APPLICAZIONE CCNL FEDIMPRESE F.A.M.A.R. S.NA.P.E.L. Modalità per sostituire il contratto di lavoro a soggetti già dipendenti

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APPLICAZIONE CCNL FEDIMPRESE F.A.M.A.R. S.NA.P.E.L. Modalità per sostituire il contratto di lavoro a soggetti già dipendenti

Azioni per effettuare correttamente il cambio di contratto Iscrizione Azienda a FEDIMPRESE - Associazione datoriale firmataria CCNL (Qualora si iscritto ad altra associazione dovrà darne disdetta) Invio lettera al Dipendente indicando esplicitamente il cambio di CCNL inserendo nome del contratto e parti firmatarie (la scelta del CCNL è acclarato sia demandata dalla al Datore di Lavoro); Riallineamento contrattuale ed eventuale conciliazione tra Azienda e Dipendente, anche assistiti dalla Commissione Paritetica di E.B.T.I.; Iscrizione entro 5 giorni dal cambio del contratto a E.B.T.I. mediante moduli scaricabili dal sito; Il nuovo CCNL verrà consegnato anche in formato elettronico al dipendente ed esposto nell Azienda Qualora l Azienda non si iscriva ad E.B.T.I. dovrà corrispondere in busta paga la somma di 50,00 ed assicurare al Lavoratore le stesse agevolazioni offerte da E.B.T.I. TUTTI I MODELLI E LA DOCUMENTAZIONE DI CUI SOPRA POTRANNO ESSERE RICHIESTI A E.B.T.I. O SCARICATI DAL SITO

Principi di legge per la scelta del CCNL Principio dell autonomia negoziale I giudici del lavoro hanno concordemente affermato che: Il contratto collettivo rappresenta la principale manifestazione dell'attività sindacale ed è espressione dell'autonomia negoziale collettiva che viene riconosciuta a tutti i soggetti sindacali quale complemento necessario della libertà di organizzazione sindacale garantita dall'art. 39 della Costituzione e costituisce lo strumento negoziale mediante il quale le organizzazioni sindacali operano per la realizzazione degli interessi collettivi. Con sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 494/2012 e del Tribunale di Roma del 24/11/2014 n. 1194 i giudici hanno affermato, come peraltro già ribadito in numerose altre sentenze (vedi sentenze del Tribunale di Roma n. 263/07, Tribunale di Firenze n. 265/08, Tribunale di Bologna n. 263/2007), il principio secondo il quale il datore di lavoro ha il diritto di scegliere il CCNL che ritiene più idoneo alla propria attività, anche se ha retribuzioni diverse rispetto ad altri CCNL. Infatti, i contratti collettivi non avendo efficacia «erga omnes» sono atti di natura negoziale, applicabili esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti iscritti alle associazioni stipulanti e che abbiamo aderito ai patti collettivi o li abbiamo implicitamente recepiti. Ne consegue che, ove una delle parti faccia riferimento, per la decisione della causa, a un determinato contratto collettivo di lavoro, non efficace erga omnes, il giudice, solo in mancanza di iscrizione delle parti stipulanti o di espressa adesione ad altra contrattazione collettiva, può e deve valutare in concreto il comportamento posto in essere dal datore di lavoro e dal lavoratore allo scopo di accertare se dagli atti siano desumibili elementi tali da indurre a ritenere ugualmente sussistente la vincolatività della contrattazione collettiva invocata. La presenza di un contratto collettivo regolarmente applicato dalle parti esclude la possibilità di applicare, in virtù dell'art. 36 della Costituzione, i minimi contrattuali previsti da altro contratto collettivo relativo alla stessa categoria merceologica; la mera circostanza che esista un altro contratto che preveda trattamenti economici più favorevoli per il lavoratore non può automaticamente portare a ritenere violato il principio di cui all'art. 36 della Costituzione dal CCNL meno favorevole, in quanto ciascun contratto costituisce parametro per valutare l'adeguatezza della retribuzione» (Trib. Bologna, sent. n. 263/07, pres. dr. Molinaro; il Trib. Firenze, sent. n. 265/08, dr. Bazzoffi; Trib. Roma, sent. n. 15753/08, dr. Mimmo; Trib. Roma Giudice dr. Frate, sent. n. 11728/10).

Principio di adesione implicita ed esplicita al CCNL Il Tribunale di Bologna, con sent. n. 263/07, presidente dr. Molinaro e il Tribunale di Firenze, con sent. n. 265/08 dr. Bazzoffi, hanno ribadito un principio oramai consolidato in giurisprudenza e cioè che: «I contratti collettivi di diritto comune hanno efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che esplicitamente o implicitamente al contratto abbiano dato adesione (su tutte Cass. S.u. Lavoro 9/5/03 n. 7157). Con l'adesione ad un CCNL il lavoratore, pur non iscritto alle associazioni sindacali firmatarie, si colloca, in relazione al contratto collettivo, nella medesima posizione giuridica dell'iscritto, accettando implicitamente le determinazioni dell'associazione stipulante in ordine alle future vicende del rapporto (Cass. 2525/87). Queste conclusioni sono valide sia per il datore di lavoro sia per il prestatore. Ed ancora alla massima di maggiore rilevanza Cass. Sez. Lav., 14.4.2001, n. 5596: I contratti collettivi di lavoro non dichiarati efficaci erga omnes ai sensi della legge n. 741 del 1959, in quanto costituiscono atti di natura negoziale e privatistica, si applicano esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti che siano iscritti alle associazioni stipulanti, ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano fatto espressa adesione ai patti collettivi e li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente, desumibile da una costante e prolungata applicazione delle relative clausole ai singoli rapporti. Adesione implicita: La Giurisprudenza ritiene vincolante il contratto collettivo anche nei confronti di coloro i quali, pur non essendo iscritti alle associazioni stipulanti, aderiscono implicitamente o esplicitamente al contratto. L Adesione è considerata ESPLICITA qualora ad esempio venga indicato nel contratto individuale o nella lettera di assunzione che si applicherà al rapporto, un certo contratto collettivo.(ad ES: CCNL FedImprese, F.A.M.A.R., S.N.A.P.E.L.). L adesione invece è IMPLICITA quando il datore di lavoro, in mancanza di un obbligo giuridico in tal senso applichi spontaneamente e costantemente un contratto collettivo o almeno le sue clausole più rilevanti (tra le numerose pronunce in materia Cass 26/10/2005 n. 20765); la fonte dell obbligo è il comportamento concludente.

CRITERI PER LA RAPPRESENTATIVITA Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 15753/08, dr. Mimmo, si è soffermato anche sulla questione della rappresentatività statuendo che: «In ogni caso la circostanza appare non rilevante, non essendo, ai fini della stipula di un CCNL, prevista una determinata rappresentatività delle organizzazioni sindacali, sia singolarmente sia nel loro complesso. In poche parole, nel nostro ordinamento, quantomeno nei rapporti di lavoro alle dipendenze di privati, e a differenza di quanto avviene nel pubblico impiego, non esiste un sistema in base al quale un CCNL possa ritenersi validamente stipulato solo qualora sia sottoscritto da organizzazioni sindacali che singolarmente o nel loro complesso rappresentino un determinato numero di lavoratori». Il vecchio concetto di «confederazioni maggiormente rappresentative», con i privilegi che da esso derivavano è stato eliminato dal nostro ordinamento giuridico con il referendum del 1995. Ciò che attualmente conta è il criterio selettivo insito nella capacità di imporsi al datore di lavoro come controparte contrattuale, che di per sé indica una rappresentatività effettiva, mentre risultano irrilevanti altri indici.

Riferimenti normativi: Cass. 2525/87; Cass. Sez. Lav., 14/4/2001, n. 5596; Cass. S.U. Lavoro n. 7157/2003 Corte di Appello di Bologna n. 494/2012; Tribunale di Roma n. 263/07; Tribunale di Bologna n. 263/2007; Tribunale di Firenze n. 265/08; Tribunale di Roma, n. 15753/08. Tribunale di Roma del 24/11/2014 n. 11194;

Adesione e versamenti a FEDIMPRESE Modalità Compilare il modulo di iscrizione in tutti i suoi campi con timbro e firma del legale rappresentante dell Azienda. Versare tramite bonifico l importo dell iscrizione 200,00 su c/c intestato a: FedImprese - IBAN IT44 F076 0116 000 000012352738; Inviare a FEDIMPRESE: Domanda di adesione Copia del versamento effettuato Copia fronte retro del documento di identità del legale rappresentante Procedere al Versamento MENSILE del contributo COASCO (assistenza contrattuale) TRAMITE F24 Codice W240 - Contributo fisso 20,00 PER OGNI DIPENDENTE Procedura UNIEMENS PER EVENTUALI SEGNALAZIONI O RICHIESTE COLLEGARSI AL SITO www.fedimprese.it

Adesioni e versamenti a F.A.M.A.R. Compilare il modulo di iscrizione in tutti i suoi campi da richiedere al sito www.famarnazionale.it I versamenti a F.A.M.A.R. saranno effettuati secondo quanto disposto nel modulo d iscrizione e dai CCNL di riferimento. IBAN: IT04 D050 4803 220 0000 0000 1215

Iscrizione e versamenti a E.B.T.I ISCRIZIONE TRAMITE PAGAMENTO modello F24 CODICE EBTI Per Azienda: una sola quota di iscrizione una tantum di 60,00. Per di ogni lavoratore: versamento a carico del Datore di lavoro di 20,00 per singolo Lavoratore. Versamenti MENSILI - modello F24 CODICE EBTI : OPZIONE 1) Il contributo da destinare in favore di E.B.T.I. è stabilito nella misura dello 0,50% su paga base e contingenza così suddivisa: 1) 0,40% a carico dell Azienda; 2) 0,10% a carico del lavoratore dipendente. OPZIONE 2) E ammesso il versamento del contributo da destinare a E.B.T.I. in misura fissa/proporzionale al numero di lavoratori dipendenti in carico della ditta (euro 20,00/mese per ciascun lavoratore dipendente) così suddivisi: 1) 15,00 a carico dell azienda (per le aziende con più di 20 dipendenti la quota sarà di 10,00/mese per singolo lavoratore); 2) 5,00 a carico del lavoratore dipendente. Prestazioni Sanitarie Integrative al Servizio Sanitario Nazionale Integrazione SSN Volontaria per i lavoratori interessati 18,00 /mese a carico dell'azienda (Non Obbligatoria in caso di adesione a piani sanitari) per ogni lavoratore con contratto superiore ai 12 mesi, come quota SSN Integr. Servizio Sanitario Nazionale.