REGOLAMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

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64 REGOLAMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE ADOTTATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 46/I6963 P.G. NELLA SEDUTA DEL 21/02/2002

Art. 1 1. Il regolamento disciplina il rapporto di lavoro a tempo parziale al fine di rendere più flessibile l organizzazione del lavoro e di favorire le pari opportunità, tenuto conto delle esigenze di garantire sia l utenza, sia la funzionalità degli uffici e dei servizi comunali, nel rispetto delle necessità espresse dai dipendenti, in base alla normativa vigente. Art. 2 1. I contingenti di personale da destinare al tempo parziale non possono superare la percentuale, determinata in base alla normativa vigente ed al C.C.N.L., della dotazione organica complessiva (con arrotondamento per eccesso in caso di frazione superiore a 0,5). 2. Il Direttore Generale, su proposta del Dirigente del Settore Risorse Umane, determina entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno i predetti contingenti e le relative fasce orarie. 3. L Amministrazione è tenuta ad accogliere le domande fino a raggiungere il limite dei contingenti massimi per ciascuna categoria. Art. 3 1. L accesso al rapporto di lavoro a tempo parziale, escluso per i dirigenti ed i responsabili di posizione organizzativa, avviene mediante la trasformazione del rapporto di lavoro del personale in servizio, salva la facoltà di coprire la quota residua dei posti a tempo parziale, mediante il reclutamento di personale dall esterno, secondo le medesime procedure previste per il reclutamento del personale a tempo pieno, verificata la disponibilità in dotazione organica. Art. 4 1. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, entro i limiti di cui al presente regolamento, avviene su domanda del dipendente che deve essere presentata entro il 30 giugno e il 31 dicembre. 2. Nella domanda devono essere indicati la categoria, il settore e il servizio di appartenenza, la misura percentuale, la tipologia dell orario di lavoro di cui all art. 7 e gli eventuali titoli di precedenza di cui all art. 5. 3. Il dirigente responsabile del settore di appartenenza è tenuto ad apporre in riferimento alla domanda il parere in ordine all eventuale sussistenza di grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, di cui al comma 6, nonchè alla collocazione della prestazione lavorativa nelle fasce orarie di servizio indicate nell allegato A) al presente regolamento. 4. Nella domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale deve essere altresì indicata l eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere, secondo la disciplina di cui all art. 9. 5. Il Dirigente del Settore Risorse Umane esamina le domande presentate, verifica la disponibilità dei posti in dotazione organica, forma la graduatoria di cui all art. 5 sulla base della quale adotta, entro e non oltre 60 giorni dai termini di cui al comma 1, i provvedimenti di accoglimento o di mancato accoglimento della domanda, dandone comunicazione agli interessati entro gli stessi termini. 6. Il provvedimento di accoglimento può prevedere il differimento della trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a sei mesi nei casi di grave pregiudizio alla funzionalità del servizio. 7. Fatta eccezione per il caso di cui al comma 6 del presente articolo, la decorrenza del rapporto di lavoro a tempo parziale avviene entro e non oltre 30 giorni dal provvedimento di accoglimento della domanda, previa stipulazione di un apposito contratto modificativo del vigente fra l Amministrazione ed il dipendente.

Art. 5 1. In caso di richieste di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale presentate in numero superiore alla disponibilità dei posti, hanno diritto di precedenza nella trasformazione del rapporto di lavoro i dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psico-fisiche, i dipendenti che assistono familiari portatori di handicap non inferiore al 70% o persone in particolari condizioni psicofisiche o affette da gravi patologie o anziani non autosufficienti, nonché genitori con figli minori in relazione al loro numero. 2. Per i casi di cui al comma 1 è possibile elevare di un ulteriore 10% massimo il contingente di cui al comma 11 dell art. 4 del C.C.N.L. 14.09.2000. Art. 6 1. Il dipendente assunto a tempo pieno può richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale trascorsi tre anni dall assunzione. 2. Il dipendente che ha ottenuto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ha diritto di ottenere il ritorno a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in dotazione organica. 3. Per ogni modifica di percentuale o di tipologia consentita all interno del rapporto di lavoro a tempo parziale, la trasformazione potrà avvenire dopo la permanenza di almeno un anno nella tipologia prescelta. 4. Il dipendente assunto con rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in dotazione organica. 5. Per le lavoratrici con rapporto di lavoro a tempo parziale che facciano richiesta di variazione in aumento della percentuale lavorativa durante il periodo di astensione obbligatoria o facoltativa per maternità, la variazione avrà decorrenza dalla data di rientro in servizio. Art. 7 1. La percentuale della prestazione lavorativa dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale può essere pari al 50%, 70% e 80% della durata della prestazione lavorativa a tempo pieno. 2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere realizzato sulla base delle seguenti tipologie: a - di tipo orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni); b - di tipo verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell anno in misura tale da rispettare come media la durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell arco temporale preso in considerazione (settimana mese anno); c - di tipo misto, con combinazione delle due modalità indicate nelle lettere a) e b). Art. 8 1. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, e solo con l espresso consenso dello stesso, può essere richiesta l effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare ed aggiuntivo, alle condizioni stabilite dal vigente C.C.N.L..

Art. 9 1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno è consentito, nei limiti e con i vincoli stabiliti dalla legge, l esercizio di altre attività lavorative e professionali, subordinate o autonome, anche mediante l iscrizione ad albi professionali, purchè l attività stessa non comporti conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente, previo provvedimento di autorizzazione del Dirigente del Settore Risorse Umane e parere del responsabile del servizio e del settore. 2. Nel caso di verificata sussistenza di un conflitto d interessi tra l attività esterna del dipendente e la specifica attività di servizio, accertata secondo le vigenti disposizioni di legge, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale è revocata, fatti comunque salvi eventuali provvedimenti di natura disciplinare. Art. 10 1. Il trattamento economico, anche accessorio, del personale a rapporto di lavoro a tempo parziale è stabilito dai contratti nazionali ed aziendali. 2. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. 3. I dipendenti a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato ai giorni lavorativi prestati nell anno. 4. Per i dipendenti a tempo parziale di tipo misto, la giornata di ferie è pari all orario convenzionale giornaliero stabilito in proporzione alla percentuale della prestazione lavorativa. 5. La flessibilità dell orario di lavoro deve essere proporzionale a quella contrattata per i lavoratori a tempo pieno appartenenti allo stesso servizio, in relazione alla propria percentuale di prestazione lavorativa. 6. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, di variazione di percentuale di rapporto di lavoro a tempo parziale o di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, le ferie maturate devono essere usufruite prima della decorrenza della trasformazione. 7. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia. Art. 11 1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente.

ACCORDO SULL ORARIO CONVENZIONALE PART-TIME DETERMINAZIONE DELLE FASCE ORARIE GIORNALIERE PART-TIME AL 50% 18 ore alla settimana: Allegato A) ORIZZONTALE Solo mattino ore 3.36 = entrata 8,30 9,00 uscita 12,06 13,06 solo pomeriggio: ore 3.36 = entrata 14,00 14,30 uscita 17,36 18,36 LIMITE MASSIMO FLESSIBILITA MENSILE : 6 ORE IN POSITIVO O IN NEGATIVO PART-TIME AL 70% 25 ore e 12 minuti alla settimana: ORIZZONTALE :Solo mattino ore 5.03 entrata 7,45 9,00 uscita 12,15 13,30 MISTO Con 1 solo rientro pomeridiano a settimana: ore 7.12 per il giorno in cui effettuano il rientro pomeridiano ore 4.30 per i giorni in cui lavorano solo al mattino Fasce orarie per 7.12 7,45 9,00 12,15 13,30 14,00 14,45 16,45 19,00 Fasce orarie per 4.30 7,45 9,00 12,15 13,30 LIMITE MASSIMO FLESSIBILITA MENSILE : 8 ORE IN POSITIVO O IN NEGATIVO PART-TIME AL 80% 28 ore e 48 minuti alla settimana: MISTO: Con 2 rientri pomeridiani a settimana: ore 7.12 per il giorno in cui effettuano il rientro pomeridiano ore 4.48 per i giorni in cui lavorano solo al mattino Con 3 rientri a settimana: ore 7.12 per il giorno in cui effettuano il rientro pomeridiano ore 3.36 per i giorni in cui lavorano solo al mattino Fasce orarie per 7.12 7,45 9,00 12,15 13,30 14,00 14,45 16,45 19,00 Fasce orarie per 4.48 7,45 9,00 12,15 13,30 Fasce orarie per 3.36 8,30 9,00 12,06 13,06 LIMITE MASSIMO FLESSIBILITA MENSILE : 9 ORE IN POSITIVO O IN NEGATIVO ================ Le giornate dei rientri pomeridiani devono essere predeterminate. Restano salvi gli orari che, nell accordo vigente, prevedono fasce diverse al fine di garantire una maggiore funzionalità dei servizi al pubblico (anagrafe, servizi cimiteriali, biblioteche, tributi sportello, nidi, vigilanza urbana e servizi sociali). Eventuali diverse articolazioni di tipologia saranno disciplinate in funzione delle esigenze di servizio.