Le norme legislative che disciplinano L attivita commerciale



Documenti analoghi
LR Lombardia 3/4/00 n.22 art.1 BU 07/04/2000 n. 14 Oggetto ed ambito di applicazione. Oggetto ed ambito di applicazione

Vademecum per le vendite straordinarie

Raccomandata AL COMUNE DI SANTO STEFANO DI MAGRA

FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO COMMERCIO ELETTRONICO SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA AL COMUNE DI *

Il/la sottoscritto/a nato/a a il residente in Via/Piazza CAP Comune. in proprio quale legale rappresentante della Società

REGIONE PIEMONTE ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

"Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali"(1).

All ufficio Commercio del Comune di RANDAZZO

C H I E D E. il rilascio dell autorizzazione amministrativa per l esercizio del commercio su aree pubbliche:

Forme speciali di vendita al dettaglio

AL COMUNE DI GASSINO TORINESE cod. istat Ai sensi del d. lgs. 31/03/1998 N.114 (art. 18 e 26 comma 5)

AREA VIVIBILITÀ URBANA Sportello per le Imprese P.zza Liber Paradisus 10, Torre A Piano Bologna Tel Fax 051.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA COMMERCIALI

Cognome Nome. data di nascita luogo di nascita. cittadinanza residente a Prov. via, piazza, ecc. n. CAP. denominazione

REGIONE PIEMONTE ESERCIZIO DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN CENTRO COMMERCIALE COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE

Forme speciali di vendita al dettaglio COMMERCIO ELETTRONICO SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

COMUNE DI BOLOGNA ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO TORRE A 5 PIANO Piazza Liber Paradisus n Bologna

SUBINGRESSO NELL ATTIVITA DI COMMERCIO ELETTRONICO (QUADRO B)

Forme speciali di vendita al dettaglio SPACCI INTERNI COMUNICAZIONE

GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

titolare di autorizzazione amministrativa per l esercizio del commercio su area pubblica di tipo N. rilasciata dal Comune di

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ DI VENDITA SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

COMUNE DI UDINE UNITA ORGANIZZATIVA ATTIVITA ECONOMICHE, TURISTICHE E SPORTELLO UNICO

In qualità di promotore:

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE CHIEDE

Settore/Servizio/Ufficio COMMERCIO. Il sottoscritto. nato a il. residente in via n. codice fiscale n. nella sua qualità di (1)

MOD SCIA/AREE PUBBL. Al Comune di Canosa di Puglia Sportello Unico Attività Produttive Via G. Falcone, Canosa di Puglia

Al Comune di Stellanello Via Roma n STELLANELLO (SV)

108 Prelevato dal sito Suppl. ord. alla G.U.R.S. (P. I) n. 41 del (n. 21)

VENDITA AL DETTAGLIO PER CORRISPONDENZA, TELEVISIONE O ALTRI SISTEMI DI COMUNICAZIONE

Legge Regionale n. 9 del

..l.. sottoscritt... nat a... il.. residente in

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Forme speciali di vendita al dettaglio: PER CORRISPONDENZA - TELEVISIONE - ALTRI SISTEMI DI COMUNICAZIONE - AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE -

98 Prelevato dal sito Suppl. ord. alla G.U.R.S. (P. I) n. 41 del (n. 21)

Domanda per l assegnazione in concessione decennale di posteggio libero fuori mercato e relativa autorizzazione nel Comune di Impruneta.

Il/la sottoscritto/a. (Comune di nascita) (prov.) (data di nascita) (cittadinanza) (Comune di residenza) (prov.) (Via/Piazza/Viale

Posteggio n.1: SETTORE ALIMENTARE DEI PRODOTTI TIPICI E TRADIZIONALI LOMBARDI CON PREVALENZA VENDITA FORMAGGI e SALUMI

..l.. sottoscritt... nat a... il.. residente in

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE Domanda di autorizzazione per la vendita in forma itinerante

RACCOMANDATA A.R. Cognome: Nome: Codice Fiscale:

ISTRUZIONI MOD.COM1 - COMUNICAZIONE - Esercizi di commercio al dettaglio di vicinato AVVERTENZE GENERALI

Al Comune di Monte San Savino (Arezzo)

Cognome Nome. data di nascita luogo di nascita. cittadinanza residente a Prov. via, piazza, ecc. n. CAP. denominazione

COMUNICAZIONE DI <> Esercente SUBINGRESSO MOD COMAP7 <> CCIAA

Forme speciali di vendita al dettaglio

Bollo Euro 14,62 Al Responsabile Ufficio S.U.A.P. Via Cesare Battisti n.4 (72022) Città di Latiano

VENDITE STRAORDINARIE

Al Responsabile SUAP Del Comune di Calcinaia. Cognome Nome. Data di nascita Cittadinanza

ALLO SUAP DEL COMUNE DI MANTA

TRASMETTERE SOLO CON RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO. Al COMUNE DI LA LOGGIA

ISTRUZIONI MOD.COM1 - COMUNICAZIONE - Esercizi di commercio al dettaglio di vicinato AVVERTENZE GENERALI

Il sottoscritto nato a il res. a via n. C.F. in qualità di della Società/Associazione C.F. con sede a prov in Via n.

..l.. sottoscritt... nat a... il.. residente in

CITTA DI PISTICCI COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE CRITERI PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI INERENTI MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

COMMERCIO AL DETTAGLIO SPACCI INTERNI. S.C.I.A. - Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Data di nascita / / Cittadinanza Sesso: M F

.ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO - COMUNICAZIONE AFFIDO IN GESTIONE DI REPARTO - SEZIONE PER L AFFIDANTE IN GESTIONE

Bollo 14,62 AL SINDACO DEL COMUNE DI CAMPEGINE

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER SALA GIOCHI

Regolamento Comunale Per la disciplina dell attività dei

NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI SALDI E VENDITE PROMOZIONALI

COMUNE DI BOLOGNA ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO TORRE A 5 PIANO Piazza Liber Paradisus n Bologna

Con sede legale in (Via/Corso/Piazza )...n. Comune di..prov.. CAP.. Tel... Fax.

COM 6 CORRISPONDENZA, TV, ALTRI SISTEMI

OGGETTO: Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per: apertura nuova attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

Al Responsabile del S.U.A.P.

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR) Sportello SUAP P.zza Municipio n Piedimonte San Germano (FR)

RISOLUZIONE N. 273/E. Roma, 03 luglio Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.

Al Comune di POSITANO

Il/La sottoscritto/a, nato/a ( ) il. cittadinanza residente a. Prov. CAP Via/Piazza. n. tel. cell. ###### Il/La sottoscritto/a, nato/a ( ) il

ISTRUZIONI MOD. COM 6BIS - COMUNICAZIONE - Forme speciali di vendita al dettaglio - COMMERCIO ELETTRONICO AVVERTENZE GENERALI

Il sottoscritto/a nato/a a il di nazionalità residente a Via Codice fiscale Tel. (barrare la casella che interessa)

dichiara quanto contenuto nella rispettiva sezione:

Residente a In nr. Cap. Con sede in nr. Cap. Iscrizione Registro delle Imprese nr. dal CCIAA di. Con sede in nr. Cap

ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' Al Comune di *

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Vendite straordinarie liquidazione - comunicazione

Somministrazione di alimenti e bevande per mezzo di Distributori Automatici (non effettuata in apposito locale)

FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO COMMERCIO ELETTRONICO COMUNICAZIONE

..l.. sottoscritt... nat a... il.. residente in

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER LA VENDITA AL DETTAGLIO SU AREA PUBBLICA ;

AL COMUNE DI BIELLA Via Tripoli, BIELLA

legale rappresentante della Società C.F. Partita IVA (se diversa da C.F.) denominazione o ragione sociale

..l.. sottoscritt... nat a... il.. residente in

COMUNE DI QUARTU SANT ELENA AREA ECONOMICA E DELLO SVILUPPO

Città di Lecce SETTORE ATTIVITA ECONOMICHE E PRODUTTIVE Via Braccio Martello n Lecce Tel.(+39) Fax (+39)

MODELLO S5 Inizio, modifica, cessazione di attività nella sede legale di società, ente pubblico economico, consorzio, G.E.I.E.

MODELLO S5 Inizio, modifica, cessazione di attività nella sede legale di società, ente pubblico economico, consorzio, G.E.I.E.

Comune di Portici Provincia di Napoli. ID Strada IN RELAZIONE ALL ATTIVITA QUI DI SEGUITO SPECIFICATA 1. Al COMUNE DI PORTICI (NA)

Domanda di autorizzazione di commercio su aree pubbliche temporanea. ο M comune di residenza provincia o stato estero di residenza C.A.P.

Presentare il modello in 3 copie se ditta individuale, in 2 copie se società

(da presentare in carta semplice ed in triplice copia)

DI ALIMENTI E BEVANDE DA EFFETTUARSI PRESSO MENSE AZIENDALI AI SENSI DELL ART. 8,COMMA 6, LETTERA F) DELLA L.R. 38/2006.

MODELLO UL Denuncia al R.E.A. di apertura - modifica - cessazione di unità locale

Emission trading Profili Iva

COMUNICAZIONE DI AFFIDAMENTO DI REPARTO

il/la sottoscritto/a residente in Via CAP codice fiscale Telefono

Settore Attività Economiche - Servizi alle imprese Progetti e Finanziamenti Comunitari U.O. Attività economiche, commerciali e libero professionali

Transcript:

Le norme legislative che disciplinano L attivita commerciale DEFINIZIONE DI COMMERCIANTE E commerciante quel soggetto (persona fisica o società) che esercita un attività economica consistente nell acquisto di merci allo scopo di rivenderle. Pertanto il commerciante è una figura di operatore economico nettamente distinta dall industriale e dall artigiano, i quali acquistano merci non per rivenderle ma per trasformarle in nuovi prodotti. Naturalmente se l industriale e l artigiano vendono anche articoli da loro non prodotti, sono soggetti alla disciplina del commercio. CLASSIFICAZIONE DI ATTIVITA COMMERCIALE L attività commerciale può essere classificata in 3 tipi: o COMMERCIO ALL INGROSSO Esercita il commercio all ingrosso chi acquista merci e le rivende: - ad altri commercianti (grossisti, dettaglianti, esercenti pubblici) - a utilizzatori professionali (industrie, aziende artigiane ecc) Pertanto il grossista non può vendere al consumatore finale, anche se questi è disposto ad acquistare grandi quantitativi. Rientra nell ambito del commercio all ingrosso anche il commercio di importazione ed esportazione. o COMMERCIO AL DETTAGLIO E il commercio esercitato da chi acquista merci e le rivende direttamente al consumatore finale, ovvero al pubblico in generale. Dunque il commercio all ingrosso e il commercio al dettaglio si differenziano per il tipo di cliente a cui si rivolgono e non per la quantità di merci scambiate. Il commercio al dettaglio può essere esercitato sotto diverse forme; le piuù diffuse sono quella in sede fissa (negozi) e quella ambulante (o su aree pubbliche) o SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E l attività svolta da chi somministra al pubblico alimenti e bevande che sono consumati sul posto (bar, ristoranti, pizzerie ecc) LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO E ALL INGROSSO, IN APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31.03.1998 N. 114 Il Decreto disciplina i requisiti di accesso all attività commerciale, l esercizio dell attività di commercio al dettaglio in sede fissa e sulle aree pubbliche, le forme speciali di vendita, il regime degli orari e delle vendite straordinarie; vengono inoltre definite le nuove caratteristiche delle strutture di vendita. IL DECRETO NON SI APLLICA A (art. 4) Farmacie, tabaccherie, associazioni di produttori ortofrutticoli, produttori agricoli per la vendita di prodotti agricoli, vendita di carburanti effettuata negli appositi impianti, artigiani iscritti all albo per la vendita nei locali di

produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di propria produzione, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio, pescatori e cacciatori che vendano al pubblico, al dettaglio, i prodotti della loro attività, vendita o esposizione per la vendita delle proprie opere d arte, vendita dei beni da fallimento, vendita in fiere campionarie e mostre di oggetti connessi; TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA COMMERCIALI L attività commerciale viene suddivisa in due specie: - settore alimentare - settore non alimentare REQUISITI DI ACCESSO ALL ATTIVITA Non possono esercitare l attività commerciale salvo che abbiano ottenuto riabilitazione: - coloro che sono stati dichiarati falliti - coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, o condanna a pena detentiva, o coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza. In caso di società o di organismo collettivo, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l accertamento antimafia ai sensi dell art. 2, comma 3, del DPR 252/1998. SOLO PER IL SETTORE ALIMENTARE viene richiesto, oltre ai requisiti morali, anche il possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: a) essere iscritto nel Registro Esercenti il Commercio (Rec) presso la Camera di Commercio. b) aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare istituito o riconosciuto dalla Regione; c) aver esercitato improprio per almeno due anni nell ultimo quinquennio l attività di vendita all ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; d) aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l attività nel settore alimentare in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all amministrazione; e) Essere stato coadiutore familiare di impresa che svolgeva o svolge l attività commerciale nel settore alimentare, comprovato dall iscrizione INPS; In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificatamente preposta all attività commerciale nel settore alimentare.

TIPOLOGIE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI La nuova disciplina introduce tre diverse tipologie di esercizi commerciali legati alla superficie di vendita ed alla consistenza demografica del comune in cui sono insediati: ESERCIZI DI VICINATO Fino a 150 mq nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti Fino a 250 mq nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti MEDIE STRUTTURE DI VENDITA Tra i limiti massimi degli esercizi di vicinato e 1.500 mq o 2.500 mq GRANDI STRUTTURE DI VENDITA Oltre i limiti massimi previsti per le medie strutture I centri commerciali sono considerati medie o grandi strutture secondo la superficie globale dei negozi che li compongono LE ATTIVITA DI VICINATO possono essere avviate previa semplice comunicazione scritta inviata al comune almeno 30 giorni prima dell inizio dell attività. Il rispetto dei 30 giorni di decorrenza dall avvenuto ricevimento della domanda è d obbligo. La mancata risposta da parte dell Amministrazione Comunale entro 30 giorni regola del silenzio assenso, corrisponde per il commerciante a una risposta affermativa per l avvio dell attività. La comunicazione da parte dei piccoli negozi non è soggetta a bollo. Per i residenti U.E. valgono le medesime regole dei cittadini italiani. I cittadini extracomunitari dovranno inviare, unitamente alla domanda, gli estremi del domicilio nel nostro paese e la fotocopia del permesso di soggiorno. Se all interno dello stesso esercizio sono presenti sia prodotti alimentari che non alimentari il commerciante dovrà essere in possesso della licenza per la rivendita di quest ultimi. Nella domanda dovranno essere indicati i metri quadrati destinati a ciascuno dei due tipi di merce. LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA Per questa tipologia si applica il regime autorizzato. Occorre quindi presentare domanda scritta per il rilascio dell autorizzazione, sia che si tratti di apertura o trasferimento di sede, sia di ampliamento di superficie. L autorizzazione viene rilasciata dal comune sulla base di criteri predeterminati.

ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA GLI ORARI, I PREZZI, LE VENDITE Viene prevista la facoltà di scegliere il proprio orario all interno di una fascia molto ampia (dalle 7.00 alle 22.00) non superando il limite delle tredici ore giornaliere. Tutti gli esercenti possono, se vogliono, stare aperti molto meno. Il comune, su richiesta dell esercente, possono estendere nei giorni feriali la fascia oraria di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio tra le ore 05.00 e le ore 24.00, fermo restando il limite delle tredici ore giornaliere. L osservanza della mezza giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativa, a discrezione dell esercente. Resta ferma la chiusura domenicale e festiva con le deroghe nel mese di dicembre e 8 domeniche in un anno. Le disposizioni su orario e chiusura domenicale e festiva non si applicano: tabaccherie esercizi interni ai campeggi, villaggi e complessi turistici esercizi nelle aree di servizio autostradali nelle stazioni nelle rivendite di giornali gelaterie gastronomie rosticcerie esercizi specializzati nella vendita di fiori e piante opere d arte oggetti d antiquariato. PUBBLICITA DEI PREZZI I prodotti esposti per la vendita al dettaglio dovranno indicare in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita al pubblico. Anche i beni d arte, d antiquariato e oggetti preziosi sono soggetti alla pubblicità dei prezzi, però il cartellino dovrà essere visibile all interno del negozio. VENDITE STRAORDINARIE (D.Lgs. 31/03/1998 n.114 -L.R. 3 aprile 2000 n.22 L.R. 28/10/2004 n.29) Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti. INFORMAZIONI GENERALI 1. Nelle vendite straordinarie è esposto obbligatoriamente il prezzo normale di vendita e lo sconto o ribasso espresso in percentuale. 1bis E facoltà del venditore indicare anche il prezzo di vendita praticato a seguito dello sconto o ribasso. 1ter E vietato all operatore commerciale indicare prezzi ulteriori e diversi rispetto a quanto previsto dal comma 1 e 1 bis.

2. I messaggi pubblicitari relativi alle vendite straordinarie devono essere presentati, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore. 3. Tutte le comunicazioni pubblicitarie relative alle vendite straordinarie devono contenere gli estremi delle comunicazioni al comune quando previste dalla Legge 03/04/2000 n. 22 4. Tutte le comunicazioni pubblicitarie relative alle vendite straordinarie devono indicare la durata esatta della vendita stessa. 5. L operatore commerciale ha l obbligo di fornire informazioni veritiere relativamente agli sconti o ribassi praticati, tanto nelle comunicazioni pubblicitarie, quanto nella indicazione dei prezzi nei locali di vendita. 6. L operatore commerciale deve essere in grado di dimostrare la veridicità delle informazioni fornite agli organi di controllo. 7. Le merci oggetto delle vendite straordinarie devono essere fisicamente separate in modo chiaro e in equivoco da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. Qualora la separazione non sia possibile, l operatore commerciale, deve indicare, con cartelli o altri mezzi idonei, le merci che non sono oggetto delle vendite straordinarie sempre che ciò possa essere fatto in modo in equivoco e non ingannevole per il consumatore. In caso contrario, non possono essere poste in vendita merci a condizioni ordinarie. LE VENDITE DI LIQUIDAZIONE 1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall operatore commerciale al fine di esaurire in breve tempo tutte le proprie merci a seguito di: a) cessazione di attività commerciale; b) trasferimento in gestione o cessione di proprietà di azienda; c) trasferimento dell azienda in altro locale; d) trasformazione o rinnovo dei locali. 2. Tutte le vendite di liquidazione possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell anno, salvo quanto disposto dal comma 5. 3. Le vendite di liquidazione di cui al comma 1, lettere a) e c) possono essere effettuate per la durata massima di tredici settimane. 4. Le vendite di liquidazione di cui al comma 1, lettere d) possono essere effettuate per la durata massima di sei settimane e per una sola volta in ciascun anno solare. 5. Le vendite di liquidazione per la trasformazione o il rinnovo dei locali, sempre liberamente praticabili nei mesi di febbraio e agosto, non possono essere effettuate nei trenta giorni antecedenti le vendite di cui all art. 3, nonché, in ogni caso, dal 25 novembre al 31 dicembre. L operatore commerciale ha l obbligo di chiusura dell esercizio per un periodo pari a un terzo della durata della vendita di liquidazione, e comunque, per almeno sette giorni, con decorrenza dalla cessazione della vendita straordinaria. 6. L operatore commerciale che intende effettuare una vendita di liquidazione è tenuto a darne comunicazione al comune ove ha sede

l esercizio, tramite lettera raccomandata, almeno quindici giorni prima della data di inizio. 7. Tutte le comunicazioni di effettuazione di vendita di liquidazione devono indicare: a) l ubicazione dei locali; b) la data di inizio e quella di cessazione della vendita; c) le merci poste in vendita, distinte per voci merceologiche con indicazione delle quantità delle stesse. 8. Le comunicazioni relative a vendite di liquidazione per cessazione di attività devono recare indicazione, anche mediante allegazione di copia, della comunicazione di cessazione di attività per gli esercizi di vicinato, ovvero dell atto di rinuncia all autorizzazione per le medie e le grandi strutture di vendita; nel caso di vendite di liquidazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1, il titolare dell attività, per un periodo di almeno sei mesi successivi alla vendita di liquidazione, non può aprire un nuovo esercizio dello stesso settore merceologico nei medesimi locali. 9. E vietata l effettuazione di vendite di liquidazione con il sistema del pubblico incanto. 10. Dall inizio delle vendite di liquidazione, è vietato introdurre nei locali e nelle pertinenze dell esercizio di vendita merci del genere di quelle offerte in vendita di liquidazione, siano esse acquistate o acquisite ad altro titolo, anche in conto deposito. LE VENDITE DI FINE STAGIONE 1. Le vendite di fine stagione sono effettuate dall operatore commerciale al fine di esitare, durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo, prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda e, in genere, prodotti che, se non sono venduti entro un certo tempo, siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento. 2. Le vendite di fine stagione possono essere effettuate, tenuto conto delle consuetudini locali e delle esigenze del consumatore, soltanto in due periodi dell anno della durata massima di sessanta giorni, determinati dalla giunta regionale, sentite le Camere di Commercio, le associazioni dei commercianti maggiormente rappresentative e le associazioni dei consumatori. LE VENDITE PROMOZIONALI 1. Le vendite promozionali sono effettuate dall operatore commerciale al fine di promuovere la vendita di uno, più o tutti i prodotti della gamma merceologica, applicando sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita. 2. Le vendite promozionali dei prodotti di cui all articolo 3, comma 1, non possono essere effettuate nei periodi delle vendite di fine stagione e nei trenta giorni antecedenti, né in ogni caso dal 25 novembre al 31 dicembre.