Successioni e donazioni



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Successioni e donazioni Evoluzione normativa dal 1991 alla finanziaria 2007 L imposizione fiscale su successioni e donazioni ha sinora subìto numerose variazioni. Analizziamo brevemente le modifiche avvenute nel tempo. Le imposte di successione e donazione furono introdotte dal d.lgs. 346/1990, e si applicarono per la prima volta dal 1 gennaio 1991. La l. 383/2001 ha poi determinato la soppressione di tali imposte a far data dal 25 ottobre 2001. Decreto Legge n. 262 / 2006 Con il d.l. 262/2006, dal 3 ottobre 2006 è stata definita una indiretta reintroduzione di tassazione su successioni e donazioni, applicando a questi trasferimenti l imposta di registro ed incrementando le imposte ipotecarie e catastali. Nei casi specifici, per quanto riguarda le donazioni si sono avuti: o Applicazione dell imposta di registro (anche in caso di costituzione di vincoli di destinazione ) o Applicazione delle imposte ipotecarie (3%) e catastali (1%), nel caso di donazioni di immobili. Sono stati fatti salvi i casi di donazioni a favore di coniuge o parenti in linea retta con requisiti per l acquisto della prima casa per cui erano previste imposte fisse di 168 l una, entro un valore-soglia di 180 mila euro (per la parte eccedente si applicavano le aliquote del 3% e dell 1%). o Individuazione di aliquote differenziate: o Coniuge e parenti in linea retta. Aliquota del 4% dell imposta di registro con franchigia di 100 mila euro per beni diversi dagli immobili [es. aziende, azioni ed altre quote di partecipazione al capitale sociale, obbligazioni, altri titoli, esclusi quelli del debito pubblico, e, a differenza delle successioni mortis causa, denaro]. Esenzione dall applicazione dell imposta di registro ed applicazione delle sole imposte ipotecarie e catastali per donazioni aventi ad oggetto beni immobili. 1

o Parenti fino al IV grado, affini in linea retta ed affini in linea collaterale fino al III grado. Aliquota al 6% per beni diversi dagli immobili; aliquota dell imposta di registro al 2% per beni immobili. o Soggetti diversi da quelli precedentemente indicati. Aliquota dell 8% dell imposta di registro per beni diversi dagli immobili, aliquota del 4% per beni immobili. Per quanto riguarda le successioni a causa di morte, invece, si sarebbero dovuti avere: Applicazione dell imposta di registro Applicazione delle imposte ipotecarie (3%) e catastali (1%), nel caso di trasferimenti di immobili. Nei casi in cui la successione avesse ad oggetto l abitazione principale del defunto, erano previste imposte fisse di 168 l una, entro un valore-soglia di 250 mila euro (per la parte eccedente si applicavano le aliquote del 3% e dell 1%). Individuazione delle medesime aliquote differenziate previste per le donazioni. Applicazione delle imposte su ogni bene, compreso nel patrimonio del defunto, considerato singolarmente, con conseguente impossibilità di scomputo delle passività del defunto (es. impossibilità di defalcare il debito derivante da un mutuo ipotecario contratto per l acquisto di un immobile dal valore dell immobile stesso, divenuto oggetto di successione) Si sottolinea, però, che le previsioni di retroattività della successiva legge di conversione, nonché della legge finanziaria 2007, hanno poi reso inefficaci ex tunc queste disposizioni relative alle successioni mortis causa. Di conseguenza per le successioni aperte dal 3 otobre 2006 in avanti si applicherà la tassazione disposta dalla legge di conversione combinato disposto alla finanziaria, che verranno descritte di seguito, e non quella prevista dal d.l. 262 appena esposta. Sarebbe invece auspicabile un e- spresso chiarimento in merito a quelle successioni registrate e per cui sia stata pagata la relativa imposizione tra il 3 ottobre ed il 29 novembre. Secondo una corrente di pensiero si dovrebbe aver diritto al rimborso della maggior imposizione dovuta alle differenze riscontrabili tra le due diverse discipline. Secondo altri troverebbero in o- gni caso applicazione le norme del d.l. 262 prima versione. 2

Legge n. 286 / 2006 (Collegato alla finanziaria 2007) La l. 286/2006 (di conversione del d.l. 262/2006, collegato alla finanziaria 2007 ), in vigore dal 29 novembre 2006, ha poi determinato un nuovo sistema di tassazione: Per le donazioni è sancito il ripristino (art. 47) dell imposta di donazione, ora anche in caso di costituzione di vincoli di destinazione, ed il ritorno alla disciplina previgente il 3 ottobre 2006 per le imposte ipotecarie e catastali (rispettivamente 2% o 168 per prima casa ; 1% o 168 per prima casa ). Le nuove disposizioni si applicano alle donazioni stipulate (non è rilevante, in proposito, la data di registrazione del contratto di donazione, eccezion fatta per le scritture private non autenticate) dal 29 novembre 2006. Per le donazioni si ripristina l imposta di donazione con contestuale ritorno delle imposte ipotecarie al 2% (o 168 per prima casa ) e catastali all 1% (o 168 per prima casa ), a far data dal 29 novembre 2006. Per le successioni si ripristina l imposta di successione con contestuale ritorno delle imposte ipotecarie al 2% (o 168 per prima casa ) e catastali all 1% (o 168 per prima casa ) con effetto retroattivo (art. 53) a far data dal 3 ottobre 2006. In relazione alle successioni, rispetto alla disciplina originaria del d.lgs. 346/1990 variano aliquote e franchigie, in quanto, sul valore complessivo netto dell asse ereditario è prevista, in base all art. 48 del collegato alla finanziaria, l applicazione di: a) aliquota del 4% (anziché 3%) con franchigia di 1 milione di euro (anziché 350 milioni di lire) per ogni beneficiario, quando si tratta di successioni riguardanti coniuge e parenti in linea retta; b) aliquota del 6% (anziché 5%) senza franchigia per parenti fino al IV grado, affini in linea retta ed affini in linea collaterale fino al III grado; c) aliquota del 8% (anziché 7%) senza franchigia per soggetti diversi dai precedenti; In relazione alle donazioni, sul valore dei beni donati (per gli immobili sul valore catastale) è prevista, in base all art. 48 del collegato alla finanziaria, l applicazione di: 3

d) aliquota del 4% (anziché 3%) con franchigia di 1 milione di euro (anziché 350 milioni di lire) per ogni beneficiario, quando si tratta di donazioni riguardanti coniuge e parenti in linea retta; e) aliquota del 6% (anziché 5%) senza franchigia per parenti fino al IV grado, affini in linea retta ed affini in linea collaterale fino al III grado; f) aliquota del 8% (anziché 7%) senza franchigia per soggetti diversi dai precedenti; Oggetto di tassazione per successione risultano essere: a) immobili (con applicazione aggiuntiva di imposte ipotecarie e catastali), imposizione sul valore venale in comune commercio del bene alla data di apertura della successione); b) aziende, imposizione sul valore complessivo, alla data di apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono le aziende (escluso l avviamento), al netto delle passività; c) azioni e quote di partecipazione al capitale di società d) obbligazioni ed altri titoli diversi, imponibile risulta il valore comparato a quello dei titoli aventi analoghe caratteristiche quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto o, in mancanza, desunto da altri elementi certi; e) crediti e quote di fondi comuni di investimento per le parti non corrispondenti al valore dei Titoli di Stato presenti nel fondo f) denaro g) beni mobili in genere (es. mobilio e gioielli). Nello specifico, dunque, l imposta di successione, in base a questa ultima disciplina, colpisce tutti i beni ed i diritti caduti in successione, con le sole eccezioni di: autoveicoli iscritti in pubblici registri, Titoli di Stato, del debito pubblico o garantiti dallo Stato, ed infine i beni culturali (ex art. 12 e 13 del d.lgs. 346/1990). In relazione alla base imponibile di immobili caduti in successione si deve far riferimento al valore venale. Con riferimento alle successioni di azienda la base imponibile deve essere determinata sul valore complessivo, alla data della successione, dei beni e dei diritti che la compongono (l avviamento, a tal proposito, rimane irrilevante). Sempre in rapporto al calcolo della base imponibile, poi, si sottolinea il fatto che il nuovo impianto normativo torna a considerare la successione come un trasferimento 4

di rapporti attivi e passivi. Di conseguenza le aliquote d imposta si dovranno applicare sulla somma algebrica che si ottiene dal confronto di attività e passività dimesse dal defunto e sarà di nuovo possibile scomputare le passività del defunto anche in casi diversi dalla successione di azienda. Oggetto di tassazione per donazione risultano essere: tutti i beni mobili previsti come base imponibile per l imposta di successione, con l aggiunta, però, dei Titoli di Stato o dei Titoli garantiti dallo Stato. In relazione ai beni immobili diversi da quelli abitativi risulta ancora controversa la possibilità di considerare come base imponibile il valore venale o quello catastale, con una leggera propensione per questo ultimo valore.. Con riferimento alle successioni non è più riconosciuta la possibilità, per il de cuius, di anticipare gli effetti della successione e pagare in anticipo le imposte per affrancare gli eredi. La dichiarazione di successione avrebbe dovuto essere presentata entro sei mesi dal decesso e tale minor termine sarebbe stato il risultato di una difficile e contorta composizione di varie norme richiamate esplicitamente ed implicitamente in tema di successione. Il minor tempo avrebbe riguardato dunque anche i termini per effettuare i pagamenti perché legati a quelli della presentazione della dichiarazione. Tale termine sarà poi riportato ad un anno (con effetto retroattivo) dalla successiva legge finanziaria (l. 296/2006). La legge stabilisce infine che l imposta di successione è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, anche si esistenti all estero, perciò la successione di un cittadino italiano subisce tassazione ovunque si trovino i beni, mentre la successione di un cittadino straniero è tassata in Italia solamente in relazione ai beni da esso posseduti e situati in Italia. Legge n. 296 / 2006 (Legge finanziaria 2007) La l. 296/2006 (legge finanziaria 2007), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 2006, ha infine determinato le seguenti ulteriori modifiche: 5

In relazione alle successioni, rimangono invariate le aliquote, ma si è assistito all introduzione di alcune nuove franchigie. Sul valore complessivo netto è prevista l applicazione di: o aliquota del 4% con franchigia di 1 milione di euro per ogni beneficiario, quando si tratta di successioni riguardanti coniuge e parenti in linea retta; o aliquota del 6% senza franchigia per parenti fino al IV grado, affini in linea retta ed affini in linea collaterale fino al III grado, con aggiunta di una franchigia di 100.000 a favore di fratelli e sorelle, oltre ad un altra di 1,5 milioni di euro a favore dei portatori di handicap (Art. 1, comma 77); o aliquota dell 8% senza franchigia per soggetti diversi dai precedenti; In relazione alle donazioni, rimangono invariate le aliquote, ma si è assistito all introduzione di alcune nuove franchigie. Sul valore dei beni donati (per gli immobili sul valore catastale) è prevista l applicazione di: o aliquota del 4% con franchigia di 1 milione di euro per ogni beneficiario, quando si tratta di donazioni riguardanti coniuge e parenti in linea retta; o aliquota del 6% senza franchigia per parenti fino al IV grado, affini in linea retta ed affini in linea collaterale fino al III grado, o aliquota del 6% con una franchigia di 100.000 a favore di fratelli e sorelle, (Art. 1, comma 77); o aliquota dell 8% senza franchigia per soggetti diversi dai precedenti; o introduzione di una franchigia di 1,5 milioni di euro a favore dei portatori di handicap (Art. 1, comma 77) [si sottolinea che possono beneficiare di questa franchigia solamente persone portatrici di handicap, riconosciute gravi ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104]; Il termine di presentazione della dichiarazione di successione è stato poi riportato ad un anno dal decesso, sopperendo ad una carenza di coordinamento che aveva ridotto tale termine a soli sei mesi (Art. 1, comma 78); In tema di trasferimenti intrafamiliari di quote di partecipazione al capitale sociale (anche attraverso patti di famiglia) è stata prevista un esenzione a determinate condizioni: Il trasferimento deve necessariamente comportare l acquisizione o l integrazione del controllo della società 6

I beneficiari del trasferimento devono proseguire nell attività dell impresa o detenere il controllo per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento. In questo caso il beneficiario deve rendere un apposita dichiarazione, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all atto di donazione. In caso di mancato rispetto di tale condizione si verifica la decadenza dal beneficio, il pagamento dell imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall art. 14 del d.lgs. 471/1997 e degli interessi di mora decorrenti alla data in cui l imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. (rimane comunque ferma l esclusione dell avviamento nella determinazione della base imponibile delle aziende, delle azioni e delle quote sociali). In riguardo alle donazioni, implicitamente, agli atti pubblici formati, agli atti a titolo gratuito fatti, alle scritture private autenticate ed alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione, il termine di decorrenza delle suddette modifiche si fa risalire al 1 gennaio 2007. Conferma della previsione di retroattività, sempre in materia delle sole successioni, a decorrere dal 3 ottobre 2006 (Art. 1, comma 79). Dichiarazione di successione Con il ripristino dell imposta di successione è tornata ad avere piena efficacia la c.d. dichiarazione di successione, adempimento che era caduto in disuso al di fuori dei casi relativi alle successioni di beni immobili. In tal caso, infatti, la dichiarazione veniva utilizzata ai fini del calcolo delle imposte ipotecarie e catastali dovute e per adempiere agli obblighi catastali conseguenti al passaggio di proprietà mortis causa. Ora anche la dichiarazione di successione, grazie alla opportuna integrazione apportata dalla l. 296/2006 (finanziaria 2007), presenta un termine di presentazione di un anno (per una mancanza di coordinamento del precedente collegato alla finanziaria, infatti, tale termine era stato dimezzato). 7