Determinazione Base imponibile Deduzioni Aliquota ordinaria/maggiorata I Confidi determinano la base imponibile sulla base dell art. 10, comma 1, D.Lgs. 446/1997 «Per gli enti privati non commerciali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) che svolgono esclusivamente attività non commerciali, la base imponibile èdeterminata in un importo pari all'ammontare delle retribuzioni corrisposte al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del citato testo unico n. 917 del 1986». 1
Si devono ora chiarire due punti: «retribuzioni corrisposte»al personale dipendente e «compensi erogati» per le collaborazioni coordinate e continuative Leretribuzioni vanno assunte in misura pari all ammontare imponibile ai fini previdenziali, determinato a norma dell'articolo 6 del D.Lgs314/1997, così come chiarito dalla risoluzione dell Agenzia delle Entrate n. 121/E del 6/05/09 Da quest ultima si rileva che concorrono alla determinazione della base imponibile, tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo d imposta e che siano in qualunque modo riconducibili al rapporto di lavoro, ad eccezione delle somme e dei valori che la norma esclude espressamente dal prelievo contributivo. 2
Ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 del D.Lgs314/1997 rimangono esclusi dalla base imponibile: a)le somme corrisposte a titolo di TFR; b)le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori; c)i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni; d) le somme poste a carico di gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie per legge; e) le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali; f)i contributi e le somme a carico del datore di lavoro, versate o accantonate, sotto qualsiasi forma, a finanziamento delle forme pensionistiche complementari; g) i trattamenti di famiglia. i compensi per i rapporti di co. co. co., la Risoluzione ha chiarito che tali somme concorrono alla determinazione della base imponibile ai sensi dell'art. 10-bis del Dlgs 446/1997, secondo cui rilevano ai fini i "compensi erogati" dal committente al collaboratore. Di conseguenza: i compensi erogati per rapporti di co.co.co. concorrono alla determinazione della b.i. al netto dei contributi posti a carico del committente e che assume rilevanza, ai fini dell'imposta, il compenso effettivamente corrisposto al collaboratore, comprensivo della quota di contributi gravante direttamente su quest'ultimo. 3
Riassumendo, si ritiene corretto considerare: per le «retribuzioni corrisposte» al personale dipendente - principio di competenza per i «compensi erogati» ai co.co.co. principio di cassa DEDUZIONI Le istruzioni del modello 2013 indicano che sono ammesse in deduzione le voci citate dall art.11 del D.Lgs. 446/1997: Sono tutte applicabili ai Confidi? deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro [comma 1, lettera. a), n. 1) NO deduzione forfetaria di 4.600 o 9.200euro, per ciascun dipendente assunto a tempo indeterminato (importi sono stati incrementati dal Salva Italia, rispettivamente, a 10.600 e 15.200 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni: [comma 1, lettera. a), nn. 2) e 3)] Sì deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali [comma 1, lettera. a), n. 4)] NO 4
DEDUZIONI deduzione delle spese per apprendisti, per disabili, per il personale assunto con contratto di formazione lavoro e per addetti alla ricerca e sviluppo [comma 1, lettera. a), n. 5)] Sì deduzione di 1.850 euro per ciascun dipendente fino ad un massimo di 5 dipendenti (comma 4-bis.1) Sì Per ciascun dipendente l importo delle deduzioni ammesse non può eccedere il limite rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro e che la fruizione delle deduzioni di cui ai citati nn. 2), 3) e 4) del comma 1, lettera a), dell articolo 11 è alternativaalla fruizione delle deduzioni di cui ai commi 1, lettera a), n. 5), e 4-bis.1 E prevista un ulteriore deduzione (comma 4-bis dell articolo 11) Calcolata proporzionalmente al valore della produzione realizzato nel territorio dello Stato Tale deduzione spetta a condizione che la somma algebrica tra l importo del valore della produzione lorda, al netto delle deduzioni menzionate in precedenza, non superi euro 180.999,91e si applica nelle seguenti misure: Base imponibile DEDUZIONI Deduzione fino a 180.759,91 7.350 oltre 180.759,91 e fino a 180.839,91 5.500 oltre 180.839,91 e fino a 180.919,91 3.700 oltre 180.919,91 e fino a 180.999,91 1.850 5
ALIQUOTA L aliquota ordinaria è disposta dall art. 1, comma 50, lett. h della L. 244/07che ha modificato l art. 16, comma 1, del D.Lgs. 446/1997. h) all'articolo 16, comma 1, sono modificate le parole: «l'aliquota del 4,25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 3,9 per cento». Ad alcuni soggetti viene applicata un aliquota maggiorata. In particolare si fa riferimento ai soggetti di cui agli art. 6 e 7 del D.Lgs. 446/1997 I Confidi che aliquota devono applicare? ALIQUOTA Per la determinazione dell aliquota dei Confidi è necessario analizzare gli art. 6/7 del D. Lgs. 446/1997 Tali articoli non consentono di individuare in modo diretto quali specifici Enti Finanziari siano soggetti all aliquota maggiorata ma lo permettono indirettamente attraverso la descrizione della modalità di calcolo della base imponibile. Essendo le modalità di calcolo ivi descritte ben diverse dalle modalità di calcolo viste in precedenza c.d. metodo retributivo, si può desumere che i Confidi non rientrino nei menzionati art. 6/7 del D. Lgs. 446/1997 e che di conseguenza siano soggetti ad aliquota ordinaria. 6