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Transcript:

NOVITA DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI Recentemente il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo definitivo del Decreto contenente una serie di semplificazioni in attuazione dei principi statuiti dalla Riforma fiscale. Tali novità sono contenute nel D.Lgs. 21.11.2014, n. 175, pubblicato sulla G.U. 28.11.2014, n. 277. In generale la decorrenza delle nuove disposizioni è fissata al (15 giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U.) salvo la previsione di una specifica espressa decorrenza della singola semplificazione. Cominciamo analizzando le modifiche che più ci interessano da vicino, in particolare quelle che riguardano gli adempimenti ricorrenti (dichiarazioni d intento, black list, modelli INTRA) e poi via via tutte le altre. COMUNICAZIONE DATI DICHIARAZIONI D INTENTO 20 Il Decreto in esame, modificando l art. 1, comma 1, lett. c), DL n. 746/83 trasferisce in capo all esportatore abituale l obbligo di comunicare all Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni d intento, fino ad ora a carico del fornitore. L esportatore abituale, in particolare, dovrà consegnare al proprio fornitore ovvero in Dogana la dichiarazione d intento unitamente alla ricevuta di presentazione della stessa all Agenzia. In capo al cedente / prestatore è previsto l obbligo di riepilogare nel mod. IVA i dati delle dichiarazioni d intento ricevute. In caso di cessione / prestazione effettuata prima di aver ricevuto la dichiarazione d intento e aver riscontrato telematicamente l avvenuta presentazione all Agenzia delle Entrate, al cedente / prestatore è applicabile, come disposto dal nuovo comma 4-bis dell art. 7, D.Lgs. n. 471/97, la sanzione prevista per le operazioni in mancanza della dichiarazione d intento di cui al comma 3 del citato art. 7 (dal 100% al 200% dell imposta). Le nuove regole sono applicabili alle dichiarazioni d intento relative ad operazioni senza IVA da effettuare a decorrere dall 1.1.2015. L Agenzia delle Entrate entro il 12.3.2015 (90 giorni dall entrata in vigore del presente Decreto) con apposito Provvedimento dovrà fissare le modalità applicative delle disposizioni in esame. 2015 COMUNICAZIONE OPERAZIONI BLACK LIST

21 È confermato che la comunicazione black list non ha più cadenza mensile o trimestrale ma diventa annuale. È confermata altresì la nuova soglia delle operazioni da comunicare che passa da 500 a 10.000. Nell iter di approvazione definitiva del Decreto è stato specificato che il limite va considerato quale importo complessivo annuo. Le nuove regole sono applicabili alle operazioni poste in essere nell anno solare in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. 2014 AUTORIZZAZIONE PER EFFETTUARE OPERAZIONI INTRAUE (VIES) 22 È confermata la modifica dell art. 35, DPR n. 633/72 in base alla quale il contribuente è abilitato ad effettuare le operazioni intraue già alla data di attribuzione della partita IVA senza necessità di attendere il 31 giorno successivo. Per i soggetti già in attività non è necessario attendere il decorso dei 30 giorni dalla presentazione dell apposita istanza all Agenzia delle Entrate per porre in essere le predette operazioni. Contestualmente è prevista la cancellazione dal VIES dei soggetti che non hanno presentato modd. Intra per 4 trimestri consecutivi. SEMPLIFICAZIONI MODD. INTRA 23 Sono confermate le semplificazioni riguardanti i modd. Intra relativi ai servizi, diversi da quelli di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies, DPR n. 633/72, resi a soggetti passivi UE e quelli da questi ultimi ricevuti. L Agenzia delle Dogane entro il 12.3.2015 (90 giorni dall entrata in vigore del Decreto in esame) provvederà a ridurre il contenuto dei citati modelli alle sole informazioni riguardanti: - il numero di identificazione IVA della controparte; - il valore totale della transazione; - il codice identificativo del tipo di prestazione resa / ricevuta; - lo Stato di pagamento. RETTIFICA IVA CREDITI NON RISCOSSI 31 È confermato, con la modifica dell art. 26, comma 2, DPR n. 633/72, che anche in caso di stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, ovvero di una piano attestato di risanamento, il creditore può recuperare l IVA tramite l emissione di una nota di credito. SANZIONI MODD. INTRA DATI STATISTICI OMESSI / ERRATI

25 Con la modifica del comma 5 dell art. 34, DL n. 41/95, è confermato che le sanzioni di cui all art. 11, D.Lgs. n. 322/89 (da 206 a 2.065 per le persone fisiche e da 516 a 5.164 per enti e società) in caso di omessa / inesatta indicazione dei dati statistici nei modd. Intra, si applicano soltanto alle imprese incluse nel programma statistico nazionale che soddisfano gli specifici requisiti previsti annualmente con apposito DPR. Per il 2014, in base a quanto previsto dal DPR 19.7.2013, i soggetti sanzionabili sono quelli con volumi di scambi mensili pari o superiori a 750.000. In tal caso le sanzioni sono applicate una sola volta per ogni elenco intrastat mensile inesatto o incompleto a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell elenco stesso. RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI 28, commi 1 e 2 Nello schema di Decreto l art. 28 conteneva l abrogazione dell obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi i crediti vantati nei confronti della P.A. Nell iter di approvazione definitiva del Decreto l art. 28 è dedicato al coordinamento, razionalizzazione e semplificazione di disposizioni in materia di obblighi tributari. Il comma 1 dell art. 28 in esame dispone la soppressione della norma relativa alla responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, con riferimento al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente riguardanti il rapporto di subappalto. È altresì disposta l abolizione della sanzione pecuniaria da 5.000 a 200.000 nell ipotesi in cui il committente effettui il pagamento del corrispettivo all appaltatore senza aver ottenuto idonea documentazione relativa alla correttezza del versamento all Erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente dovute dall appaltatore e dal subappaltatore Rimane comunque ferma la responsabilità ex art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 entro 2 anni dalla cessazione dell appalto, tra committente imprenditore / datore di lavoro, appaltatore e ciascuno degli eventuali subappaltatori per il versamento dei trattamenti retributivi, comprese le quote di TFR, contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti relativamente al periodo di esecuzione del contratto di appalto di opere o servizi. Con l integrazione del citato comma 2 è ora previsto che il committente che effettua nei confronti dei lavoratori il pagamento delle predette somme è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d imposta.

SPESE DI RAPPRESENTANZA / CESSIONI E PRESTAZIONI GRATUITE 30 Circa le spese di rappresentanza viene allineata la disciplina Iva a quella delle imposte sui redditi. La detrazione dell imposta è ora ammessa per l acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro (prima il limite era fissato a 25,82 euro), così come sono interamente deducibili dalle imposte dirette gli omaggi di valore unitario non superiore a 50 euro. DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE 11 Va innanzitutto evidenziato che,nell iter di approvazione del testo definitivo, è stata eliminata la previsione relativa alle società tra professionisti (STP), contenuta nell art. 11, conconseguente rinumerazione delle disposizioni in precedenza contenute negli artt. da 12 a 18, ora presenti negli artt. da 11 a 17. Il nuovo art. 11 è dedicato alle novità in tema di dichiarazione di successione. È confermato che non è necessario presentare la dichiarazione di successione qualora l eredità, devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta, ha un valore non superiore a 100.000 (in luogo dei precedenti 25.822,84) e non comprende immobili / diritti reali immobiliari. È inoltre previsto il venir meno dell obbligo di: allegare alla dichiarazione documenti in copia autentica; il contribuente può avvalersi della facoltà di allegare copie non autenticate, accompagnate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che le stesse costituiscono copie degli originali (resta salva la possibilità dell Ufficio di richiedere i documenti in originale o in copia autentica); presentare la dichiarazione integrativa in caso di rimborso fiscale erogato dopo la dichiarazione di successione. In questo caso, l imposta sarà (ri)liquidata automaticamente dall Ufficio. RITENUTA RIDOTTA PROVVIGIONI AGENTI / RAPPRESENTANTI

27 È confermato che la comunicazione in base alla quale gli agenti / rappresentanti dichiarano ai committenti, preponenti o mandanti di avvalersi in via continuativa dell opera di dipendenti o di terzi, al fine di beneficiare della base imponibile ridotta (20%) per calcolare la ritenuta alla fonte, è ora permanente. Di conseguenza essa non dovrà essere effettuata ogni anno, salvo il venir meno dei requisiti o in caso di revoca. L omissione della comunicazione relativa alle variazioni che comportano il venir meno delle condizioni per usufruire della minor ritenuta è sanzionata da 258 a 2.056. A tal fine con un apposito DM saranno determinati i criteri, i termini e le modalità (inclusa la possibilità di invio tramite PEC) per la suddetta comunicazione. RIMBORSO CREDITO IVA (ANNUALE / TRIMESTRALE) Art Descrizione Decorrenza 13 Tra le principali semplificazioni in materia di rimborso del credito IVA, sono confermate le seguenti novità: i rimborsi di importo non superiore a 15.000 sono erogati senza prestazione di alcuna garanzia; i rimborsi di importo superiore a 15.000, richiesti da soggetti a rischio, sono erogati previa prestazione di idonea garanzia; i rimborsi di importo superiore a 15.000, richiesti da soggetti non a rischio, sono erogati previa prestazione di garanzia ovvero senza la stessa presentando la dichiarazione annuale / istanza infrannuale munita del visto di conformità (o della sottoscrizione dell organo di controllo) allegando alla stessa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. RIMBORSO CREDITI D IMPOSTA E INTERESSI IN CONTO FISCALE 14 È confermato che l erogazione dei rimborsi in conto fiscale avviene entro: 60 giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al rimborso; 20 giorni qualora il rimborso sia disposto sulla base della comunicazione da parte del competente Ufficio. È altresì confermato che, in caso di rimborso in conto fiscale, l Agente della riscossione procede ad erogare anche gli interessi maturati senza necessità da parte del contribuente di presentare una specifica richiesta. La disposizione in esame è applicabile ai rimborsi erogati a partire dall 1.1.2015. 2015

e per finire una novità molto importante che riguarda soprattutto le società che sono in perdita per più esercizi, è stato rivista la disciplina delle società in perdita sistemica: SOCIETA IN PERDITA SISTEMATICA 18 Nell iter di approvazione definiva del Decreto l art. 18 è stato dedicato alla revisione della disciplina delle società in perdita sistematica. È ora previsto che il periodo di monitoraggio rilevante ai fini dell individuazione della condizione in esame (a cui vengono applicate le disposizioni previste per le società di comodo ex art. 30, Legge n. 724/94) passa da 3 a 5 periodi d imposta. Di conseguenza una società è ora considerata in perdita sistematica qualora: risulti in perdita nei 5 periodi d imposta precedenti; nei 5 periodi d imposta precedenti: risulti in perdita per 4 periodi d imposta; per il restante periodo d imposta dichiari un reddito inferiore a quello minimo determinato ex art. 30, Legge n. 724/94. Le suddette disposizioni si applicano a partire dal periodo d imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2014 Restando a Vostra disposizione per ulteriori delucidazioni, porgiamo distinti saluti. DIMENSIONE AZIENDA SRL Alessandro, Michela e Marco