IL CONTRATTO DI RETE: UN INNOVATIVO STRUMENTO DI AGGREGAZIONE TRA IMPRESE

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IL CONTRATTO DI RETE: UN INNOVATIVO STRUMENTO DI AGGREGAZIONE TRA IMPRESE Confindustria Centro Sicilia Circolare n. 34 del 1 dicembre 2014 Il Direttore 1. Ratio e obiettivi del contratto di rete Il contratto di rete è un innovativo strumento giuridico, introdotto nell ordinamento nel 2009 su forte impulso di Confindustria, in risposta all esigenza di dare riconoscimento ad una nuova forma di collaborazione tra imprese, alternativa alle modalità di aggregazione già previste dalla legge e in grado di garantire a ciascuna entità di mantenere la necessaria autonomia e indipendenza. Il contratto di rete costituisce, infatti, un nuovo strumento negoziale di aggregazione e di coordinamento tra le imprese c.d. retiste, basato sullo scambio di informazioni o di prestazioni industriali, commerciali o tecniche e sulla collaborazione e condivisione di obiettivi e programmi. Come anticipato, l innovatività dello strumento, nonché il suo punto di forza, risiede nella possibilità offerta alle imprese aggregate di instaurare una collaborazione duratura nel tempo (e ciò lo differenzia dalle ATI, ATS, progetti congiunti), svincolata dal contesto territoriale (a differenza di quanto accade con i distretti industriali) e che garantisce il mantenimento della propria autonomia patrimoniale e organizzativa alle imprese retiste (a differenza di quanto avviene con le fusioni, incorporazioni etc.). Nell attuale contesto economico, caratterizzato da una forte concorrenza a livello globale, il raggruppamento in rete può rappresentare un valido strumento per consentire alle piccole e medie imprese di superare i tradizionali limiti dimensionali e strutturali del capitalismo italiano e per accrescere in modo vincente la reciproca capacità innovativa al fine di competere sul mercato internazionale. E ciò proprio grazie alle caratteristiche della rete, che realizza un network, un modello alternativo rispetto a quello individualistico e diverso dalle tradizionali forme di aggregazioni tra imprese già previste dall ordinamento. Oltre a porsi come chiave di volta per un nuovo modello di sviluppo, il contratto di rete sta peraltro assumendo sempre maggiore rilevanza istituzionale, sia in termini di politiche legislative, dal momento che sono numerose le agevolazioni pubbliche riconosciute alle imprese aggregate in rete, sia di supporto all accesso al credito, considerati i sempre più frequenti vantaggi offerti a questo strumento imprenditoriale da parte delle banche. In tale contesto, allo scopo di promuovere la diffusione dell istituto e di supportare le imprese nell utilizzo dello stesso, Confindustria ha assunto un ruolo di primo piano, dotandosi di un apposita Agenzia per le reti di imprese - RetImpresa. Con l obiettivo di chiarire i requisiti di legge per la costituzione di una rete e l iter degli adempimenti richiesti alle imprese, si riporta, di seguito, un quadro di sintesi della disciplina generale del contratto di rete. 2. Natura e oggetto del contratto La disciplina del contratto di rete, come anticipato, è stata introdotta nel 2009 dal DL n. 5/2009, convertito in legge n. 33/2009, ed è stata oggetto di successive modifiche e integrazioni ad opera di diversi interventi legislativi (nell ordine, dalla legge n. 99/2009, dal DL n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, dal DL n. 83/2012 convertito in legge n. 134/2012 e, da ultimo, dal DL n.

179/2012 convertito in legge n. 221/2012). Tali interventi hanno consentito di risolvere dubbi interpretativi e criticità operative conseguenti alla prima fase di applicazione dell innovativo istituto e di definire, così, un quadro giuridico dotato di maggiori certezze per gli utilizzatori. In particolare, con la legge n. 221/2012 entrata in vigore il 19 dicembre 2012, è stato fornito un chiarimento definitivo alla controversa questione della natura giuridica del contratto di rete, attraverso la previsione secondo cui il contratto di rete che prevede l organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salvo la facoltà di acquisirla successivamente (mediante iscrizione nella sezione ordinaria del Registro imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede della rete e in presenza di determinati requisiti di forma del contratto, v. infra). In base al nuovo assetto normativo così delineato, la costituzione di una rete di imprese può avvenire ricorrendo a due differenti modalità di aggregazione: 1. la rete contratto, che sancisce la collaborazione contrattuale tra imprese che mantengono la propria autonomia; 2. la rete soggetto, con cui si istituisce un autonomo soggetto giuridico, altro e diverso rispetto alle imprese contraenti, dotato di un fondo patrimoniale comune. Con il medesimo intervento legislativo sopra richiamato sono state inoltre apportate modifiche alle norme del Codice appalti al fine di consentire espressamente la partecipazione delle aggregazioni tra imprese aderenti ai contratti di rete alle procedure di affidamento dei contratti pubblici (cfr. art. 34, comma 1, lett. e-bis), e art. 37, comma 15-bis, d.lgs. n. 163/2006) ed è stata prevista la possibilità, per il settore agro-alimentare, di costituire dei fondi di mutualità tra contraenti, diretti a tutelare le imprese in rete da eventuali impreviste variazioni delle condizioni di mercato. Per quanto riguarda i profili generali della disciplina, l art. 3, co. 4-ter del DL n. 5/2009 dispone che il contratto di rete è quell accordo con cui più imprenditori si impegnano a collaborare al fine di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato. Tramite il contratto di rete le imprese si obbligano mediante la condivisione di un programma comune a: collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all esercizio delle proprie imprese; scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica; esercitare in comune una o più attività rientranti nell oggetto della propria impresa. La presenza di uno scopo comune rappresenta la ragion d essere della rete e l elemento che maggiormente la caratterizza e la distingue da altre forme di collaborazione prevalentemente incentrate sulla condivisione dei rendimenti. La rete si focalizza sul perseguimento di obiettivi strategici comuni, diretti alla crescita della capacità innovativa e della competitività della rete e delle singole imprese che la compongono, da realizzare appunto tramite la definizione di un programma condiviso. La rete svolge, pertanto, una funzione di coordinamento ed interazione tra i partecipanti, mentre l assunzione delle decisioni strategiche rimane in capo a ciascuna impresa singolarmente, ancorché in funzione del perseguimento dello scopo indicato nel contratto. I tre ambiti di attività sopra indicati costituiscono dunque, anche singolarmente, l oggetto del contratto di rete. Particolare rilievo viene attribuito dal legislatore alla collaborazione tra le imprese, che nella pratica può essere realizzata mediante molteplici attività, tra cui, ad esempio:

il coordinamento per ottenere migliori condizioni nei rapporti esterni ovvero per il controllo della qualità dei beni lungo la filiera; attività strumentali per raggiungere migliori risultati di gestione (gruppo di acquisto/vendita di beni/servizi di interesse comune, gestione di logistica, magazzino, piattaforme telematiche, promozione di beni e marchi, realizzazione di laboratorio comune, centro di ricerca comune); attività complementari finalizzate a realizzare, a livello di rete, ciò che singolarmente le imprese non avrebbero la capacità di effettuare (ad esempio: partecipazione ad appalti o gare). Dal punto di vista giuridico, il contratto di rete è caratterizzato dalla comunione di scopo tra i contraenti e, laddove sia sottoscritto da tre o più soggetti, si applica la disciplina del contratto plurilaterale con comunione di scopo, alla quale si collega il principio generale di conservazione dello stesso a salvaguardia della sua stabilità, con la conseguenza che, ove una delle parti venga meno (ad esempio per recesso), il contratto di rete resterà valido ed efficace per le altre imprese contraenti. 3. Ambito soggettivo In base alle disposizioni del D.L. n. 5/2009 e s.m.i., affinché un soggetto possa essere parte di un contratto di rete è necessario che siano soddisfatti due requisiti: deve trattarsi di un imprenditore (requisito sostanziale), ai sensi dell art. 2082 c.c.; la qualità di imprenditore deve risultare dall iscrizione nel Registro imprese (requisito formale). Come noto, il codice civile definisce imprenditore colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. Considerate tali premesse, si desume che il contratto di rete possa essere stipulato da qualsiasi tipologia di impresa, indipendentemente dalla forma di costituzione (società di capitali, società di persone, impresa individuale, ecc.), dalla dimensione (grandi, medie e piccole imprese), dall ambito di attività (es. imprese di produzione di beni o servizi, imprese di distribuzione) o dalla finalità (non essendo preclusa la possibilità di realizzare reti miste in cui siano presenti soggetti con e senza scopo di lucro). Sono invece esclusi dalla partecipazione al contratto di rete i soggetti che, seppure impegnati nello svolgimento di un attività economica, mancano del requisito sostanziale (ad esempio: i liberi professionisti) e/o del requisito formale (ad esempio: le pubbliche amministrazioni, per le attività svolte nell'esercizio delle loro funzioni). È importante sottolineare che l'esclusione per le pubbliche amministrazioni vige soltanto per le attività svolte nell'esercizio delle proprie funzioni. Nel caso in cui si tratti di attività imprenditoriali gestite da enti pubblici (entro i limiti in cui ciò è consentito) lo stesso ente pubblico dovrebbe essere, in relazione a tale attività, considerato imprenditore e, quindi, soggetto ad iscrizione presso il Registro imprese. Per quanto concerne la partecipazione alla rete, il contratto ha una struttura aperta, caratterizzata dalla possibilità di nuovi ingressi nella rete e dovrà quindi necessariamente prevedere i criteri di adesione di nuovi soggetti, fermo restando il rispetto dei requisiti soggettivi sopra indicati. 4. Forma del contratto e relativi adempimenti pubblicitari

Il contratto di rete è un atto giuridico soggetto a una forma di pubblicità legale, da realizzarsi mediante iscrizione nel Registro imprese, nella sezione in cui è iscritta ciascuna impresa contraente. La norma prevede, peraltro, che l efficacia del contratto inizi a decorrere da quando è stata eseguita l ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Al fine di evitare duplicazioni di adempimenti in capo a tutte le imprese partecipanti al contratto di rete e di semplificare la procedura di presentazione delle pratiche al Registro imprese è necessario identificare un unica impresa di riferimento. Tale impresa non deve necessariamente coincidere con l eventuale impresa mandataria o capogruppo e, in ogni caso, è ammessa la possibilità di modificare l indicazione dell impresa di riferimento tramite una comunicazione all ufficio del Registro imprese. La forma di pubblicità prescritta dalla legge ha natura costitutiva, poiché in mancanza di iscrizione al Registro imprese il contratto non può considerarsi valido ed efficace, tanto nei confronti dei terzi quanto nell ambito dei rapporti interni tra gli stessi contraenti. Per quanto attiene alla forma del contratto necessaria ai fini degli adempimenti pubblicitari, la norma stabilisce che sia redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero, in seguito alle modifiche introdotte dalla legge n. 134/2012, per atto firmato digitalmente o con firma elettronica autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale ai sensi degli artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell Amministrazione Digitale, di seguito: C.A.D. ), da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del Registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia. Le imprese sottoscrittrici di un contratto di rete, che prevede l istituzione dell organo comune e del fondo patrimoniale, possono iscrivere la rete nelle sezione ordinaria del Registro imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede, ai sensi del comma 4-quater del D.L. n. 5/2009 e s.m.i. La scelta di effettuare tale iscrizione comporta l acquisizione di soggettività giuridica della rete, a condizione che il contratto sia stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente (ex art. 25, C.A.D.). È invece esclusa, a tale fine, la possibilità di redigere l atto con mera firma digitale (ex art. 24, C. A.D.). Con l acquisto della soggettività giuridica, la rete diviene un autonomo soggetto giuridico, altro e diverso rispetto alle imprese contraenti, definito rete soggetto, al fine di distinguerlo dalla rete meramente contrattuale, detta rete contratto. 5. Modifiche del contratto di rete L onere di forma e la tipologia di pubblicità descritti in precedenza, sono prescritti dalla legge anche nei casi di: modifica del testo contrattuale originario; modifica dell identità dell organo comune, quale mandatario dei contraenti; nuove adesioni al contratto di rete. Bisogna tuttavia considerare che il gruppo dei contraenti originari può subire mutamenti, non solo per la successiva adesione di altri imprenditori, ma anche per il venir meno dell adesione di qualcuno di essi (es. recesso di uno dei contraenti). Per tale ragione la legge prevede i medesimi obblighi pubblicitari anche in caso di modifica in diminuzione dei contraenti, allo scopo di assicurare, a chi intrattenga rapporti con la rete, una puntuale conoscenza della sua composizione.

Le modifiche al contratto di rete sono redatte e depositate per l iscrizione, a cura dell impresa indicata nell atto modificativo (impresa di riferimento), nella sezione del Registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa, senza che ulteriori adempimenti debbano essere compiuti dagli altri retisti. L ufficio del Registro imprese destinatario della richiesta di modifica provvede alla comunicazione delle variazioni al contratto di rete a tutti gli altri uffici del Registro imprese presso cui sono iscritte le altre imprese partecipanti, che provvederanno d ufficio alle relative annotazioni della modifica. Per la rete soggetto le modifiche al contratto di rete sono redatte e depositate dal notaio o dal legale rappresentante del soggetto giuridico che rappresenta la rete, nella posizione del Registro Imprese presso cui la rete è iscritta e ha sede, seguendo le procedure di comunicazione previste per le società di capitali/consorzi. 6. Contenuti del contratto L art. 3, comma 4-ter del DL n. 5/2009 disciplina i contenuti del contratto di rete, prevedendo che alcuni elementi debbano essere obbligatoriamente previsti, mentre altri possano essere inseriti a discrezione delle parti contraenti. Nel dettaglio, la norma dispone che il contratto di rete debba obbligatoriamente indicare: 1. il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva; 2. l indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l avanzamento verso tali obiettivi; 3. il programma di rete che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, delle modalità di realizzazione dello scopo comune; 4. la durata del contratto; 5. le modalità di adesione di altri imprenditori; 6. le regole per l assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune (non delegata all organo comune di cui infra, se nominato). Sono elementi facoltativi del contratto di rete: l istituzione di un fondo patrimoniale comune (v. infra); la nomina di un organo comune incaricato di gestire l esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso, in nome e per conto dei partecipanti; la previsione di cause facoltative di recesso anticipato dal contratto; la modificabilità a maggioranza del programma di rete e le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma. Nel caso di una rete con soggettività giuridica, l istituzione del fondo patrimoniale comune e dell organo di gestione comune rappresentano contenuti obbligatori del contratto. Di seguito sono sinteticamente illustrate le caratteristiche di ciascuno dei citati contenuti richiesti dalla legge per la stipula di un contratto di rete, avendo cura di sottolineare le differenze nel caso ci si riferisca a una rete contratto o a una rete soggetto: 1. Il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva. La precisa individuazione delle parti contraenti è necessaria in relazione al regime di pubblicità del contratto previsto dalla legge.

2. L indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti, nonché le modalità concordate tra gli stessi per misurare l avanzamento verso tali obiettivi. Tali meccanismi, peraltro di non facile definizione, hanno lo scopo di consentire una verifica medio tempore dell attitudine del contratto di rete a soddisfare le esigenze di tutte le parti contraenti. 3. La definizione di un programma di rete che contenga l enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità specifiche di esecuzione di tali obblighi e la realizzazione dello scopo comune. Il programma di rete e la sua realizzazione costituiscono oggetto del contratto. È ammessa la possibilità di una modifica successiva del programma, con il consenso unanime di tutti i contraenti, ovvero a maggioranza, nel caso in cui ciò sia stato espressamente previsto dalle parti in sede di stipula del contratto. Qualora i contraenti vogliano avvalersi delle agevolazioni fiscali riconosciute alle reti di impresa è inoltre necessario che il programma di rete sia preventivamente asseverato da organismi espressione dell associazionismo imprenditoriale. 4. La durata del contratto. La legge impone ai contraenti di determinare una specifica data di scadenza del contratto di rete, senza che ciò possa tuttavia impedire alle parti di procedere ad un suo rinnovo, anche tacito, in caso di assenza di disdetta da parte di alcuno dei partecipanti alla rete. In caso di comunicazione di disdetta da una o più parti, il contratto rinnovato continuerà a produrre i suoi effetti per le altre parti che abbiano aderito al rinnovo tacito, a condizione che non venga meno il requisito della pluralità dei contraenti. 5. Le modalità di adesione di altri imprenditori. Il contratto di rete deve prevedere la possibilità di adesione successiva di altri imprenditori, fermo restando che tale possibilità sia disciplinata dagli originari contraenti, cui spetta la facoltà di definire in via preventiva i requisiti di accesso alla rete di nuovi imprenditori e le modalità attraverso le quali gli originari contraenti esprimeranno il loro consenso all adesione del nuovo soggetto. 6. Le regole per l assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune. I contraenti devono definire preventivamente le modalità per l assunzione delle decisioni inerenti a materie o aspetti di interesse comune, che non rientrano nei poteri di gestione conferiti all organo comune, se costituito (ad esempio per la modifica del programma o l adesione di nuovi contraenti). 7. L istituzione di un fondo patrimoniale comune. Nel caso di rete-contratto l istituzione di un fondo comune è una facoltà rimessa alla volontà delle parti. Bisogna tuttavia considerare che la presenza di un patrimonio comune rappresenta il presupposto per avere accesso ai benefici fiscali concessi dalla legge, divenendo dunque un elemento rilevante per l attività stessa della rete. Come già anticipato, nel caso di rete-soggetto l istituzione di un fondo patrimoniale, unitamente all organo comune, rappresenta elemento imprescindibile per la costituzione della stessa. Nei casi in cui sia istituito il fondo patrimoniale comune, il contratto deve obbligatoriamente specificare:

la denominazione e la sede della rete; la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare; le regole di gestione del fondo. I conferimenti possono essere effettuati in danaro, ma anche in beni e servizi, purché siano suscettibili di valutazione economica. Qualora la rete sia costituita nella forma della società per azioni, se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato a uno specifico affare, ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile. Al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul fondo consortile di cui agli artt. 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile. In applicazione dell art. 2614 c.c., il fondo patrimoniale risulta costituito sia dai contributi versati dalle parti che hanno stipulato il contratto di rete, sia da tutti i beni che sono stati acquistati con questi contributi. Le parti contraenti, inoltre, non hanno facoltà di chiedere la divisione del fondo per tutta la durata del contratto di rete ed i creditori particolari delle imprese retiste non possono far valere i loro diritti sul fondo patrimoniale. Per le obbligazioni contratte dall organo comune in relazione al programma di rete vige, pertanto, un regime di responsabilità patrimoniale limitata al fondo comune. 8. La nomina di organo comune incaricato di gestire l'esecuzione del contratto o di singole parti o di fasi dello stesso, in nome e per conto dei partecipanti. In caso di istituzione dell organo comune (facoltativa per la rete-contratto, obbligatoria per la rete-soggetto), la legge dispone che debba essere indicato nel contratto: il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto a svolgere l incarico; i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto; le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. L organo comune può essere formato da un singolo soggetto in composizione monocratica oppure da una pluralità di membri in composizione collegiale. Per svolgere la propria attività, l organo comune può avvalersi di soggetti esterni alla rete, affidarsi alle singole imprese partecipanti per lo svolgimento di specifiche attività ovvero costituire specifici gruppi di lavoro composti ad hoc sia da retisti che da soggetti terzi per l esecuzione di singoli progetti. L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle seguenti attività (salvo che sia diversamente disposto nello stesso): programmazione negoziata con le Pubbliche Amministrazioni; interventi di garanzia per l accesso al credito; sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall ordinamento; utilizzo di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza.

L organo comune è soggetto alle regole ed alla disciplina generale previste per il mandato e, nel caso di specie, per il mandatario comune. Peraltro, l applicazione della disciplina sul mandato comporta che lo stesso possa estinguersi sia nell ipotesi in cui sia scaduto il termine eventualmente prestabilito al momento del conferimento (termine entro il quale il mandatario deve eseguire l incarico), sia nel caso in cui quest ultimo abbia eseguito ed esaurito tutti i compiti oggetto del mandato prima della scadenza del termine. Nei casi in cui siano stati istituiti il patrimonio comune e l organo comune, quindi sia con riferimento alla rete-contratto che alla rete-soggetto, l organo comune è obbligato a redigere entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, una situazione patrimoniale osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio delle società per azioni. La pratica di deposito della situazione patrimoniale del contratto di rete privo di soggettività giuridica deve essere presentata dall impresa di riferimento (anche se trattasi di impresa individuale) presso l ufficio del Registro imprese dove questa ha sede, mentre la pratica di deposito della situazione patrimoniale della rete-soggetto va presentata dal soggetto giuridico che rappresenta la rete all ufficio del Registro imprese presso cui la rete ha sede. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile. 9. Previsione di cause facoltative di recesso anticipato dal contratto: nel caso in cui il diritto di recesso anticipato sia inserito formalmente nel contratto, è necessario che vengano precisate le cause che ne legittimano l esercizio e le modalità di manifestazione della volontà di recedere. È inoltre prevista la possibilità di considerare valido il c.d. recesso ad nutum, cioè una forma di recesso esercitabile in qualsiasi momento sulla base di una scelta discrezionale ed insindacabile senza necessità di fornire giustificazioni. In ogni caso, il recesso comporta lo scioglimento del vincolo contrattuale limitatamente all impresa che lo esercita, che pertanto esce dalla rete in via anticipata rispetto all ordinaria scadenza del contratto. Pur in assenza di espressa previsione normativa, deve ammettersi, in applicazione dei principi generali, la facoltà di recesso per giusta causa, che può dirsi integrata, ad esempio, in caso di modifica degli elementi essenziali del contratto. Indipendentemente dalle pattuizioni contenute nel contratto di rete, trovano comunque applicazione le regole dettate dal codice civile in tema di risoluzione del contratto plurilaterale con comunione di scopo, in base alle quali, in caso di inadempimento da parte di un impresa degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza alla rete, è attribuita alle altre imprese la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto limitatamente all impresa inadempiente. Se però la prestazione rimasta inadempiuta è da considerarsi essenziale nell economia complessiva del contratto, la risoluzione investe l intero contratto determinandone lo scioglimento nei confronti di tutte le imprese partecipanti alla rete (cfr. art. 1459 c.c.). Lo stesso è da dirsi per il caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione dovuta da una delle imprese. 10. La facoltà di inserire nel contratto la modificabilità a maggioranza del programma di rete e delle regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica. Per informazioni rivolgersi a: Riferimento: Anita Cucinella Telefono: 0934 541045 E-mail: a.cucinella@confindustriacentrosicilia.it