Incentivi per l'assunzione di giovani

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Giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni

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Transcript:

Incentivi per l'assunzione di giovani Il Decreto Lavoro di recente emanazione, nel tentativo di rilanciare le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle imprese prevede la concessione di alcune agevolazioni contributive. Una di queste è contenuta nell art. 1 del Decreto Legge n. 76 del 28 giugno 2013, che ha introdotto degli incentivi per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani. L agevolazione consiste nel riconoscimento ai datori di lavoro, che assumono giovani lavoratori svantaggiati di età fino a 29 anni, di uno sgravio contributivo che può arrivare a 650 euro mensili per 18 mesi. Tale agevolazione, ma per 12 mesi, è concessa anche per le trasformazioni di rapporti di lavoro già in essere in contratti a tempo indeterminato. Agevolazione per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani lavoratori svantaggiati da 18 a 29 anni. L incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato, lavoratori aventi i requisiti di cui al comma 2, nel rispetto dell articolo 40 del Regolamento (CE) n. 800/2008. Si tratta dei lavoratori svantaggiati. Sulla base dei dati Istat riferiti al 2012, si tratta di una platea potenziale di 4.385.000 persone. Incentivo fino a 650 euro al mese per 18 mesi. Il comma 4 dell art. 1 stabilisce che L incentivo è pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 18 mesi, ed è corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura. Il valore mensile dell incentivo non può comunque superare l importo di seicentocinquanta euro per lavoratore assunto ai sensi del presente articolo. Il beneficio è ovviamente corrisposto dall Inps. Ciò significa che è previsto un beneficio economico equivalente alla decontribuzione totale per le retribuzioni fino a 1.950 euro al mese (per un periodo massimo di 18 mesi) per nuove assunzioni a tempo indeterminato di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. La decontribuzione è erogata solo se l assunzione aumenta l occupazione complessiva dell impresa (non solo quella a tempo indeterminato). La circolare n. 131 del 17 settembre 2013 ha poi chiarito che la fascia di età incentivata è tra i 18 anni compiuti ed i 29 anni e 364 giorni. Quindi il giovane non deve aver compiuto 30 anni. L obiettivo dell art. 1, secondo quanto dichiarato nella sintesi e commento al Decreto Legislativo n. 76 del 28 giugno 2013, è favorire la creazione di occupazione stabile e di carattere aggiuntivo rispetto ai livelli occupazionali attuali, utilizzando risorse dello Stato e fondi strutturali comunitari, in un quadro di piena compatibilità con la normativa UE e nel pieno rispetto delle competenze regionali. Quali sono i requisiti che deve avere il lavoratore svantaggiato Il comma 2 dell art. 1, richiamando lo status di lavoratore svantaggiato, stabilisce che l assunzione deve riguardare lavoratori, di età compresa tra i 18 ed i 29 anni (probabilmente l età massima è 29 anni e 364 giorni), che rientrino in una delle seguenti condizioni (quindi alternativamente): siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale.

In sede di conversione del Decreto Legge n. 76 del 28 giugno 2013, è stata cancellata la terza ipotesi inizialmente prevista, che prevedeva il riconoscimento dell incentivo per i giovani under 30 che vivono soli con una o più persone a carico. Sempre in sede di conversione, è stato introdotto il comma 1-bis dell art. 1 che stabilisce che l incentivo non spetta per le assunzioni con contratto di lavoro domestico. Mancanza di un impiego retribuito da 6 mesi. Si tratta dei giovani dai 18 ai 29 anni che non hanno un impiego regolarmente retribuito, oppure coloro che non hanno proprio prestato attività lavorativa di natura subordinata, ma anche di natura autonoma (con partita Iva ad esempio) o parasubordinata (con contratto a progetto ad esempio) dalla quale derivi un reddito annuale personale escluso da imposizione fiscale. In pratica, la misura indicata dalla prima condizione dell art. 2, ossia i lavoratori privi di un impiego, riguarda coloro che nei 6 mesi precedenti alla data di assunzione rientrano tra gli inoccupati, tra i disoccupati oppure tra coloro che pur essendo occupati, aldilà del contratto di lavoro stipulato, hanno prodotto un reddito non superiore a: 8.000 euro lordi annui (per coloro che hanno avuto un reddito di lavoro dipendente o assimilato, inteso come tale il contratto di collaborazione a progetto); 4.800 euro lordi annui per i lavoratori autonomi. Si tratta quindi dei vecchi requisiti per lo status di disoccupazione, ripristinati proprio con il Decreto Lavoro. Rientrano tra coloro che non hanno un impiego retribuito da almeno 6 mesi, di cui alla condizione 1 prevista dall art. 1 comma 2 del Decreto Lavoro, anche gli occupati che indipendentemente dal tipo di contratto stipulato, non abbiano percepito regolare retribuzione, ossia quando nei confronti del datore di lavoro è stata pronunciata sentenza di stato di insolvenza o di fallimento o è stato emesso decreto di apertura di concordato preventivo. Mancanza di un diploma di scuola media superiore o professionale. La seconda condizione prevista, alternativa alla prima, è quella riguardante l assunzione di un soggetto giovane dai 18 ai 29 anni privo di un diploma di scuola superiore o professionale. Si tratta di coloro che hanno ottenuto solo il diploma di scuola secondaria di 1 livello, l ex scuola media inferiore, o addirittura neanche quel diploma. Quali sono i datori di lavoro beneficiari e quali assunzioni L incentivo per le nuove assunzioni non riguarda solo le imprese, ma in generale tutti i datori di lavoro. Il legislatore fa appunto riferimento ai datori di lavoro e, anche sulla base di quanto avvenuto per precedenti incentivi alle assunzioni, è da ritenere che l incentivo spetta a: Esercenti arti e professioni; Imprenditori agricoli e commerciali; Società di persone e di capitali, società cooperative e di mutua assicurazione; Enti pubblici e privati, commerciali e non;

Il comma 3 stabilisce che le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto e devono essere effettuate a decorrere dal giorno successivo dal giorno successivo alla data di cui al comma 10 e non e non oltre il 30 giugno 2015. La data di decorrenza delle assunzioni, come chiarito dalla circolare n. 131 dell Inps, è il 7 agosto 2013. Assunzione con contratto part-time a tempo indeterminato. L incentivo, secondo quanto previsto dal comma 1 dell art. 1 del Decreto, è vincolato ad un assunzione di un lavoratore subordinato a tempo indeterminato, quindi nulla vieta che il contratto possa essere a tempo parziale. Ovviamente, tenuto conto che l agevolazione è pari ad un terzo della retribuzione imponibile fino ad un massimo di 650 euro, l incentivo sarà pari ad un terzo dell importo corrisposto al lavoratore con contratto part-time. La cifra ottenuta sarà sicuramente inferiore a 650 euro mensili. Si pensi ad un parttime 50% con imponibile Inps di 600 euro, l incentivo sarà pari ad un terzo, ossia 200 euro mensili. L incentivo riguarda anche le trasformazioni con contratto a tempo indeterminato: fino a 650 euro per 12 mesi. Il comma 5 dell art. 1 stabilisce che l incentivo è corrisposto, per un periodo di 12 mesi, ed entro i limiti di seicentocinquanta euro mensili per lavoratore, nel caso di trasformazione con contratto a tempo indeterminato, sempre che ricorrano le condizioni di cui ai commi 2 (rientrano tra i lavoratori svantaggiati) e 3 (si deve trattare di incremento occupazionale netto), con esclusione dei lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro hanno comunque già beneficiato dell incentivo di cui al comma 4 (ossia i lavoratori di nuova assunzione beneficiari dell incentivo, ossia coloro che sono assunti con contratto a tempo indeterminato senza essere già presenti nella forza aziendale). Alla trasformazione deve comunque corrispondere entro un mese un ulteriore assunzione di lavoratore con contratto di lavoro dipendente, prescindendo in tal caso, per la sola assunzione ulteriore, dalle condizioni soggettive di cui al comma 2 (status di lavoratore svantaggiato), ai fini del rispetto della condizione di cui al comma 3 (incremento occupazionale netto). In sostanza va assunto un nuovo lavoratore a tempo indeterminato. La dotazione finanziaria e l ordine cronologico per l erogazione da parte dell Inps. La dotazione finanziaria è pari a: 500 milioni di euro per il periodo 2013-2016 nelle otto regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia) a valere su fondi europei. Adempimenti: domanda del datore di lavoro e riconoscimento da parte dell Inps La presentazione della domanda all Inps: In sede di conversione del Decreto Legge n. 76 del 2013 è stato modificato il comma 14 dell art. 1 che prevede le modalità di riconoscimento dell incentivo da parte dell Inps e soprattutto le modalità di esaurimento delle risorse disponibili. Ora l Inps, rispetto al passato, risponde entro 3 giorni riguardo la disponibilità di risorse finanziarie, e concede 7 giorni al datore di lavoro per procedere con l iter. Il requisito dell incremento occupazione, anche per le trasformazioni Riveste particolare importanza quanto previsto dal comma 3 dell art. 1 che parla di incremento occupazionale netto, soprattutto riguardo ai datori di lavoro interessati ad ottenere l incentivo stabilizzando i contratti di lavoro di lavoratori già presenti nella forza aziendale. La disposizione non parla delle tipologie contrattuali mediante le quali deve avvenire l ulteriore assunzione. Calcolo dell incremento occupazionale netto. Il comma 6 dell art. 1 stabilisce che l incremento occupazionale di cui al comma 3 è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all assunzione. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo

parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l orario normale di lavoro (calcolo pro quota per il parttime). Il comma 7 stabilisce che L incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate collegate ai sensi dell articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Quali sono le società controllate. L art. 2349 del codice civile afferma che sono considerate società controllate: a) le società in cui un altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell assemblea ordinaria; b) le società in cui un altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un influenza dominante nell assemblea ordinaria; c) le società che sono sotto influenza dominante di un altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. d) ai fini dell applicazione di quanto previsto ai punti a) e b) vanno computati anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e ad interposta persona, mentre non vanno computati i voti spettanti per conto terzi. Quali sono le società collegate. Sono considerate collegate le società sulle quali un altra società esercita un influenza notevole. L influenza si presume quando nell assemblea ordinaria può essere esercitato almeno 1/5 dei voti o un 1/10 se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati. Quando l incentivo sull assunzione non spetta Ci sono dei casi al cui verificarsi, nonostante il possesso dei requisiti di lavoratore svantaggiato, comportano il non riconoscimento dell incentivo per l assunzione di lavoratore giovane previsto dal Decreto Lavoro. Il comma 8 dell art. 1 stabilisce inoltre che all incentivo si applicano le disposizioni di cui all art. 4, commi 12, 13 e 15, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ossia la legge Fornero. Il comma 12 stabilisce i seguenti principi: gli incentivi non spettano se l assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione; gli incentivi non spettano se l assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui, prima dell utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva;

gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all utilizzatore. L art. 4 comma 13 della Riforma Fornero, altra causa di possibile esclusione dall incentivo, stabilisce che ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo. Altra causa di esclusione dall incentivo è quella prevista dal comma 15 dell art. 4 della Legge n. 92 del 2013. L inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione (mancato invio unilav assunzione) producono la perdita di quella parte dell incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.