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S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO I RAPPORTI DI LAVORO NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE Avv. Alberto De Luca 20 Luglio 2011 - Auditorium di Milano

Campo di Analisi Le operazioni di natura societaria o commerciale rilevanti dal punto di vista giuslavoristico sono quelle che attuano un mutamento della titolarità dell impresa e dei rapporti di lavoro - Trasferimento d azienda - Trasferimento di ramo d azienda 2

S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO IL TRASFERIMENTO D AZIENDA O DI RAMO D AZIENDA

Il concetto di trasferimento d azienda Art. 2112, 5 comma cod. civ. Definizione di trasferimento d azienda ai sensi del Libro IV, Titolo II del Codice Civile (Del Lavoro nell Impresa): qualsiasi operazione che ( ) comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. 4

Gli elementi della fattispecie del trasferimento d azienda L azienda 5

L azienda Concetto di azienda Art. 2555 cod. civ.: complesso dei beni organizzati dall imprenditore per l esercizio dell impresa. Art. 2082 cod. civ.: secondo è imprenditore chi esercita professionalmente un attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi Art. 2112 cod. civ.: attività economica organizzata con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità. 6

Il concetto di trasferimento d azienda Ai sensi dell art. 2112 cod. civ., 5 comma, il trasferimento d azienda può anche riguardare una parte dell attività economica organizzata. Le disposizioni dell art. 2112 si applicano anche al trasferimento di parte dell azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento 7

( segue) Gli elementi della fattispecie del trasferimento d azienda Il concetto di trasferimento 8

Il concetto di trasferimento d azienda Il trasferimento ai sensi dell art. 2112 cod. civ. è quello che si realizza a seguito di qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata ( ) a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda 9

Il concetto di trasferimento Rientrano nel concetto di trasferimento: la scissione (art. 2506 e ss. cod. civ.); la fusione (art. 2501 e ss. e art. 2112, 5 comma, cod. civ.). In entrambi i casi, infatti, si ha la successione (a titolo universale nella fusione, a titolo particolare nella scissione) di un soggetto ad un altro nella titolarità di beni e rapporti giuridici. 10

Il concetto di trasferimento Il mutamento della proprietà In base all art. 2112 cod. civ., perché si abbia trasferimento d azienda o di ramo è necessario che un entità economica organizzata o una sua parte passi da un soggetto ad un altro. 11

S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO TUTELE A FAVORE DEI LAVORATORI TRASFERITI

Art. 2112, 1 comma cod. civ. In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. 13

La continuità dei rapporti di lavoro Accordo collettivo ex art. 47, Legge n. 428/1990 L accordo collettivo stipulato nell ambito della procedura sindacale ex art. 47, l. n. 428/1990 che escluda l imputazione al cessionario del contratto individuale di alcuni lavoratori collegati funzionalmente al ramo ceduto è valido. 14

La continuità dei rapporti di lavoro Rapporti coperti dalla tutela ex art. 2112 cod. civ.: tutti lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato in forza alla data del trasferimento: - Lavoratori a termine - Lavoratori a tempo indeterminato - Dirigenti 15

Il mantenimento del trattamento economico e normativo dei lavoratori trasferiti PATTUIZIONI INDIVIDUALI cessione: ha ad oggetto l intero rapporto di lavoro si conservano tutti i diritti individualmente riconosciuti, con divieto di variazione in pejus ex art. 2103 cod. civ.: il prestatore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle ( ) che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti, senza alcuna diminuzione della retribuzione 16

La continuità nella contrattazione collettiva ACCORDI COLLETTIVI Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello (art. 2112, 3 co., cod. civ.). 17

Le tutele a favore dei lavoratori trasferiti Il diritto di recesso 18

Diritto di recesso del datore di lavoro LICENZIAMENTI art. 2112, 4 co., cod. civ. Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il trasferimento d azienda non può avere come effetto automatico il licenziamento dei lavoratori interessati. 19

Diritto di recesso dei lavoratori trasferiti DIMISSIONI art. 2112, 4 co., cod. civ. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma (ndr. recesso per giusta causa). 20

S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO ASPETTI PROCEDURALI

La consultazione sindacale preventiva Art. 47, 1 co., L. n. 428/90 La norma Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte d'azienda ( ), il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite ( ) nelle unità produttive interessate, nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento. 22

La consultazione sindacale preventiva Soggetti tenuti all obbligo di informazione gli obblighi d'informazione e di esame congiunto ( ) devono essere assolti anche nel caso in cui la decisione relativa al trasferimento sia stata assunta da altra impresa controllante. La mancata trasmissione da parte di quest'ultima delle informazioni necessarie non giustifica l'inadempimento dei predetti obblighi. 23

La consultazione sindacale preventiva Art. 47, L. n. 428/90 L obbligo di informazione L oggetto dell obbligo di informazione L informazione deve avere ad oggetto: la data effettiva o quella proposta del trasferimento; i motivi del programmato trasferimento; le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; le eventuali misure previste nei confronti dei lavoratori. 24

La consultazione sindacale preventiva Art. 47, L. n. 428/90 L obbligo di informazione I termini per l adempimento dell obbligo informativo L informazione deve essere resa almeno 25 giorni prima del perfezionarsi dell atto del trasferimento o del perfezionamento della c.d. intesa vincolante. 25

La consultazione sindacale preventiva Art. 47, 2 c., L. n. 428/90 L obbligo di esame congiunto Comunicazione di avvio Entro 7 giorni: termine OOSS per richiedere esame congiunto Entro 7 giorni: avvio esame congiunto Decorsi 10 giorni dall avvio della consultazione:procedura espserita 26

La consultazione sindacale preventiva Art. 47, 2 c., L. n. 428/90 L eventuale accordo Al termine della procedura di consultazione è possibile che le parti raggiungano un accordo che, oltre ad attestare il rispetto dell art. 2112 cod. civ., potrà: disciplinare l assetto degli interessi coinvolti dal trasferimento in modo diverso e migliorativo rispetto a quello che sarebbe immediatamente disceso dalle scelte di cedente e cessionario, e garantire ai lavoratori trasferiti la conservazione dei diritti acquisiti. 27

La consultazione sindacale preventiva Conseguenze di omissione o irregolarità della procedura L art. 47, comma 3, L. n. 428/1990 prevede che il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario, degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300. 28

La consultazione sindacale preventiva CONSEGUENZE DI OMISSIONE O IRREGOLARITÀ DELLA PROCEDURA 3 orientamenti interpretativi 29

La consultazione sindacale preventiva NULLITÀ DEL TRASFERIMENTO Secondo un opinione minoritaria le procedure di informazione e consultazione costituiscono un presupposto del trasferimento d azienda in quanto tale, con la conseguenza che ove non siano state rispettate il giudice può dichiarare nullo il trasferimento in sé. 30

La consultazione sindacale preventiva INEFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI I LAVORATORI Secondo un altra opinione le procedure di informazione e consultazione costituiscono un presupposto non del trasferimento in quanto tale, ma della fattispecie giuslavoristica del trasferimento d azienda, con la conseguenza che un trasferimento attuato senza il rispetto delle procedure non può produrre l effetto della imputazione automatica dei rapporti di lavoro al cessionario. 31

La consultazione sindacale preventiva Conseguenze di omissione o irregolarità della procedura Secondo la Corte di Cassazione gli obblighi di informazione e consultazione sono totalmente autonomi rispetto alla fattispecie del trasferimento d azienda, non potendone quindi inficiare validità o efficacia. Il giudice può solo ordinare a cedente e cessionario di ottemperare agli obblighi informativi, fornendo le informazioni pretermesse anche a trasferimento avvenuto. 32

S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Responsabilità solidale tra cedente e cessionario

La responsabilità solidale di cedente e cessionario ELEMENTI SOGGETTIVI Art. 2112, 2 comma, cod. civ. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. 34

La responsabilità solidale di cedente e cessionario NATURA DELL OBBLIGAZIONE SOLIDALE Art. 2112, 2 comma, Cod. Civ. obbligazione solidale ad interesse unisoggettivo disposta nell esclusivo interesse del lavoratore 35

La responsabilità solidale di cedente e cessionario La liberazione del cedente dal regime solidale il lavoratore può liberare il cedente rinunciando al proprio diritto con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile. Conciliazione effettuata in sede sindacale o amministrativa 36

Inopponibilità di accordi tra cedente e cessionario ai lavoratori trasferiti e agli enti previdenziali Pattuizione tra cedente e cessionario in deroga al regime solidarietà ex art. 2112 cod. civ. Efficacia nei rapporti interni tra cedente e cessionario 37

S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Il trasferimento d azienda nelle imprese in crisi

Il trasferimento d azienda nelle imprese in crisi La norma - art. 47, comma 4-bis, L. n. 428/90 Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende: a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675; b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività. 39

Il trasferimento d azienda nelle imprese in crisi La norma - art. 47, comma 5, L. n. 428/90 Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante. 40

Il trasferimento d azienda nelle imprese in crisi Regime derogatorio Art. 47, comma 4-bis e 5, L. n. 428/90 Soggetti beneficiari Aziende in stato di crisi aziendale o soggette a determinate procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo con cessione di beni, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata) 41

Il trasferimento d azienda nelle imprese in crisi Regime derogatorio Art. 47, comma 4-bis e 5, L. n. 428/90 ( ) ai fini dell'operatività degli effetti previsti dall'art. 47, comma 5, della legge n. 428 del 1990, l'accordo sindacale non deve necessariamente intervenire in epoca posteriore alla richiesta di dichiarazione dello stato di crisi aziendale (Cass. Civ., Sez. Lav., 21 marzo 2001, n. 4073) 42

Il trasferimento d azienda nelle imprese in crisi Regime derogatorio Art. 47, comma 4-bis e 5, L. n. 428/90 L'art. 47, comma 5, della l. n. 428 del 1990 ( ) consente modificazioni peggiorative del trattamento dei lavoratori, in deroga all'art. 2112 c.c. ( ) purché - ferma restando la continuazione dei rapporti di lavoro - il potere modificativo dell'imprenditore cessionario sia esercitato nei modi e nei limiti di cui ai principi dell'ordinamento interno, e quindi non in maniera unilaterale ma solo sulla base di un nuovo e regolare contratto, collettivo o individuale (Cass. Civ., Sez. Lav., 12 maggio 1999, n. 4724) 43

S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Il trasferimento d azienda nelle grandi imprese in crisi

Il trasferimento d azienda nelle grandi imprese in crisi La norma - art. 63, commi 1, 2 e 3, D. Lgs. n. 27/1999 ( ) Ai fini della vendita di aziende o di rami di azienda in esercizio, l'acquirente deve obbligarsi a proseguire per almeno un biennio le attività imprenditoriali e a mantenere per il medesimo periodo i livelli occupazionali stabiliti all'atto della vendita. La scelta dell'acquirente è effettuata tenendo conto, oltre che dell'ammontare del prezzo offerto, dell'affidabilità dell'offerente e del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali da questi presentato, anche con riguardo alla garanzia di mantenimento dei livelli occupazionali. segue 45

Il trasferimento d azienda nelle grandi imprese in crisi La norma - art. 63, commi 4 e 5, D. Lgs. n. 27/1999 Nell'ambito delle consultazioni relative al trasferimento d'azienda previste dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, il commissario straordinario, l'acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell'acquirente e ulteriori modifiche delle condizioni di lavoro consentite dalle norme vigenti in materia. Salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, anteriori al trasferimento. 46