REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL ART.24 DELLA LEGGE N.240/2010



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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA D.R. n. 1162/2011 del 31 maggio 2011 Modificato con D.R. n. 1666/2011 del 22 agosto 2011 Modificato con D.R. n. 723/2012 del 27 aprile 2012 Modificato con D.R. n. 1268/2013 del 01 agosto 2013 REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL ART.24 DELLA LEGGE N.240/2010 Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della Direttiva comunitaria n.70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) e dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n.251 dell 11 marzo 2005, le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai ricercatori a tempo determinato di cui all art.24 della Legge n.240/2010, nonché le modalità di svolgimento delle relative attività. Art. 2 Finalità del reclutamento 1. L Università degli Studi di Pavia può instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato mediante la stipula di contratti di diritto privato con soggetti dotati di adeguata qualificazione scientifica, in possesso dei requisiti di cui al successivo art.10 del presente Regolamento. 2. I contratti hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, anche nell ambito di uno specifico progetto o programma eventualmente derivante da convenzioni con enti terzi, nonché lo svolgimento di attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. Art. 3 Natura del rapporto di lavoro 1. Il rapporto di lavoro a tempo determinato che si instaura fra l Università degli Studi di Pavia ed il Ricercatore a tempo determinato in base al presente Regolamento, è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente. 2. L Università provvede altresì alle coperture assicurative espressamente previste dalla legge. Art. 4 Tipologie contrattuali 1. L Università può attivare le sotto indicate tipologie contrattuali: a) contratti di cui alla lett.a) dell art.24, comma 3, della Legge n.240/2010, di seguito denominati contratti junior ;; b) contratti di cui alla lett.b) dell art.24, comma 3, della Legge n.240/2010, di seguito denominati contratti senior. 2. Gli oneri derivanti dall attribuzione dei contratti di cui al presente Regolamento possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di importo e di durata almeno pari a quella del contratto per i posti di

ricercatore junior ovvero di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di ricercatore senior. Art.5 Contratti junior 1. I contratti junior hanno durata triennale e sono prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Miur. 2. I contratti junior possono prevedere sia il regime di impegno a tempo pieno sia il regime di impegno a tempo definito. 3. L impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di impegno a tempo pieno e a 200 ore per il regime di impegno a tempo definito. 4. Il ricercatore junior è tenuto a svolgere fino ad un massimo di 60 ore di didattica frontale per anno accademico, secondo modalità definite dalla struttura proponente l attivazione del contratto in sede di programmazione didattica. 5. I contratti junior possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse, in caso di mobilità tra Atenei. 6. Nei casi di cui al comma precedente, i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'università di appartenenza conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l'accordo della committenza della ricerca. Art.6 Contratti senior 1. I contratti senior, di durata triennale non rinnovabile, sono riservati a coloro che: hanno usufruito di contratti junior di cui al precedente art.5;; hanno usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell art.51, comma 6, della Legge n.449/1997 e s.m.i. o di borse post-dottorato ai sensi dell art.4 della Legge n.398/89 ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;; hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell art.1, comma 14, della Legge n.230/2005 2. Ai fini della partecipazione alle procedure di selezione per il reclutamento di ricerca senior, la durata dei contratti di cui all art.1, comma 14, della Legge 230/2005 può essere cumulata con i periodi di attività svolta nell ambito di assegni di ricerca, di borse post dottorato o di analoghi contratti, assegni e borse conferiti da Atenei stranieri. 3. I contratti senior possono esclusivamente prevedere il regime di impegno a tempo pieno. 4. L impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore. 5. Il ricercatore senior è tenuto a svolgere, nell ambito dell impegno didattico istituzionale, almeno 60 ore di didattica frontale per anno accademico. Art. 7 Presupposti per l attivazione dei contratti 1. L'attivazione dei contratti di cui agli artt. 5 e 6 del presente regolamento è proposta dai Dipartimenti nell'ambito della propria disponibilità di bilancio e sulla base della programmazione triennale nonché dei vincoli di legge. 2. Gli avvisi di selezione sono, di norma, raggruppati in due sessioni annuali. Gli avvisi della prima sessione sono emanati dal Rettore entro il 31 Marzo e quelli della seconda sessione entro il 31 Ottobre di ogni anno.

3. Le strutture che intendono attivare i contratti di cui al presente Regolamento devono deliberarne l attivazione indicando: a) l'eventuale programma di ricerca cui è collegato il contratto;; b) la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;; c) il dipartimento di afferenza;; d) la sede di svolgimento delle attività;; e) le attività oggetto del contratto, gli obiettivi di produttività scientifica, l'impegno didattico complessivo che saranno richiesti al ricercatore e le caratteristiche dell attività scientifica f) il regime di impegno (tempo pieno o definito) per i soli contratti junior;; g) la copertura finanziaria, che deve comprendere le trattenute lorde a carico del Dipendente e gli oneri a carico dell Ente;; h) il trattamento economico spettante al ricercatore a tempo determinato ai sensi di quanto previsto all art.15 del presente Regolamento;; i) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare ai fini della selezione, in ogni caso non inferiore a 12;; l) l'eventuale prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera. 4. Il Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Senato accademico, approva le proposte di attivazione dei contratti e, con esclusivo riferimento ai contratti di tipo junior, di proroga degli stessi, tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'ateneo. Art. 8 Procedura selettiva 1. L assunzione dei ricercatori a tempo determinato avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. 2. Per i soli contratti junior tali procedure potranno essere espletate, oltre che dall Ateneo con le modalità previste dal presente Regolamento, anche dai ministeri, dall Unione Europea o da altri enti internazionali, nell ambito di procedure di finanziamento competitivo, che prevedano espressamente l assunzione del vincitore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, come meglio specificato al successivo art. 18 del presente Regolamento. 3. La selezione avviene previa emanazione di un bando da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Portale dell Ateneo, sul sito del MIUR nonché sul Portale dell Unione europea. Il bando è pubblicato per almeno 30 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 4. La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e sottoscritta con firma autografa senza necessità di autenticazione, dovrà essere consegnata a mano o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all indirizzo indicato nel bando, nel termine perentorio previsto dallo stesso, ovvero tramite procedura informatizzata ove prevista dal bando. Sono valide le raccomandate pervenute oltre la scadenza purché spedite nei termini;; a tal fine farà fede il timbro dell ufficio postale accentante. 5. La selezione viene effettuata mediante valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri individuati con decreto del MIUR e fatti propri dalla commissione nella prima riunione e resi pubblici sul sito web dell Ateneo per almeno 5 giorni durante i quali la commissione non potrà riunirsi. 6. A seguito della valutazione preliminare i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi, e comunque non inferiore

a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica che può assumere anche la forma di seminario aperto al pubblico. I candidati risultano tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. 7. A seguito della discussione viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi in base ai criteri stabiliti dalla Commissione nella seduta preliminare. 8. Nell ambito della valutazione si può tener contro anche di eventuali lettere di referenza prodotte dal candidato. 9. La Commissione individua, con adeguata motivazione, l idoneo della procedura. Gli atti della procedura sono approvati con decreto del Rettore. 10 La Commissione, inoltre, redige una graduatoria di merito sulla base dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni. Della graduatoria fanno parte non più di tre nominativi. 11. Il Dipartimento formula la proposta di chiamata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia che viene approvata dal Consiglio di Amministrazione. 12. In caso di rinuncia dell'idoneo, il Dipartimento formula, con le modalità previste al precedente comma 11, una nuova proposta di chiamata sulla base della graduatoria di merito di cui al comma 10. 13. La predetta graduatoria di merito ha validità esclusivamente in caso di rinuncia alla chiamata da parte dell'idoneo ovvero per mancata presa di servizio dello stesso. 14. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente disposizione, si applicano i principi del DPR 487/1994. Art. 9 Contenuto del bando di selezione 1. Il bando di selezione deve contenere: a) la tipologia di contratto (junior o senior);; b) con esclusivo riferimento ai contratti junior il relativo regime di impegno (a tempo pieno o definito);; c) l oggetto del contratto;; d) l eventuale indicazione dello specifico progetto / programma di ricerca nonché la durata dello stesso;; e) la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;; f) l eventuale numero massimo di pubblicazioni, in ogni caso non inferiore a 12;; g) l eventuale prova orale volta ad accertare l adeguata conoscenza di una lingua straniera, da sostenere contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni;; g) il trattamento giuridico, economico e previdenziale spettante al ricercatore a tempo determinato;; h) la struttura di afferenza;; j) le modalità di selezione, con indicazione dei requisiti per la partecipazione;; i) gli obiettivi di produttività scientifica e l impegno didattico assegnati al ricercatore. Art. 10 Requisiti di partecipazione alla procedura selettiva 1. Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati, italiani o stranieri, in possesso di dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all estero ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica.

Art. 11 Commissione giudicatrice 1. Per ciascuna procedura selettiva, con decreto del Rettore, su proposta della struttura proponente l'attivazione del contratto, viene designata la Commissione giudicatrice composta da tre componenti, scelti tra i professori di prima e seconda fascia, di cui almeno due provenienti da un'altra Università italiana o straniera appartenenti allo stesso settore concorsuale oggetto della selezione ovvero al settore scientifico-disciplinare corrispondente al predetto settore concorsuale, ove tale settore scientifico-disciplinare sia espressamente indicato nel bando. 2. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro sei mesi dall emanazione del decreto di nomina. 3. La composizione della Commissione è resa pubblica tramite pubblicazione sul sito web dell Ateneo del decreto rettorale di nomina della commissione stessa 4. Dalla predetta data di pubblicazione decorre il termine di trenta giorni per l eventuale ricusazione dei commissari da parte dei candidati. Art. 12 Stipula del contratto individuale di lavoro 1. Entro 30 giorni dalla delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione della proposta di chiamata, il soggetto individuato è invitato, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a stipulare il contratto di lavoro, per la cui validità è richiesta la forma scritta. 2. Il contratto dovrà essere sottoscritto entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione suddetta e dovrà contenere: a) la specificazione della durata temporanea del rapporto di lavoro;; b) l indicazione della data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;; c) l indicazione delle prestazioni richieste;; d) l indicazione della retribuzione 3.Il contratto di lavoro è sottoscritto dal Ricercatore a tempo determinato vincitore della procedura selettiva e dal Responsabile della struttura di riferimento, quale delegato del Rettore. 4. Il periodo di prova è della durata di tre mesi e la valutazione dello stesso compete al Responsabile della struttura. 5. La sede di svolgimento dell'attività lavorativa è individuata nel Dipartimento. 6. Qualora l assunzione del Ricercatore a contratto si verifichi presso una struttura convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, e il soggetto svolga, nell ambito dell attività di ricerca prevista dal contratto, anche attività assistenziale, la stessa sarà espletata nel rispetto degli accordi esistenti tra l Ente convenzionato e l Università anche con riferimento all art. 3 comma 2. 7. Ai sensi dell art. 1, comma 1180, della legge 27/12/2006, n. 296 e s.m.i., il Rettore ha l obbligo di comunicare l instaurazione del rapporto di lavoro, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, al Servizio per l impiego competente per territorio. Art. 13 Durata del contratto 1. La durata dei contratti di tipo junior e di tipo senior è triennale. 2. I contratti non possono essere rinnovati. 3. E' prevista la proroga del contratto junior sulla base delle modalità indicate all art. 13-bis del presente regolamento.

Art. 13-bis Modalità di valutazione dell attività svolta ai fini della proroga dei contratti junior 1. Il Dipartimento che ha formulato la proposta di chiamata del titolare del contratto può proporre, nell ambito delle risorse disponibili per la programmazione, con il consenso dell interessato, almeno sei mesi prima della scadenza del contratto, la proroga dello stesso, per una sola volta e per soli due anni, motivandola con riferimento alle esigenze di didattica e di ricerca. 2. L attività didattica e di ricerca svolta dal ricercatore nell ambito del contratto per cui è richiesta la proroga, è valutata da apposita Commissione, sulla base di una dettagliata relazione predisposta dal Dipartimento. 3. La valutazione della Commissione ha come oggetto l adeguatezza dell attività di ricerca e di didattica svolte in relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare. 4. La Commissione è nominata dal Rettore su proposta del Dipartimento ed è composta da tre docenti, di cui almeno uno scelto tra i professori di I^ e II^ fascia del settore concorsuale del ricercatore a tempo determinato. 5. Nel caso in cui la Commissione non concluda i lavori entro 45 giorni dalla sua costituzione, il Rettore nomina, sentito il Dipartimento, una nuova Commissione in sostituzione della precedente. 6. In caso di esito positivo della valutazione, la proposta di proroga, unitamente alla relazione del Dipartimento e alla valutazione della commissione, è sottoposta all approvazione del Consiglio di Amministrazione la cui delibera viene adottata entro il termine di scadenza del contratto da prorogare. Art. 14 Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro 1. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 1.500 ore annue per i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore annue per i ricercatori a tempo definito. I ricercatori articolano la prestazione lavorativa di concerto con il responsabile del progetto / programma di ricerca in relazione agli aspetti organizzativi propri di quest ultimo. Lo svolgimento dell'attività di ricerca deve essere autocertificato mensilmente e validato dal responsabile della ricerca. 2. L'autocertificazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti avviene tramite compilazione del registro delle lezioni. 3. Il ricercatore a tempo determinato è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. n.81/2008 a carico dell'ateneo. 4. La competenza disciplinare è regolata dall'art.10 della Legge n.240/2010. 5. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano inoltre le disposizioni statutarie che disciplinano l'elettorato attivo e passivo negli organi accademici dei ricercatori universitari a seconda del regime di impegno. 6. I ricercatori junior possono variare il regime di impegno assunto all'atto della sottoscrizione del contratto, previa autorizzazione della struttura di afferenza, che ne dovrà garantire la sostenibilità finanziaria in caso di passaggio da tempo definito a pieno. Art.15 Trattamento economico 1. Il trattamento economico è indicato nel bando di selezione. 2. Ai ricercatori con contratto di tipo junior compete, per tutta la durata del rapporto, un trattamento economico annuo lordo pari alla retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0, secondo il regime di impegno. 3. Ai ricercatori con contratto di tipo senior compete per tutta la durata del rapporto un trattamento economico annuo lordo pari alla retribuzione spettante al ricercatore confermato

classe 0, ovvero al 120% della retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0, ovvero al 130% della retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0. 4. Il trattamento annuo lordo non è soggetto né ad indicizzazioni né a rivalutazioni. 5. Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato. Art.16 Cessazione del rapporto di lavoro 1. La cessazione del rapporto è determinata dalla data di scadenza o dal recesso di una delle parti. 2. Al fine di impedire il prodursi degli effetti di cui all art. 5 del Decreto legislativo 6/9/2001, n. 368, il Rettore, nei 30 giorni antecedenti la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al domicilio del Ricercatore a tempo determinato interessato la cessazione del rapporto di lavoro con effetto dalla data di scadenza. 3. Durante il periodo di prova, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso né d indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. 4. Trascorso il periodo di cui al comma 3 del presente articolo e fino alla scadenza del termine, il recesso dal contratto può in ogni caso avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per gravi inadempienze del prestatore, accertate a seguito di procedimento disciplinare promosso dalla struttura interessata. In caso di recesso, il Ricercatore a tempo determinato è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni. Il termine di preavviso decorre dal 1 giorno o dal giorno 16 di ciascun mese. In caso di mancato preavviso, l Amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato. Art.17 Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi 1. I contratti di cui al presente Regolamento sono incompatibili con: qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati;; titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei;; titolarità dei contratti di didattica disciplinati dalle vigenti disposizioni di legge;; borse di dottorato e post-dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio o assegno a qualunque titolo conferiti anche da enti terzi. 2. Non si potrà altresì procedere alla stipulazione dei contratti di cui al presente regolamento con coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado con un professore afferente al Dipartimento o alla struttura che propone l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione. 3. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente regolamento, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza. 4. Ai ricercatori di cui al presente Regolamento è consentita la possibilità di svolgere incarichi esterni retribuiti nei limiti di legge e sulla base di quanto stabilito in apposito Regolamento di Ateneo. 5. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari. 6. L'espletamento dei contratti di cui al presente regolamento può costituire titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

7. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione o di risorse provenienti da convenzioni di importo non inferiore al complessivo costo quindicennale, nel terzo anno di contratto senior, l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art.16 della Legge n.240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, allo scadere dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. Art. 18 Ricercatori nell ambito di programmi ministeriali, comunitari e internazionali 1. Ai sensi dell art.8, comma 2, del presente Regolamento, l Università può stipulare contratti a tempo determinato con soggetti già utilmente selezionati sulla base dei requisiti e secondo le procedure stabilite dalla Commissione Europea nell ambito di Programmi di ricerca e sviluppo tecnologico finanziati dalla Unione Europea o da qualificati organismi internazionali. In particolare, con i soggetti risultati vincitori di bandi europei IDEAS Advanced o Starting Grant e simili (Marie Curie Individual Fellowship), viene instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato finalizzato alla realizzazione del progetto di ricerca: la durata del contratto, commisurata a quella del progetto, non può superare i cinque anni e la spesa grava sul finanziamento assegnato dall UE. 2. Analogamente, per il reclutamento di Ricercatori universitari a tempo determinato, la cui attività sia finanziata nell ambito di un bando ministeriale o di altri enti finanziatori che preveda (in caso di approvazione del progetto) la stipula obbligatoria di un contratto di ricerca con l Ateneo, i vincoli di reclutamento stabiliti dal suddetto bando devono intendersi prevalenti anche in deroga al presente Regolamento d Ateneo. La durata di tale contratto, commisurata a quella del progetto, non può superare i cinque anni e la spesa grava sul finanziamento ministeriale. 3. Ai ricercatori assunti ai sensi dei predetti commi è assicurato lo stesso trattamento giuridico ed economico degli altri Ricercatori a tempo determinato, salvo che, per la parte economica, il bando di concorso non stabilisca diversamente. 4. I ricercatori di cui al presente articolo stipulano il contratto di lavoro con riferimento all articolo 12 del presente Regolamento. Art. 19 Proprietà intellettuale 1. L eventuale realizzazione di un innovazione, suscettibile di brevettazione, realizzata dal personale di cui al presente Regolamento, nell espletamento delle proprie mansioni, è disciplinata in conformità alla normativa vigente in materia, al Regolamento di Ateneo ed alle eventuali clausole contrattuali di riferimento. Art.20 Entrata in vigore e rinvio 1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore, pubblicato con affissione all Albo ufficiale dell Università degli Studi di Pavia, e ne è data diffusione per via telematica. 2. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello dell affissione all Albo. 3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.