato - Installazione dei gruppi frigoriferi. ------ Fornisce chiarimenti circa i requisiti di corretta installazione dei gruppi frigoriferi a servizio delle strutture sanitarie. Lettera-Circolare P 805 / 4122 sott. 46 del 9/06/2005 D.M. 18 settembre 2002 - Uso bombole di ossigeno per necessità terapeutiche. ------- Fornisce chiarimenti in ordine alla detenzione e all impiego di bombole di ossigeno per uso terapeutico all interno delle strutture sanitarie in relazione a quanto previsto al punto 5.3.2 della regola tecnica.