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ATTO DI TRANSAZIONE Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge: il COMUNE DI ALLISTE, (C.F. 81000570754), in persona del Sindaco p.t. Avv. Antonio Ermenegildo Renna, avente sede in Alliste alla Piazza Municipio, n.8, assistito dall avv. Claudia Minerva; la DITTA EMMEPI DI MINERVA SERGIO & C. S.N.C. (P.IVA 03542090752) in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Minerva Sergio, con sede legale in Taviano (Le) alla Viale Degli Artigiani Z.I., assistita dall avv. Rocco Caputo PREMESSO CHE 1. Con Determinazione n.541 del 21.12.2005 il Comune di Alliste approvava il verbale di aggiudicazione del 21.12.2005 con il quale la Società Emmepi di Minerva Sergio & C., s.n.c. veniva dichiarata aggiudicataria del servizio di ricovero e mantenimento dei cani randagi nel territorio del comune in questione, per l'importo netto di euro 1.31 giornaliero per cane, successivamente aumentato ad euro 1,40 oltre IVA; 2. La Ditta Emmepi di Minerva Sergio & C, s.n.c., a mezzo dell'avv.rocco Caputo, in data 4.2.2014 proponeva, innanzi al Tribunale civile di Lecce, ricorso per decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento del servizio di ricovero e mantenimento dei cani randagi nel territorio del comune di Alliste espletato per il periodo 1.10.12 30.9.13 secondo le fatture: n.99 del 21.10.2012 di euro 4.953,26; n.108 del 30.11.2012 di euro 4.777,08; n.113 del 31.12.2012 di euro 4.915,99; n.3 del 21.1.2013 di euro 4.883,80; n.19 del 28.2.2013 di euro 4.395,93; n.29 del 31.3.2013 di euro 4.761,83; n.33 del 30.4.2013 di euro 4.573,80; n.49 del 31.5.2013 di euro 4.621,34; n. 53 del 30.6.2013 di euro 4.421,34; n.69 del 31.7.2913 di euro 4568,72; n.79 del 31.8.2013 di 4568,72; n.83 del 30.09.2013 di euro 4.421,34; per un totale di euro 55.868,12; 3. Il Tribunale di Lecce, Giudice Dott. Silvestrini rilasciava, in data 8.3.2014, il D.I. n.681/14, notificato al Comune di Alliste il 6 aprile 2014, con il quale veniva ingiunto all Ente di pagare in favore della Ditta Emmepi di Sergio Minerva & C s.n.c. la somma di 55.868,12 oltre interessi ex artt. 4 e 5 D.Lgs n.231/2002, così come modificato dal D.Lgs n.92/2012, dalla maturazione all'effettivo soddisfo, oltre le spese di giudizio monitorio liquidate in complessivi euro 1.557,00 oltre accessori; 4. Avverso il predetto decreto ingiuntivo il Comune di Alliste proponeva atto di opposizione con domanda riconvenzionale, a mezzo dell'avv. Claudia Minerva. L'opposizione in parola veniva iscritta al NRG. 4962/2014 ed assegnata alla Dott.ssa Cubicciotti, successivamente sostituita dal GOT. Dott.ssa Tinelli; in particolare, il Comune di Alliste, rilevando che erano stati eseguiti dei pagamenti parziali del credito ingiunto e lamentando l'inadempimento contrattuale della Ditta Emmepi di Sergio Minerva, chiedeva al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1

Voglia l On.le Giudice adito, contrariis rejectis, così provvedere: - revocare il decreto ingiuntivo opposto in forza delle motivazioni espresse in narrativa; - dichiarare che nulla il Comune di Alliste deve alla Ditta EMMEPI di Minerva Sergio & C. s.n.c - In accoglimento della domanda riconvenzionale: Accertare e dichiarare il diritto del Comune di Alliste a vedersi rimborsare la somma di euro 8.678,372 indebitamente versata per il mantenimento di n.5 cani ricoverati che dovevano essere reimmessi nel territorio in virtù di quanto disposto dall'ente e per l'effetto condannare la Ditta opposta al pagamento della predetta somma; Accertare e dichiarare che la somma di euro 1.239,99 non è dovuta dal Comune di Alliste in quanto richiesta dalla Società opposta per il mantenimento dei cani che secondo le disposizioni comunali dovevano essere reimmessi nel territorio; Accertare e dichiarare il diritto del Comune di Alliste a vedersi rimborsare la somma di euro 5.109,00 per i costi sostenuti in virtù di n.65 ricoveri effettuati presso il canile sanitario della EMMEPI nei 60 giorni in cui doveva essere eseguita la sterilizzazione e la profilassi stabilita dalle norme contrattuali e di legge e per l'effetto condannare la Società opposta al pagamento della predetta somma; Accertare e dichiarare il danno patito del Comune di Alliste a causa della mancata sterilizzazione, non avendo potuto lo stesso rimettere i predetti cani randagi sul territorio; per l'effetto condannare la Società opposta al risarcimento del predetto danno che si quantifica in euro 13.000,00 ovvero nella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa da liquidarsi in via equitativa e comunque da contenersi nei limiti del valore del decreto ingiuntivo opposto; Accertare e dichiarare il danno patito dal Comune di Alliste a causa della mancata ed adeguata cura degli animali ricoverati presso il canile e per l'effetto condannare la Ditta Emmepi al risarcimento del predetto danno che si quantifica in euro 9.000,00 ovvero nella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa da liquidarsi in via equitativa e comunque da contenersi nei limiti del valore del decreto ingiuntivo opposto.- in subordine, ove per avventura Codesto On.le Giudicante dovesse ritenere il Comune tenuto alla corresponsione delle somme richieste dalla Ditta EMMEPI di Minerva Sergio & C. s.n.c, ridurre gli importi richiesti anche in considerazione dei pagamenti eseguiti; - condannare la società opposta al pagamento delle spese e competenze di lite ; 5. Alla prima udienza, il Giudice Dott.ssa Cubicciotti, si riservava sulla richiesta di provvisoria esecutività parziale del D.I. n. 681/14, stante i pagamenti eseguiti dal Comune di Alliste per euro 25.530,13, ed accoglieva la predetta richiesta dichiarando provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo di cui innanzi per euro 30.337,99 oltre interessi moratori e spese del monitorio; 6. Il Comune di Alliste in data 2.3.2015 provvedeva al pagamento di euro 30.337,99, senza, tuttavia, corrispondere le spese del monitorio e gli interessi moratori pari ad euro 5.739,72, così 2

come rideterminati dopo la notifica dell atto di precetto in data 27.2.21015; 7. In data 24.4.2014 la Ditta EMMEPI di Minerva Sergio & c. s.n.c., a mezzo dell'avv. Rocco Caputo, proponeva ulteriore ricorso per Decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento del servizio di ricovero e mantenimento dei cani randagi per il periodo 1.10.2013 28.2.2014 e relativo alle fatture: n. 099 del 31.10.2013 di euro 4541,57; n. 109 del 30.11.2013 di euro 4.268,29; n.120 del 31.12.2013 di euro 4.263,17; fattura n.009 del 31.1.2014 di euro 4.128,24; fattura n.013 del 28.2.2014 di euro 3.634,62; per un totale di euro 20.835,89; 8. Il Tribunale di Lecce, Dott. Sales, in data 28.6.2014 rilasciava il D.I. n.1868/14 del Tribunale di Lecce, notificato al Comune di Alliste il 21 luglio 2014, con il quale veniva ingiunto all'ente in questione di pagare in favore della Ditta Emmepi di Sergio Minerva & C s.n.c.. la somma di 20.835,89 oltre interessi ex artt. 4 e 5 D.Lgs n.231/2002, così come modificato dal D.Lgs n.92/2012, dalla maturazione all'effettivo soddisfo, oltre le spese di giudizio monitorio liquidate in complessivi euro 930,00 oltre accessori; 9. Avverso il D.I. n.1686/2014, il Comune di Alliste, a mezzo dell'avv. Claudia Minerva, proponeva atto di citazione in opposizione al D.I. di cui innanzi, e, sostenendo la parcellizzazione del credito ingiunto nonché ancora una volta l'inadempimento contrattuale della Ditta EMMEPI, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Voglia l On.le Giudice adito, contrariis rejectis, così provvedere: - In via preliminare dichiarare l'inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto, per la parcellizzazione del credito operata dall'opposta e per l'effetto accogliere l'opposizione proposta dal Comune di Alliste; Sempre in via preliminare, disporre la riunione del presente giudizio a quello già iscritto al N.R.G. 4962/14 pendente fra le stesse parti ed avente il medesimo oggetto; - In via principale revocare il decreto ingiuntivo opposto in forza delle motivazioni espresse in narrativa; - dichiarare che nulla il Comune di Alliste deve alla Ditta EMMEPI di Minerva Sergio & C. s.n.c - in subordine, ove per avventura Codesto On.le Giudicante dovesse ritenere il Comune tenuto alla corresponsione delle somme richieste dalla Ditta EMMEPI di Minerva Sergio & C. s.n.c, ridurre gli importi richiesti anche in considerazione dei pagamenti eseguiti e dell'inadempimento perpetrato dall'opposta; - condannare la società opposta al pagamento delle spese e competenze di lite ; 10.L'opposizione in parola veniva iscritta al NRG 8158/14 ed assegnata al Giudice Dott. De Pasquale, il quale all'udienza del 3.2.15 si riservava di decidere sulla eccezione di parcellizzazione del credito nonché sulla richiesta di riunione del giudizio in questione e di quello iscritto al NRG 4962/14 pendente innanzi alla Dott.ssa Cubicciotti; 11. Con provvedimento del 3.5.15, il Giudice Dott. De Pasquale rigettava l'eccezione di parcellizzazione proposta dal Comune di Alliste, e, ritenendo sussistente la connessione 3

oggettiva e soggettiva tra i procedimenti iscritti al NRG 8158/14 ed al NRG 4962/14, rimetteva gli atti al Presidente del Tribunale per gli adempimenti di competenza; 12.Per tali ragioni il giudizio NRG 8158/14 veniva chiamato innanzi al GOT Dott.ssa Tinelli, che sostituiva la Dott.ssa Cubicciotti, insieme al Giudizio n. 4962/14, all'udienza del 19.3.2015, nella quale il Comune di Alliste chiedeva la riunione dei due procedimenti e la Ditta EMMEPI chiedeva la provvisoria esecutività del D.I. n.1868/14; 13.Il GOT, Dott.ssa Tinelli, con provvedimento del 7.4.2015 rigettava la richiesta di riunione dei procedimenti, dichiarava provvisoriamente esecutivo il D.I. n.1868/14 ed invitava le parti ad una definizione bonaria della lite. Fissava l'udienza del 19.6.2015 per entrambi i giudizi, ammettendo l'interrogatorio formale delle parti nel giudizio n.4962/2014, sempre per tentare la definizione binaria della vicenda; 14.In entrambi i predetti giudizi di opposizione, la Ditta EMMEPI di Minerva Sergio & C., nel costituirsi, respingeva in modo netto e reciso ogni addebito mosso dal Comune di Alliste in relazione ai presunti inadempimenti di cui la stessa si sarebbe resa autrice nel corso dell intero rapporto contrattuale, ribadendo che il servizio era sempre stato svolto nel pieno rispetto delle previsioni di contratto, di capitolato e, più in generale, in modo conforme alle disposizioni di legge dettate in materia, eccependo, in ultima analisi, la tardività delle contestazioni sollevate; 15.In data 4.2.2015, la Ditta EMMEPI di Minerva Sergio & C. s.n.c., per il tramite dell'avv. Rocco Caputo, proponeva un ulteriore ricorso per D.I. avente ad oggetto il pagamento del servizio di ricovero e mantenimento cani randagi per il periodo 1.3.2014 31.12.2014 relativo alle fatture: n.22 del 31.3.2014 di euro 4.024,05; n.38 del 30.4.2014 di euro 3.892,53; n.40 del 31.5.2014 di euro 3.971,10; n.48 del 30.6.2014 di euro 3.791,76; n.56 del 31.7.2014 di euro 3.813,96; n.64 del 31.8.2014 di euro 3.772,97; n.72 del 30.9.2014 di euro 3.614,13; n.80 del 31.10.2014 di euro 3.607,30; n.88 del 30.11.2014 di euro 3.381,84; n.96 del 31.12.2014 di euro 3.388,76; per un totale di euro 37.258,31; 16.Il Tribunale di Lecce, Dott.ssa Elia, in data 2.3.2015, rilasciava il D.I. n.614/2015, notificato al Comune di Alliste il 13.3.15, con il quale è stato ingiunto all Ente di pagare in favore della Ditta Emmepi di Sergio Minerva & C s.n.c.. la somma di 37.258,31 oltre interessi ex artt. 4 e 5 D.Lgs n.231/2002, così come modificato dal D.Lgs n.92/2012, dalla maturazione all'effettivo soddisfo, oltre le spese di giudizio monitorio liquidate in complessivi euro 1.486,00 oltre accessori; 17.Il Comune di Alliste, per il tramite dell'avv. Claudia Minerva, proponeva atto di opposizione al D.I. n.614/2015, spiegando domanda riconvenzionale per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: Voglia l On.le Giudice adito, contrariis rejectis, così provvedere: - In via preliminare dichiarare l'inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto, per la parcellizzazione 4

del credito operata dall'opposta e per l'effetto accogliere l'opposizione proposta dal Comune di Alliste; - In via principale revocare il decreto ingiuntivo opposto in forza delle motivazioni espresse in narrativa; - dichiarare che nulla il Comune di Alliste deve alla Ditta EMMEPI di Minerva Sergio & C. s.n.c.; - In accoglimento della domanda riconvenzionale: Accertare e dichiarare che la somma di euro euro 1.572,26 non è dovuta dal Comune di Alliste in quanto richiesta dalla Società opposta per il mantenimento dei cani che secondo le disposizioni comunali dovevano essere reimmessi nel territorio; - in subordine, ove per avventura Codesto On.le Giudicante dovesse ritenere il Comune tenuto alla corresponsione delle somme richieste dalla Ditta EMMEPI di Minerva Sergio & C. s.n.c, ridurre gli importi richiesti anche in considerazione dell'inadempimento perpetrato dall'opposta; - condannare la società opposta al pagamento delle spese e competenze di lite ; 18.L'opposizione in parola veniva iscritta al NRG 3591/2015 ed assegnata alla Dott.ssa Perrone e verrà chiamata all'udienza del 17.9.2015 (la ditta EMMEPI di Minerva Sergio & C. s.n.c non è ancora costituita in detto giudizio); 19.Il Comune di Alliste, oltre ai canoni residui di cui ai citati decreti ingiuntivi, non ha ancora corrisposto alla Ditta EMMEPI di Minerva Sergio & C. s.n.c nessuno dei canoni relativi al servizio di cura e mantenimento dei cani randagi relativi all'anno 2015; 20.Entrambe le parti, di comune accordo, intendono addivenire ad una risoluzione bonaria dei giudizi sopra indicati, senza che ciò possa valere a considerare come riconosciute le avverse pretese ma solo per evitare l alea dei giudizi medesimi, alle seguenti CONDIZIONI A. La premessa è parte integrante del presente accordo; B. Il Comune di Alliste si impegna a corrispondere in favore della Ditta EMMEPI di Minerva Sergio & C. s.n.c. la somma di euro 58.094,20 (Iva compresa) corrispondente all'intera sorte capitale ancora dovuta in relazione ai D.I. n. 1868/2014 RG. 4375/2014 (euro 20.835,89) e il D.I. n. 614/2015 RG. 1086/2015 (euro 37.258,31), secondo il seguente piano di rientro, i cui termini sono da ritenersi essenziali: a. Prima rata di euro 20.000,00 entro il 10.07.2015; b. Seconda rata di euro 20.000,00 entro il 30.09.2015; c. Terza rata (saldo) di euro 18.094,20 entro il 30.01.2016; C. Il Comune di Alliste si impegna altresì a corrispondere entro il 10.07.2015, in favore dell'avv. Rocco Caputo, nella sua qualità di difensore della Ditta EMMEPI di Minerva Sergio & C. s.n.c., la somma di euro 6.000,00 oltre IVA e CAP, quale definizione a stralcio delle competenze legali maturate in relazione ai giudizi ad oggi pendenti tra le parti; D. Le spese di registrazione dei decreti ingiuntivi rimangono a carico del Comune di Alliste; 5

E. Il Comune di Alliste si impegna a rinunciare espressamente alle domande riconvenzionali spiegate con gli atti di opposizione ai tre sopra citati decreti ingiuntivi, quali risultanti dai giudizi iscritti ai NRG 4962/2014, 8158/2014 e 3591/2015, e ai relativi pretesi diritti risarcitori per i presunti inadempimenti contrattuali lamentati in sede giudiziale nei confronti della Ditta EMMEPI di Minerva Sergio & C. s.n.c., solo all'atto del pagamento della terza e ultima rata della sorte capitale di cui al punto B ; F. Per parte sua la Ditta EMMEPI di Minerva Sergio & C. s.n.c.. a fronte di detta rinuncia, si impegna a rinunciare a sua volta, sempre dopo il pagamento della terza rata di cui al punto sub B, alla corresponsione degli interessi moratori, così come riconosciutigli nei predetti decreti ingiuntivi opposti, quantificati complessivamente in euro 9.767,88; G. Il Comune di Alliste si impegna a liberare la Ditta EMMEPI di Minerva Sergio & C. s.n.c. dal servizio di cura e mantenimento dei cani randagi del Comune di Alliste, mediante asportazione dei cani presenti presso il canile privato da questa gestito, entro e non oltre il 30.6.2016; H. Per quanto riguarda i canoni relativi al servizio di cura e mantenimento dei cani randagi nel comune di Alliste per il periodo successivo al 31.12.2014 e per tutto il 2015, il Comune di Alliste, si impegna a corrispondere in favore della Ditta EMMEPI di Minerva Sergio & C. s.n.c. i relativi importi (già fatturati sino al 31.5.2015 e da fatturarsi per i mesi successivi), entro e non oltre il 30.6.2016, con l obbligo di corrispondere per tali somme gli interessi moratori ex artt. 4 e 5 D.Lgs n.231/2002, così come modificato dal D.Lgs n.92/2012, dalla maturazione all'effettivo soddisfo, a far data dal 10 giorno successivo alla scadenza delle singole fatture, in modo automatico e senza necessità di costituzione in mora; I. Solo dopo che sarà stato effettuato il pagamento della sorte capitale relativa ai Decreti ingiuntivi n. 1868/14 (euro 20.835,89) e n. 614/15 (euro 37.258,31), secondo il piano di rientro di cui a alla precedente lettera B, nonché della somma a titolo di spese legali come previsto alla precedente lettera C, la Ditta Emmepi di Minerva Sergio & C. si impegna a rinunciare a detti decreti ingiuntivi e a quello contrassegnato dal n. 681/2014 (la cui sorte capitale è già stata corrisposta). Non prima, però, che il Comune di Alliste abbia a sua volta dichiarato di rinunciare ai pretesi diritti risarcitori e alle domande riconvenzionali spiegate con gli atti di opposizione a tutti e tre i citati decreti ingiuntivi; J. La Ditta EMMEPI di Minerva Sergio & C. s.n.c. si impegna espressamente a sospendere ogni attività di recupero del credito e a non azionare nessuno dei decreti ingiuntivi a condizione che siano rispettati i termini previsti dal piano di rientro di cui alla precedente lettera B ; K. In caso di ritardo nel pagamento delle tre rate previste dal piano di rientro di cui alla precedente lettera B, saranno dovuti interessi di mora ex artt. 4 e 5 D.Lgs n.231/2002, così come modificato dal D.Lgs n.92/2012, in forma automatica e sino all effettivo soddisfo; 6

L. La Ditta EMMEPI di Minerva Sergio & C. s.n.c. si impegna a non proporre qualsivoglia azione di recupero dei canoni per il servizio di cura e mantenimento dei cani randagi per l'anno 2015 sino allo spirare del termine di adempimento stabilito con il presente accordo alla precedente lettera F (30.06.2016) a condizione che siano rispettati i termini previsti dal piano di rientro di cui alla precedente lettera B ; M. Tutte le parti dichiarano che all esito puntuale del pagamento delle somme innanzi dette ed all'adempimento degli obblighi stabiliti nulla avranno a pretendere l una dall altra per le causali indicate in premessa; N. I giudizi di opposizione rubricati ai n.ri 4962/2014, 8158/2014 e 3591/2015, pendenti innanzi al Tribunale di Lecce, per reciproca volontà delle parti, alle prossime udienze verranno rinviati, facendo salvi i diritti processuali delle parti, sino allo scadere dei termini di pagamento di cui alla lett. B. O. Nel caso di buon esito del presente accordo, alle udienze successive ai termini di pagamento di cui alla lett. B, i giudizi n.ri 4962/2014, 8158/2014 e 3591/2015 pendenti innanzi al Tribunale di Lecce saranno abbandonati e lasciati estinguere ai sensi dell'art. 309 c.p.c.; P. Nel caso di inadempimento di una delle parti agli obblighi della presente transazione, i giudizi n.ri 4962/2014, 8158/2014 e 3591/2015 procederenno e le parti potranno reciprocamente perseguire i diritti originariamente richiesti con gli atti difensivi. Q. La presente transazione è immediatamente esecutiva tra le parti e viene sottoscritta anche dai legali delle stesse per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale. Alliste, lì COMUNE DI ALLISTE, IN PERSONA DEL SINDACO P.T. DITTA EMMEPI DI MINERVA SERGIO & C. S.N.C., IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. SIG. MINERVA SERGIO AVV.CLAUDIA MINERVA (QUALE PROCURATORE DEL COMUNE DI ALLISTE) AVV. ROCCO CAPUTO (QUALE PROCURATORE DELLA DITTA EMMEPI DI MINERVA SERGIO & C. S.N.C) 7