DECRETO CANTONALE: 1 ENTRATO IN VIGORE (LOCCL): ULTIMA REVISIONE: ENTRATO IN VIGORE (LOCCL): VALIDITÀ: 27.01.2009 06.03.2009 17.06.2015 01.08.2015 31.12.2016 VALIDITÀ CCPA: 01.12.2016-31.12.2017 Non e più in funzione: 31.12.2016 (c'è una domanda per la prolonga fino il 30.06.2019) Dal profilo geografico Le disposizioni del presente CCL sono valevoli su tutto il territorio del cantone Ticino. Dal profilo aziendale Il presente CCL fa stato per tutte le imprese: a) che eseguono lavori di posa, vendita di piastrelle ed affini; b) di intermediazione e di collocamento di personale attivo nei lavori menzionati alla lettera a); c) strainiere operanti in Svizzera e che eseguono lavori menzionati alla lettera a); d) generali che eseguono menzionati alla lettera a) del presente articolo Dal profilo professionale Il presente CCL fa stato per i lavoratori (apprendisti, autisti e magazinieri compresi) delle imprese menzionate, indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione. Il presente CCL non vale per: a) i quadri dirigenti; b) il personale amministrativo c) il personale tecnico non direttamente impegnato nell'esecuzione dei lavori sui cantieri Le disposizioni su salari et lavori sono vincolante conforme della legge sul collocamento. LC art. 20 del prestito di personale.
ORE DI LAVORO al giorno alla settimana al mese all' anno 8.1 h 40.5 h 176 h 2112 h CATEGORIE Capo Qualificato Semi-qualificato Lavoratore qualificato che è riconosciuto come capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federale Lavoratore qualificato con attestato federale di capacità o attestato estero riconosciuto come equivalente dalla CPC Lavoratore con conoscenze ed esperienza professionale Manovale Lavoratore senza qualifica e senza esperienza nella professione in CH I giovani lavoratori che hanno conseguito l'attestato Federale di Capacità durante 2010 et 2011 Giovani lavoratori 1 anno Giovani lavoratori 2 anno a) dal mese successivo al conseguimento dell'attestato fino alla fine dell'anno civile successivo b) il secondo anno civile successivo a quello del conseguimento dell'attestato
Non e più in funzione: 31.12.2016 (c'è una domanda per la prolonga fino il 30.06.2019) Paga supplementare Vacanze Età del dipendente < 20 anni e > 50 anni Congedo 30 giorni 13.30% > 20 anni e < 50 anni 25 giorni 10.63% Indennità giorno festivo 9 giorni 3.50% Parte 13. ma 8.33% Salari minimi Categoria di dipendente Categoria 30 giorni 25 giorni Capo Salario base 32.25 32.25 Lavoratore qualificato che è Indemn. g.f. 1.13 1.13 riconosciuto come capo dal Totale parziale 33.38 33.38 datore di lavoro o che ha Indemn. Vac. 4.44 3.55 conseguito la maestria federale Totale parziale 37.82 36.93 Parte 13. ma 3.15 3.08 Total 40.97 40.01 Qualificato Salario base 30.25 30.25 Lavoratore qualificato con Indemn. g.f. 1.06 1.06 attestato federale di capacità o Totale parziale 31.31 31.31 attestato estero riconosciuto Indemn. Vac. 4.16 3.33 come equivalente dalla CPC Totale parziale 35.47 34.64 Parte 13. ma 2.95 2.89 Total 38.42 37.52 Semi-qualificato Salario base 28.25 28.25 Lavoratore con conoscenze ed Indemn. g.f. 0.99 0.99 esperienza professionale Totale parziale 29.24 29.24 Indemn. Vac. 3.89 3.11 Totale parziale 33.13 32.35 Parte 13. ma 2.76 2.69 Total 35.89 35.04 Manovale Salario base 24.95 24.95 Lavoratore senza qualifica e Indemn. g.f. 0.87 0.87 senza esperienza nella Totale parziale 25.82 25.82 professione in CH Indemn. Vac. 3.43 2.75 Totale parziale 29.26 28.57 Parte 13. ma 2.44 2.38 Total 31.69 30.95 Giovanni lavoratori - AFC I giovani lavoratori che hanno ottenuto l'afc verranno cosi retribuiti per i primi tre anni: Giovani lavoratori* Salario base 24.20 24.20 AFC 1 anno Indemn. g.f. 0.85 0.85 Totale parziale 25.05 25.05 Indemn. Vac. 3.33 2.66 Totale parziale 28.38 27.71 Parte 13. ma 2.36 2.31 Total 30.74 30.02 Giovani lavoratori Salario base 24.95 24.95 AFC 2 anno Indemn. g.f. 0.87 0.87 Totale parziale 25.82 25.82 Indemn. Vac. 3.43 2.75 Totale parziale 29.26 28.57 Parte 13. ma 2.44 2.38 Total 31.69 30.95 Giovani lavoratori Salario base 25.76 25.76 AFC 3 anno Indemn. g.f. 0.90 0.90 Totale parziale 26.66 26.66 Indemn. Vac. 3.55 2.83 Totale parziale 30.21 29.50 Parte 13. ma 2.52 2.46 Total 32.72 31.95 Al termine di questi tre anni al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrattuale in vigore nella classe salariale "Qualificato". *Il primo anno è inteso dalla scadenza del contratto di formazione fino al termine dell'anno civile successivo.
Giovanni lavoratori - CFP I giovani lavoratori che hanno ottenuto il CFP verranno cosi retribuiti per i primi quattro anni: Giovani lavoratori** Salario base 21.18 21.18 CFP 1 anno Indemn. g.f. 0.74 0.74 Totale parziale 21.92 21.92 Indemn. Vac. 2.92 2.33 Totale parziale 24.84 24.25 Parte 13. ma 2.07 2.02 Total 26.91 26.27 Giovani lavoratori Salario base 22.60 22.60 Indemn. g.f. 0.79 0.79 CFP 2 anno Totale parziale 23.39 23.39 Indemn. Vac. 3.11 2.49 Totale parziale 26.50 25.88 Parte 13. ma 2.21 2.16 Total 28.71 28.03 Giovani lavoratori Salario base 24.01 24.01 CFP 3 anno Indemn. g.f. 0.84 0.84 Totale parziale 24.85 24.85 Indemn. Vac. 3.31 2.64 Totale parziale 28.16 27.49 Parte 13. ma 2.35 2.29 Total 30.50 29.78 Giovani lavoratori Salario base 25.42 25.42 CFP 4 anno Indemn. g.f. 0.89 0.89 Totale parziale 26.31 26.31 Indemn. Vac. 3.50 2.80 Totale parziale 29.81 29.11 Parte 13. ma 2.48 2.42 Total 32.29 31.53 Al termine di questi quattro anni al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrattuale in vigore nella classe salariale "Semi-qualificato". **Il primo anno è inteso dalla scadenza del contratto di formazione fino al termine dell'anno civile successivo. Supplementi salariali I lavoratori hanno diritto ai seguenti supplementi salariali: Per le ore straordinarie un supplemento del 25 %. Sono considerate ore straordinario quelle lavorative comandate e prestate oltre la durate settimanale normale del lavoro prevista dal calendario di lavoro emanato dalla CPC. È considerato lavoro diurno quello eseguito tra le ore 05.00 e le ore 20.00. Per il lavoro notturno serale, ritenuto tale quello fra le ore 20.00 e le ore 05.00 durante tutto l'anno, il supplemento salariale da corrispondere è del 50 %. È considerato lavoro festivo quello eseguito in domenica (dalle ore 17.00 del sabato alle ore 05.00) e nei giorni festivi riconosciuti (dalle ore 00.00 alle ore 24.00). Per il lavoro festivo è corrisposto un supplemento del 100 %. Indennità per il pranzo - Tempo di viaggio - Indennità chilometriche A norma degli articoli 327a e 327 b del CO i lavoratori dislocati dall'impresa su cantieri fuori sede hanno diritto ad un rimborso spese. A tutti i lavoratori che esplicano la loro attività esclusivamente o prevalentemente sui cantieri è concessa un'indennità per il pranzo di CHF 1.40 all'ora limitatamente alle ore prestate. Tale indennità deve essere versata individualmente al lavoratore ad ogni paga e indicata separatamente nel conteggio e sulla busta paga. Viene considerato durata di lavoro ai sensi della legge il tempo durante il quale il lavoratore deve essere a disposizione del datore di lavoro; il tempo che impiega nel tragitto per recarsi al luogo di lavoro e per il ritorno, non viene ritenuto come durata di lavoro. A tutti i lavoratori inviati a lavorare in località tanto distanti da non permettere loro di rincasare la sera, si rimborseranno le spese effettive di vitto ed alloggio e quelle di viaggio. Trasferte con l'auto privata del lavoratore che superano (andata e ritorno) i 20 km, sono a carico del datore di lavoro in ragione di CHF 0.60 al km. Indennità di intemperie In caso di intemperie che pregiudicano la salute del lavoratore e/oppure impediscono uno svolgimento efficiente del lavoro (pioggia, neve, colpo di fulmine, freddo intenso) i lavori che si svolgono all'aperto devono essere interrotti nella misura in cui tecnicamente è possibile. L'interruzione del lavoro deve essere ordinata dal datore di lavoro o dal suo sostituto. Per valutare la necessità o meno di fermare i lavori, si dovranno consultare i lavoratori interessati. I lavoratore ha diritto a un'indennità d'intemperie per le ore di lavoro perse a causa del maltempo. Tale indennità ammonta all'80 % del salario base e deve essere versta contemporaneamente al salario del periodo di paga corrispondente.
Contributo alle spese d'esecuzione Lavoratori 0.7 % Lavoratori attivi in ditta associate all'asp e firmatarie del CCL 0.7% Lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL Datori di lavoro 3 dei salari versati durante l'anno precedente, ritenuta une tassa minima di CHF 30.00 al mese. Pensionamento anticipato 0.9 % salario AVS 0.9 % salario AVS
Assicurazione indennnità giornaliera di malattia Prestazione: Termine differito: La quota del primo versala dal lavoratore: 80 % durante 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi. In caso di tubercolosi o di poliomielite, le prestazioni verranno versate per 1400 giorni entro 7 anni consecutivi. a partire dal primo giorno 50 % del premio
Protocolle delle modifiche 24.11.2016 Proroga dei decreti del Consiglio Federale che conferiscono carattere obbligatorio generale al CCL per il pensionamento anticipato, à partire del 01.12.2016-31.12.2017, Pubblicazione FUSC no. 229, 24.11.2016 CCPA 08.09.2016 Modificazione della formula del salario 29.08.2016 Domanda intesa a prorogare i decreti del Consiglio Federale che conferiscono carattere obbligatorio generale al CCL per il pensionamento anticipato, Pubblicazione FUSC no. 166, 29.08.2016 (CCPA, fino il 31.12.2017) CCPA 16.07.2015 Decreto del Consigliodi Stato che rimette in vigore il Decreto del Consiglio di Stato che conferisce l'obbligatorietà generale a livello cantonale al CCL a partire dal 01.08.2015, pubblicazione Bollettino ufficiale TI del 10.07.2015 11.05.2015 Domanda intesa a prorogare, rispettivamente a rimettere in vigore la validità del Decreto del Consiglio di Stato che conferisce il carattere obbligatorio generale a livello cantonale al CCL, pubblicazione FUSC No. 89 del 11.05.2015 30.05.2014 Decreto del Consiglio che proroga il decreto del Consiglio di Stato che proroga, rispettivamente rimette in vigore l'obbligatorietà generale del CCL a partire dal 01.06.2014, pubblicazione Foglio ufficiale TI No. 33 del 25.04.2014, indennità per il pranzo 17.03.2014 Domanda intesa a prorogare la validità del Decreto del Consiglio di Stato conferimento dell'obbligatorietà generale a livello cantonale al CCL, pubblicazione Foglio ufficiale TI No. 18/2014 del 04.03.2014, indennità per il pranzo 28.06.2013 Proroga e modifica dell'obbligatorietà generale del CCL a partire dal 01.07.2013, pubblicazione FUSC No. 102 del 30.05.2013 Salari minimi, 31.05.2013 Proroga e modifica del decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorièta generale al CCL per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA) a partire dal 01.06.2013, pubblicazione FUSC No. 99 del 27.05.2013 15.04.2013 Domanda intesa a prorogare e a modificare i decreti del Consiglio federale che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collectivo per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA), pubblicazione FUSC No. 60 del 27.03.2013 02.04.2013 Domanda intesa a prorogare la validità del Decreto del Consiglio di Stato concernente il conferimento dell'obbligatorietà generale a livello cantonale al CCL, pubblicazione FUSC No. 65 del 05.04.2013 Salari minimi, 31.10.2012 Decreto del Consiglio di Stato che proroga la validità del CCL a partire dal 01.11.2012, pubblicazione Foglio ufficiale TI No. 45/2012 del 05.10.2012 Rimessa in vigore, salari minimi 31.07.2012 Domanda intesa a rimettere in vigore la validità del Decreto del Consiglio di Stato che proroga (rimette in vigore) il conferimento dell'obbligatorietà generale a livello cantonale al CCL, pubblicazione Foglio ufficiale TI No. 51-52/2012 del 26.06.2012 Rimessa in vigore, salari minimi 30.09.2011 Proroga (rispett. Rimessa in vigore) e modifica dell'obbligatorietà generale del CCL à partire dal 01.10.2011, pubblicazione FUSC No. 168 del 31.08.2011, salari minimi, Contributo alle spese d'esecuzione, categoria 30.06.2011 Domanda intesa a prorogare la validità del Decreto del Consiglio di Stato che conferisce il carattere obbligatorio generale al CCL, pubblicazione FUSC No. 100 del 24.05.2011, salari minimi, Contributo alle spese d'esecuzione, categoria
29.04.2011 Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando a partire dal 01.05.2011, pubblicazione Foglio federale del 27.04.2011 Contributi lavoratore e datore 31.01.2011 26.01.2011 31.08.2010 14.07.2009 Decreto del Consiglio di Stato che proroga la validità del CCL a partire dal 01.02.2011, pubblicazione Foglio ufficiale TI No 66/2010 del 24.12.2010 Complemento alle pubblicazione concernente la domanda intesa a modificare i decreti del Consiglio federale che conferiscono carattere obbligatorio generale al CCL per il pensionamento anticipato, pubblicazione FUSC No. 255 del 30.12.2010 Contributi lavoratore e datore Domanda intesa a prorogare fino al 30.06.2011 la validità del CCL, pubblicazione Foglio ufficiale TI No. 57/2010 del 20.07.2010 Modifica salariale del contratto di lavoro, pubblicazione FUSC No. 133 del 14.07.2009 09.04.2009 Domanda intesa a modificare i salari del contratto colletivo, pubblicazione FUSC No. 54 del 19.03.2009