Quesito di Impresa n. 39-2012/I FALLIMENTO E FONDO PATRIMONIALE Si espone la seguente fattispecie: una persona fisica, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Bologna nell anno 2011, ha costituito prima del fallimento, e precisamente nel marzo 2011, un fondo patrimoniale destinandovi, unitamente al coniuge in separazione di beni, la piena proprietà di taluni beni immobili. I coniugi, che non hanno figli minori, hanno manifestato l intenzionedipendentemente dalla declaratoria di inefficacia del fondo ex art. 2901 c.c., di voler addivenire allo scioglimento consensuale del fondo patrimoniale. La procedura sarebbe estremamente d accordo a procedervi per limitare tempi e costi. Si chiede se sia possibile che il fallito possa intervenire in un atto notarile di scioglimento consensuale del fondo e se sia opportuna un autorizzazione del Giudice delegato in tal senso. Inoltre, poiché l articolo 171 c.c. in tema di cessazione del fondo patrimoniale all ultimo comma rinvia alle disposizioni sullo scioglimento della comunione legale di cui all articolo 191 c.c., si chiede se possa ritenersi applicabile anche per il fondo patrimoniale lo scioglimento automatico per effetto del fallimento di uno dei coniugi. In merito alla capacità, per il fallito, di porre in essere atti negoziali, vengono in rilievo gli artt. 42, 44 e 46 L.F. Ai sensi dell art. 42 L.F., la sentenza dichiarativa del fallimento priva il fallito dell amministrazione e della disponibilità dei suoi beni, ad eccezione di quelli elencati nell art. 46, rispetto ai quali il fallito conserva la capacità e la legittimazione a disporne. 1 / 5
L articolo 42 L.F. è strettamente collegato all art. 44 L.F., che ne rappresenta il corollario quanto stabilisce che gli atti compiuti dal fallito ed i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci nei confronti dei creditori (sul piano patrimoniale il fallimento produce, quindi, un duplice effetto: privativo a carico del fallito, che perde la capacità di disporre del proprio patrimonio, ed attributivo in favore del curatore, al quale in forza dell art. 31 L.F. spetta l amministrazione del patrimonio fallimentare. Per tali aspetti, v. Rocco Di Torre Padula, Sub art. 42 Il nuovo diritto fallimentare, Commentario diretto da Jorio e coordinato da Fabiani, Bologna, 2006, 691). L inefficacia degli atti compiuti dopo la sentenza dichiarativa del fallimento è, tuttavia, relativa, sia sul piano soggettivo, sia su quello oggettivo. Sul piano soggettivofatti, l atto è inefficace nei confronti dei soli creditori anteriori alla dichiarazione del fallimento; sul piano oggettivovece, l inefficacia colpisce i soli atti aventi ad oggetto i beni ricompresi nello spossessamento (Jorio, Le crisi d impresa. Il fallimento Trattat o di diritto privato, a cura di G. Iudica e P. Zatti, Milano, 2000, 341; De Ferra - Guglielmucci, Effetti del fallimento per il fallito, in Comm. L. fall. Scialoja Branca, sub. Art. 42-50 Bologna-Roma, 1986, 47; Vassalli, Diritto fallimentare, I, Torino, 1994, 254). Nel caso di esame ricorre un ipotesi di atto di disposizione di un bene non ricompreso nello spossessamento quanto l art. 46 L.F. individua un elenco tassativo di beni e rapporti giuridici non rientranti nello spossessamento derivante dalla dichiarazione di fallimento e tra questi vi sono i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi (sul carattere tassativo di tale elencazione, v. Jaeger- Sacchi, v. Fallimento (Effetti per il fallito) Enc. Giur., Roma, 1989, 8; Maffei Alberti, Co mmentario breve alla legge fallimentare, Padova, 2000, 158; Jorio, Le crisi d impresa. Il fallimento, cit., 358; Costa, Gli effetti del fallimento sul fallito Le procedure concorsuali. Il fallimento, Trattato diretto da Ragusa Maggiore Costa, Torino, 1997, 9; Pacchi, Sub 2 / 5
art. 46 La riforma del diritto fallimentare, a cura di A. Nigro e M. Sandulli, Torino, 2006, 298). Poiché l art. 46 l. fall. prevede espressamente l esclusione dal fallimento dei beni costituiti in fondo patrimoniale, ne deriva che il fallito conserva l amministrazione e la disponibilità degli stessi secondo il regime proprio del fondo patrimoniale. L art. 183 c.c.fatti, contempla tra le cause di esclusione dall amministrazione dei beni comuni la minore età, l interdizione e la cattiva gestione dei beni comuni, ma non anche il fallimento di uno dei coniugi. Trattandosi, quindi, di beni sottratti alla massa fallimentare, il compimento di atti di disposizione sugli stessi non è soggetto ad autorizzazione da parte del giudice dell esecuzione. In merito, poi, alla questione se il fallimento operi come causa automatica di scioglimento del fondo patrimoniale, vi è chi ritiene che l elencazione delle cause di scioglimento del fondo, indicate dall art. 171 c.c. (annullamento, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio) non sarebbe tassativa. Poichéoltre, l ultimo comma dell art. 171 c.c. stabilisce che, se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale, è stato sostenuto che le cause di scioglimento della comunione legale, tra le quali figura anche il fallimento, determinino anche lo scioglimento del fondo patrimoniale (Cian Casarotto, Fondo patrimoniale della famiglia NSSDI, appendice, Torino, 1982, 837 ss.; Oppo, Responsum Questioni di diritto patrimoniale della famiglia, Padova, 1986, 120 ss.). Tale tesi si presta, tuttavia, ad alcune osservazioni critiche. Innanzitutto, l art. 167 c.c., nel disciplinare le modalità di costituzione del fondo patrimoniale, 3 / 5
non richiede la sussistenza del regime di comunione legale dei beni tra i coniugi. Ciò può indurre a ritenere che se, da un lato, il fallimento opera come causa di scioglimento della comunione legale base a quanto stabilito dall art. 191 c.c., dall altro lato, però, la comunione legale non è uno dei presupposti necessari per poter costituire un fondo patrimoniale. L art. 171, comma 1, c.c.fatti, recita che la destinazione del fondo termina a seguito dell annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. E evidente, dalla semplice lettura di tale disposizione che il legislatore, essendo il fondo patrimoniale una convenzione matrimoniale, abbia necessariamente ancorato le vicende estintive di quest ultimo alla persistenza del legame matrimoniale, ma non anche al regime di comunione legale (De Paola, Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale, III, Milano, 1996, 127; Gabrielli e Cubeddu, Il regime patrimoniale dei coniugi, Milano, 1997, 288). Ne deriva che il rinvio alle norme sullo scioglimento della comunione, contenuto nell ultimo comma dell art. 171 c.c., non varrebbe ad ampliare le cause di scioglimento previste dalla predetta norma, ma renderebbe applicabili taluni principi (rispettivamente stabiliti dall art. 194 c.c., per il quale la divisione dei beni deve essere fatta in parti uguali fra i coniugi; dall art. 192 c.c. tema di rimborsi e restituzioni; e dall art. 2647 c.c. ordine alla disciplina della pubblicità) sanciti con riferimento allo scioglimento della comunione. Inoltre si evidenzia come la non estensibilità delle ulteriori cause di scioglimento previste dall art. 184 c.c. derivi dalla diversa natura e funzione dei due istituti (Auletta, Il fondo patrimoniale Il diritto di famiglia, II, diretto da Bonilini e Cattaneo, Torino, 1997, 401, Corsi, Il regime patrimoniale della famiglia Trattato Cicu - Messineo, II, Milano, 1984, 22; Milone, Appunti per uno studio sul fondo patrimoniale ; in Vita not., 1975, 1017). Si deveoltre, rilevare che, qualora il fallimento operasse come causa automatica di scioglimento del fondo patrimoniale, non avrebbe senso la disposizione contenuta nell art. 46 L.F., che esclude dalla massa fallimentare proprio i beni costituiti in fondo patrimoniale. 4 / 5
Sulla possibilitàfine, di procedere allo scioglimento del vincolo derivante dal fondo patrimoniale per volontà dei coniugi costituenti, trattandosi di questione estremamente dibattuta, si rinvia a un precedente parere dell Ufficio Studi, estensore Ruotolo, Scioglimento convenzionale del fondo patrimoniale, pubblicato in CNN Notizie del 26 giugno 2006. Daniela Boggiali e Antonio Ruotolo 5 / 5