REGIONE CALABRIA. Erogazione presidi per diabetici - Circolare 18 Maggio 2005, n. 8890

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REGIONE CALABRIA Erogazione presidi per diabetici - Circolare 18 Maggio 2005, n. 8890 Regione Calabria Dipartimento Sanità Direzione offerta servizi e prestazioni territoriali sanitarie e sociosanitarie Servizio farmacie, farmaci, farmacovigilanza e politiche del farmaco Referente dr.ssa C. Arena Tel.0961/856542 e fax 0961/856545 Oggetto: Erogazione gratuita presidi per diabetici. Catanzaro, 18 Maggio 2005 Prot. N. 8890 Direttori Generali Aziende Sanitarie/Ospedaliere Direttori Unità operative farmacia Ordini Provinciali dei Medici FIMMG REGIONALE CUMI REGIONALE FEDERFARMA CALABRA Con circolare n. 3530 del 31/01/1996, ai sensi dell art.3 della Legge n. 115 del 16.03.1987, l Assessorato alla Sanità individuava i presidi diagnostici e terapeutici previsti dal D.M.S. 8.02.1982 da fornire gratuitamente ai cittadini diabetici, su prescrizione delle strutture pubbliche e private accreditate di diabetologia. Ritenendo necessario rivedere quanto già disposto alla luce delle nuove evidenze scientìfiche, si riportano di seguito le modalità prescrittive e l elenco dei presidi erogabili gratuitamente agli assistiti, così come concordati dal Settore scrivente col gruppo di lavoro di diabetologia, all uopo costituito con decreto dirigenziale n. 1843 del 21 febbraio 2005.

Modalità prescrittive: L accertamento diagnostico della forma morbosa diabete, che dà diritto all erogazione diretta dei presidi, deve essere effettuata dalle strutture pubbliche e private accreditate di diabetologia. La prescrizione degli specialisti diabetologici deve essere rinnovata ogni 12 mesi. Sulla scorta di tali Piani Terapeutici, i competenti uffici distrettuali delle A.S.L. rilasciano agli assistiti la prescrizione dei presidi in regime di assistenza diretta. Il Medico funzionario del Distretto ha il compito di verificare che il Piano del Centro Diabetologico sia conforme a quanto disposto dalla Regione Calabria in materia e ha l obbligo di prescrivere per un fabbisogno non superiore ai 90 giorni (tre mesi). Il sanitario medesimo utilizza per la prescrizione il proprio Ricettario Unico Standardizzato del S.S.N., attenendosi alle modalità previste nel disciplinare dell art. 50 della legge 326/03. Il codice della patologia (013) deve essere riportato nelle tre caselle bianche destinate alle esenzioni, i prodotti ed i relativi quantitativi devono essere riportati sulle righe destinate alla descrizione dei prodotti. Il suddetto Medico è quindi direttamente responsabile del piano terapeutico e della corretta compilazione della ricetta, ma non è responsabile della spesa. Hanno diritto all erogazione dei presidi per l autocontrollo domiciliare della glicemia i soggetti affetti da: a) Diabete tipo 1 b) Diabete tipo 2 c) Diabete gestazionale d) Diabete secondario a epatite, terapia cortisonica, chemioterapia, ecc. Sono erogabili gratuitamente i seguenti presidi: Strisce reattive per glicemia Strisce reattive per glicosuria Strisce reattive per chetonemia e chetonuria, per pazienti affetti da diabete di tipo 1, nelle donne gravide già diabetiche e nelle donne con diabete gestazionale Lancette pungidito Siringhe monouso per insulina Aghi per penna Penna per insulina e precisamente:

Per i pazienti affetti da diabete di tipo 2, in trattamento dietetico, fino ad un quantitativo massimo di 50 strisce reattive per la determinazione del glucosio ogni 3 mesi; Per i pazienti affetti da diabete di tipo 2, in trattamento con ipoglicemizzanti orali, fino ad un quantitativo massimo di 25 strisce reattive al mese, per la determinazione dei glucosio nel sangue; Per i pazienti affetti da diabete di tipo 2, in trattamento con insulina ( da 1 a 2 iniezioni al dì), fino ad un quantitativo massimo di 50 strisce reattive al mese, per la determinazione del glucosio nel sangue ; Per i pazienti affetti da diabete di tipo 2, in trattamento con insulina, con più di 2 iniezioni/die, fino ad un quantitativo massimo di 75 strisce reattive al mese, per la determinazione del glucosio nel sangue; Per i pazienti affetti da diabete di tipo 1, pazienti gravide già diabetiche e pazienti affette da diabete gestazionale il numero è a discrezione del diabetologo prescrittore. I quantitativi sopra riportati non sono da considerarsi livelli di prescrizione automatica in quanto il fabbisogno reale deve essere sempre correlato alle necessità. Qualora si renda necessario il superamento del tetto massimo previsto, il Piano di automonitoraggio glicemico dovrà riportare. specifica motivazione. Per i soggetti in età pediatrica, per le donne gravide già diabetiche e per le donne con diabete gestazionale, è possibile la prescrizione di un numero massimo di 8 strisce al mese per la determinazione della chetonemia ed un massimo di 25 strisce per la determinazione della chetonuria. Relativamente ai quantitativi massimi prescrivibili, si precisa quanto segue: Le lancette pungidito devono essere prescritte in numero pari alle strisce per la determinazione del glucosio nel sangue. Per la determinazione della glicosuria si definiscono congrue un numero di 50 strisce ogni tre mesi; Il quantitativo trimestrale concedibile di siringhe per insulina a spazio morto è fino ad un massimo di 400 pezzi;. Il numero concedibile di iniettori automatici di insulina o penne è determinato in un massimo di tre all anno; Il quantitativo trimestrale concedibile di aghi per iniettori automatici d insulina è di 400 aghi monouso. Eventuali quantitativi superiori vanno opportunamente motivati dagli specialisti diabetologi. I medici prescrittori dei Centri diabetologici, nel predisporre i protocolli annuali, dovranno tener conto delle confezioni disponibili in commercio, al fine di evitare disagi all atto della spedizione della ricetta. Microinfusori per diabetici I microinfusori potranno essere concessi soltanto a pazienti selezionati, adeguatamente istruiti, su prescrizione specialistica del Medico diabetologo che opera nei servizi diabetologici rispondenti alle caratteristiche di seguito elencate.

In tali casi occorre che sussistano per i pazienti le seguenti condizioni: Impossibilità a raggiungere un buon controllo metabolico nel diabete di tipo 1 nonostante la terapia intensiva ottimizzata Gravidanza - Estrema insulino sensibilità - Grave insulino resistenza nelle prime ore del mattino (down phenomenon) Necessità di garantire una migliore qualità di vita: per esempio nei pazienti giovani o in quelli che necessitano di maggior flessibilità negli orari di assunzione dei pasti Complicanze precoci rapidamente evolutive in pazienti in cui non si è raggiunto un sufficiente controllo metabolico nonostante la terapia intensiva ottimizzata Frequenza elevata di ospedalizzazioni o di visite ambulatoriali urgenti per episodi di scompenso acuto. Condizioni particolari per cui necessita uno stretto controllo metabolico per periodi determinati. La valutazione deve essere oggetto di una dettagliata relazione in cui venga documentato il beneficio clinico ottenuto, con il miglioramento del controllo metabolico, monitorando il paziente per almeno due mesi. Deve essere anche verificata e dichiarata la completa idoneità del paziente all impiego del nuovo mezzo di trattamento e il suo impegno per un eventuale uso prolungato a tempo indeterminato. A tal fine il paziente dovrà sottoscrivere consenso informato chiedendo di essere sottoposto a terapia insulinìca con microinfasore, consapevole degli obblighi e dei rischi che tale procedura comporta. Copia di tutta la documentazione dovrà essere trasmessa alla ASL di competenza unitamente alla richiesta del microinfusore e del relativo materiale di consumo. Le strutture pubbliche e private accreditate di diabetologia per prescrivere il microinfusore hanno l obbligo di garantire gratuitamente all intemo della struttura e documentare alle Aziende Sanitarie: percorsi dedicati all istruzione, addestramento, monitoraggio degli utenti; presenza di personale medico infermieristico del team diabetologico formato all impiego di tale terapia; servizio di disponibilità (anche telefonica) con applicazione degli. istituti previsti dalla contrattazione nazionale e/o aziendale. La scelta del tipo di microinfusore deve essere compiuta dal Medico specialista, sulla base delle indicazioni cliniche, delle necessità del paziente, dell abilità del paziente. Per il periodo di valutazione di due mesi le strutture citate, potranno utilizzare apparecchi propri e fornire al paziente anche tutto il materiale necessario all utilizzo. Per situazioni problematiche correlate al funzionamento del microinfusore, dovranno essere fornite al paziente tutte le indicazioni per il ritorno alla terapia tradizionale. L impiego del microinfusore per situazioni particolari (interventi chirurgici, gravidanza, terapia a termine) dovrà avvenire con apparecchi in dotazione secondo le

modalità illustrate in precedenza. Le AA.SS.LL. provvederanno all acquisto dei microinfusori attenendosi alle indicazioni riportate sulla prescrizione. Si raccomanda, visto il rapidissimo evolversi di tutte le tecnologie, di non effettuare grossi acquisti di attrezzature che diventai io obsolete e non più attendibili dopo pochi mesi dall acquisto. Lo stesso materiale d uso deve essere acquistato dalla A.S.L. di appartenenza del paziente nella quantità necessaria all utilizzo per un anno o secondo la richiesta dello specialista della struttura che effettua la prescrizione. Le AA.SS.LL. provvederanno ad erogare i succitati presidi entro e non oltre 60 gg. dalla ricezione della richiesta da parte dell assistito e, annualmente, trasmetteranno al Settore competente della Regione Calabria i dati relativi all acquisto dei microinfusori e al loro utilizzo per l inserimento in apposito Registro. Per ogni singolo paziente trattato con microinfusore il servizio di diabetologia delle strutture pubbliche e private accreditate dovrà rivedere con scadenza semestrale i criteri di eleggibilità per tale terapia Questa valutazione avrà anche lo scopo di verificare l effettivo impiego del microinfusore da parte dell assistito. Nel caso di mancato utilizzo l assistito dovrà restituire l apparecchio microinfusore al servizio di diabetologia. La presente nota sostituisce integralmente la precedente n. 5665 del 13 aprile 2005. In ogni caso i piani terapeutici già redatti potranno, qualora necessario, essere modificati alla luce delle presenti disposizioni. Il Dirigente del Settore Dr.ssa E.Montilla