Regolamento di Vincolo Idrogeologico ai sensi della LEGGE FORESTALE DELLA TOSCANA L.R.T. n. 39/00 e succ. modifiche ed integrazioni



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COMUNE DI LIVORNO Dipartimento 5 Pianificazione Territoriale U.O.va Ambiente - Ufficio Tutela degli Ecosistemi Regolamento di Vincolo Idrogeologico ai sensi della LEGGE FORESTALE DELLA TOSCANA L.R.T. n. 39/00 e succ. modifiche ed integrazioni dicembre 2006

INDICE Art. 1 Definizioni pag. 3 Art. 2 Oggetto ed ambito del regolamento pag. 4 Art. 3 Flussi procedimentali pag. 5 Art. 4 Presentazione delle domande pag. 5 Art. 5 Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti ad autorizzazione pag. 6 Art. 6 Procedura per l ottenimento dell autorizzazione pag. 7 Art. 7 Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a DIL pag. 9 Art. 8 Procedure per la presentazione della Dichiarazione Inizio lavori (DIL) pag. 9 Art. 9 Opere eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione pag. 11 Art.10 Varianti in corso d opera pag. 17 Art. 11 Procedure per la presentazione delle sanatorie pag. 18 Art. 12 Rimboschimento compensativo pag. 19 Art. 13 Provvedimenti di Vincolo Idrogeologico e Verde Urbano pag. 19 Art. 14 Provvedimenti di Vincolo Idrogeologico in aree protette pag. 20 Art. 15 Norme tecniche generali per l esecuzione dei lavori in aree a V.I. pag. 20 Art. 16 Sanzioni pag. 21 2

Art. 1 Definizioni a) Si definisce bosco (si veda Legge Forestale della Regione Toscana) qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 mq e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea e forestale spontanea o d origine artificiale, in qualsiasi stato di sviluppo, che abbia una densità non inferiore a cinquecento piante per ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari al 20%. Costituiscono altresì bosco i castagneti da frutto e le sugherete. b) Si definisce superficie assimilata a bosco la formazione costituita da vegetazione forestale arbustiva, di cui all allegato A della Legge Forestale, esercitante una copertura del suolo pari ad almeno il 40%. c) Non sono considerati bosco: i parchi urbani, i giardini, gli orti botanici e i vivai; gli impianti da arboricoltura da legno e le colture specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali soggetti a pratiche agronomiche; le formazioni arbustive ed arboree insediatesi nei terreni già destinate a colture agrarie e a pascolo abbandonate per un periodo inferiore a quindici anni. d) Si definiscono Aree sottoposte a Vincolo Idrogeologico quelle aree geograficamente perimetrate ai sensi del R.D.L. 3267 del 30 dicembre 1923 così come riportate nella cartografia approvata con Deliberazione del Consiglio Provinciale dell Economia Corporativa del 10 maggio 1938, nonché tutte le aree coperte da bosco o assimilate a bosco e) Si definisce Rimboschimento compensativo il rimboschimento di terreni nudi atto a compensare, con nuovo impianto di essenze arboree, una trasformazione del bosco che comporti l eliminazione di formazioni forestali arboree per una superficie superiore a 2.000 mq. f) Si definisce Trasformazione di destinazione d uso dei terreni sottoposti a Vincolo Idrogeologico quella attuata in terreni di qualunque destinazione per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive. 3

Art. 2 Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti relativi allo svolgimento delle funzioni attribuite al Comune così come previsto dalla Legge Forestale Regionale Toscana ed in coerenza con il Regolamento Forestale della Toscana emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 48/R dell 8/08/2003 (di seguito denominato Regolamento Forestale) ed in particolare: Le procedure e le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni in materia di Vincolo Idrogeologico; La documentazione da allegare alle domande di cui sopra relativamente alle principali tipologie di opere ed di lavori previsti dal regolamento forestale; Le procedure per la richiesta di documentazione integrativa e la relativa sospensione dei termini; Le procedure e le modalità di presentazione delle domande di variante in corso d opera; Le procedure per coordinare il rilascio delle autorizzazioni ai fini del Vincolo Idrogeologico con le procedure per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e dei permessi a costruire; Le ulteriori modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi. 2. Il presente regolamento disciplina inoltre la trasformazione di destinazione d uso del bosco e dei suoli e si applica nel Comune di Livorno, a tutti i terreni sottoposti a Vincolo Idrogeologico ed alle aree boscate o assimilate a bosco per i seguenti interventi: a) Trasformazione della destinazione d uso dei terreni attuata per la realizzazione degli edifici, dei manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive; b) Realizzazione di ogni opera o movimento di terreno che possa alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque non connesse alla coltivazione 4

dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale degli stessi; c) Attività estrattiva 3. Nel presente regolamento ed in relazione a quanto stabilito nel precedente comma 2, sono definiti i casi che necessitano dell autorizzazione, dell autorizzazione per silenzio-assenso, quelli che possono essere eseguiti mediante Dichiarazione di Inizio Lavori (di seguito denominate DIL) e quelli eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione. Art. 3 Procedure 1. Per gli interventi individuati al precedente art. 2 comma 2 del presente regolamento ricadenti in aree sottoposte a Vincolo Idrogeologico o in aree boscate o assimilate a bosco e per i quali vi è la necessità di richiesta di Permesso a Costruire, la domanda ai fini del Vincolo Idrogeologico deve essere presentata al Comune contestualmente alla richiesta di istruttoria edilizia con autonoma istanza e conseguente distinto numero di protocollo. 2. Nel caso in cui per i suddetti interventi vi sia la necessità di richiesta di Dichiarazione di Inizio di Attività, la domanda, ai fini del presente regolamento, deve essere presentata al Comune preventivamente con autonoma istanza e conseguente distinto numero di protocollo. 3. I vari flussi procedimentali di cui al comma 1 e 2 del presente articolo sono descritti negli Allegati I, II, III e IV parte integrante del presente regolamento. Art. 4 Presentazione delle domande 1. Le domande ai fini del Vincolo Idrogeologico corredate da tutti gli elaborati necessari, devono essere presentate al Comune utilizzando l apposita modulistica predisposta dall Ufficio competente. 5

2. Le domande devono essere presentate in bollo e devono contenere l attestazione dell avvenuto pagamento per gli oneri di istruttoria e i diritti di segreteria. 3. Le domande devono essere firmate dal richiedente e possono essere: Trasmesse all ufficio competente del Comune tramite il servizio postale; Consegnate a mano presso l ufficio protocollo o, in caso di attività produttive, allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune. 4. Le domande devono essere presentate dal proprietario od in alternativa dal possessore purché sia specificato il titolo che specifica il possesso. Nel caso di persone giuridiche la domanda deve essere presentata dal legale rappresentante significando esattamente il titolo in base al quale quest ultimo è legittimato alla presentazione dell istanza. 5. Nella domanda devono essere inoltre indicati il soggetto esecutore dell intervento, se diverso dal richiedente, e l eventuale Direttore dei Lavori. Le variazioni dei suddetti nominativi devono essere immediatamente comunicate al Comune mediante Raccomandata con ricevuta di ritorno. Art. 5 Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a autorizzazione 1. Sono soggetti ad autorizzazione i seguenti interventi: a- opere e movimenti di terreno non connessi alla coltivazione dei terreni agrari e forestali; b- apertura e coltivazione di cave e torbiere; c- interventi di ripristino ambientale legati alle attività estrattive; d- modifica degli impluvi, fossi o canali e intubamento delle acque all interno degli stessi; e- modifica dell assetto delle sponde o degli argini di corsi d acqua naturali o artificiali; 6

f- qualsiasi scarico di acque nonché l installazione di idonei impianti di trattamento e/o depurazione laddove necessari, in acque superficiali, suolo e sottosuolo; g- emungimenti delle acque sotterranee; h- rimboschimento compensativo; i- installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi esterni e/o interrati per GPL o altri combustibili liquidi nonché per acqua di capacità superiore a 10 metri cubi; j- installazione nei terreni boscati di serbatoi esterni e/o interrati per GPL o altri combustibili liquidi nonché per acqua di qualunque capacità. Art. 6 Procedura per l ottenimento dell autorizzazione 1. Successivamente alla presentazione delle domande, secondo quanto indicato nel precedente art. 4, l avvio del procedimento viene comunicato dal Responsabile Unico del Procedimento al richiedente al momento della ricezione della domanda all Ufficio competente in materia di Vincolo Idrogeologico e previo esame formale sulla completezza della documentazione richiesta. 2. Il Responsabile Unico del Procedimento, entro 30 giorni dall avvio del procedimento, provvede alla richiesta di eventuali integrazioni o chiarimenti sulla documentazione presentata sospendendo contestualmente i termini per la conclusione del procedimento. Il richiedente, entro 30 giorni dalla richiesta, dovrà provvedere a integrare o fornire tutta la documentazione mancante. I termini del procedimento si riattiveranno nuovamente a decorrere dal ricevimento delle integrazioni. Le richieste di integrazione possono avvenire per una sola volta. In caso di mancata ricezione di tutto quanto richiesto entro il termine stabilito o nel caso in cui le integrazioni non siano presentate in tempo utile, la pratica sarà archiviata dandone comunicazione al richiedente che potrà con motivata istanza in carta semplice richiedere la restituzione di una copia degli elaborati. 7

3. La validità temporale dell autorizzazione è di tre anni. 4. La validità temporale delle autorizzazioni può essere prorogata a seguito di motivata istanza presentata dal richiedente almeno sessanta giorni prima della scadenza; tale proroga potrà essere concessa al massimo fino al termine della scadenza della pratica edilizia. 5. Ove l autorizzazione risulti scaduta prima del completamento delle opere o dei lavori per i quali è stata richiesta il soggetto interessato è tenuto a presentare richiesta di nuova autorizzazione ed a comunicare a mezzo telegramma l avvenuta sospensione dei lavori. 6. I procedimenti relativi a domande di autorizzazione si concludono con il rilascio dell autorizzazione stessa da parte del Dirigente dell Ufficio competente in materia di Vincolo Idrogeologico. Tale rilascio deve avvenire entro 45 giorni dall avvio del procedimento. 7. Il responsabile del procedimento può disporre un sopralluogo per la corretta valutazione dell intervento; tale sopralluogo sarà effettuato dai tecnici dell Ufficio competente in materia di Vincolo Idrogeologico con conseguente compilazione di verbale tecnico. 8. Qualora, durante l esecuzione dei lavori, si verifichino fenomeni di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazione dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali o vi sia l esigenza di adeguare la conduzione dei lavori alle particolari condizioni dei luoghi, il responsabile del procedimento e/o il dirigente competente può impartire ulteriori prescrizioni, sospendere i lavori o revocare l autorizzazione rilasciata dandone comunicazione al titolare dell autorizzazione e/o al proprietario del suolo su cui si effettua l intervento. 9. Se l area è ricompresa nella definizione di bosco ai sensi della Legge Forestale, essendo soggetta alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 42/2004, la richiesta di 8

autorizzazione sarà sottoposta al parere della Commissione Comunale del Paesaggio e della Soprintendenza di Pisa. Art. 7 Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a dichiarazione di inizio lavori (D.I.L.) 1. Sono soggetti a dichiarazione di inizio lavori (DIL) i seguenti interventi: a- realizzazione di scannafossi ad edifici esistenti di dimensioni non superiori a 1 metro di larghezza e 2 metri di profondità, a condizione che: Lo scavo sia effettuato entro lo stretto necessario alla realizzazione dell opera, in periodi a minimo rischio di piogge, procedendo per piccoli settori, facendo seguire l immediata realizzazione delle opere di contenimento e procedendo ad ulteriori scavi solo dopo che queste ultime diano garanzia di tenuta; Siano realizzati i necessari Drenaggi a retro delle opere di contenimento del terreno. b- costruzione di muri di confine, di cancelli e di recinzioni con cordolo continuo, a condizione che: - Gli scavi siano limitati a quelli necessari alla messa in opera dei muri o cordoli; - Le opere siano poste fuori dal limite di ml. 10 dalla sommità di sponda o dal piede esterno dell argine di fiumi, torrenti o fossi e che comunque non impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti; - Le opere non comportino l eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la sola potatura di rami o il taglio di polloni, né l infissione di rete o di sostegni sulle stesse. c- realizzazione di muri di contenimento del terreno dell altezza massima di 1,5 metri a condizione che la somma dei volumi di scavi e di riporto da eseguire sia inferiore ad 1 metro cubo per ogni metro lineare di muro da realizzare; 9

d- opere di manutenzione straordinaria di viabilità esistente ed in particolare realizzazione di fossette o canalette laterali, tombini e tubazioni di attraversamento, rimodellamento e consolidamento di scarpate stradali, realizzazione di muri di sostegno che non comportino sbancamenti ma solo movimenti superficiali di terreno, trasformazione di strade a fondo naturale in strade a fondo asfaltato e lastricato a condizione che: - Le acque raccolte da canalette, tombini od altre opere di regimazione siano convogliate negli impluvi naturali o in punti saldi ove le stesse non possano determinare fenomeni di erosione o di ristagno; - Le strade a fondo asfaltato, o comunque artificiale, siano dotate di opere per la raccolta e la regimazione delle acque atte ad evitare alterazioni della circolazione delle acque nei terreni limitrofi ed incanalamenti di acque sulla sede stradale; - I lavori procedano per stati di avanzamento tali da consentire l immediata ricolmatura di scavi a sezione obbligata ed il consolidamento di fronti di scavo o di riporto al fine di evitare fenomeni di erosione o di ristagno di acque; - Per il rimodellamento delle scarpate siano adottate tutte le cautele necessarie ad evitare fenomeni di smottamento o di erosione operando in stagione a minimo rischio di piogge ed allestendo fossette di guardia per deviare le acque provenienti da monte realizzando, inoltre tutte le necessarie opere di trattenimento del terreno ove lo stesso non abbia sufficiente coesione. e- realizzazione di pozzi esclusivamente ad uso domestico a condizione che le indagini geologiche, di cui deve essere supportato il progetto, attestino la compatibilità dell emungimento previsto con le caratteristiche geomorfologiche e con la circolazione idrica profonda dell area considerata, escludendo, in particolare, fenomeni di subsidenza dei terreni ed interferenze con il regime di eventuali sorgenti. f- ampliamento volumetrico di edifici esistenti a condizione che: - Non comporti ampliamento planimetrico dell edificio stesso; 10

- Dalla relazione geologica, allegata al progetto, risulti che nei terreni in pendio il sovraccarico determinato dall edificio è compatibile con la stabilità del versante. g- Installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi esterni e/o interrati per GPL o altri combustibili liquidi nonché per acqua di capacità non inferiore a 3 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi; Art. 8 Procedure per la presentazione della Dichiarazione Inizio Lavori (D.I.L.) 1. Per gli interventi elencati al precedente articolo 7 la Dichiarazione di Inizio Lavori viene presentata al Comune ed il responsabile del procedimento, al momento della ricezione della domanda c/o l Ufficio competente in materia di Vincolo Idrogeologico e previo esame formale della completezza della documentazione richiesta comunica al richiedente l avvio del procedimento. 2. Le Dichiarazioni di Inizio Lavori devono essere presentate in bollo e devono contenere l attestazione dell avvenuto pagamento degli oneri di istruttoria e dei diritti di segreteria. 3. Il Responsabile del Procedimento, entro 15 giorni dall avvio dell istruttoria, provvede a richiedere eventuali integrazioni e chiarimenti in merito alla pratica presentata sospendendo contestualmente i termini per la conclusione del procedimento. Il richiedente entro 15 giorni dalla richiesta dovrà provvedere ad integrare tutta la documentazione mancante. 4. I termini del procedimento cominceranno nuovamente a decorrere dal ricevimento delle integrazioni. Le integrazioni possono essere richieste una sola volta. In caso di mancata ricezione di tutto quanto richiesto entro il termine stabilito o nel caso in cui le integrazioni non siano presentate in tempo utile, la pratica sarà archiviata. 5. Il procedimento relativo alle DIL si conclude per silenzio-assenso entro 20 giorni dalla data di avvio del procedimento. Entro detto termine può essere comunicata 11

l impossibilità all esecuzione dei lavori o l errata individuazione della procedura di asseverazione nonché eventuali prescrizioni vincolanti per l esecuzione dei lavori. 6. I lavori e le attività soggette a dichiarazione devono essere eseguiti entro il termine massimo di tre anni dalla data di presentazione della stessa. 7. Per le DIL la cui validità sia scaduta deve essere presentata una nuova dichiarazione. 8. I provvedimenti cautelativi previsti per le autorizzazione di cui all art. 6 comma 9 del presente regolamento, si applicano anche ai lavori o alle opere soggetti a dichiarazione o eseguibili senza autorizzazione. 9. Se l area è ricompresa nella definizione di bosco ai sensi della Legge Forestale, essendo soggetta alle disposizioni di cui al D.lgs n. 42/2004, la richiesta di autorizzazione in sanatoria sarà sottoposta al parere della Commissione Comunale del Paesaggio e della Soprintendenza di Pisa. Art. 9 Opere eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione 1. Non sono soggetti né ad autorizzazione né a Dichiarazione di Inizio Lavori i seguenti interventi: a) La manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici e manufatti che non comporti scavi o modificazioni morfologiche dei terreni vincolati; b) La manutenzione ordinaria della viabilità a fondo naturale a condizione che non comporti modificazione dell ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate. Per manutenzione ordinaria di cui al presente comma si intende, in particolare: - livellamento del piano viario; - ricarico con inerti; - ripulitura e risagomatura fossette laterali; - tracciamento o ripristino degli sciacqui trasversali; 12

- ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti; - rimozione materiale franato dalle scarpate e risagomatura localizzata delle stesse; - rinsaldamento scarpate con graticciate o viminate; - installazione di reti parasassi; - taglio della vegetazione c) La manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità a fondo asfaltato o comunque pavimentato, comprendente gli interventi di cui alla precedente lettera b), nonché la sostituzione del manto e gli scavi da effettuarsi nella sede stradale per la posa di tubazioni a condizione che non comportino modificazioni dell ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate e che si tratti comunque di scavi di dimensioni non superiori a 1 metro di larghezza e 1,50 metri di profondità. d) La sostituzione di pali esistenti di linee elettriche o telefoniche, a condizione che comporti i soli movimenti di terreno necessari per la sostituzione stessa, anche in adiacenza a quelli esistenti. e) La manutenzione ordinaria e straordinaria di tubazioni o di linee elettriche o telefoniche interrate senza modifiche del tracciato delle stesse; f) La manutenzione ordinaria e straordinaria di alvei, argini, canali, torrenti e fossi e delle opere idrauliche o di bonifica nel rispetto della normativa vigente; g) La rimozione di materiali franati e relativa risistemazione dei terreni in adiacenza a fabbricati o ad altri manufatti, a condizione che gli interventi siano urgenti e necessari a rendere agibili i manufatti stessi o ad assicurare la pubblica incolumità a seguito di eventi calamitosi. h) Le recinzioni in pali e rete, compresa l installazione di cancelli o simili, a condizione che: 13

Siano costituite da pali infissi nel suolo con eventuali opere di fondazioni limitate al singolo palo, senza cordolo di collegamento, limitando i movimenti di terreno quelli strettamente necessari all infissione dei pali e sostegni; Siano poste al di fuori dell alveo di massima piena di fiumi, torrenti e fossi e non impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti; Non comportino l eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per il taglio di rami o il taglio dei polloni, né l infissione di rete o di sostegni sulle stesse. i) La messa in opera di pali di sostegno per linee elettriche o telefoniche, ove siano necessari i soli movimenti di terreno necessari per la fondazione del palo e che non comporti l eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami o il taglio dei polloni. Sono esclusi i tralicci che richiedano la formazione di apposita platea di appoggio; j) L installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi esterni per gas di petrolio liquefatto (GPL) o altri combustibili liquidi nonché per acqua, della capacità massima di 3 metri cubi, a condizione che: l installazione non comporti scavi o riporti superiori a 3 metri cubi di terreno o realizzazione di opere di contenimento del terreno di altezza superiore a 1metro; le opere accessorie non interessino aree boscate e non comportino movimenti di terreno superiori allo stesso limite imposto per il serbatoio; il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità alle normative vigenti; non sia necessaria l eliminazione di piante o ceppaie arboree; nel caso di serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno convoglino le acque in superficie senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno; 14

k) L installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi interrati per gas di petrolio liquefatto (GPL) o altri combustibili liquidi nonché per acqua, della capacità massima di 3 metri cubi, a condizione che: lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera del serbatoio; lo scavo sia immediatamente ricolmato evitando ogni ristagno d acqua al suo interno; le opere accessorie, fatte salve quelle consentite dal presente regolamento, non interessino aree boscate e non comportino movimenti di terreno superiori a quelli necessari per la posa in opera del serbatoio; il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità alle normative vigenti; non sia necessaria l eliminazione di piante o ceppaie arboree; limitatamente ai serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno convoglino le acque in superficie senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno; l) La posa in opera di tubazioni e/o cavi interrati a condizione che: - non sia necessaria la realizzazione di nuova viabilità, anche temporanea; - lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera dei manufatti e comunque le dimensioni di 1 metro di larghezza e di 1,5 metri di profondità; - lo scavo sia immediatamente ricolmato compattando il terreno di riporto, evitando ogni ristagno o scorrimento d acqua all interno dello scavo ed ogni possibile fenomeno di incanalamento delle acque o di erosione al termine dei lavori; - il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al D.lgs. 22/1997; - non sia necessaria l eliminazione di piante o ceppaie arboree; 15

m) La realizzazione, in terreni non boscati, di pavimentazioni in aree di pertinenza di fabbricati, è consentita a condizione che: - non comporti scavi o riporti di terreno superiori a 30 centimetri di profondità; - non abbia superficie superiore a 50 metri quadrati o superficie superiore a 100 metri quadrati se realizzate per almeno il 70 % con materiali permeabili (massetti autobloccanti su letto di sabbia o simili); - sia assicurata la regimazione delle acque superficiali evitando di alterare i deflussi a carico dei terreni posti a valle ed ogni fenomeno di erosione; - non comporti eliminazione di piante d alto fusto o di ceppaie; n) La realizzazione di piccoli movimenti di terreno, entro un volume massimo di 3 metri cubi di terreno movimentato, a condizione che l intervento: - non sia volto all attuazione di trasformazioni di terreni boscati o di terreni saldi in terreni a periodica lavorazione o di destinazione dei terreni vincolati; - non sia connesso all esecuzione di opere od interventi soggetti alle norme di cui ai precedenti articoli; - non determini, anche temporaneamente o durante l esecuzione dei lavori, fenomeni di instabilità o di erosione dei terreni vincolati, o alterazione della circolazione delle acque. Art. 10 Varianti in corso d opera 1. Nel caso di varianti in corso d opera relative a interventi per le quali sia stata rilasciata autorizzazione ai sensi degli artt. 5 e 6 del presente regolamento, oppure sia stata presentata una DIL ai sensi degli artt. 7 e 8 dello stesso, in corso di validità è necessario presentare apposita istanza al Comune. 2. Tali varianti, sono autorizzate per silenzio assenso decorsi 45 giorni dalla data di ricevimento della istanza, purché la variante non preveda: 16

a) variazioni o deroghe alle prescrizioni contenute nell autorizzazione già rilasciata b) variazioni superiori al 10% dei volumi di scavo o di riporto autorizzati. 3. Nei casi individuati ai precedenti punti a) e b) del precedente comma 2, dovrà essere presentata una nuova istanza al Comune. 4. Le varianti alle autorizzazioni già rilasciate dovranno essere presentate tramite l apposita modulistica predisposta dall Ufficio competente in materia di Vincolo Idrogeologico e contenere l'attestazione dell avvenuto pagamento delle spese di istruttoria e dei diritti di segreteria. 5. Per le varianti in corso d opera relative a interventi per le quali sia stata rilasciata autorizzazione deve essere fatto espresso riferimento all autorizzazione originaria evidenziando le variazioni rispetto alla stessa attraverso grafici in stato sovrapposto, computo metrico dei volumi di scavo e di riporto e aggiornamento della rimanente documentazione del progetto. 6. Le varianti alle DIL sono richieste mediante una nuova DIL a cui si applicano le procedure di cui all art. 8. 7. Le varianti di cui al comma 1 del presente articolo hanno validità fino alla scadenza dell autorizzazione o della DIL originarie. Art. 11 Procedure per la presentazione delle sanatorie 1. Il rilascio del Permesso a Costruire in sanatoria o della attestazione di conformità in sanatoria per interventi di trasformazione di destinazione d uso del bosco e dei suoli all interno della zona sottoposta a Vincolo Idrogeologico o in aree boscate e/o assimilate a bosco, sono subordinati all acquisizione del parere favorevole da parte del competente Ufficio Comunale. 17

2. Il rilascio dell autorizzazione in sanatoria ai sensi del presente Regolamento avverrà solo nel caso in cui le opere o le trasformazioni effettuate siano autorizzabili in base alle disposizioni del presente Regolamento, e le stesse non risultino incompatibili con l assetto Idrogeologico dell area oggetto dell intervento, fermo restando le prescrizioni e gli adeguamenti ritenuti necessari a tali scopi. 3. Il rilascio dell autorizzazione in sanatoria è subordinato al pagamento delle sanzioni amministrative da parte del trasgressore o dell obbligato in solido, secondo quanto disposto dal successivo art. 16 del presente Regolamento 4. L autorizzazione in sanatoria non verrà rilasciata prima dell accertamento del pagamento della sanzione amministrativa. 5. Se l area è ricompresa nella definizione di bosco ai sensi della Legge Forestale, essendo soggetta alle disposizioni di cui al D.lgs n. 42/2004, la richiesta di autorizzazione in sanatoria sarà sottoposta al parere della Commissione Comunale del Paesaggio e della Soprintendenza di Pisa. Art. 12 Rimboschimento compensativo 1. Nel caso di opere e/o movimenti di terreno non connessi alla coltivazione dei terreni agrari e forestali, che comportino l eliminazione del bosco per una superficie superiore a 2.000 mq, il richiedente è tenuto ad operare il rimboschimento compensativo come definito dalla Legge Forestale e dal Regolamento Forestale della Toscana. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nelle aree assimilate a bosco così come definite nell art. 1 lett. b) del presente Regolamento. 3. La domanda di autorizzazione dovrà pertanto contenere anche il progetto di rimboschimento compensativo a firma di un tecnico abilitato (perito agrario, dott. agronomo e dott. forestale). 18

4. L autorizzazione è rilasciata previo parere della Provincia alla quale verrà trasmessa l intera pratica. 5. Fino al rilascio del parere di competenza della Provincia sono sospesi i termini del procedimento per il rilascio dell autorizzazione comunale, come definiti dall art. 4 del presente regolamento. 6. La pratica autorizzativa che contiene anche il progetto di rimboschimento compensativo, ai sensi del presente articolo, è soggetta alle disposizioni di cui al D.lgs n. 42/2004. Tale progetto sarà pertanto sottoposto unitamente alla stessa al parere della Commissione Comunale del Paesaggio e della Soprintendenza di Pisa. Art. 13 Provvedimenti di Vincolo Idrogeologico e Regolamento del Verde Urbano 1. Gli interventi di carattere urbanistico ed edilizio che vengano attuati all interno della perimetrazione di Vincolo Idrogeologico, non in aree boscate ma che interessano la vegetazione, devono adempiere agli obblighi individuati dal Regolamento del Verde Urbano Comunale si veda Allegato V parte integrante del presente regolamento). 2. Gli interventi di carattere urbanistico ed edilizio che vengano attuati all interno della perimetrazione di Vincolo Idrogeologico ed in aree boscate che interessano la vegetazione non devono adempiere a quanto previsto dal Regolamento del Verde Urbano Comunale ma devono essere accompagnati da una relazione a firma di un tecnico competente in materia agro forestale. Art. 14 Norme tecniche generali per l esecuzione dei lavori in aree soggette a V.I. 1. Le presenti norme si applicano a tutti gli interventi di realizzazione di opere e movimenti di terreno, anche se non soggetti a DIL o Autorizzazione, nelle aree soggette a Vincolo Idrogeologico. 19

2. Ai fini dell autorizzazione all esecuzione degli interventi devono essere effettuate preliminari indagini e verifiche atte alla valutazione della compatibilità idrogeologica ed idraulica degli interventi stessi, da esporre in apposita relazione costituente parte integrante della progettazione delle opere. 3. Le indagini sui terreni e sulle rocce, la verifica di stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, la progettazione e l esecuzione delle opere devono uniformarsi a quanto previsto dal D.M. 11.3.1988 ed in particolare alle prescrizioni riportato nell Allegato VI parte integrante del presente regolamento. Art. 15 Provvedimenti di Vincolo Idrogeologico in aree protette 1. Nel caso di territori ricadenti nell ambito di parchi regionali, parchi provinciali e di riserve naturali, l ente parco o l organismo di gestione è competente al rilascio delle autorizzazioni di cui al presente regolamento. Art. 16 Sanzioni 1. Le attività di vigilanza ed accertamento delle infrazioni e l applicazione delle sanzioni per la violazione delle disposizioni di legge, del Regolamento Forestale Regionale e del presente Regolamento sono normate dal Titolo IV della Legge Regionale Forestale della Toscana. 20

ALLEGATI

ALLEGATO I Flussi documentali INTERVENTI SOGGETTI A PERMESSO A COSTRUIRE e DICHIARAZIONE DI VINCOLO IDROGEOLOGICO La Richiesta di Permesso a costruire viene presentata all Edilizia Privata munita di ricevuta che attesti la presentazione della Dichiarazione di V.I. La Dichiarazione Inizio Lavori di V.I. viene presentata all Ufficio Ambiente competente in materia di V.I. Edilizia Privata Ambiente Istruisce la pratica per il Rilascio di Permesso a costruire Rilascio Permesso a Al termine dell istruttoria tecnicoamministrativa trasmette all Edilizia Privata nota da cui risulta che non esistono elementi ostativi per i lavori a livello di V.I. Possono essere interrotti i tempi dell istruttoria per richiesta chiarimenti e/o integrazioni all interessato. Diniego del Permesso a costruire Al termine dell istruttoria tecnicoamministrativa trasmette all Edilizia Privata nota da cui risulta che esistono elementi ostativi per i lavori a livello di V.I. 2

ALLEGATO II Flussi documentali INTERVENTI SOGGETTI A PERMESSO A COSTRUIRE e AUTORIZZAZIONE DI VINCOLO IDROGEOLOGICO Le Richieste di Permesso a costruire + Richiesta di Autorizzazione di V.I. vengono presentate all Ufficio Edilizia Privata Edilizia Privata Istruisce la pratica per il rilascio del Permesso a costruire Trasmette la documentazione di richiesta autorizzazione V.I. all Ufficio Ambiente Edilizia Privata Ambiente Al termine dell istruttoria tecnicoamministrativa Rilascio del Permesso a costruire Trasmette all Ufficio Edilizia Privata Autorizzazione di V.I. con elaborati validati Consegna Autorizzazione di V.I. al richiedente Diniego del Permesso a costruire Trasmette all Ufficio Edilizia Privata il diniego dell Autorizzazione di V.I. Informa il richiedente del diniego dell Autorizzazione di VI 3

ALLEGATO III Flussi documentali INTERVENTI SOGGETTI A D.I.A. EDILIZIA e AUTORIZZAZIONE DI VINCOLO IDROGEOLOGICO La Richiesta di Autorizzazione di V.I. viene presentata all Ufficio Ambiente Ufficio Ambiente Al termine dell istruttoria tecnicoamministrativa si rilascia l Autorizzazione di V.I. all interessato La Richiesta di D.I.A. edilizia viene presentata all Ufficio Edilizia Privata successivamente all ottenimento dell Autorizzazione di V.I. Ufficio Edilizia Privata Dopo 20 giorni l interessato può iniziare i lavori 4

ALLEGATO IV Flussi documentali INTERVENTI SOGGETTI A D.I.A. EDILIZIA e DICHIARAZIONE DI VINCOLO IDROGEOLOGICO La Richiesta di D.I.A. viene presentata all Ufficio Edilizia Privata munita di ricevuta che attesti la presentazione della Dichiarazione di V.I. La Dichiarazione Inizio Lavori di V.I. viene presentata all Ufficio Ambiente Edilizia Privata Ambiente Dopo 20 giorni l interessato può iniziare i lavori Al termine dell istruttoria tecnico-amministrativa trasmette all Ufficio Edilizia Privata nota da cui risulta che non esistono elementi ostativi per i lavori a livello di V.I. Possono essere interrotti i tempi dell istruttoria per richiesta chiarimenti e/o integrazioni all interessato. Improcedibilità D.I.A. Al termine dell istruttoria tecnico-amministrativa trasmette all Ufficio Edilizia Privata nota da cui risulta che esistono elementi ostativi per i lavori a livello di V.I. 5

ALLEGATO V Flussi documentali INTERVENTI SOGGETTI A PROGETTO DI SISTEMAZIONE E/O RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO e AUTORIZZAZIONE DI VINCOLO IDROGEOLOGICO Il Progetto di Sistemazione e/o Riqualificazione del Verde Urbano viene presentato all Ufficio Tutela del Verde Ufficio Tutela del Verde Istruisce la pratica per il rilascio del Parere Rilascio del Parere La Richiesta di Autorizzazione di V.I. viene presentata all Ufficio Ambiente Munita di parere dell Ufficio Tutela del Verde. Ufficio Ambiente Al termine dell istruttoria tecnicoamministrativa può essere rilasciata l Autorizzazione di V.I. all interessato 6

ALLEGATO VI Norme tecniche generali per l esecuzione dei lavori in aree soggette a Vincolo Idrogeologico Acque superficiali Nei terreni vincolati è fatto obbligo di assicurare che il deflusso delle acque superficiali e sorgive avvenga senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno. A tal fine, durante l esecuzione di opere e movimenti di terreno di qualsiasi entità, devono essere osservate le seguenti norme: a) tutte le acque provenienti da fabbricati, da altri manufatti e da aree non permeabili devono essere raccolte, canalizzate e smaltite attraverso le reti fognarie, ove esistenti, oppure attraverso gli impluvi naturali, senza determinare fenomeni di erosione dei terreni o di ristagno delle acque; b) tutte le tubature idrauliche sotterranee devono essere realizzate in modo da evitare perdite o rotture, assicurando in particolare che nei terreni suscettibili di movimenti di assestamento, quali aree di riporto e terreni instabili e le opere siano in grado di mantenere la loro efficienza. Durante le fasi di cantiere e in particolare ove siano previsti scavi, devono essere assicurati: a) l allontanamento delle acque provenienti dai terreni posti a monte o circostanti l area dei lavori, mediante la preliminare realizzazione di appositi fossi o fossetti di guardia delimitanti l area stessa ed in grado di convogliare le acque a valle secondo le linee naturali di sgrondo, senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno; b) la corretta regimazione delle acque superficiali nell area oggetto dei lavori, realizzando le canalizzazioni ed i drenaggi necessari ad evitare fenomeni erosivi o di ristagno, specialmente nelle aree di scavo; ove non sia possibile smaltire le acque per gravità devono essere previsti impianti per il sollevamento delle stesse, che evitino ristagni anche temporanei nell area di cantiere. Lo scarico a valle deve avvenire in modo da evitare danni ai terreni sottostanti; c) la captazione e l allontanamento al di fuori dell area di cantiere delle eventuali acque sorgive. Scavi e riporti di terreno Durante la realizzazione di lavori ed opere che comportino scavi o riporti di terreno non devono essere create condizioni di rischio per il verificarsi di smottamenti, franamenti od altri movimenti gravitativi. Per gli obiettivi suddetti, fatto salvo che le indagini geologiche escludano specifici rischi o che si sia proceduto alla realizzazione di idonee opere di preventivo consolidamento dei terreni, gli scavi devono essere eseguiti in stagioni a minimo rischio di piogge e procedendo per stati di avanzamento tali da consentire la rapida ricolmatura degli stessi o il consolidamento dei fronti con opere provvisorie o definitive di contenimento. Se sussistono particolari condizioni di rischio per la stabilità a breve termine, gli sbancamenti devono procedere per piccoli settori ed essere seguiti dall immediata realizzazione delle opere di 1

contenimento. Si può procedere ad ulteriori scavi solo dopo che queste ultime diano garanzia di stabilità. I riporti di terreno devono essere eseguiti in strati, assicurando il graduale compattamento dei materiali terrosi, dai quali devono essere separate le frazioni litoidi di maggiori dimensioni. Nelle aree di riporto devono essere sempre garantite le opere necessarie alla regimazione delle acque ed alla difesa da fenomeni erosivi. Se è prevista la realizzazione di opere di contenimento, le stesse devono essere realizzate prima dell inizio dei riporti di terreno. I riporti di terreno da eseguire nei terreni destinati o da destinare all attività agricola o forestale devono essere realizzati con materiali terrosi di caratteristiche fisico-chimiche idonee al mantenimento o miglioramento della fertilità agronomica dei terreni oggetto del riporto. Materiali di risulta La terra di risulta da scavi o movimenti di terreno in genere, attuati per opere di modesta entità, può essere conguagliata in loco per la risistemazione dell area oggetto dei lavori, al di fuori di corsi d acqua, fossi, impluvi e linee di sgrondo delle acque, senza determinare apprezzabili modificazioni di assetto o pendenza dei terreni, provvedendo al compattamento ed inerbimento del terreno stesso ed evitando fenomeni erosivi o di ristagno delle acque. La terra derivante da scavi di sbancamento operati per costruzioni o derivante da altre opere da cui risultino apprezzabili quantità di materiale terroso, può essere riutilizzata in loco per la sistemazione dell area oggetto dei lavori, in conformità e nei limiti delle previsioni di progetto. I materiali lapidei di maggiori dimensioni devono essere separati dal materiale terroso al fine di garantire un omogeneo compattamento ed assestamento di questi ultimi. I materiali lapidei possono essere reimpiegati in loco per la sistemazione dell area oggetto dei lavori purché gli stessi siano depositati in condizioni di stabilità ed in modo da non ostacolare il regolare deflusso delle acque superficiali. Fatto salvo quanto disposto dalle varie norme in materia di rifiuti i materiali terrosi o lapidei eccedenti la sistemazione in loco devono essere riutilizzati in terreni ove il riporto degli stessi sia autorizzato o consentito ai fini del vincolo idrogeologico. Durante le fasi di cantiere eventuali depositi temporanei di materiali terrosi e lapidei devono essere effettuati in modo da evitare fenomeni erosivi o di ristagno delle acque. Detti depositi non devono essere collocati all interno di impluvi, fossi o altre linee di sgrondo naturali o artificiali delle acque e devono essere mantenuti a congrua distanza da corsi d acqua permanenti. E fatto divieto di scaricare materiale terroso o lapideo all interno o sulle sponde di corsi d acqua anche a carattere stagionale. I depositi non devono inoltre essere posti in prossimità di fronti di scavo, al fine di evitare sovraccarichi sui fronti stessi. 2

Realizzazione delle opere Al fine di assicurare la stabilità dei terreni vincolati tutte le opere, ed in particolare quelle di contenimento del terreno o costruite a contatto con il terreno, devono essere dimensionate e costruite, sotto la diretta responsabilità dei tecnici progettisti ed incaricati della direzione dei lavori, in modo da assicurarne la stabilità nelle condizioni più sfavorevoli di azione delle forze determinate dal terreno stesso, dall acqua, dai sovraccarichi e dal peso proprio delle opere. Per i fini di quanto suddetto devono essere messi in opera sistemi di drenaggio in grado di intercettare e smaltire le acque di circolazione sotterranea in corrispondenza delle nuove opere. La tipologia e la collocazione dei drenaggi deve essere correlata sia alla tipologia, alle dimensioni ed alla collocazione delle opere, considerate nel loro complesso, sia alle caratteristiche della circolazione idrica sotterranea accertata con le indagini. Indagini geologiche e valutazioni forestali La realizzazione di opere, l esecuzione di scavi finalizzati alla modificazione dell assetto morfologico dei terreni vincolati, con o senza la realizzazione di opere costruttive, nonché l esecuzione di riporti di terreno devono essere precedute da indagini geologiche atte a verificare la compatibilità degli stessi con la stabilità dei terreni. I sondaggi e le altre prove necessarie alle indagini geologiche di cui al comma 1 sono eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione purché comportino limitati movimenti di terreno senza la realizzazione di nuova viabilità di accesso o l estirpazione di piante o ceppaie forestali. In particolare deve essere preliminarmente valutata la stabilità dei fronti di scavo o di riporto a breve termine, in assenza di opere di contenimento, determinando le modalità di scavo e le eventuali opere provvisorie necessarie a garantire la stabilità dei terreni durante l esecuzione dei lavori. Nei terreni posti su pendio, od in prossimità a pendii, oltre alla stabilità localizzata dei fronti di scavo deve essere verificata la stabilità del pendio nelle condizioni attuali, durante le fasi di cantiere e nell assetto definitivo di progetto, considerando a tal fine le sezioni e le ipotesi più sfavorevoli, nonché i sovraccarichi determinati dalle opere da realizzare. Le indagini geologiche devono inoltre prendere in esame la circolazione idrica superficiale, ipodermica e profonda, verificando eventuali interferenze degli scavi e delle opere in progetto nonché la conseguente compatibilità degli stessi con la suddetta circolazione idrica. Le indagini, le valutazioni e le verifiche di cui al presente articolo devono estendersi ad un intorno significativo all area oggetto dei lavori, evidenziando le eventuali azioni degli scavi, dei riporti e delle opere in progetto su manufatti, quali costruzioni, strade ed altre infrastrutture, su sorgenti e su altre emergenze significative ai fini idrogeologici, quali aree di frana o di erosione,alvei od impluvi. 3

Le indagini, le valutazioni e le verifiche di cui al presente articolo devono essere oggetto di una relazione geologica e geotecnica, da porre a corredo e costituente parte integrante della progettazione delle opere, in cui devono essere esposti i risultati delle indagini compiute, i parametri adottati, i metodi, i calcoli ed i coefficienti determinati relativamente alla stabilità dei pendii. Al solo scopo indicativo si riporta di seguito un possibile indice argomentato della Relazione geologica: 1. Breve descrizione dell intervento 2. Descrizione dei potenziali impatti idrogeologici dell opera 3. Contesto geologico generale e di dettaglio 3.1 Geologia di superficie 3.2 Sezione geologica significativa 3.3 Stratigrafia di dettaglio 3.4 Elementi lito-stratigrafici 4. Idrogeologia 4.1 Circolazione delle acque naturali superficiali 4.2 Circolazione delle acque sotterranee 4.3 Censimento di opere sotterranee per un raggio significativo 4.4 Proprietà e caratteristiche principali della falda 4.5 Schema dei drenaggi antropici con dimensionamento idraulico 4.6 Interazione tra l opera proposta e la falda 4.7 Vulnerabilità del sistema acquifero 4.8 Livelli di protezione idrologica dei terreni 5. Geomorfologia 5.1 Rilievo geomorfologico di dettaglio 5.2 Screening delle forme naturali modificate dall opera 5.3 Verifica di stabilità di versante (in caso di necessità) 5.4 Verifica dei cedimenti (in caso di necessità) 6. Conclusioni 6.1 Conformità dell intervento sotto il profilo idrogeologico 6.2 Eventuali prescrizioni ed orientamenti tecnici da seguire Solo per opere di modesto rilievo ed entità o per aree già note e di sicura ed accertata stabilità può essere ritenuta sufficiente una relazione geologica semplificata che si basi su notizie e dati idonei a caratterizzare l area e ad accertare la fattibilità idrogeologica delle opere o movimenti di terreno. 4

Le indagini, le valutazioni e le verifiche di cui al presente articolo possono essere omesse per modesti interventi di livellamento o modificazione morfologica dei terreni. Tali indagini, valutazioni e verifiche, ove non espressamente richieste, possono essere omesse anche per le opere ed i movimenti di terreno rientranti nelle tipologie non soggette ad autorizzazione o dichiarazione, nelle tipologie soggette a dichiarazione, nonché per le opere connesse ai tagli dei boschi. La presentazione di apposita relazione geologica può essere comunque prescritta nel caso in cui si tratti di terreni instabili o con forte pendenza. Durante l esecuzione dei lavori deve essere accertata in loco la rispondenza delle indagini geologiche e delle previsioni di progetto con lo stato effettivo dei terreni, ed adottato di conseguenza ogni ulteriore accorgimento necessario ad assicurare la stabilità dei terreni stessi e la regimazione delle acque. Nel caso si riscontri la necessità di approfondire la situazione vegetazionale, dovrà essere predisposta una Relazione a firma di tecnico abilitato competente in materia agro-forestale che dovrà essere parte integrante dell intera documentazione presentata al fine del rilascio del provvedimento ai fini del Vincolo Idrogeologico. Al solo scopo indicativo si riporta di seguito un possibile indice argomentato della Relazione suddetta: 1. Descrizione dell intervento 1.1 Scopo dell intervento 1.2 Descrizione delle modalità tecniche (agro-forestali) e delle tempistiche 2. Analisi del contesto di riferimento 2.1 Uso del suolo 2.2 Descrizione di dettaglio di tutta la vegetazione presente 3. Taglio o sostituzione di specie arboree e/o arbustive 3.1 Predisposizione di un rilievo della vegetazione esistente con schedatura delle piante di maggior pregio interessate dall intervento edilizio contenente almeno le seguenti indicazioni: (Data del rilievo;inquadramento botanico; Caratteristiche dimensionali pianta; Fitopatie riscontrate) 4. Interventi per il consolidamento superficiale dei terreni 4.1 Pedologia dei terreni. 4.2 Livelli di protezione idrologica dei terreni 4.3 Descrizione dall azione antierosiva prevista post intervento 4.4 Incremento stabilità del versante a sistemazione ultimata 5. Messa a dimora di piante nel terreno 5.1 Piantumazione specie arboree a. Descrizione del sesto e delle modalità d impianto b. Superficie di insidenza delle chiome sul suolo a breve e a lungo termine 5

c. Bilancio idrologico ante e post operam 5.2 Semina specie erbacee a. Miscuglio di sementi impiegato e periodo di semina b. Misure di irrigazione previste (tempi e modi) 6. Conclusioni a. Valutazione sintetica degli effetti degli interventi forestali sull assetto idrogeologico b. Eventuali prescrizioni ed orientamenti tecnici da seguire 6