Bologna, 05/03/2013 Circolare n. 4/2013 Oggetto: Responsabilità solidale negli appalti. A seguito della circolare n. 2/E dell 1 marzo 2013 dell Agenzia delle Entrate, che ha precisato e risposto ad alcune problematiche interpretative, si riporta la circolare precedentemente inviata modificata con le nuove indicazioni. Responsabilità solidale negli appalti L art.13-ter, D.L. 22 giugno 2012, n.83 introduce rilevanti novità in materia di appalti e subappalti. L'appalto è il contratto con cui una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro (art.1655 codice civile). Sono espressamente esclusi: o il contratto di appalto di fornitura di beni, in quanto prevale la cessione del bene; o il contratto d opera, disciplinato dall art. 2222 c.c.; o il contratto di trasporto di cui agli artt. 1678 e seguenti c.c.; o il contratto di subfornitura disciplinato dalla L. 192/1998 (Art. 1 - Con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente.); o le prestazioni rese nell ambito del rapporto consortile. 1
L appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell Iva dovute dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell ambito del rapporto di subappalto. Al fine di evitare la responsabilità solidale occorre che l appaltatore, prima di pagare il corrispettivo, verifichi che il subappaltatore abbia versato le ritenute e l Iva scaduta alla data del pagamento (se dovuta), acquisendo la relativa documentazione o un apposita asseverazione di un soggetto abilitato. In alternativa il subappaltatore può provare la regolarità dei versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, anche presentando una dichiarazione sostitutiva (allegata) che indichi: o il periodo in cui l iva per i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se è scaturito un versamento o se è stato applicato il regime dell iva per cassa o il reverse charge; o il periodo in cui le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate (o compensate parzialmente o totalmente); o gli estremi del modello F24 relativo agli importi; o l affermazione che gli oneri includono quelli riferiti al contratto di appalto e subappalto. L appaltatore può sospendere il pagamento al subappaltatore che non fornisca la predetta documentazione. Per quanto attiene invece al committente, egli deve acquisire, prima del pagamento del corrispettivo, la relativa documentazione o l asseverazione che appaltatore e subappaltatore abbiano versato le ritenute e l Iva per evitare la sanzione amministrativa da 5.000 a 200.000. E prevista, inoltre, dall art.29 del D.Lgs. n.276/03, una responsabilità solidale nei limiti di due anni tra il committente, l appaltatore e il subappaltatore di corrispondere ai lavoratori impiegati direttamente nei lavori, i trattamenti retributivi, comprese le quote di t.f.r., nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Decorsi i due anni il committente è solidamente responsabile ma entro i limiti del suo debito residuo nei confronti dell appaltatore. La responsabilità solidale si applica ai contratti conclusi nell ambito di attività rilevanti ai fini Iva ed è esclusa nel caso di servizi di appalto prestati a soggetti pubblici, a concessionari di lavori pubblici, società di capitale pubblico, società degli enti locali. Sono inoltre esclusi i condomini. 2
Le disposizioni dell art. 13-ter si applicano ai contratti di appalto e subappalto stipulati a decorrere dal 12 agosto 2012. La circolare n. 2/E precisa che la normativa in esame è applicabile anche ai contratti stipulati prima di tale data e successivamente rinnovati. 3
Fac simile dichiarazione sostitutiva appaltatore/subappaltatore (C.M. n.40/e del 08/10/12) Il/La sottoscritto/a nato/a a il Codice Fiscale residente in Via n. cap in qualità di della ditta/società con sede in via c.f./p.iva consapevole che, in caso di mendace dichiarazioni, in DPR 445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dai benefici (artt. 76 e 75) DICHIARA ai sensi dell art. 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, del D.L. n. 223/2006 come modificato dall art. 13- ter del D.L. n. 83/2012 che, per le seguenti fatture emesse: - n. del - n. del riferite al contratto di appalto/subappalto/fornitura di beni o servizi in essere con la società con sede P.I. C.F., l IVA non è stata ancora contabilizzata e liquidata non essendo ancora scaduti i relativi termini di legge; l IVA è stata contabilizzata nella liquidazione relativa al mese di ovvero al trimestre che si è chiuso con un: debito di euro - Il modello F24 con cui è stata versata o compensata l IVA è stato presentato il con il numero di protocollo ; credito di euro l IVA non è ancora stata contabilizzata e liquidata in quanto è stato applicato il regime dell IVA per cassa (art.7 DL n.185/2008 o art. 32-bis DL n. 83/2012); l IVA non è stata contabilizzata o liquidata in quanto è stata applicata la disciplina del reverse charge (art.17, comma 6, lett. a del DPR 633/1972). 4
In merito alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente inerenti le prestazioni rese nell ambito del contratto di cui sopra, tali ritenute (dopo l eventuale scomputo di euro ) sono state versate come segue: - Modello F24 presentato in data con il numero di protocollo di importo pari ad euro ; tali ritenute non sono state versate perché: non sono ancora scaduti i relativi termini di legge; il contratto non ha ancora originato alcuna prestazione di lavoro dipendente; le prestazioni di cui al contratto non sono state effettuate dai lavoratori dipendenti. Si allega copia del documento di identità. Si dichiara altresì di essere informato, giusto art. 13 del DL n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Luogo e data Dichiarante 5