CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

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1 favoreggiamento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE atto di ricorso proposto nell interesse del sig. MARIO BIANCHI, relativo alla sentenza pronunciata il dalla sezione penale della Corte di appello di (N. RG App.) 1) In ordine alla notifica dell avviso di cui all art. 415 bis c.p.p., la Corte ha ritenuto che esso fu notificato ben due volte, il a mani della portiera dello stabile (f. ). Aggiungendo poi che E vero che il Bianchi aveva comunicato in precedenza un elezione di domicilio agli stessi Carabinieri, ma tale dichiarazione non era stata depositata all autorità giudiziaria, se non contemporaneamente alla comunicazione relativa agli accertamenti presso la residenza di via, quando dunque l autorità giudiziaria non disponeva ancora della dichiarazione di elezione di domicilio ed aveva correttamente disposto la notifica sulla scorta degli atti e delle notizie in suo possesso (ivi). 2) In proposito, si può dire quanto segue: a. viene dato per certo, com è, che l elezione di domicilio è stata depositata lo scorso dicembre, oltretutto proprio all ufficio di polizia delegato per tale notifica; b. ufficio che, il 15 febbraio del, ha comunicato alla Procura di essere stato impossibilitato a notificare l avviso di conclusione delle indagini. Nel contempo, allegava copia della comunicazione con la quale il Bianchi ha eletto domicilio. c. la conseguenza pare evidente, e temporalmente diversa da quella indicata dal giudice di merito. Quando cioè, il 1 aprile, viene effettuata la prima notifica dell avviso di conclusione delle indagini, l elezione era già pervenuta al pubblico ministero (via fax, il giorno precedente, come risulta dalla citata comunicazione); d. per cui, non risponde certamente al vero che al momento della prima notifica dell avviso l autorità giudiziaria non disponeva ancora della dichiarazione di elezione di domicilio.

2 3) Da cui la richiesta di annullamento della sentenza, ritenuta la violazione dell art. 606 co. 1 lett. c) c.p.p. in relazione agli art. 178 lett. c) 415 bis e 416 co. 1 c.p.p., con la conseguente trasmissione degli atti al pubblico ministero. 4) Un ulteriore conseguenza. Abbiamo visto che l elezione viene comunicata all autorità giudiziaria il 15 febbraio, perciò ben prima delle notifiche successive, di avviso per l udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio, a loro volta non effettuate presso il domicilio eletto. 5) Si tratta di questioni già dedotte nel giudizio di primo grado, conseguenti a quella prima svolta, e che comunque vanno a configurare due distinte ma connesse nullità assolute. 6) Rilevate le quali, si chiede che venga disposto l annullamento della sentenza per violazione dell art. 606 co. 1 lett. c) c.p.p. in relazione agli art. 178 lett. c), 419 e 429 c.p.p., con la conseguente trasmissione degli atti al giudice per l udienza preliminare, al fine della corretta notifica dell avviso di fissazione per tale udienza o comunque del decreto che dispone il giudizio. ** 7) Per ciò che attiene alla motivazione della sentenza con riguardo a quanto contestato, è necessario precisare un aspetto su cui la Corte di merito si è più volte espressa, in termini non conformi al contenuto dell imputazione di cui, peraltro, è stata posta in rilievo l assoluta precisione e chiarezza (f. ), nonché la semplicità ( basta rileggere il capo di imputazione, f. ): questo al fine di evitare gli equivoci su cui sembra far leva l atto di appello (f. ). 8) In proposito, nella sentenza si legge che: a. L imputazione a carico di Bianchi conseguì al fatto che egli si era attribuito la proprietà di una rilevante somma di denaro in contanti, trovata a casa di Dolci e che si riteneva provento dei reati contestati a costui (f. ); b. richiamando il contenuto dell atto di appello, si dice che

3 non sarebbe dimostrata la relazione tra la somma sequestrata e le condotte attribuite al Dolci. Si afferma, anzi, l inesistenza dei presupposti del reato di favoreggiamento, risultando dai provvedimenti di sequestro preventivo e da ordinanza del Tribunale del riesame che il vincolo sulle somme era piuttosto da attribuire al fatto che il Dolci non aveva saputo giustificarne la provenienza, senza riferimento specifico alla qualità di corpo di reato per quelli attribuiti al Dolci stesso (f. ); c. ancora nella sentenza si legge, sempre a proposito della contestazione: non va dimenticato che il processo a carico di Bianchi deriva dalla separazione del processo che lo riguarda da quello principale a carico del favorito Dolci ed altri. Nell avviso di conclusione delle indagini preliminari, così come nell originaria richiesta di rinvio a giudizio (tutte agli atti) erano dettagliatamente descritte le imputazioni, rubricate da R a V, essendo R, quello relativa al solo Bianchi, ed essendo i fatti descritti sub S T U, quelli contestati al Dolci, a cui favore si sostiene essere intervenuto l attuale imputato (f. ); d. nello stesso senso: La condotta che si assume favoreggiatrice è quella e solo quella di avere presentato l 11 aprile, tramite il difensore di Dolci, all autorità giudiziaria titolare delle indagini una dichiarazione, con i relativi allegati, tendente a dimostrare che le somme trovate in casa del Dolci non erano provento dei reati a quello contestati, con ciò confortandone l eventuale dichiarazione di estraneità ai delitti stessi (f. ); e. la dichiarazione a firma Bianchi era falsa e tendeva ad impedire od ostacolare le indagini in atto, in modo da evitare il possibile accertamento della provenienza da delitto della somma sequestrata e di cui, al momento, Dolci non aveva giustificato il possesso (f.). 9) Si tratta, tale e quale, del medesimo errore commesso dal giudice di primo grado, laddove (a f. ) ha affermato l indiscutibile falsità della dichiarazione (che) denota l evidente intento del Bianchi di aiutare il Dolci ad eludere le investigazioni

4 dell Autorità in ordine ai plurimi e gravi fatti per i quali era stato indagato. 10) Per rimediare al quale (errore) dovrebbe essere sufficiente l ennesimo richiamo al capo di imputazione: fornendo una falsa versione della provenienza della somma di denaro contante rinvenuta nella ingiustificata disponibilità di Dolci all atto del fermo. Ancora una volta, nulla che colleghi questa somma ai reati per cui si procedeva nei confronti del sig. Dolci. 11) E non si è trattato affatto di un imprecisione, essendo invece del tutto conseguente al contenuto del decreto del, con il quale il Giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro preventivo anche della somma in questione, per l appunto, ai sensi dell art.12 sexies della legge n. 356/92. 12) Da cui due dirette conseguenze. La prima, già indicata in sede di appello, per il fatto che quanto contestato non risulta riferibile alla previsione di cui all art. 378 c.p. Il quale presuppone la commissione di un reato che, nel nostro caso, non risulta invece sussistere, in quanto non è tale l ipotesi di cui all art. 12 sexies. Discorso, questo, che appare ancora più chiaro quando si consideri il contenuto dell analogo art. 379 c.p. che, appunto, più espressamente prevede l aiuto volto ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato. 13) Si chiede, di conseguenza, che la Corte, ritenuta la violazione dell art. 606 co. 1 lett. b) c.p.p. in relazione all art. 378 c.p., voglia annullare senza rinvio la sentenza impugnata. 14) L altra conseguenza delle reiterate affermazioni di cui sopra ai punti 8) e 9), consiste nella non correlazione tra quanto contestato e ciò che invece il giudice ha ritenuto con riguardo alla provenienza del denaro. Una semplice ingiustificata disponibilità nel primo caso; il riferimento al provento dei reati attribuiti al sig. Dolci, nell altro. Un fatto, quest ultimo, configurato perciò in termini del tutto diversi, tali da alterare profondamente quello contestato, specie con riguardo alle modalità del relativo accertamento. E chiaro, infatti, che per quanto ritenuto in giudizio sarebbe stato assolutamente necessario dimostrare come invece non si è fatto che il denaro fosse proprio quello sottratto dal sig. Dolci.

5 Invece, si è, del tutto impropriamente, invertito l onere della prova, attribuendo solo al sig. Bianchi la dimostrazione della provenienza. 15) Discorso che, allo stesso modo, vale anche per la mancata prova degli incassi in valuta straniera, non oggetto di contestazione per quanto (anche questa valuta) sottoposta a sequestro preventivo, né di prova (nei termini previsti per il giudizio), e per la quale la Corte ha, ciò nonostante e per l appunto, ritenuto che spettava a lui (il sig. Bianchi) darne dimostrazione (della provenienza) (f. ). 16) Anche sotto tale profilo, per quanto può rilevare, risulta l incongruenza della motivazione, data dal fatto che vorrebbe provare la non disponibilità, per il sig. Bianchi, di valuta estera (e perciò in contanti) mediante il solo esame della documentazione bancaria. 17) Si chiede per questo l annullamento della sentenza per violazione dell art. 606 co. 1 lett. c) c.p.p. in relazione agli art. 521 co. 2 e 522 c.p.p., con la conseguente trasmissione degli atti al pubblico ministero. ** 18) Le valutazioni che la Corte di merito ha poi espresso sulla specifica provenienza o titolarità del denaro di cui si tratta, sono di quelle che in modo tipico contrastano con le risultanze, o che presentano un contenuto certo incongruo. 19) Così in modo almeno impreciso e perciò fonte di equivoco si afferma che il solito importo è stato trovato nella cassaforte del salotto di Dolci, durante la perquisizione del (f. ). 20) Peraltro, a leggere il verbale di sequestro (a f. ) non sembra così: più genericamente si parla di banconote rinvenute nella cassaforte sita in camera da letto e successivamente siglate da Dolci. La differenza non è da poco, quando si consideri che anche il sig. Bianchi viveva in quell appartamento, come risulta da quanto qui sequestrato (vedi f. del relativo verbale) ed a lui indiscutibilmente riferibile. Così: - un raccoglitore contenente anche copia di un programma previdenziale intestato al sig. Bianchi,, - vari estratti conto e comunque documentazione bancaria, - un invito a presentarsi inviato dai Carabinieri, - documento di acquisto di un telefono cellulare, rilasciato da un negozio di, - documento relativo alla concessione in uso di una cassetta di sicurezza.

6 21) Si tratta di un aspetto già indicato al punto 8. dell atto di appello ma dimenticato nella conseguente sentenza, il cui rilievo è invece di particolare importanza dato che pone sullo stesso piano i sig. Dolci e Bianchi, in quanto entrambi, in quel periodo, abitavano nell appartamento di via.con la differenza, essenziale, che solo il sig. Bianchi ha documentato la provenienza e la disponibilità della più parte del denaro contante. 22) Si giunge poi a negare fatti non solo da tempo provati, quanto certamente accaduti per ragioni logiche di particolare evidenza. 23) Così (a f. ) si esclude ( è pacifico ) che il sig. Bianchi possa aver incassato l assegno del rilasciato da, in quanto non risulta che il sig. Bianchi sia stato lì quel giorno. Anche in questo caso, si è dimenticato il contenuto della lettera del (di risposta a quella del difensore del sig. Bianchi, allegata all istanza presentata il al Giudice per l udienza preliminare) con la quale la dichiara che la data del, apposta sul titolo, non corrisponde a quella di effettiva emissione per un mero errore materiale del cassiere. Si tratta di circostanza che non ha trovato alcun differente o contrario riscontro e che, come detto, la Corte ha, senza ragione alcuna, omesso di considerare. 24) Nello stesso senso, ma anche di più, vale l affermazione contenuta a f. della sentenza, dove si legge che: Le fotocopie di assegni prodotte in atti non portano (o almeno non sono leggibili) attestazioni di incasso presso istituti bancari. E ovvio che il possesso dell assegno non si tramuta automaticamente in possesso della somma portata, in assenza di incasso del titolo o di suo versamento su conto corrente, così da renderla disponibile. Quello che cioè si vorrebbe dire è che i due assegni per euro rilasciati dal in un periodo ben diverso da quello relativo ai fatti per cui si procede, potrebbero non essere stati incassati. Quale sarebbe la ragione di una tale e rilevante rinuncia, non è ancora dato sapere. 25) Così come non si comprende, anzi è esclusa, la fondatezza dell affermazione (che segue quella appena citata, a f. della sentenza), secondo cui Gli estratti conto relativi ai conti correnti intrattenuti dall imputato non evidenziano versamenti riferibili a tali somme. 26) La qual cosa risulta smentita dall allegato n. 4 alla dichiarazione del sig. Bianchi, del. Si tratta della documentazione bancaria relativa

7 al versamento appunto di euro, effettuato sul conto corrente del sig. Bianchi. 27) La sentenza ha poi ritenuto irrilevante la somma in contanti di euro, che il sig. Bianchi ha percepito in due occasioni, nel novembre del, a seguito della vendita del proprio. Circostanza provata con la dichiarazione del compratore, acquisita dal Tribunale. Anche su questo punto non c è stata alcuna diversa indicazione. L irrilevanza sarebbe in quanto estranea alla precisa contestazione mossa a Bianchi (f. ), che, a parere della Corte, è relativa al solo fatto che la dichiarazione depositata il è di contenuto falso (f. ). 28) Il che rappresenta un rilievo del tutto formalistico, e perciò secondario rispetto al vero problema, che è quello dell accertamento della reale disponibilità del denaro. E chiaro, infatti, che solo la falsa attribuzione a sé di quanto invece si vorrebbe fosse del sig. Dolci poteva configurare, per quest ultimo, una condotta in qualche modo di favore. 29) Tale è senza dubbio l argomento principale e prevalente dato che, se così non fosse, la mera imprecisa indicazione sulla provenienza del denaro da parte di chi comunque (come il sig. Bianchi) risulta averne avuto la disponibilità comporterebbe per ciò solo il favore per colui che quel denaro, invece, non ha mai avuto. E questa la logica che naturalmente non è tale del ragionamento svolto dalla Corte di appello. 30) Per cui, tornando alla realtà delle cose, resta quanto già detto ( e non contestato) al punto dell atto di appello, e cioè che il sig. Bianchi ha dato la prova di aver avuto in quel periodo la disponibilità di euro (v. sentenza f. ), oltre a euro, ricevuti per la vendita del suo. Tutti in denaro contante.per cui una disponibilità di euro, di poco inferiore (e perciò compatibile) con quella di cui alla contestazione. 31) Per tali ultimi aspetti, si chiede che la Corte, ritenuta la violazione dell art. 606 co. 1 lett. c) ed e) c.p.p., in relazione all art. 125 co. 3 c.p.p., voglia annullare con rinvio la sentenza. avv.