CORSO DI FORMAZIONE SUL CAMPO ANNO 2011 ASL della Provincia di Varese, con la collaborazione della U.O. Ospedaliera di Medicina del Lavoro 1) Venerdì 15.04.2011: Indicazioni di ordine pratico per il processo di valutazione del Rischio Stress Lavoro-Correlato 2) Venerdì 20.05.2011: Emersione delle malattie professionali: procedure ed obblighi a carico del Medico Competente, della ASL e dell Unità Operativa Ospedaliera Medicina del Lavoro e Preventiva; il punto di vista del medico competente 3) Venerdì 23.09.2011: Confronto con i medici competenti sul ruolo svolto in azienda in relazione alla Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori e al contributo nel processo di valutazione dei rischi 4) Venerdì 11.11.2011: Approfondimento degli argomenti precedenti e confronto sulle problematiche emerse
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ARGOMENTI OGGETTO DI DISCUSSIONE ED APPROFONDIMENTO: 1) SORVEGLIANZA SANITARIA: art.41, comma 2, e-ter, VISITA MEDICA PRECEDENTE ALLA RIPRESA DEL LAVORO A SEGUITO DI ASSENZA PER MOTIVI DI SALUTE DI DURATA SUPERIORE AI SESSANTA GIORNI CONTINUATIVI; incompatibilità tra questo articolo e l art.5 L.300/70? 2) PERIODICITA ESECUZIONE DELLE VISITE MEDICHE E DEGLI ACCERTAMENTI COMPLEMENTARI
3) ESPRESSIONE DEI GIUDIZI DI IDONEITA ALLA MANSIONE ( idoneità difficili ) NEI SOGGETTI ISCRITTI ALLE LISTE DI COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO ED INSERITI IN AZIENDA COME INVALIDI CIVILI (i.c. => 46%): ruolo del medico competente, ruolo del Servizio PSAL, ruolo del Comitato Tecnico di cui all art.6, comma 2, lettera b), della L. 68/99 IDONEITA ALLA MANSIONE PER ADDETTI ALL IMPIEGO DI GAS TOSSICI 4)
IDONEITA ALLA MANSIONE PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CALDAIE A VAPORE 5) 6) MEDICO COMPETENTE E VALUTAZIONE DEI RISCHI (REACH.ed altro) ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------
ESPRESSIONE DEI GIUDIZI DI IDONEITA ALLA MANSIONE ( idoneità difficili ) NEI SOGGETTI ISCRITTI ALLE LISTE DI COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO ED INSERITI IN AZIENDA COME INVALIDI CIVILI (i.c. => 46%): -ruolo del medico competente, -ruolo del Servizio PSAL, -ruolo del Comitato Tecnico di cui all art.6, comma 2, lettera b), della L. 68/99 cui lo stesso interessato e/o l azienda possono rivolgersi ai sensi dell art. 8, comma 4 del DPCM 13.01.2000.
Nota Regione Lombardia n. H1.2010.0007349 del 23.02.2010 (che ha ripreso la Circolare Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 1401 del 22.01.2010) IDONEITA ADDETTI ALL IMPIEGO DI GAS TOSSICI: l espressione dell idoneità spetta al medico competente IDONEITA ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GENERATORI DI VAPORE: può essere espressa dal medico competente o dal medico del Servizio I.S.L.
Accertamenti complementari per la visita preassuntiva e/o preventiva: Esami ematici: glicemia, gamma GT, transaminasi GO- GP, protidemia, elettroforesi, creatininemia, emocromo + formula leucocitaria + piastrine, bilirubina totale e frazionata Esame delle urine completo Prove di funzionalità respiratoria Audiometria E.C.G. basale se soggetto > 45 anni di età ( o se indicazione clinica)
Accertamenti complementari per la visita periodica: Esami ematici: gamma GT, transaminasi GO-GP, emocromo + formula leucocitaria + piastrine, creatininemia Esame delle urine completo Prove di funzionalità respiratoria i Audiometria E.C.G. basale se soggetto > 45 anni di età (o se indicazione clinica)
VALIDITA DEGLI ACCERTAMENTI COMPLEMENTARI Esami ematochimici non anteriori a 3 mesi Elettrocardiogramma non anteriore a 6 mesi Spirometria non anteriore a 12 mesi Audiometria non anteriore a 12 mesi Fatto salvo diversa indicazione clinica in sede di visita o in relazione a quanto previsto dal Programma di Sorveglianza Sanitaria aziendale
MEDICO COMPETENTE E VALUTAZIONE DEI RISCHI RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE IN RELAZIONE AL RICHIO CHIMICO (REACH) REACH (Regolamento CE), è entrato in vigore il 1 giugno 2007 Registration i Evaluation Authorisation i Restrictions i of Chemicals CLP (Regolamento UE) Classification Labelling Packaging, a regime il 1 giugno 2015 (sino ad allora Direttiva CE 67/548/CEE)
Riferimenti di legge (specifici della norma generale): D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Titolo IX, Capo I (Protezione da agenti chimici) Capo II (Protezione da agenti cancerogeni e mutageni) Definizione di agente chimico (Art.222, comma 1, lettera a) è notevolemente estensiva in quanto interessa tutti gli elementi ed i loro composti (di ogni genere: naturali, sintetici, intermedi, etc.) Definizione di agenti chimici pericolosi (Art. 222, comma 1, lettera b, punti 1 e 2) Le sostanze e i preparati classificati o che rispondono ai criteri stabiliti ai sensi della normativa in materia di immissione sul mercato UE dei prodotti chimici pericolosi (D.Lgs. 52/1997 e 65/2003) con esclusione di quelli pericolosi solo per l ambiente
Nella definizione di agenti chimici pericolosi rientrano comunque anche quegli agenti che, pur non essendo classificabili come pericolosi in base al suddetto comma 1, lettera b) punti 1 e 2, possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Definizione agenti cancerogeni e mutageni (Art. 234, comma 1, lettere a e b punti 1 e 2) 1) Una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene e mutagene 1 o 2, ex D.Lgs. 52/1997 e s.m.i. 2) Un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene e mutagene 1 o 2 ex D.Lgs. 52/1997 e s.m.i e D.Lgs. 65/2003 e s.m.i.
A tali riferimenti di norma si affianca, per andare gradualmente a sostituirli, il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 (CLP Classification Labelling Packaging), entrato in vigore il 20.01.2009, secondo i criteri internazionali mutuati dal Globally Harmonized System (GHS), che ha l obiettivo di armonizzare la problematica a livello mondiale in particolare riguardo alla comunicazione dei pericoli lungo la catena di approvvigionamento e coinvolgendo tutti gli attori nell ambito della produzione, immissione sul mercato ed utilizzo dei prodotti chimici.
Chi sono i soggetti definiti dal REACH e dal CLP Fabbricante Importatore Utilizzatore a valle Distributore Fornitore Datore di lavoro (può coincidere con una delle figure soprariportate), deve comunque garantire il trasferimento delle informazioni sull agente chimico, pericoloso, cancerogenomutageno, ai fini della prevenzione dei rischi ed alla sicurezza dei lavoratori
Ovviamente i Regolamenti REACH e CLP sono destinati ad avere un impatto sui processi collegati alla valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi, cancerogeni-mutageni. Lo strumento privilegiato e più completo per trasferire e ricavare le informazioni di pericolosità di sostanze e di miscele, nonché per la valutazione e la gestione del rischio negli ambienti di lavoro, resta la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) disciplinata dal Regolamento (UE) n. 453/2010 (che aggiorna l allegato II del REACH), Scheda che presenta una struttura a 16 sezioni. Scenario di esposizione (All.1 del REACH): è l insieme delle condizioni che descrivono il modo in cui la sostanza è fabbricata o utilizzata durante il suo ciclo di vita e il modo in cui il fabbricante o l importatore controlla o raccomanda agli utilizzatori a valle di controllare l esposizione delle persone e dell ambiente, con una descrizione sia delle misure di gestione dei rischi sia delle condizioni operative che il fabbricante o l importatore ha applicato o di cui raccomanda l applicazione agli utilizzatori a valle.
Un ulteriore strumento per fornire le informazioni ai lavoratori è rappresentato dall etichettatura di pericolo riportata sui contenitori (per agenti chimici, pericolosi, cancerogeni-mutageni) e sugli impianti (per agenti cancerogeni e mutageni)
Elementi ed obblighi che meritano una particolare attenzione ai fini dell applicazione del Titolo IX, capo I e II D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Definizione e individuazione delle figure coinvolte Terminologia Nuove prescrizioni per la stesura della SDS e nuovi criteri di classificazione delle sostanze e delle miscele pericolose Nuovo sistema di etichettatura Coesistenza di etichettatura su imballaggi diversi dello stesso prodotto Aggiornamento della Valutazione di Rischio, della formazione, informazione (ed addestramento dei lavoratori) Classificazione degli agenti ai fini della Sorveglianza Sanitaria Aggiornamento della segnaletica di sicurezza in base ai nuovi pittogrammi introdotti dal Regolamento CLP
Nel Sistema di Etichettatura sono previste: - Indicazioni di pericolo (frasi H) - Consigli di prudenza (frasi P) - Pittogrammi (nuovi, in numero di nove a forma di losanga) NON SONO SEMPRE RICONDUCIBILI AUTOMATICAMENTE ALLE VECCHIE FRASI DI RISCHIO R, S ED AI VECCHI SIMBOLI DI PERICOLO!!!
Per la Classificazione degli agenti chimici pericolosi, cancerogeni e/o mutageni ai fini della Sorveglianza Sanitaria (cfr. Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, seduta del 20 aprile 2011, documento con indicazioni mediante apposita Circolare) ad eccezione di una condizione di rischio basso o irrilevante, sono da sottoporre a sorveglianza sanitaria ex art. 229 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi con i seguenti criteri di classificazione CLP (secondo le categorie 1,2,.. 1A, 1B etc.): - tossici acuti - corrosivi - irritanti per la pelle - irritanti per gli occhi con gravi danni agli occhi
- tossici specifici di organo bersaglio (STOT) esposizione singola - tossici specifici di organo bersaglio con effetti narcotici e di irritazione respiratori (STOT) esposizione singola - tossici specifici di organo bersaglio (STOT) esposizione ripetuta - sensibilizzanti respiratori - sensibilizzanti cutanei - cancerogeni mutageni - tossici riproduttivi - tossici con effetti sull allattamento - tossici in caso di aspirazione
alla luce dell entrata in vigore dei criteri di classificazione delle sostanze e delle miscele secondo il Regolamento CLP, si ritiene che siano da sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori per i quali la valutazione dell esposizione, ai sensi dell art. 236 del D.Lgs. N. 81/2008 e s.m.i., abbia evidenziato un rischio per la salute riguardante quegli agenti che rispondono ai criteri di classificazione per le sostanze e le miscele cancerogene e/o mutagene di Categoria 1A e 1B del CLP (corrispondenti alle categorie 1 e 2 del D.Lgs. 52/1997 e s.m.i. per la classificazione delle sostanze cancerogene e/o mutagene e del D.Lgs. 65/2003 e s.m.i. per la classificazione dei preparati cancerogeni e/o mutageni)
Allo stato attuale: La Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha approvato nella seduta del 20 aprile 2011 il documento con cui ha provveduto a fornire, con apposita Circolare, le prime indicazioni esplicative in ordine alla ricaduta sul D.Lgs. n.81/2008 (Titolo IX del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, Capo I Protezione da Agenti Chimici e Capo II Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni ) delle disposizioni contenute nei regolamenti dell Unione Europea REACH e CLP.
In essa sono contenute preziose indicazioni anche per i medici competenti ai fini della sorveglianza sanitaria. Fatto salvo il comma 2 dell'art. 224 del D.L.vo 81/08 che stabilisce che la sorveglianza sanitaria è attivata qualora NON si identifichi un rischio "basso per la sicurezza e irrilevante per la salute", la Circolare esplicita le classi di prodotti per le quali vige l'obbligo della sorveglianza sanitaria tra cui anche gli "irritanti per pelle (categoria 2)", sensibilizzanti cutanei (categoria 1), cancerogeni e mutageni (categoria 2 che corrisponde alla vecchia categoria 3 del D.L.vo 52/1997).
Pertanto, mentre per le sostanze cancerogene categoria 1A e 1B occorre applicare il rischio cancerogeno (registro degli esposti, invio cartelle alla cessazione, ecc.) per le categorie 2 viene attivata la sorveglianza sanitaria in funzione non del rischio cancerogeno (quindi evitando gli obblighi connessi) ma del rischio chimico, fermo restando che il rischio sia definito NON irrilevante per la salute. Resta, di fatto, molto difficile, indipendentemente dalle quantità utilizzate, definire il rischio NON rilevante in presenza di sostanze potenzialmente cancerogene o di sostanze sensibilizzanti.
ALCUNE CONSIDERAZIONI CHE SI POSSONO FORMULARE IN OGNI CASO, 1) No data, no market! : se si produce o si importa in Europa una sostanza chimica e non si danno informazioni sulla sua tossicità e pericolosità per la salute e l'ambiente (Cina, USA,) in Europa la sostanza non potrà essere né venduta, né utilizzata. 2) Dovranno essere predisposte schede di sicurezza (SDS) secondo i criteri della norma e, in alcuni casi, si dovranno anche definire gli scenari di esposizione (da utilizzarsi entrambi per la Valutazione dei Rischi) 3) E ipotizzabile, a lungo termine, una riduzione di malattie professionali, o, comunque, almeno, di condizioni di sensibilizzazione, imputabili ad agenti chimici piuttosto misteriosi
e quindi, forse, in fondo in fondo, pur con tutte le critiche, il REACH potrebbe essere considerato un "male necessario! per scaricare la Circolare della Commissione: http:// www.lavoro.gov.it/lavoro/sicurezzalavoro
MEDICO COMPETENTE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DATI EMERSI (IN ALCUNI CASI) SECONDO LA NOSTRA ESPERIENZA - VALUTAZIONE DEI RISCHI NON CONDIVISA - DIFFORMITA TRA DOCUMENTO di Valutazione dei Rischi E PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA SANITARIA - OPPURE: ANCHE SE VALUTAZIONE DEI RISCHI CONDIVISA, NON E INFREQUENTE IL CASO DI SEGNALAZIONE/DENUNCIA DI SOSPETTA M.P. DA ALTRA FONTE (meccanismo: rischio?, M.P.!, segnalazione da altro medico)
- ASSENZA DI UNA COMUNICAZIONE FORMALE, DA PARTE DEL M.C. (es.: esito del sopralluogo in azienda, verbalizzazione in sede di riunione periodica), SULLA DIFFORMITA DI VEDUTE CIRCA LA VALUTAZIONE DEI RISCHI O SUL RISCONTRO DI RISCHI SOPRAGGIUNTI O SULL EVIDENZA DI DATI SANITARI CHE POSSONO ESSERE INDICATIVI DELLA NECESSITA /OPPORTUNITA DI UNA RIVALUTAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 29, comma 3: o quando i dati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. ) - DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE, IN OCCASIONE DI ACCERTAMENTO PRESSO L ASL, CIRCA LA DIFFORMITA TRA TIPOLOGIA DEGLI ACCERTAMENTI SANITARI E RISCHI PRESENTI IN AZIENDA
TEMATICHE APERTE Incontri periodici tra medici competenti, ASL e U.O. di Medicina del Lavoro? Incontri periodici tra medici competenti, ASL, U.O. di Medicina del Lavoro e medici di famiglia? Convegni o Corsi di Formazione misti per medici competenti e RSPP? Altre iniziative?
ARGOMENTI PREVISTI PER INCONTRO DEL 11.11.11!!!!!!!!! 1) Illustrazione e discussione sul Documento regionale definitivo con le indicazioni per la valutazione dello Stress Lavoro-Correlato 2) Indicazioni attuali inerenti quanto previsto dall art. 41 comma 4 e comma 4-bis D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (stato di fatto su accertamenti sanitari per alcoldipendenza e stati di intossicazione alcolica acuta) 3).