Basilea 3 2012 Rischio operativo Convegno annuale DIPO

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Transcript:

Basilea 3 2012 Rischio operativo Convegno annuale DIPO Solvency II: le nuove regole sul rischio operativo per le imprese di assicurazione Roma, 27 giugno 2012 Lucilla Caterini Grossi

Indice v Solvency I v Verso Solvency II: il Regolamento ISVAP n. 20/2008 v Solvency II: il rischio operativo Il primo pilastro: il requisito di capitale target (SCR) Il secondo e terzo pilastro 2

Solvency I Le regole di vigilanza prudenziale attualmente in vigore nel settore assicurativo europeo (Solvency I) sono datate e si fondano sostanzialmente su requisiti quantitativi (requisiti di capitale, calcolo delle riserve tecniche e limiti agli investimenti) Il requisito di capitale Solvency I (Margine di Solvibilità): ha una scarsa sensibilità al profilo di rischio della compagnia considera una limitata gamma di rischi: il rischio operativo non è esplicitamente nominato per l attività danni, è calcolato in % dei premi/dell onere medio dei sinistri per l attività vita, in % di grandezze tecniche (riserve matematiche, capitali sotto rischio); per i contratti vita per i quali i rischi sono a carico dell assicurato (linked), in % delle spese di amministrazione Solvency II sarà il nuovo sistema di vigilanza risk based 3

Verso Solvency II - Il Regolamento ISVAP n. 20/2008 Il Regolamento 20/2008 ha raccolto ed integrato norme emanate dall ISVAP a partire dal 1999 in materia di controllo interno e gestione del rischio per il settore assicurativo, tenendo anche conto dei lavori che erano in corso per l elaborazione di Solvency II Art. 18 Obiettivi del sistema di controllo dei rischi (estratto) Al fine di mantenere ad un livello accettabile, coerente con le disponibilità patrimoniali dell impresa, i rischi a cui sono esposte, le imprese si dotano di un adeguato sistema di gestione dei rischi, proporzionato alle dimensioni, alla natura e alla complessità dell attività esercitata, che consenta la identificazione, la valutazione e il controllo dei rischi maggiormente significativi, intendendosi per tali i rischi le cui conseguenze possono minare la solvibilità dell impresa o costituire un serio ostacolo alla realizzazione degli obiettivi aziendali Le imprese provvedono alla catalogazione dei rischi in funzione della natura e dimensioni dell attività. La catalogazione include almeno i seguenti rischi [ ]: f) rischio operativo: il rischio di perdite derivanti da inefficienze di persone, processi e sistemi, inclusi quelli utilizzati per la vendita a distanza, o da eventi esterni, quali la frode o l attività dei fornitori di servizi 4

Verso Solvency II - Il Regolamento ISVAP n. 20/2008 Art. 19 - Individuazione e valutazione dei rischi (estratto) Le imprese raccolgono in via continuativa informazioni sui rischi, interni ed esterni, esistenti e prospettici, a cui sono esposte e che possono interessare tutti i processi operativi e le aree funzionali. La procedura di censimento dei rischi e i relativi risultati sono adeguatamente documentati Le imprese devono essere in grado, attraverso un adeguato processo di analisi, di comprendere la natura dei rischi individuati, la loro origine, la possibilità o necessità di controllarli e gli effetti che ne possono derivare, sia in termini di perdite che di opportunità. Il processo di analisi include sia una valutazione qualitativa sia, per i rischi quantificabili, l adozione di metodologie di misurazione dell esposizione al rischio, inclusi, ove appropriati, sistemi di determinazione dell ammontare della massima perdita potenziale le metodologie di valutazione e misurazione dei rischi e i relativi risultati sono adeguatamente documentati i processi di individuazione e valutazione dei rischi sono effettuati su base continuativa, per tenere conto sia delle intervenute modifiche nella natura e dimensione degli affari e nel contesto di mercato, sia dell insorgenza di nuovi rischi o del cambiamento di quelli esistenti. [ ] 5

Verso Solvency II - Il Regolamento ISVAP n. 20/2008 Il Codice delle Assicurazioni prevede una nozione di gruppo assicurativo ed un ruolo rilevante dell impresa capogruppo, in particolare nell area dei controlli interni Il Capo VI del Regolamento 20/2008 fornisce disposizioni di dettaglio in materia di gruppo assicurativo (estratto) La capogruppo formalizza e rende noti a tutte le società del gruppo assicurativo i criteri di identificazione, misurazione, gestione e controllo di tutti i rischi In particolare, sono previste procedure idonee a garantire in modo accentrato l identificazione, la misurazione, la gestione e il controllo dei rischi a livello del gruppo assicurativo 6

Solvency II - il requisito di capitale (primo pilastro) Sistema risk-based, market consistent, fondato su tre pilastri Nell ambito del primo pilastro, è previsto il requisito di capitale target - SCR (Solvency Capital Requirement) Art. 101 calcolo del requisito patrimoniale (estratto) Il requisito patrimoniale di solvibilità è calibrato in modo da garantire che siano presi in considerazione tutti i rischi quantificabili cui è esposta un'impresa di assicurazione. Il requisito patrimoniale di solvibilità corrisponde al valore a rischio dei fondi propri di base dell'impresa di assicurazione soggetto ad un livello di confidenza del 99,5% su un periodo di un anno Il requisito patrimoniale di solvibilità copre quanto meno i seguenti rischi: [ ] il rischio operativo. Art. 13.33 il rischio operativo è il rischio di perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure interne, risorse umane o sistemi, oppure da eventi esogeni. Art. 101 Il rischio operativo include i rischi giuridici ma non i rischi derivanti da decisioni strategiche e i rischi di reputazione 7

Solvency Capital Requirement - SCR Formula standard Formula standard e modello interno parziale Modello interno Soggetto all approvazione del supervisore, nel rispetto di una serie di standard definiti nella Direttiva (es. statistical quality art. 121) 8

SII: il rischio operativo Articolo 103 - Struttura della formula standard Il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato in base alla formula standard è pari alla somma dei seguenti elementi: a) il requisito patrimoniale di solvibilità di base di cui all articolo 104; b) il requisito patrimoniale per il rischio operativo di cui all articolo 107; c) l aggiustamento [ ] di cui all articolo 108. Articolo 112 - Disposizioni generali per l approvazione dei modelli interni completi e parziali (estratto) Le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono utilizzare modelli interni parziali per il calcolo di uno o più elementi seguenti: a) uno o più moduli di rischio, o sottomoduli, del requisito patrimoniale di solvibilità di base di cui agli articoli 104 e 105; b) il requisito patrimoniale per il rischio operativo di cui all articolo 107; c) l aggiustamento di cui all articolo 108. 9

SII: il rischio operativo nella formula standard 10

SII: il rischio operativo nella formula standard Articolo 107 - Requisito patrimoniale per il rischio operativo Il requisito patrimoniale per il rischio operativo riflette i rischi operativi nella misura in cui non siano già coperti nei moduli di rischio di cui all articolo 104. Tale requisito è calibrato conformemente all articolo 101.3 Per quanto riguarda i contratti di assicurazione vita in cui il rischio di investimento è sopportato dai contraenti, il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio operativo tiene conto dell'importo delle spese annuali sostenute in relazione a tali obbligazioni di assicurazione. Per quanto riguarda le operazioni di assicurazione e di riassicurazione diverse da quelle di cui al paragrafo 2, il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio operativo tiene conto del volume di tali operazioni in termini di premi acquisiti e di riserve tecniche detenute in relazione a tali obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione. In questo caso il requisito patrimoniale per il rischio operativo non supera il 30% del requisito patrimoniale di solvibilità di base relativo a tali operazioni di assicurazione e di riassicurazione 11

SII: il rischio operativo nella formula standard Op = max (Op premiums ; Op provisions ) spese dei precedenti 12 mesi sui contratti vita in cui il rischio è a carico degli assicurati Op premiums = 0.04 ( Earn life Earn life-ul ) + 0.03 Earn non-life + max (0, 0.04 ( Earn life 1.2 pearn life ( Earn life-ul 1.2 pearn life-ul ))) + max (0, 0.03 Earn non-life 1.2 pearn non-life ) Op provisions = 0.0045 max (0, TP life TP life-ul ) + 0.03 max (0, TP non-life ) 12

Art. 44 Gestione dei rischi (estratto) Solvency II - Secondo e terzo pilastro Le imprese di assicurazione dispongono di un sistema efficace di gestione dei rischi, che comprende le strategie, i processi e le procedure di segnalazione necessarie per individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare, su base continuativa, i rischi a livello individuale ed aggregato ai quali sono o potrebbero essere esposte e le relative interdipendenze Il sistema di gestione dei rischi copre quanto meno i seguenti settori: [ ] la gestione dei rischi operativi Art. 45 ORSA: Own Risk and Solvency Assessment (estratto) Nell'ambito del proprio sistema di gestione dei rischi ogni impresa di assicurazione procede alla valutazione interna del rischio e della solvibilità (ORSA) Tale valutazione riguarda per lo meno: [ ] la misura in cui il profilo di rischio dell'impresa interessata si discosti dalle ipotesi sottese al requisito patrimoniale di solvibilità [ ] calcolato con la formula standard o con un modello interno parziale o completo Terzo pilastro (public disclosure) dettagliato nelle misure di secondo livello: tra l altro, informazioni quali/quantitative sul risk profile dell impresa (ed anche, in particolare, sul rischio operativo) 13