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TRIBUNALE DI TREVISO ATTO DI CITAZIONE S T U D I O L E G A L E AVV. PIETRO GUIDOTTO Via Romanina n. 29 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel. 0423.19.04.621 - Fax 0423.19.04.620 pietroguidotto@pec.ordineavvocatitreviso.it Per la Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle & C. s.a.s. (P.IVA 02080660265), avente sede a Montebelluna (TV), via del Solstizio n. 2, rappresentata e difesa dall Avv. Pietro Guidotto (cod. fisc. GDT PTR 77A15 B563O) del Foro di Treviso, in virtù di procura speciale alle liti rilasciata dal suo legale rappresentante pro tempore, sig. Sandro Dallavalle, a margine del presente atto, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto procuratore sito in Castelfranco Veneto (TV), via Romanina n. 29; il quale procuratore dichiara di voler ricevere avvisi e/o comunicazioni a mezzo telefax al seguente numero 0423.19.04.620 oppure al proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): pietroguidotto@pec.ordineavvocatitreviso.it; Premesso - che, con sentenza n. 1319/2000, provvisoriamente esecutiva, il Tribunale di Treviso condannava la ditta individuale Andreon Arredamenti al pagamento, in favore di Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle & C. s.a.s. (d ora in avanti detta, per brevità, Essedi s.a.s.), della somma di 23.480.000, oltre interessi legali e rifusione spese di lite (doc. 1); - che, in esecuzione di detta sentenza, il sig. Francesco Andreon, titolare della ditta individuale Andreon Arredamenti, provvedeva al pagamento rateizzato della somma oggetto della pronuncia di condanna, per l ammontare complessivo di attuali 31.357,00, versati in favore della Essedi s.a.s.; - che, nel frattempo, la predetta sentenza veniva appellata da parte dello stesso Andreon, titolare della ditta individuale Andreon Arredamenti, avanti alla Corte di Appello di Venezia (procedimento n. 2316/01 R.G.); 1

- che, con sentenza n. 1330/2004 del 19.05.2004 (dep. 06.08.2004 doc. 2), la Corte d Appello di Venezia rigettava l impugnazione proposta, dichiarando inammissibile il procedimento in grado d appello, di guisa che la sentenza di primo grado riacquistava efficacia esecutiva; - che, avverso la sentenza della Corte Veneta, il sig. Andreon, titolare della ditta individuale Andreon Arredamenti, proponeva ricorso per cassazione, a definizione del quale la Suprema Corte pronunciava sentenza n. 15728/07 del 23.05.2007, riconoscendo l inammissibilità dell appello per un mero vizio formale ( nullità dell atto di appello per difetto di procura ), cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte d appello di Venezia, in diversa composizione, anche perché provveda sulle spese del giudizio di cassazione (doc. 3); - che, ad oggi, il termine per la riassunzione del citato procedimento è abbondantemente trascorso senza che nessuna delle parti abbia provveduto in tal senso. Sul punto si noti che esclusivamente il sig. Andreon, titolare della ditta individuale Andreon Arredamenti, a suo tempo appellante, avrebbe avuto un interesse ex art. 100 c.p.c. alla riassunzione del procedimento in parola, e non l odierna attrice in quanto già integralmente soddisfatta delle proprie pretese; - che, la società Andreon Arredamenti s.r.l., in luogo della riassunzione di cui al punto che precede, si rivolgeva invece al Tribunale di Treviso, sezione distaccata di Conegliano, per ottenere nei confronti della Essedi s.a.s., il decreto ingiuntivo n. 1347/2009 del 13.08.2009 (doc. 4). A fondamento della propria pretesa la ricorrente deduceva il credito di attuali 31.357,00: somma versata in ottemperanza alla sentenza di primo grado del Tribunale di Treviso n. 1319/2000 (cfr. doc. 1) e che la ricorrente asseriva avere natura di indebito oggettivo per la pretesa intervenuta estinzione ex art. 393 c.p.c. dell intero procedimento (assunto 2

evidentemente del tutto infondato, come verrà dimostrato nelle righe che seguono); - che, avverso il suddetto decreto ingiuntivo è stata proposta opposizione nei termini da parte di Essedi s.a.s. ed instaurata la causa n. 2628/2009 R.G., tuttora pendente avanti al Tribunale di Treviso, sez. distaccata di Conegliano (doc. 5); - che, in data 16.11.2009, la Andreon Arredamenti s.r.l. otteneva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, giusta la quale sottoponeva a pignoramento le somme, pari a complessivi 6.192,01, detenute dal sig. Francesco Andreon, per conto della Essedi s.a.s., in forza della sentenza n. 33/10 del Tribunale di Udine, sezione distaccata di Palmanova, ottenendo così l assegnazione a suo favore di dette somme (docc. 6 e 7); - che, per una migliore comprensione dell intera vicenda, va detto che il terzo pignorato, sig. Francesco Andreon è in realtà socio e legale rappresentante della Andreon Arredamenti s.r.l.; - che, in data 27.12.2010, la Essedi s.a.s., sbalordita dalla eclatante negazione del proprio accertato credito, si opponeva alla procedura esecutiva n. 2642/2010 R.G. ES. depositando relativo ricorso in opposizione ex art. 615, comma 2 c.p.c., avanti al Giudice dell Esecuzione dell intestato Tribunale (doc. 8); - che, l odierna attrice si è vista costretta a proporre l opposizione all esecuzione di cui sopra in seguito alla mancata propria partecipazione all udienza del 04.10.2010, relativa al procedimento esecutivo di cui sopra. Tale ritardo procedurale e la conseguente scelta del rimedio oppositivo esperito non sono ascrivibili ad una mancata diligenza dell attrice. Come si dirà nel prosieguo, non è mai pervenuta alcuna comunicazione alla Essedi s.a.s. circa la fissazione dell udienza del 04.10.2010, cosicché essa si è trovata a dover esperire altro mezzo a tutela delle proprie ragioni; 3

- che, con provvedimento datato 03.02.2011, emesso a seguito della spiegata opposizione, il G.E. G.O.T. Dott.ssa Marica Loschi, pur ritenendo tempestiva l opposizione proposta, qualificandola quale opposizione agli atti esecutivi, ritenendo la stessa comportante l esame di motivi di merito e riconoscendo la sede adita come non idonea alla relativa indagine, rigettava quindi l opposizione proposta e concedeva termine per l inizio del giudizio di merito sino al 27.05.2011 (doc. 9). Tutto ciò premesso, in ottemperanza alla citata ordinanza del G.E., la Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle & C. s.a.s., ut supra rappresentata e difesa, promuove il presente giudizio di merito per i seguenti motivi: A) Passaggio in giudicato della sentenza di primo grado e conseguente permanenza dei suoi effetti. Come già emerso da quanto esposto in narrativa e dalla documentazione allegata, la procedura esecutiva de qua si fonda su di un titolo che, sebbene dichiarato esecutivo, appare palesemente illegittimo e/o inesistente. Infatti, l odierna convenuta afferma il proprio diritto a procedere ad ingiunzione asserendo che, a seguito della mancata riassunzione del procedimento di rinvio avanti la Corte d Appello di Venezia, in diversa composizione, l intero processo si sarebbe estinto ai sensi dell art. 393 c.p.c. Non è e non può essere così, come si deduce svolgendo alcune semplici ed opportune precisazioni. L art. 393 c.p.c., come è noto, statuisce sì che la mancata riassunzione entro il termine di cui all art. 392 c.p.c. produce l estinzione dell intero processo, ma tale norma va necessariamente correlata con l art. 310 c.p.c. Il secondo comma dell art. 310 c.p.c. dispone, infatti, che: l estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo. Ad oggi, la sola sentenza di merito pronunziata nel corso 4

dell intero procedimento in esame è quella di primo grado, essendosi espressi i giudici aditi nelle successive sedi di gravame solo ed esclusivamente nel rito, senza alcuna ingerenza nel merito. L applicazione necessaria dell art. 310 c.p.c. alle ipotesi di estinzione del processo per mancata riassunzione del procedimento di rinvio è, poi, confermata anche dall orientamento costante della giurisprudenza laddove ritiene che nel caso di estinzione del giudizio di rinvio per sua mancata o tardiva riassunzione, deve ritenersi comunque applicabile il disposto dell art. 310 c.p.c., con la conseguenza che conservano efficacia, e sono pertanto utilizzabili, tutte le statuizioni di merito su cui, nel corso del procedimento ormai estinto, si sia formato il giudicato, e cioè le sentenze di merito non definitive che non abbiano formato oggetto di impugnazione, o i cui motivi di impugnazione siano stati rigettati, ovvero quelle definitive, ma passate solo parzialmente in giudicato per essere stati accolti i motivi di ricorso solo relativamente ad alcuni capi della sentenza in virtù del principio della formazione progressiva del giudicato (cfr. Cass. civ, Sez. II, 15.10.2004, n. 20311). Appurato ciò, è indubbio che l unica sentenza di merito emessa nel corso del procedimento, poi estinto, sia proprio quella di primo grado, pronunciata dal Tribunale di Treviso a favore della Essedi s.a.s. ed in forza della quale il sig. Francesco Andreon, titolare della ditta individuale Andreon Arredamenti, pagava la somma di attuali 31.357,00 in favore della Essedi s.a.s.. E evidente che, in nessun caso, il pagamento in parola, effettuato in adempimento della citata sentenza di merito, poteva né può avere natura di indebito oggettivo. Sul punto preme evidenziare inoltre che la sentenza d appello, cassata dalla Suprema Corte con rinvio, lungi dall entrare nel merito della vicenda, ha dichiarato l appello stesso inammissibile per un vizio squisitamente processuale, attinente alla nullità insanabile dell atto di citazione per difetto della procura ad litem, per essere 5

stata questa rilasciata dal sig. Francesco Andreon, quale legale rappresentante della Andreon Arredamenti s.r.l., parte estranea al processo di primo grado, anziché dal sig. Francesco Andreon, persona fisica titolare della ditta individuale Andreon Arredamenti (cfr. doc. 2). Successivamente, la Corte di Cassazione ribaltando tale statuizione e ritenendo invece che in tema di nullità della procura per difetto del relativo conferimento, l aspetto sostanziale prevale su quello puramente formale, allorquando dal complesso della procura stessa e dell atto al quale essa accede è possibile ricavarne con certezza la provenienza, statuiva che, pur essendo stato posto in evidenza a mero scopo informativo che la ditta, nel corso del giudizio, s era trasformata in società la s.r.l., la causa era proseguita nei confronti del medesimo Andreon ; è indubbia la riferibilità dell atto d appello alla persona dell Andreon, nella qualità di titolare di impresa individuale, cassando quindi con rinvio la sentenza impugnata (cfr. doc. 3). Si rimarca, quindi, che né la Corte d Appello di Venezia né tantomeno la Corte di Cassazione sono entrate nel merito della vicenda oggetto della sentenza di primo grado, con la conseguenza che le statuizioni ivi contenute si sono cristallizzate, divenendo definitive. D altronde, a partire dal ricorso per cassazione, si è discusso solo della nullità del mandato infatti il thema decidendum della sentenza di cassazione è proprio nullità dell atto di appello per difetto di procura e mai più su alcuna questione di merito o di legittimità legata alla sentenza di primo grado, con la giuridica conseguenza che la mancata riproposizione avanti alla Suprema Corte di alcuna doglianza legata alla sentenza del Tribunale di Treviso, ha comportato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado: sentenza che non è possibile considerare estinta, a differenza delle successive fasi di gravame, e i cui effetti sono tuttora vincolanti. 6

Dello stesso avviso, come accennato, è l orientamento costante della giurisprudenza laddove ritiene che la mancata o l'intempestiva riassunzione della causa dinanzi al giudice del rinvio determinano l estinzione dell intero processo (art. 393 c.p.c.), nel senso che questa travolge tutte le pronunzie emanate nel corso di esso (non applicandosi l art. 338 stesso codice, il quale nell'ipotesi dell'estinzione dell'impugnazione, prevede il passaggio in giudicato della sentenza impugnata); mentre non può toccare le sentenze che, avendo definito il giudizio rispetto ad alcune delle domande o ad alcuni capi delle stesse, siano passate in giudicato, non essendo state investite dal ricorso per cassazione, ovvero non avendo formato oggetto della pronunzia di accoglimento di questo (cfr. Cass. civ., Sez. I, 30.12.1994, n. 11296; ex multis Cass. civ., Sez. lavoro, 29.09.1988, n. 5279; Cass. civ., Sez. V, 06.12.2002, n. 17372). Ma vi è di più. Nell appello si manifesta il c.d. effetto devolutivo : la causa devoluta alla cognizione del secondo giudice ha lo stesso oggetto del giudizio di primo grado, nei limiti dei capi e dei punti della sentenza impugnata (principio del tantum devolutum quantum appellatum ). L effetto devolutivo non è automatico: per il principio della domanda, tutte le domande ed eccezioni proposte in primo grado devono essere espressamente riproposte in appello, intendendosi, in mancanza, rinunciate. Orbene, nella fattispecie in esame, è evidente che, non essendo stato riproposto alcun appello avanti al giudice del rinvio e non avendo la precedente sentenza d appello della Corte veneziana cassata, appunto, con rinvio statuito alcunché nel merito, limitandosi alla dichiarazione di inammissibilità dell impugnazione stessa per un vizio procedurale, nessun effetto sostitutivo può riconoscersi a siffatta sentenza d appello nei confronti delle statuizioni di merito del Tribunale di Treviso, di guisa che quest ultima è passata in giudicato. 7

Con riguardo invece alla sentenza della Corte di Cassazione, pur avendo la stessa carattere rescindente (in quanto ha cassato la sentenza d appello), tuttavia il giudizio svolto ha riguardato lo si ripete una questione puramente processuale, rinviando poi per l esame ed ogni eventuale statuizione di merito alla Corte Veneta, in composizione diversa. Nulla si è detto, in sede di legittimità, in ordine alle pronunce di merito di primo grado che, perento il termine per la riassunzione avanti alla Corte d appello, sono in tal modo passate in giudicato. D altronde, perché mai la mancata riassunzione del processo avrebbe dovuto portare all estinzione dell intero processo, visto che la sentenza di primo grado non è stata riformata e/o sostituita nel merito da alcuna statuizione successiva? E più ragionevole ritenere che, non essendo intervenuta alcuna statuizione nel merito a conferma o a modifica (anche parziale) della sentenza di prime cure, la stessa sia passata in giudicato divenendo così definitiva, alla stregua del combinato disposto degli artt. 393 e 310 c.p.c. (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. III, 22.05.2006, n. 11928: atteso l effetto sostitutivo della sentenza di secondo grado, la cui pronuncia toglie rilievo, nei limiti del principio "tantum devolutum quantum appellatum", alla decisione di primo grado, come reso palese dall art. 393 cod. proc. civ. il quale, per il caso di estinzione del processo verificatasi dopo la cassazione, dispone che si estingue l intero giudizio, laddove l estinzione del giudizio di appello - verificatasi, cioè, prima della realizzazione del suddetto effetto sostitutivo - può determinare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (art. 310 cod. proc. civ.). E del tutto evidente, quindi, che l intera procedura esecutiva sia stata in realtà fondata su di un titolo privo di ogni requisito necessario e sufficiente: non solo emesso inaudita altera parte, privo di prova scritta, ma soprattutto per un credito indubbiamente del tutto inesistente. Ad oggi, la procedura esecutiva è conclusa, con ordinanza di assegnazione delle somme pignorate al terzo. L attrice è 8

intervenuta nella procedura, opponendosi, ma per i motivi accennati in premesse spiegando una difesa tardiva, come tale non esaminata nel merito dal G.E., come meglio si dirà in seguito. Non resta altra via alla Essedi s.a.s. che adire la presente sede chiedendo l accertamento negativo dell esistenza del credito preteso dalla Andreon Arredamenti s.r.l., con la conseguente dichiarazione di inefficacia dell ordinanza di assegnazione delle somme pignorate al sig. Francesco Andreon ovvero, ove l ordinanza medesima avesse già avuto esecuzione, la restituzione delle stesse. Oltre al risarcimento di quel pregiudizio, quantificabile anche in via equitativa, che l attrice ha subito non solo in dipendenza di un azione esecutiva del tutto infondata ex art 96 c.p.c., secondo comma, ma anche per doversi attivare, nella presente sede, al fine di tutelare le proprie ragioni lese, sia concesso dire, in totale mancanza di buona fede. Profilo per il quale l attrice propone anche richiesta di risarcimento ex art. 96 c.p.c., primo comma. B) Ulteriore profilo di infondatezza del credito ingiunto. Circa il preteso riconoscimento del debito da parte dell esecutata. Come visto, nel decreto ingiuntivo azionato esecutivamente (cfr. doc. 4) la Andreon Arredamenti s.r.l. asserisce di essere creditrice nei confronti dell attrice delle somme da essa versate a quest ultima in virtù della sentenza n. 1319/2000 del Tribunale di Treviso, somme che si affermano divenute indebite, a seguito della pretesa estinzione del procedimento stesso, a causa della mancata riassunzione del giudizio di rinvio. Tuttavia, non è così. Richiamando quanto sopra dedotto sulla permanenza degli effetti della sentenza di primo grado e sul suo passaggio in giudicato, si fa presente che i pagamenti sono 9

stati fatti dal sig. Andreon, persona fisica, non certo dalla Andreon Arredamenti s.r.l.. Infatti, come risulta dalla corrispondenza scambiata fra le parti nelle more della vicenda giudiziaria (docc. 10 e 11) e stante il dichiarato conferimento della ditta individuale Andreon Arredamenti di Andreon Francesco nella Andreon Arredamenti s.r.l., il pagamento veniva effettuato da quest ultima quale società conferitaria subentrata alla ditta individuale in tutti i rapporti attivi e passivi, dichiarandosi altresì debitrice in solido. In ogni caso, la Essedi s.a.s. accettando il pagamento in ottemperanza alla sentenza di primo grado, lo imputava espressamente al sig. Andreon, non certo alla Andreon Arredamenti s.r.l. ( Le raccomandiamo di seguire alla lettera la prescrizione della sentenza di primo grado, che individua nella ditta individuale e quindi nella Sua persona il soggetto parte in causa ed obbligato al pagamento ). La medesima circostanza, peraltro, è stata confermata anche dal sig. Andreon nel ricorso per cassazione (doc. 12), di talché è chiaro che la Andreon Arredamenti s.r.l. si è abusivamente ed illegittimamente sostituita nella vicenda giudiziaria, contravvenendo quindi al disposto di cui all ultima parte dell art. 393 c.p.c. ( la sentenza della Corte di Cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda ). Del resto, il pagamento è stato effettuato dal sig. Andreon, persona fisica, come tale poco importa se per il tramite della ditta individuale o della società a responsabilità limitata. Il tutto ad ulteriore conferma della mancanza di ogni presupposto, in fatto ed in diritto, per riconoscere alla somma de qua l asserita natura di indebito oggettivo. C) Circa i rapporti fra il sig. Francesco Andreon e la società Andreon Arredamenti s.r.l. 10

Va inoltre detto che, come accennato in premesse, il sig. Andreon Francesco, socio all 80% della Andreon Arredamenti s.r.l. e suo legale rappresentante, è debitore personalmente e di ciò egli espressamente da riconoscimento (cfr. doc. 6) della somma di 6.192,01, nei confronti della Essedi s.a.s. in virtù della sentenza n. 33/2010 emessa dal Tribunale di Palmanova (cfr. doc. 7). Da ciò consegue che, ove le somme assegnate in virtù dell esecuzione in parola fossero trattenute o già lo siano state, ove il provvedimento di assegnazione sia già stato eseguito - dalla Andreon Arredamenti s.r.l., il sig. Francesco Andreon distrarrebbe a favore della predetta società in qualità del vincolo societario che li unisce quell importo già dovuto alla Essedi s.a.s. in virtù della pronuncia del Tribunale di Palmanova! Oltre alla evidenza del pregiudizio economico subito dall attrice, non può non insinuarsi il dubbio che la situazione così descritta non sia stata concordemente disegnata a tavolino tra il sig. Andreon, terzo pignorato, e la Andreon Arredamenti s.r.l., quale esecutante. E di ciò lo scrivente patrocinio si riserva di fare luce nelle sedi opportune. D) Mancata comunicazione scioglimento riserva data udienza. Da ultimo, per mera completezza di esposizione, lo scrivente patrocinio ritiene di dovere spiegare quanto segue, onde sia chiarito il motivo della sua mancata partecipazione alla chiamata udienza del 04.10.2010, cui ha fatto seguito l opposizione all esecuzione ex art. 615, comma 2 c.p.c. di cui sopra, sfociata nella presente procedura. L attrice, allora nella veste di esecutata, si è costituita personalmente nella procedura esecutiva citata, senza il ministero di alcun difensore ed eleggendo domicilio, ai sensi dell art. 492 c.p.c., presso uno dei comuni del circondario di 11

Treviso (ovverosia in Montebelluna, via del Solstizio n. 2) ove ricevere tutte le notifiche e/o comunicazioni. Tuttavia, al domicilio così eletto, non è mai pervenuta alcuna comunicazione circa lo scioglimento di riserva del G.E., datato 28.09.2010, provvedimento con cui il Giudice fissava la comparizione delle parti per la successiva udienza del 04.10.2010. Infatti, mentre la medesima comunicazione perveniva a mezzo fax all avvocato di controparte, circa l esecutata si legge nel verbale di causa la dicitura not. deb. 29.09.2010 seguita dal timbro privo della successiva firma del Cancelliere e di ogni specificazione circa le modalità di avvenuta notifica (cfr. doc. 6). In questo modo tacendo della palese mancanza di ogni contraddittorio la Essedi s.a.s. non è stata messa in grado né di presenziare alla suddetta udienza, nella quale sono state assegnate le somme alla Andreon Arredamenti s.r.l., né tantomeno di svolgere alcuna difesa in quella sede, dovendo, quindi, adire altre vie per ottenere tutela delle proprie posizioni. Che è quanto l attrice chiede nella sede odierna. * * * * * Per tutto quanto sinora esposto, la Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle & C. s.a.s., ut supra rappresentata e difesa CITA - la Andreon Arredamenti s.r.l. (P.IVA 02286420266), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Santa Lucia di Piave (TV), via A. Volta n. 20/22, ed elettivamente domiciliata nella procedura esecutiva n. 2642/10 R.G. ES. presso lo studio degli Avv.ti Giovanni Bonotto ed Emanuela Bottega, in Treviso, Largo Porta Altinia n. 6; 12

- il sig. Francesco Andreon (cod. fisc. NDR FNC 35R26 E726D) nato a Lugugnano Val d Arda (PC) il 26.10.1935 e residente a Conegliano (TV), via Benedetto Croce n. 59; a comparire avanti all intestato Tribunale, per l udienza del 22 settembre 2011, ore 09.00 e ss., con l invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell udienza fissata, con avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., per ivi, in loro contraddittorio o legittima dichiaranda contumacia, sentir accogliere le seguenti CONCLUSIONI Ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, NEL MERITO, in via principale, accertato e dichiarato, per i motivi di cui in narrativa, il passaggio in giudicato della sentenza n. 1319/2000, emessa in data 13.07.2000 dal Tribunale di Treviso, accertarsi e dichiararsi, in conseguenza, che le somme corrisposte in esecuzione di detta sentenza dal sig. Francesco Andreon, titolare della ditta individuale Andreon Arredamenti s.r.l. a Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle & C. s.a.s. non hanno natura di indebito oggettivo; parimenti ed in conseguenza di ciò, accertare e dichiarare l inesistenza del diritto della Andreon Arredamenti s.r.l. a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Essedi s.a.s., con conseguente caducazione di tutti gli atti esecutivi ancora in essere relativi al procedimento esecutivo n. 2642/2010 R.G. ES. del Tribunale di Treviso. All uopo, sospendersi l efficacia dell ordinanza di assegnazione della somma di 6.192,01 in favore della Andreon Arredamenti s.r.l., somma detenuta dal sig. Francesco Andreon, terzo pignorato, per conto della Essedi s.a.s. ordinanza emessa in data 04.10.2010 dal G.E. G.O.T. Dott.ssa Marica Loschi ovvero, ove la medesima fosse già stata eseguita, dichiararne la nullità e/o l inesistenza e, per l effetto, condannare la Andreon Arredamenti s.r.l., in persona 13

del suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione delle predette somme, oltre agli interessi di legge maturati nel frattempo e fino all effettiva restituzione. SEMPRE NEL MERITO, accertata l inesistenza del diritto di Andreon Arredamenti s.r.l. di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Essedi s.a.s., con l instaurazione del procedimento esecutivo n. 2642/2010 R.G. ES. del Tribunale di Treviso, condannare, ex art. 96 c.p.c., secondo comma, la medesima Andreon Arredamenti s.r.l., nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni tutti subiti dalla Essedi s.a.s. quali emergeranno nel prosieguo della causa, ovvero determinabili anche in via equitativa e nei limiti dello scaglione di valore dichiarato. In via subordinata, accertata e dichiarata la mala fede e/o colpa grave della Andreon Arredamenti s.r.l. nel procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Essedi Studio Associati di Sandro Dallavalle & C. s.a.s, per i motivi di cui in parte motiva, condannare la medesima Andreon Arredamenti s.r.l. al risarcimento in favore di Essedi s.a.s di ogni pregiudizio da quest ultima subito in dipendenza di ciò, con quantificazione del danno anche in via equitativa, ivi compresa anche la condanna alle spese, a norma dell art. 96 c.p.c., primo comma. IN OGNI CASO, con vittoria di spese diritti ed onorari. In via istruttoria, si chiede al Giudice di acquisire il fascicolo dell esecuzione presso terzi n. 2642/2010 R.G. ES. del Tribunale di Treviso. Si allega in copia informativa di cui all art. 4, comma 3 del D.Lgs n. 28/2010. Si producono in copia: 1) sentenza n. 1319/2000 Tribunale di Treviso; 2) sentenza n. 1330/2004 Corte d Appello di Venezia; 3) sentenza n. 15728/07 Corte di Cassazione; 4) decreto ingiuntivo n. 1347/09 Tribunale di Conegliano; 5) Atto di citazione in opposizione a d.i. per conto della Essedi s.a.s.; 14

6) verbale esecuzione presso terzi n. 2642/10 R.G. ES. Trib. Treviso; 7) dispositivo sentenza n. 33/10 Tribunale di Palmanova; 8) ricorso in opposizione all esecuzione; 9) provvedimento datato 03.02.2011 emesso dal G.E.; 10) lett. racc. a.r. del 24.02.2005 inviata da Essedi s.a.s. a Francesco Andreon; 11) lett. racc. a.r. del 30.03.2005 da Andreon Arredamenti s.r.l. a Essedi s.a.s.; 12) ricorso per cassazione presentato dal sig. Francesco Andreon. Ai sensi dell art. 14 del D.P.R. n. 115/2002 e successive modificazioni, si dichiara che il valore della presente causa è, allo stato, pari ad 6.192,01. Castelfranco Veneto-Treviso, 24 maggio 2011 - Avv. Pietro Guidotto - RELAZIONE DI NOTIFICA A MEZZO POSTA ex Legge n. 53 del 21 gennaio 1994 Io sottoscritto Avv. Pietro Guidotto del Foro di Treviso, in base alla Legge n. 53 del 21.01.1994 ed in virtù dell autorizzazione del Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Treviso rilasciata in data 21.01.2010, previa iscrizione al nr. 59/2011 del mio registro cronologico, ho notificato per conto della Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle & C. s.a.s., copia conforme all originale del su esteso ATTO DI CITAZIONE alla Andreon Arredamenti s.r.l. (P.IVA 02286420266), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, avente sede legale in 31025 Santa Lucia di Piave (TV), via A. Volta n. 20/22, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. nr. AG 76349752321-6 spedita dall Ufficio Postale di Albaredo di Vedelago (TV) in data corrispondente a quella del timbro postale. 15

- Avv. Pietro Guidotto - - previa iscrizione al nr. 60/2011 del mio registro cronologico, ho notificato per conto della Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle & C. s.a.s., copia conforme all originale del su esteso ATTO DI CITAZIONE alla Andreon Arredamenti s.r.l. (P.IVA 02286420266), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, avente sede legale in 31025 Santa Lucia di Piave (TV), via A. Volta n. 20/22, nel domicilio eletto nella procedura esecutiva n. 2642/10 R.G. ES. presso lo studio degli Avv.ti Giovanni Bonotto ed Emanuela Bottega, sito in 31100 Treviso, Largo Porta Altinia n. 6, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. nr. AG 76349752320-5 spedita dall Ufficio Postale di Albaredo di Vedelago (TV) in data corrispondente a quella del timbro postale. - Avv. Pietro Guidotto - - previa iscrizione al nr. 61/2011 del mio registro cronologico, ho notificato per conto della Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle & C. s.a.s., copia conforme all originale del su esteso ATTO DI CITAZIONE al sig. Francesco Andreon (cod. fisc. NDR FNC 35R26 E726D) residente in 31015 Conegliano (TV), via Benedetto Croce n. 59, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. nr. AG 76349752319-3 spedita dall Ufficio Postale di Albaredo di Vedelago (TV) in data corrispondente a quella del timbro postale. - Avv. Pietro Guidotto - 16