1/6 OGGETTO RIMBORSO E/O COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE RIFERIMENTI NORMATIVI ART. 30 e 38-BIS D.P.R. 26 OTTOBRE 1972 N. 633; ART. 8 D.P.R. 14 OTTOBRE 1999 N. 542; L. 27 LUGLIO 2000 N. 212; ART. 11 CO. 5 D.P.R. 7.12.2001 N. 435; ART. 17 D.LGS. 09.07.1997 N. 241; D. LGS 11 FEBBRAIO 2010 N. 18; L. 1 LUGLIO 2009, N. 78 CONVERTITO IN L. 3 AGOSTO 2009 N. 102; RISOLUZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE 11.01.2011 N. 6/E; C.M. 32/E 30.12.2014; D.Lgs 21.11.2014 n. 175; L. del 23.12.2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015) C.M. 35/E 27.12.2015; L. del 28.12.2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016); PROVVEDIMENTO N. 2016/42623 del 21 MARZO 2016; ALLEGATI La presente per ricordarvi che è possibile presentare telematicamente un apposito modello denominato TR al fine di richiedere il rimborso o utilizzare in compensazione nel modello F24 il credito IVA maturato trimestralmente, indipendentemente dalla periodicità di liquidazione dell imposta. Con il Provvedimento n. 2016/42623 del 21 marzo 2016, è stato approvato il nuovo Modello TR, utilizzabile già per le richieste di rimborso e/o utilizzazione del primo trimestre 2016, da presentare entro il prossimo 2 maggio 2016 (il 30 aprile cade di sabato). L aggiornamento del Modello tiene conto di alcune novità in materia IVA introdotte con la Legge di Stabilità 2016, quali: le nuove percentuali di compensazione per la cessione di latte, bovini e suini stabilite dal D.M. 26 gennaio 2016 con decorrenza 1 gennaio 2016; la nuova aliquota del 5% per le prestazioni socio-sanitarie, educative e assistenziali rese dalle cooperative sociali e loro consorzi nei confronti di particolari categorie di soggetti svantaggiati. PRESUPPOSTI PER LA RICHIESTA DEL RIMBORSO CLASSIFICAZIONE DT IVA RIMBORSI E COMPENSAZIONI 20.020.030 COLLEGAMENTI CIRCOLARE N. 29/11 REFERENTE STUDIO dott.ssa Laura Anna LOGRIECO I contribuenti che nei primi tre trimestri solari, indipendentemente dalla periodicità di liquidazione, hanno maturato un credito IVA superiore a 2.582,28, in presenza di determinate condizioni: - possono chiedere, in tutto o in parte, il rimborso dell eccedenza d imposta detraibile. Il rimborso è disposto dal competente Ufficio dell Agenzia delle Entrate - oppure, in alternativa al rimborso, possono utilizzare il credito d imposta in compensazione, con altre imposte, contributi e premi, nel modello F24. È opportuno ricordare che il rimborso o la compensazione può avere ad oggetto solo il credito maturato nel trimestre e non può comprendere il credito sorto nel periodo precedente. Il rimborso infrannuale o richiesta in compensazione, può essere richiesto dai contribuenti ove sussista uno dei seguenti requisiti:
2/6 a) effettuano prevalentemente o esclusivamente operazioni attive soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell imposta sugli acquisti e sulle importazioni. Il presupposto in esame sussiste quando l aliquota mediamente applicata alle operazioni attive, maggiorata del 10%, risulta inferiore a quella media sulle operazioni passive. Nel calcolo non si tiene conto delle operazioni relative a beni ammortizzabili. Le operazioni assoggettate allo split payment sono incluse tra quelle che consentono il rimborso del credito IVA in base al requisito dell aliquota media. Sono considerate ad aliquota zero le operazioni attive assoggettate al reverse charge; b) effettuano operazioni non imponibili (cessioni all esportazione e assimilate, cessioni intracomunitarie, ecc.) per ammontare superiore al 25% di tutte le operazioni effettuate; c) effettuano acquisti e/o importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell ammontare complessivo degli acquisti/importazioni di beni e servizi imponibili. In tale ipotesi il recupero del credito IVA riguarda esclusivamente l imposta afferente gli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre; d) effettuano le seguenti operazioni non soggette ad IVA ex artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72 nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia: lavorazioni relative a beni mobili materiali; trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; servizi creditizi, finanziari e assicurativi resi a soggetti extraue o relativi a beni da esportare; di importo superiore al 50% dell ammontare di tutte le operazioni effettuate. e) soggetti non residenti identificatisi direttamente in Italia ex art. 35-ter, DPR n. 633/72; ovvero con rappresentante fiscale in Italia; indipendentemente dalla verifica dei presupposti sopra specificati. CONTRIBUENTI MENSILI POSTICIPATI I contribuenti mensili che affidano a terzi (centri di elaborazione, studi professionali, società di servizi) la tenuta della contabilità possono optare, ai sensi dell art. 1, comma 3, DPR n. 100/98, per la c.d. liquidazione mensile posticipata assumendo a riferimento, ai fini della determinazione della liquidazione periodica, le operazioni effettuate nel secondo mese precedente (così, ad esempio, la liquidazione del mese di aprile, il cui versamento va eseguito entro il 16 maggio, è effettuata sulla base delle operazioni annotate nel mese di marzo). Tali soggetti, secondo quanto precisato dall Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 11.1.2011, n.6/e, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per la richiesta di rimborso / compensazione del credito IVA trimestrale nonché di individuare l ammontare rimborsabile, devono avere riguardo all imposta relativa alle operazioni registrate nei mesi del trimestre di riferimento. Così, ad esempio, per il rimborso / compensazione dell IVA relativa al primo trimestre 2016, l Agenzia ritiene che non si debba avere riguardo alle operazioni dei mesi di dicembre 2015, gennaio e febbraio 2016 ma: "occorra fare riferimento alla differenza tra l imposta esigibile relativa alle operazioni attive registrate (per competenza) nei mesi di gennaio, febbraio e marzo e all imposta detraibile relativa agli acquisti
3/6 registrati nello stesso periodo. Del pari, alle medesime operazioni occorrerà fare riferimento ai fini della verifica dell esistenza dei presupposti di cui all articolo 30 del DPR n. 633 del 1972. La medesima regola dovrà essere applicata per i rimborsi riferiti ai trimestri successivi (ad esempio, per il secondo trimestre dovrà aversi riguardo all IVA relativa alle operazioni dei mesi di aprile, maggio e giugno). TERMINI DI PRESENTAZIONE Il modello deve essere presentato entro l ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati di cui all art. 3, commi 2-bis e 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. Qualora il termine sopra indicato scada di sabato o in un giorno festivo lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo. Trimestre Termine 1 trimestre 2.5.2016 2 trimestre 1.8.2016 3 trimestre 31.10.2016 Per l utilizzo in compensazione vanno indicati nel mod. F24 i seguenti codici tributo: Trimestre Codice tributo 1 trimestre 6036 2 trimestre 6037 3 trimestre 6038 COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE DEL MODELLO Il nuovo modello si compone di: Frontespizio: il nuovo modello presenta una novità, la denominazione della casella Rettifica utilizzo credito in Modifica istanza precedente, da barrare nel caso in cui il contribuente intenda modificare un istanza già tempestivamente presentata. Tale situazione ricorre non solo nell ipotesi, indicata nella Risoluzione n. 99 dell 11 novembre 2014, in cui il soggetto passivo intenda variare la modalità di utilizzo del credito infrannuale, ma anche, come specificato dalla Circolare dell Agenzia delle Entrate 27 ottobre 2015, n. 35/E per correggere o integrare le indicazioni rese con riguardo al presupposto per ottenere il rimborso, nonché alla richiesta di esonero dalla presentazione della garanzia o alla sussistenza dei requisiti per accedere all erogazione prioritaria, non eseguite o eseguite non correttamente all interno del quadro TD del modello TR tempestivamente presentato. Con la C.M. 35/E/2015 sono stati unificati i termini per le modifiche delle richieste di rimborso, prevedendo la possibilità di presentare dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d imposta successivo. la seconda, terza e quarta facciata, contenente tutti i dati richiesti ai fini dei rimborsi IVA trimestrali, sono costituite dai seguenti cinque quadri
4/6 QUADRO TA OPERAZIONI ATTIVE: QUADRO TB OPERAZIONI PASSIVE: QUADRO TC DETERMINAZIONE DEL CREDITO QUADRO TD: o SEZIONE I SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI o SEZIONE II RIMBORSO E/O COMPENSAZIONE o SEZIONE III EROGAZIONE PRIORITARIA DEL RIMBORSO o SEZIONE IV ENTE O SOCIETÀ PARTECIPANTE ALL IVA DI GRUPPO QUADRO TE: o SEZIONE I SOCIETÀ DEL GRUPPO o SEZIONE II DETERMINAZIONE DEL CREDITO o SEZIONE III RIMBORSO E/O COMPENSAZIONE ESECUZIONE DEL RIMBORSO INFRANNUALE E UTILIZZO CREDITO IVA IN COMPENSAZIONE Il modello IVA TR deve essere utilizzato dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza ovvero intendono utilizzarla in compensazione. COMPENSAZIONE Per ciò che riguarda la definizione di compensazioni, si evidenzia che l Agenzia nella Circolare 3.6.2010, n. 29/E ha precisato che le compensazioni che non soggiacciono alle limitazioni sono esclusivamente quelle utilizzate per il pagamento di un debito della medesima imposta, relativo ad un periodo successivo rispetto a quello di maturazione del credito. Analogamente a quanto previsto per il credito IVA annuale, anche l utilizzo in compensazione nel mod. F24 del credito IVA trimestrale prevede particolari limitazioni. La compensazione orizzontale del credito IVA trimestrale, nel Mod. F24, prevede: l unico limite è quello relativo alla possibilità di compensare importi superiori ad 5.000 annui dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell istanza trimestrale. Come chiarito nella C.M. 32/E/2014 (e ancora prima dalla C.M. 1/E/2010), i limiti per le compensazioni devono essere calcolate distintamente per ciascuna tipologia di credito IVA, ovvero annuale e trimestrale. Ciò significa che il contribuente ha a disposizione due distinti plafond: uno relativo al credito IVA annuale; uno relativo al credito IVA trimestrale. per importi pari o inferiori a 5.000 annui non è prevista alcuna limitazione alla compensazione e pertanto il contribuente può utilizzare il credito IVA trimestrale di importo inferiore al predetto limite, senza attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell istanza;
5/6 non è necessaria l apposizione del visto di conformità per poter utilizzare in compensazione importi superiori ad euro 15.000,00; il limite massimo compensabile in un anno solare di 700.000,00 euro (il limite aumenta ad 1.000.000 per i subappaltatori edili, se il volume d affari registrato nell anno precedente è costituito per almeno l 80% da prestazioni rese in subappalto) RIMBORSO Con l art. 13 del Decreto Semplificazioni Fiscali (D.Lgs. 175/2014, pubblicato nella G.U. 28.11.2014 n. 288), in vigore dal 13 dicembre 2014, sono state ridisegnate le regole per i rimborsi dell eccedenza IVA, elevando la soglia che consente l ottenimento del rimborso senza presentazione di garanzie fideiussorie. Il rimborso del credito IVA di importo: fino a 15.000 è erogato senza prestazione di alcuna garanzia. Sul punto nella C.M. 32/E/2014, l Amministrazione Finanziaria ha chiarito che per quanto riguarda il calcolo della soglia di 15.000,00, il limite è da intendersi riferito non alla singola richiesta, ma alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l intero periodo d imposta; superiore a 15.000 è erogabile: senza garanzia, se richiesto da un soggetto non a rischio, presentando l istanza munita del visto di conformità (o della sottoscrizione dell organo di controllo) e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e la regolarità contributiva; con presentazione di garanzia per: - contribuenti a rischio; - contribuenti non a rischio che non appongono sull istanza da cui emerge il credito il visto di conformità o la sottoscrizione dell organo di controllo o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; - soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività. Il soggetto a rischio è considerato tale colui: a. che esercita un attività d impresa da meno di 2 anni ad esclusione delle start-up innovative ex art. 25, DL n. 179/2012. Nella Circolare 19.2.2015, n. 6/E l Agenzia ha precisato che tale requisito non interessa i lavoratori autonomi. La stessa Agenzia chiarisce che per individuare il periodo di 2 anni rileva l effettivo esercizio dell attività e pertanto non va fatto riferimento alla data di apertura della partita IVA. Inoltre, il termine va riferito ai 2 anni precedenti la data di richiesta del rimborso. Ad esempio, in presenza di una richiesta di rimborso presentata l 11.4.2016, non è necessario prestare alcuna garanzia qualora l attività d impresa sia iniziata prima del 12.4.2014;
6/6 b. al quale, nei 2 anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento / rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell imposta dovuta o del credito dichiarato superiore al: 10% degli importi dichiarati se gli stessi non superano 150.000; 5% degli importi dichiarati se gli stessi superano 150.000 ma non superano 1.500.000; 1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000, se gli stessi superano 1.500.000; EROGAZIONE PRIORITARIA DEL RIMBORSO L articolo 8 del D.M. 23.01.2015, in attuazione a quanto prescritto dall articolo 1, comma 630, della Legge di Stabilità 2015, ha incluso i soggetti passivi che effettuano le operazioni di cui all articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (split payment) fra le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi dell IVA sono eseguiti in via prioritaria ai sensi dell articolo 38-bis, comma 10, dello stesso Decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni. In questo contesto, si stabilisce che i rimborsi sono erogati in via prioritaria entro il limite dell ammontare complessivo dell imposta applicata alle operazioni, di cui all articolo 17-ter del Decreto n. 633 del 1972, effettuate nel periodo in cui è venuto ad esistenza il credito IVA. Restando a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, colgo l'occasione per inviarvi i più cordiali saluti. dott. Damiano ADRIANI