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Transcript:

Dott. Michael Brugnara Dott. Walter Schweigkofler Dott. Walter Weger 2. Lettera Circolare 2015 Indice: 1.) Reverse Charge Novità... 1 2.) Split Payment... 2 3) Credito d imposta per la digitalizzazione del turismo... 6 4.) L aliquota Iva del 10% per gli interventi di manutenzione con beni significati... 7 5.) Rimborso Iva all estero... 9 Gentile Cliente, vogliamo comunicarle le ultime novità: 1) Reverse Charge Novità L Agenzia delle Entrata ha chiarito nella circolare n. 14/E del 27.03.2015 l applicazione del nuovo reverse charge. Una condizione per l applicazione del nuovo reverse charge è che la prestazione di servizio sia effettuata su un edificio. La prestazione deve avere oggetto la pulizia, la demolizione, l installazione di impianti o il completamento dell edificio, sempre nei confronti di un committente soggetto passivo IVA. In presenza di un unico contratto, comprensivo di una pluralità di prestazioni di servizi in parte soggette al reverse charge e in parte soggette all applicazione dell IVA nelle modalità ordinarie, si dovrà fatturare separamente le diverse prestazioni. Altri chiarimenti riguardano la definizione del termine edificio. Sono escluse dal meccanismo del reverse charge le prestazioni di servizi aventi oggetto terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, etc., salvo che questi non costituiscano un elemento integrante dell edificio stesso (ad esempio giardini pensili). Per l individuazione delle prestazioni di servizio rilevanti ai fini del reverse charge si fa riferimento unicamente ai codici attività della tabella ATECO 2007 (vedi la tabella sotto). Non è rilevante il codice ATECO effettivamente comunicato dal prestatore del servizio all amministrazione finanziaria, conta solo se l attività svolta è compresa nelle classificazioni della tabella ATECO come sotto indicata. Nell ambito delle installazioni di impianti anche per i lavori di riparazione e manutenzione degli impianti negli edifici si applica il nuovo reverse charge. Per le prestazioni eseguite nei confronti di un ente non commerciale si deve differenziare se la prestazione effettuata riguarda la parte commerciale o istituzionale dell ente. In particolare, le prestazioni riguardanti l attività commerciale dell ente non commerciale sono assoggettabile al reverse charge, mentre le prestazioni riguardanti l attività istituzionale sono assoggettabile all applicazione dell IVA nelle modalità ordinarie. pag. 1/9

Elenchiamo alcuni casi di esclusione dall applicazione del Reverse Charge: - Le attività di pulizia specializzata di impianti e macchinari industriali sono esclusi; - I produttori agricoli con volume di affari non superiore a 7.000,00 e gli enti che hanno optato per le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 sono esclusi; - devono ritenersi escluse dal reverse charge anche le forniture di beni con posa in opera, in quanto tali operazioni costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi, poiché la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene; Sono fatti salvi, con seguente mancata applicazione di sanzioni, eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente della pubblicazione del circolare. Dal 27.03.2015 si deve seguire rigorosamente le istruzioni. Servizi di pulizia Demolizione Installazione di impianti Completamento degli edifici Ateco- Code 81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici 81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali 43.11.00 Demolizione 43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione 43.21.02 (inclusa manutenzione e riparazione) Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione) 43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione 43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione) 43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione) 43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili 43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni 43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici) 43.31.00 Intonacatura e stuccatura 43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate 43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili 43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri 43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri 43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili muratori (limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici) 43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a. 2) Nuovo regime IVA di Split Payment La legge di stabilità 2015, inserendo l art. 17-ter nel DPR 633/72, ha previsto un nuovo meccanismo impositivo ai fini IVA per le operazioni effettuate nei confronti dello Stato e di altre Pubbliche Amministrazioni. pag. 2/9

Lo speciale meccanismo, denominato scissione dei pagamenti o split payment, parte dal 1.1.2015 e prevede l assolvimento dell imposta in capo alla Pubblica Amministrazione destinataria della cessione di beni o della prestazione di servizio. Al fornitore della Pubblica Amministrazione sarà liquidato il solo corrispettivo dell operazione, mentre l IVA sarà versata direttamente all Erario. Nella fattura emessa con evidenza dell IVA deve riportare l annotazione scissione dei pagamenti di cui all art. 17-ter, DPR n. 633/72 ovvero split payment di cui all art. 17-ter, DPR n. 633/72. La mancanza di tale dicitura comporta l applicazione della sanzione da 1.032 a 2.065. Ambito oggettivo Il regime di split payment si applica: alle cessioni di beni alle prestazioni di servizi, effettuate nel territorio dello Stato. Esclusione per le operazioni soggette al reverse charge Sono escluse dal regime di split payment le operazioni assoggettate al reverse charge, sia interno sia esterno. Sono assoggettate al reverse charge interno le sole operazioni (es. servizi di pulizia relativi ad edifici, cessioni di personal computer e laptop) rese nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni che agiscono nell ambito di attività commerciali. Le medesime operazioni, se rese nell ambito di attività di pubblica autorità, sono assoggettate allo split payment. Esclusione per le prestazioni soggette a ritenuta Il regime di split payment non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte. L esclusione riguarda le prestazioni di servizi i cui corrispettivi sono assoggettati a ritenute alla fonte, sia a titolo di imposta che a titolo di acconto. Esclusione per i regimi IVA speciali Secondo quanto chiarito dall Agenzia delle Entrate, il regime di split payment non si applica con riferimento alle operazioni assoggettate a regimi IVA speciali che non prevedono l evidenza dell imposta in fattura e che ne dispongono l assolvimento secondo regole proprie. È il caso, ad esempio, dei regimi IVA con assolvimento dell IVA all origine (ad esempio, il regime speciale dell editoria e il regime speciale delle agenzie di viaggio). Esclusione per le operazioni certificate con scontrino o ricevuta Il regime di split payment riguarda le operazioni documentate mediante fattura emessa dal fornitore. pag. 3/9

Sono, pertanto, escluse dal regime le operazioni certificate dal fornitore mediante il rilascio di: ricevuta fiscale; scontrino fiscale; scontrino non fiscale (per i soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi); altre modalità semplificate di certificazione dei corrispettivi. Ambito soggettivo Il regime di split payment si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rese da ogni soggetto passivo IVA, nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni che agiscono: in veste istituzionale; oppure nell esercizio di attività di impresa. Sono assoggettate al meccanismo di split payment le operazioni effettuate nei confronti: dello Stato; degli organi dello Stato, ancorché dotati di autonoma personalità giuridica (ad esempio, le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l alta formazione artistica, musicale e coreutica); degli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane, Comunità montane, Comunità isolane e Unioni di Comuni) e dei consorzi tra essi costituiti ex art. 31 del DLgs. 267/2000; delle Camere di Commercio e delle Unioni regionali delle Camere di Commercio; degli istituti universitari; delle aziende sanitarie locali; degli enti ospedalieri, ad eccezione degli enti ecclesiastici che esercitano assistenza ospedaliera poiché operano in regime di diritto privato; degli enti pubblici che, in alcune Regioni, sono subentrati ai soggetti del Servizio Sanitario Nazionale e che si sostituiscono alle aziende sanitarie locali e agli enti ospedalieri nell approvvigionamento di beni e servizi destinati all attività di questi; degli enti pubblici di ricovero e cura avente prevalente carattere scientifico (IRCCS); degli enti pubblici di assistenza e beneficienza, ossia IPAB (Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza) e ASP (Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona); degli enti pubblici di previdenza (INPS, Fondi pubblici di previdenza). L Agenzia delle Entrate, per l individuazione dei soggetti pubblici destinatari della disciplina di split payment, rinvia a specifiche categorie contenute nell IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni), consultabile telematicamente all indirizzo http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php. Il richiamo a tali categorie IPA, indicate nella circ. Agenzia delle Entrate 9.2.2015 n. 1, non ha però carattere esaustivo. pag. 4/9

Restano, comunque, esclusi dalla disciplina, in qualità di destinatari delle operazioni, gli enti privati eventualmente contenuti nelle categorie individuate dall Agenzia delle Entrate. Laddove, in relazione a taluni enti, dovessero permanere dei dubbi in merito all applicabilità del regime di split payment, l operatore interessato può presentare specifica domanda di interpello all Agenzia delle Entrate. Soggetti esclusi Secondo quanto indicato dall Agenzia delle Entrate nella circ. 9.2.2015 n. 1, il regime di split payment non si applica per le operazioni effettuate nei confronti: degli enti previdenziali privati o privatizzati (es. Casse professionali); delle aziende speciali (ad esempio delle Camere di Commercio); degli altri enti pubblici economici; degli Ordini professionali; degli Enti e Istituti di ricerca; delle Agenzie fiscali; delle Autorità amministrative indipendenti (ad esempio l AGCOM); delle Agenzie regionali per la protezione dell ambiente (ARPA); degli Automobile club provinciali; dell Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN); dell Agenzia per l Italia Digitale; dell INAIL; dell Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO). Adempimenti dei fornitori delle pubbliche amministrazioni I soggetti passivi IVA che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi in regime di split payment : emettono la fattura a norma dell art. 21 del DPR 633/72, esponendo l IVA e con la dicitura scissione dei pagamenti ; non sono tenuti ad assolvere l IVA (la quale sarà versata all Erario direttamente dalla Pubblica Amministrazione destinataria dell operazione); annotano le fatture nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, senza computare in sede di liquidazione periodica l IVA indicata sulla fattura. Rimborsi IVA annuali Per le operazioni effettuate in regime di split payment il rimborso dell eccedenza di IVA detraibile può essere richiesto in sede di dichiarazione annuale, purché il credito sia di importo superiore a 2.582,28 euro. Rimborsi IVA prioritari Considerato che il regime di split payment può generare, per i fornitori delle Pubbliche Amministrazioni, una costante posizione creditoria ai fini IVA, tali soggetti possono richiedere il rimborso prioritario dell eccedenza di IVA detraibile, purché siano rispettate contestualmente le seguenti condizioni: pag. 5/9

l attività è esercitata da almeno tre anni; l eccedenza di IVA detraibile richiesta a rimborso è pari o superiore a 10.000,00 euro in caso di rimborso annuale e a 3.000,00 euro in caso di rimborso trimestrale; l eccedenza di IVA detraibile richiesta a rimborso è pari o superiore al 10% dell importo complessivo dell imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto. I rimborsi prioritari relativi alle eccedenze IVA detraibili derivanti da split payment sono erogati: per un importo non superiore all ammontare complessivo dell imposta applicata mediante split payment nel periodo oggetto del rimborso; a decorrere dalla richiesta relativa al primo trimestre del 2015. Esigibilità dell IVA L imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate in regime di split payment diviene esigibile: al momento del pagamento dei corrispettivi da parte della Pubblica Amministrazione destinataria del bene o del servizio; fatta salva la possibilità, per l ente pubblico, di optare per l esigibilità anticipata dell imposta al momento della ricezione della fattura. Regime sanzionatorio In caso di omesso o tardivo versamento dell IVA, le Pubbliche Amministrazioni sono soggette alle sanzioni amministrative di cui all art. 13 del DLgs. 471/97, quindi alla sanzione del 30% di ogni importo non versato o versato in ritardo, salve le previste riduzioni in caso di ritardo inferiore a 15 giorni. 3) Credito d imposta per la digitalizzazione del turismo Sono stato in parte pubblicate le norme di applicazione per il credito d imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi. Come già comunicato il credito d imposta è riconosciuto nella misura del 30% dei costi eleggibili e fino ad un massimo di 12.500 euro. Sono interessati dall agevolazione gli investimenti effettuati nel triennio 2014, 2015 e 2016. Il credito d imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24. Il credito spetta per le seguenti tipologie di spese: CATEGORIE DI SPESE Spese per impianti Wi-Fi, eleggibili a condizione che l esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download Spese per siti web ottimizzati per il sistema mobile SPESE AGEVOLABILI Acquisto e installazione di modem/router Dotazione hardware per la ricezione del servizio mobile terrestre (antenne terrestri, parabole, ripetitori di segnale) Acquisto di software e applicazioni pag. 6/9

Spese per programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l integrazione tra servizi ricettivi ed extra-ricettivi Spese per spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio Spese per servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale Spese per strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità Spese per servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente Acquisto software Acquisto hardware (server, hard disk) Contratto di fornitura spazi web e pubblicità online Contratto di fornitura di prestazioni e di servizi Contratto di fornitura di prestazioni e di servizi Acquisto software Contratto di fornitura di prestazioni e di servizi (docenza e tutoraggio) L importo concesso concorrerà alla formazione del plafond de minimis e non è cumulabile con altri incentivi fiscali ottenuti sui medesimi costi. Per le spese sostenute nel 2014 si è in attesa della pubblicazione dei modelli da usare per la domanda di riconoscimento del credito d imposta nonché del termine entro il quale presentare tale domanda. Siccome le risorse sono limitate, queste saranno assegnate secondo l ordine cronologico di presentazione delle domande. Il nostro ufficio rimarrà a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti. 4) L aliquota Iva del 10% per gli interventi di manutenzione con beni significati In caso di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa privata, è prevista l applicazione dell aliquota IVA agevolata del 10%. Va tuttavia considerato che, nei casi in cui per la realizzazione di detti interventi di manutenzione: siano utilizzati i c.d. beni significativi individuati dal DM 29.12.99; il valore del bene significativo sia superiore al 50% del valore complessivo della prestazione; l aliquota IVA ridotta del 10% è applicabile a tali beni fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell intervento di manutenzione e quello dei medesimi beni. Se il valore del bene significativo è pari o inferiore al 50% del valore complessivo della prestazione, l aliquota IVA del 10% è applicabile all intero corrispettivo. Come sopra accennato i beni significativi sono individuati dal DM 29.12.99 che fornisce la seguente elencazione: Ascensori e montacarichi Infissi esterni ed interni pag. 7/9

Caldaie Video citofoni Apparecchiature di condizionamento e riciclo dell aria Sanitari e rubinetterie dei bagni Impianti di sicurezza Esempio: La Gamma srl ha eseguito un intervento di manutenzione consistente nel rifacimento di un bagno con corrispettivo pattuito pari a 5.000 + IVA, così suddiviso: sanitari e rubinetterie (beni significativi) 3.500 piastrelle 500 posa in opera 1.000 La differenza tra il valore complessivo dell intervento ( 5.000) e il valore dei beni significativi ( 3.500) è pari a 1.500. Conseguentemente l aliquota IVA del 10% è applicabile: ai beni significativi limitatamente a detta differenza pari a 1.500. L ulteriore ammontare, pari a 2.000 (3.500 1.500), va assoggettato all aliquota IVA ordinaria del 22%; ai beni non significativi (piastrelle) e alla posa in opera. Pertanto, il corrispettivo pattuito per l esecuzione dell intervento pari ad 5.000 va assoggettato: all aliquota IVA del 10% per 3.000 ( 500 piastrelle + 1.000 manodopera + 1.500 quota agevolata dei beni significativi); all aliquota IVA 22% per i restanti 2.000 (valore dei beni significativi eccedente la quota agevolata). L Agenzia delle Entrate è recentemente intervenuta con la Risoluzione n. 25/E nella quale ha analizzato l applicazione della disciplina in esame nel caso in cui il bene significativo (nel caso di specie infissi) è realizzato direttamente dall impresa che esegue l intervento di manutenzione. L Agenzia precisa che: sia nel caso in cui le operazioni poste in essere siano riconducibili ad un contratto di cessione con posa in opera che nel caso in cui siano riconducibili ad un contratto di appalto, per individuare l aliquota IVA applicabile, la fornitura degli infissi rileva come fornitura di beni significativi. In entrambe le ipotesi, quindi, l aliquota IVA agevolata è applicabile al valore degli infissi realizzati dall azienda installatrice entro i limiti previsti per i beni significativi. Il valore dei beni significativi va individuato nell imponibile ai fini IVA ed è quindi pari all ammontare del corrispettivo dovuto al cedente / prestatore secondo le condizioni contrattuali. Conseguentemente, ferma restando l autonomia contrattuale delle parti, nel caso in cui il bene significativo sia realizzato dal soggetto che esegue i lavori, si ritiene corretto quantificare il relativo valore tenendo conto di tutti gli oneri che hanno concorso alla produzione dello stesso e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegate per la realizzazione. pag. 8/9

5) Rimborso Iva all estero Esiste la possibilità di richiedere un rimborso Iva allo Stato comunitario in cui è stata versata l Iva. Il soggetto interessato deve presentare la richiesta di rimborso all Agenzia delle Entrate la quale provvederà ad inoltrarla all amministrazione finanziaria estera. Il termine previsto per la presentazione è il 30 settembre dell anno solare successivo a quello per il quale si chiede la somma. L importo minimo rimborsabile è di 50 euro. Per qualsiasi chiarimento dei temi trattati siamo a Vostra disposizione. Cordiali saluti Studio Associato Brugnara Schweigkofler Weger Merano, lì 14 maggio 2015 pag. 9/9