N. 00720/2014 REG.PROV.COLL. N. 00202/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 202 del 2014, proposto da:...omissis... Società semplice, rappresentata e difesa dall'avv....omissis..., con domicilio eletto presso...omissis... in Cagliari, via...omissis...; contro Argea Sardegna, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Lisa Noce, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Argea in Cagliari, via Caprera n. 8; per l'annullamento - della determinazione prot. 0003577 del 7.8.2013, conosciuta il 10.9.2013, emessa dal Direttore del Servizio Territoriale del Basso Campidano e del Sarrabus dell'argea, per il tramite della quale veniva rigettata l'istanza di finanziamento presentata dall'azienda ricorrente per l'ammodernamento delle aziende agricole; - del successivo silenzio rigetto maturato dopo la presentazione del ricorso gerarchico da parte della ricorrente;
- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale con riserva di motivi aggiunti. Visti il ricorso e i relativi allegati; visto l'atto di costituzione in giudizio di Argea Sardegna; viste le memorie difensive; visti tutti gli atti della causa; relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2014 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO La ricorrente ha presentato il 29 gennaio 2010 domanda di aiuto per l ammodernamento della azienda agricola. La Misura 121 sulla quale è stata presentata la domanda era volta alla concessione di finanziamenti alle aziende agricole per la realizzazione di investimenti per l ammodernamento delle strutture e la realizzazione di tecnologie innovative. La ricorrente chiedeva originariamente il finanziamento per la realizzazione di due impianti fotovoltaici. Con determinazione del 23 agosto 2011 l Argea comunicava alla ricorrente l accoglimento delle risultanze del rapporto istruttorio della domanda di pagamento autorizzando l inserimento, in un elenco di liquidazione regionale, dell aiuto totale di 212.881,40 di cui 106.542,20 pari al 20% della spesa ammessa relativa, destinata ad investimenti per la produzione di energia elettrica e/o calore da fonti rinnovabili e di 106.339,20 pari al 40% della spesa relativa ad altri investimenti. L 8 giugno 2012 la ricorrente comunicava la rinuncia ad uno dei due impianti fotovoltaici per cui era stata presentata domanda. Veniva quindi proposta l archiviazione del procedimento da parte del Direttore del servizio in quanto: il progetto di dettaglio è relativo ad un impianto fotovoltaico della potenza di 100 KWP già realizzato su mappali non presenti nel fascicolo aziendale al momento della presentazione
della domanda di aiuto (scheda di validazione n. 00350655452, sottoscritta il 20 gennaio 2010). Per la parte ancora da realizzare (impianto fotovoltaico dalla potenza di circa 200 Kwp) la ditta ha presentato formale rinuncia. La ricorrente presentava osservazioni e la pratica veniva riassegnata al tecnico istruttore. Con nota del 19 ottobre 2012 il responsabile del procedimento chiedeva documentazione integrativa al progetto di dettaglio già in precedenza presentato. La documentazione richiesta veniva prodotta il 15 novembre 2012. Il direttore del servizio competente comunicava, quindi, il preavviso di rigetto della domanda per i seguenti motivi: 1. in quanto a seguito della richiesta di integrazione, nota prot. 69306 del 19/10/2012, la documentazione presentata con nota prot. n. 78696 del 16/11/2012 risulta non completa e non adeguata in termini di qualità e di contenuto. Ciò ha comportato anche la decurtazione del punteggio in graduatoria a causa del mancato riconoscimento dei punti relativi alla cantierabilità del progetto. Inoltre sulla base delle informazioni contenute negli elaborati di progetto, emerge che l energia elettrica prodotta dall impianto fotovoltaico proposto a finanziamento, congiuntamente con quella prodotta dall impianto realizzato dalla ditta con risorse proprie, entrambi già connessi in rete, è superiore alla quota necessaria all autoconsumo aziendale. In sintesi: energia elettrica prodotta dall impianto fotovoltaico proposto a finanziamento, congiuntamente con quella prodotta dall impianto realizzato dalla ditta con risorse proprie superiore alla quota necessaria all autoconsumo aziendale; 2. mancata rimodulazione del piano di sviluppo aziendale e business plan; 3. relazione integrativa dimensionamento impianto fotovoltaico redatta non utilizzando il periodo ante investimento richiesto e carente della documentazione richiesta a supporto; 4. preventivi non adeguati; 5. documentazione comprovante la cantierabilità del progetto incompleta; 6. dichiarazione relativa al possesso dei terreni interessati dagli investimenti non pervenuta. La ricorrente ha replicato a tutti i rilievi mossi controdeducendo con nota datata 19 aprile 2013.
Il procedimento terminava con la determinazione n. 3577/2013 del 7 agosto 2013 con cui veniva rigettata la domanda di finanziamento della ricorrente. Avverso gli atti indicati in epigrafe insorgeva la ricorrente deducendo le seguenti articolate censure: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. e dell art. 2 della L.R. 22 agosto 1990 n. 40, violazione e falsa applicazione del punto 13 (procedure operative) del bando di cui trattasi; 2) violazione e falsa applicazione dell art. 10 bis della L. 241 del 1990 e s.m.i., violazione e falsa applicazione dell art. 3 della L. 241 del 1990 e dell art. 5 della L.R. 40/90; 3) nel merito del rigetto: difetto di motivazione in violazione dell art. 3 della L. 241 del 1990, eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta e travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, violazione e falsa applicazione del bando regolante la procedura di cui trattasi, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al punto 7 lett. f) e 6b. Concludeva per l accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati previa concessione di idonea misura cautelare. Si costituiva in giudizio Argea Sardegna contestando puntualmente le argomentazioni della ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso La ricorrente depositava memoria difensiva in data 9 maggio 2014. Il 20 maggio 2014 l amministrazione depositava memoria difensiva. Alla udienza pubblica dell 11 giugno 2014 il ricorso veniva trattenuto per la decisione. DIRITTO Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. E infondato il primo motivo poiché, come è noto, il decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento non consuma il potere dell'amministrazione di provvedere. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso poiché l'art. 10 bis l. n. 241 del 1990, nel disciplinare l'istituto del cd. "preavviso di rigetto", ha lo scopo di far conoscere alle amministrazioni, in contraddittorio rispetto alle motivazioni da esse assunte in base agli esiti
dell'istruttoria espletata, quelle ragioni, fattuali e giuridiche, dell'interessato che potrebbero contribuire a far assumere agli organi competenti una diversa determinazione finale, derivante, appunto, dalla ponderazione di tutti gli interessi in campo e determinando una possibile riduzione del contenzioso fra le parti; tuttavia, l'obbligo di motivazione gravante sulla P.A. a fronte delle osservazioni proposte a seguito del preavviso di rigetto non impone ai fini della legittimità del definitivo diniego dell'istanza dell'interessato, la puntuale e analitica confutazione delle singole argomentazioni svolte dall'interessato, essendo sufficiente la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno del provvedimento finale (ex multis T.a.r. Lombardia, Milano, sez. IV, 6 febbraio 2014, n 395). Va poi ricordato che tra preavviso e provvedimento finale non deve necessariamente sussistere una perfetta identità. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato. La ricorrente muove analitiche contestazioni al provvedimento che però non sono idonee ad individuare vizi dello stesso. Si deve anzitutto condividere quanto affermato dalla difesa dell amministrazione nella memoria depositata il 20 maggio 2014 e cioè che le quattro motivazioni contenute nel provvedimento di diniego erano tutte idonee singolarmente a determinare il rigetto della domanda di finanziamento. Ciò detto va ricordato che laddove il provvedimento declinatorio si fondi su una motivazione plurima, solo l'accertata illegittimità di tutti i singoli profili su cui esso risulta incentrato può comportare l'illegittimità e il conseguente effetto annullatorio del medesimo. La conseguenza è che, accertata la legittimità anche solo di uno dei motivi posti a fondamento del medesimo, è superfluo l'esame della fondatezza delle censure dedotte dal destinatario dell'atto, avverso gli ulteriori motivi addotti a supporto del provvedimento impugnato, poiché esso non può essere annullato qualora anche uno solo dei motivi posti a suo fondamento fornisca autonomamente la legittima e congrua giustificazione della determinazione adottata. Si tratta di un principio costantemente affermato in giurisprudenza (si vedano tra le altre T.a.r. Lombardia, Milano, sez. IV,
12 novembre 2013, n. 2511 e T.a.r. Campania, Napoli, sez. VIII, 07 febbraio 2014, n. 883, T.a.r. Sicilia, Palermo, sez. II, 30 maggio 2013, n. 1193). Nel caso qui esaminato, la rilevata violazione del bando (punto 7 lett. f.) era già sufficiente a determinare il rigetto dell istanza della ricorrente. Gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili dovevano essere commisurati ai fabbisogni aziendali. Il provvedimento di rigetto ha idoneamente motivato in ordine alla circostanza secondo cui l energia elettrica prodotta dall impianto fotovoltaico proposto a finanziamento, congiuntamente con quella prodotta dall impianto realizzato dalla ditta con risorse proprie, entrambi già connessi in rete è superiore alla quota necessaria all autoconsumo aziendale. E poi evidente che tale valutazione doveva essere compiuta sulla documentazione allegata a corredo della domanda e non con verifiche successive. In definitiva, il provvedimento impugnato, correttamente motivato e rispondente alle risultanze dell istruttoria è immune dai vizi lamentati dalla ricorrente. Il ricorso è, in definitiva, infondato e deve essere rigettato. Le spese, vista la particolarità del caso sottoposto al Collegio, possono essere compensate tra le parti in causa. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati: Caro Lucrezio Monticelli, Presidente Giorgio Manca, Consigliere Gianluca Rovelli, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 19/09/2014 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)