COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE Provincia di Venezia ORARI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

Documenti analoghi
Prot. n 3961 Casaleone, lì 23/03/2006 Ns. Rif. Ord-ORARI ORDINANZA N. 16 R.O. Ai titolari di pubblici esercizi del Comune di Casaleone

COMUNE DI NOVE Provincia di Vicenza

ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE EFFETTUATA NON CONGIUNTAMENTE ALL INTRATTENIMENTO E SVAGO

COMUNE DI GAZZO Piazza IV Novembre n 1 CAP PROVINCIA DI PADOVA

COMUNE DI CASALE SUL SILE Provincia di Treviso

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI DEI PUBBLICI ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E PER L INTRATTENIMENTO E SVAGO

COMUNE DI CERCIVENTO

Comune di Grado Provincia di Gorizia

COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

COMUNE DI PIANIGA PROVINCIA DI VENEZIA C.a.p Piazza San Martino, 1

Prot. n Lì, 11 aprile 2008 ORDINANZA N. 7 IL SINDACO O R D I N A

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ORARIO DEI PUBBLICI ESERCIZI. ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

COMUNE DI CAMPONOGARA Provincia di Venezia

Comune di Viadana Provincia di Mantova

COMUNE DI NIMIS PROVINCIA DI UDINE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI DEI PUBBLICI ESERCIZI E DELLE ATTIVITA COMMERCIALI

ORDINANZA. Rep. n. 54/2008 prot. n del 18 luglio 2008

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI DEI PUBBLICI ESERCIZI

C O M U N E D I E R B E PROVINCIA DI VERONA Via Vittorio Emanuele, 2 - c.a.p Tel. 045/ fax 045/

ORARIO DEI PUBBLICI ESERCIZI

COMUNE DI MARTELLAGO P. IVA: PROVINCIA DI VENEZIA C.F.:

T.U.L.P.S. pag. 1 di 5. Provincia di UDINE

PUBBLICATO all albo pretorio per gg. 15 dal al

222/AP del 20 luglio 2004

COMUNE DI ARTEGNA Provincia Di Udine REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA COMMERCIALI

PROVINCIA DI PISTOIA

Comune di Vicenza IL SINDACO

COMUNE DI BUTTAPIETRA Provincia di Verona

COMUNE DI TREZZO SULL ADDA Provincia di Milano Via Roma, Trezzo sull Adda

REGOLAMENTO COMUNALE PER I PUBBLICI ESERCIZI: DISCIPLINA DEGLI ORARI E DELLE ATTIVITA

COMUNE DI PRADAMANO REGOLAMENTO

SETTORE ANNONA / ATTIVITA PRODUTTIVE IL SINDACO

REGOLAMENTO PER LA LIBERALIZZAZIONE DEL TURNO DI CHIUSURA SETTIMANALE E PERLA DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEI PUBBLICI ESERCIZI

ORDINANZA in materia di orari di attività dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande IL SINDACO

OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI ATTIVITA PARTICOLARI IL SINDACO

COMUNE di VOLTA MANTOVANA Provincia di Mantova

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

C O M U N E D I A L M E S E P R O V I N C I A D I T O R I N O

COMUNE DI CESANO BOSCONE SETTORE TERRITORIO ED AMBIENTE Servizio sviluppo del territorio

ORDINANZA SINDACALE. Provincia di Ancona. Proponente: U.O.C. ATTIVITÀ ECONOMICHE. Numero: 136 Data: 20/11/2006 OGGETTO:

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Comune di Viadana Provincia di Mantova

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI

Comune di Pozzolengo Provincia di Brescia

DISCIPLINA ORARI DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO IN SEDE FISSA, DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE, ATTIVITA ARTIGIANALI

COMUNE DI CESANO BOSCONE SETTORE TERRITORIO ED AMBIENTE Servizio sviluppo del territorio

COMUNE DI CENTO PROVINCIA DI FERRARA Via M. Provenzali, Cento (FE) Web:

Orario di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

IL SINDACO IL SINDACO. Luigi Costi

Approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del (precedente delibera di C.C. n. 84 del )

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA COMMERCIALI

COMUNE DI POIRINO. Provincia di Torino ORDINANZA RIPARTIZIONE SERVIZI ALLA POPOLAZIONE N. 95 DEL IL SINDACO

Oggetto: DISCIPLINA DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO. IL SINDACO

COMUNE DI ESINE. Provincia di Brescia. Ufficio commercio ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO IL SINDACO

CITTA DI IMOLA. Settore Comando Polizia Municipale Servizio Interventi Economici

Ordinanza nr. 125 del 10 luglio 1998 e s.m.i. COMMERCIO SU AREE PRIVATE

Comune di Licciana Nardi

Provincia di Sassari

SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE. Oggetto: Orari di apertura degli esercizi pubblici della somministrazione di alimenti e bevande.

COMUNE DI APRILIA PROVINCIA DI LATINA

COMUNE DI PIANEZZA PROVINCIA DI TORINO

Nr di prot. Attività di barbiere, parrucchiere, estetista e mestieri affini: disciplina degli orari di apertura e di chiusura dei laboratori.

COMUNE DI MONIGA DEL GARDA PROVINCIA DI BRESCIA Area Servizi Amministrativi SEGRETERIA GENERALE

Comune di Campodipietra

Reg. Generale Nr. 336/2008 Montecchio Maggiore li 22/12/2008

COMUNE DI PASSIRANO Provincia di Brescia

COMUNE di LIONI. Provincia di Avellino ORDINANZA DEL: SETTORE AMMINISTRATIVO N. 7 DEL

COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO Provincia di Arezzo

COMUNE DI BARLETTA Città della Disfida Medaglia d oro al merito civile

CITTA DI SAN DONA DI PIAVE (Decorata con Croce al Merito di Guerra e con medaglia d Argento al Valor Militare) ORDINANZA SINDACALE

Comune di Castagneto Carducci Provincia di Livorno

COMUNE DI NIBBIANO PROVINCIA DI PIACENZA UFFICIO SVILUPPO ECONOMICO E SERVIZI ALLA PERSONA. Tel. 0523/ Fax 0523/ Cod. fisc.

IL SINDACO ORDINA DICHIARA. questa ordinanza immediatamente esecutiva ed in vigore dalla data della sua sottoscrizione; DISPONE

CALENDARIO ORARI ESERCIZI COMMERCIALI ANNO 2010

ORDINANZA n. 43 Protocollo n Chianciano Terme, 19 marzo 2010

ORDINANZA N. 117/2010 DEL 16/12/2010

C I T T À D I S A R Z A N A

Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa nel territorio comunale sono così disciplinati:

COMUNE DI CESENA. SETTORE SVILUPPO PRODUTTIVO E RESIDENZIALE Servizio Attività Economiche. P.G.N /453 Cesena,

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Comune di Volterra. Disciplina orari e aperture festive degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa. IL SINDACO

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggetto: DETERMINAZIONE OARARI DI APERTURA E CHIUSURA E TURNAZIONE DEGLI IMPIANTI STRADALI DISTRIBUZIONE CARBURANTI : ANNO 2012.

COMUNE DI SAN MINIATO Provincia di Pisa Settore Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico U.O.Attivita Economiche S.U.A.P.

DISCIPLINA DEGLI ORARI DEI PUBBLICI ESERCIZI E DELLO SVOLGIMENTO DI PICCOLI INTRATTENIMENTI MUSICALI ALL INTERNO DEGLI STESSI I L S I N D A C O

COMUNE DI MONTEROSSO AL MARE Cinque Terre - Provincia della Spezia

OGGETTO: Disciplina degli orari delle attività di vendita al dettaglio. IL SINDACO

COMUNE DI CESANO BOSCONE Settore territorio e ambiente Servizio sviluppo del territorio

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI DEI PUBBLICI ESERCIZI

COMUNE DI NORMA. (Approvato Del. C.C. n. 18 del 27/06/2008 Modificato con Del. C.C. n. 24 del 17/07/2008)

COMUNE DI FINALE EMILIA ORDINANZA DEL SINDACO PROVINCIA DI MODENA ORDINANZA N /01/2014. Data:

COMUNE DI MANCIANO PROVINCIA DI GROSSETO

COMUNE DI NUORO Settore Attività Produttive Sportello Unico per le Attività Produttive

LEGGE REGIONALE 28 MARZO 1989,N. 24: Disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della Regione Abruzzo.

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO Assessorato Attività produttive

COMUNE DI BARLETTA Città della Disfida Medaglia d oro al merito civile

Transcript:

COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE Provincia di Venezia ORARI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE 1

ART.1 (FASCIA ORARIA DI APERTURA PER TIPOLOGIA DI ESERCIZIO) 1. ESERCIZIO DI TIPO A (RISTORANTI, TRATTORIE, PIZZERIE, TAVOLE CALDE, BIRRERIE ED ESERCIZI SIMILARI) Nella fascia oraria compresa tra le 5 (cinque) antimeridiane e le ore 2 (due) del giorno successivo l esercizio: - Dovrà effettuare un orario obbligatorio di 7 (sette) ore giornaliere fatte salve le giornate di chiusura infrasettimanale e facoltativa di cui ai successivi articoli, stabilito nel modo seguente: ORARIO INVERNALE (ora solare) ORARIO ESTIVO (ora legale) Mattino: 11.00 14.30 Pomeriggio: 18.00 21.30 Mattino: 11.00 14.30 Pomeriggio: 19.00 22.30 - Potrà effettuare un orario facoltativo di massimo 16 ore giornaliere con chiusura non oltre le ore 2(due) dopo la mezzanotte. 2. ESERCIZIO DI TIPO B E D (Bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, esercizi similari ed in tutti i locali in cui viene effettuata attività di somministrazione di alimenti e bevande esclusi quelli di cui al successivo art.6) Nella fascia oraria compresa tra le ore 5 (cinque) antimeridiane e le ore 2 (due) del giorno successivo l esercizio: - dovrà effettuare un orario obbligatorio di 7 (sette) ore giornaliere fatte salve le giornate di chiusura infrasettimanale obbligatoria e facoltativa di cui ai successivi articoli stabilito nel modo seguente: ORARIO INVERNALE (ora solare) ORARIO ESTIVO (ora legale) Mattino: 9.30 13.00 Pomeriggio: 17.00 20.30 Mattino: 9.30 13.00 Pomeriggio: 18.00 21.30 - due potrà effettuare un orario facoltativo di massimo 20 ore giornaliere con chiusura non oltre le ore 2 (due) dopo la mezzanotte. 3. ESERCIZI DI TIPO C (Esercizi di tipo A e B in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente all attività di trattenimento e svago come: sale da ballo*, da gioco, locali notturni* ed esercizi similari) Nella fascia oraria compresa tra le ore 8 (otto) antimeridiane e le ore 4 (quattro) del giorno successivo l esercizio; - dovrà effettuare un orario obbligatorio di 6 (sei) ore giornaliere fatte salve le giornate di chiusura infrasettimanale obbligatoria e facoltativa di cui ai successivi articoli. - potrà effettuare un orario facoltativo di massimo 13 ore giornaliere. Qualora si tratti di sale da ballo e locali notturni, l orario di attività dev essere continuato e svolgersi tra le ore 15 pomeridiane e le ore 4 (quattro) del giorno successivo con apertura non oltre le ore 23. 2

4. L orario obbligatorio può essere differenziato per tipo di esercizio, per tipo di servizio, per zona e per periodi dell anno e può, inoltre, essere continuato o diviso in due turni. 5. Gli esercizi di cui alle lettere a) e b), comma 1, dell art. 5 della Legge n. 287/91 ad apertura anche notturna, possono essere autorizzati dal Sindaco, con le modalità di cui al comma 1 dell art. 2 della Legge Regionale n. 40/94, a prorogare la chiusura fino al limte massimo fissato per la tipologia C di cui al precedente punto 3. ART. 2 (DEROGA PER PARTICOLARI PERIODI ED OCCASIONI) 1. E autorizzata la protrazione dell orario massimo di chiusura per tutte le tipologie di esercizi pubblici fino alle ore 4 (quattro) dopo la mezzanotte nei seguenti periodi: a) dal 01 Dicembre al 06 Gennaio successivo compreso; b) i 15 giorni precedenti il Mercoledì delle Ceneri; c) dal 01 al 25 Agosto compreso; d) nei giorni stabiliti per l annuale festa patronale e per speciali manifestazioni locali. 2. Nei giorni 31 Dicembre e 01 Gennaio non si applicano le limitazioni di cui alla presente ordinanza. ART. 3 (ORARI PER ESIGENZE PUBBLICHE) 1. Limitazioni agli orari possono essere disposte, in via permanente o per situazioni contingenti, dal Sindaco, per ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza, o comunque d interesse pubblico. ART. 4 (ORARIO DEGLI ESERCIZI MISTI) 1. Gli esercizi misti di ristorazione di cui alla lettera A) dell art. 5 della Legge 25 Agosto 1991 n. 287, e di somministrazione di cui alla lettera B) dello stesso articolo, devono applicare l orario di apertura e chiusura corrispondente a quello previsto per l attività prevalente che dev essere preventivamente comunicato al Sindaco da parte del titolare dell esercizio. 2. Gli esercizi misti, muniti congiuntamente, di autorizzazione per la somministrazione e di autorizzazione per il commercio o per altre attività economiche, devono osservare i limiti temporali previsti per ciascuna attività, e sospendere la somministrazione ovvero la vendita dei relativi generi rispettivamente nelle ore e nei giorni in cui è prevista la chiusura per ciascuna specifica attività. ART. 5 (ORARIO DEGLI ESERCIZI ANNESSI AD ALBERGHI) 1. Negli esercizi annessi ad alberghi, o altri complessi ricettivi, è consentita la somministrazione di alimenti e bevande, anche fuori dall orario di cui ai precedenti articoli, limitatamente alle persone alloggiate. ART. 6 (ORARI DEGLI ESERCIZI POSTI IN AUTOSTRADE E STAZIONI) 1. Nei pubblici esercizi posti nelle aree di servizio lungo le autostrade, all interno delle stazioni ferroviarie e di autolinee, di aeroporti e di autoporti, è consentita la somministrazione di alimenti e bevande anche in deroga ai limiti stabiliti dall art. 1. 3

ART. 7 (ORARI DI ALTRI ESERCIZI PUBBLICI) 1. Nei mezzi di trasporto pubblico, nelle mense aziendali, negli spacci degli Enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell Interno, nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, negli stabilimenti militari delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e per la vendita esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da Amministrazioni, Enti o Imprese Pubbliche, non si applicano le disposizioni sugli orari di cui all art. 1 della presente ordinanza ART. 8 (ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE COLLOCATI IN AREE PARTICOLARI) 1. Gli esercizi di cui alla lettera B dell art. 5 della Legge 25 Agosto 1991 n,. 287, situati all interno dell area di mercati ortofrutticoli od ittici all ingrosso o alla produzione o cimunque situati nelle immediate vicinanze, che operano prevalentemente in connessione con l attività del mercato, possono anticipare l apertura in corrispondenza agli orari del mercato stesso, nel rispetto comunque dell orario massimo di venti ore giornaliere e senza possibilità di proroga dell orario di chiusura. ART. 9 (SCELTA DELL ORARIO) 1. L orario scelto dall esercente, nel rispetto dei limiti minimi e massimi, può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia; può essere anche differenziato per giorni della settimana e per periodi dell anno. 2. La scelta dell orario dev essere comunicata al Sindaco in caso di apertura di un nuovo esercizio, di subingresso, di trasferimento in altra sede e di modifica dell autorizzazione. Tale comunicazione dev essere effettuata al momento della presentazione della relativa domanda o, comunque, prima del rilascio dell autorizzazione. In caso di subingresso, fino a quando il subentrante non comunichi una diversa scelta, vale l orario prescelto dal precedente titolare. 3. L esercente è obbligato all osservanza dell orario prescelto per l intero anno solare; l eventuale modifica per l anno successivo dev essere comunicata al Sindaco entro il 1 Dicembre. Modifiche per comprovati motivi, nel corso dell anno, possono essere consentite dal Sindaco su richiesta motivata dell esercente, purchè non contrastino con le esigenze dell utenza. 4. Qualora le ore di apertura in talune zone si concentrino abitualmente in alcuni periodi della giornata e ciò risulti dannoso all interesse dei consumatori, o comunque per obiettive esigenze di interesse pubblico, il Sindaco, con la procedura prevista dall art. 8, comma 1, della Legge n. 287/1991, può modificare l orario scelto dall esercente. ART. 10 (DEROGHE GENERALI ALL ORARIO) 1. E consentito all esercente di posticipare l apertura e di anticipare la chiusura giornaliera dell esercizio fino ad un massimo di 2 (due) ore rispetto all orario stabilito e, qualora l esercente abbia scelto un orario continuativo di almeno 10 ore, di effettuare una chiusura intermedia giornaliera dell esercizio fino al limite massimo di 2 (due) ore consecutive fatto salvo quanto previsto dall art. 1, comma 3) della presente ordinanza. 2. L orario non può comunque essere inferiore a quello minimo obbligatorio. 3. In caso di sospensione dell attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per un periodo superiore a 30 giorni, il titolare deve darne notizia al Sindaco almeno 10 giorni prima dell inizio della sospensione stessa. 4

ART. 11 (CHIUSURA SETTIMANALE) 1. E obbligatorio per gli esercizi pubblici un giorno di chiusura settimanale determinato secondo le modalità della Legge 1 Giugno 1971 n. 425 e con le esclusioni previste dalla Legge stessa. 2. L esercente ha facoltà di scegliere una ulteriore mezza giornata di chiusura settimanale, immediatamente antecedente o successiva alla giornata di turno di riposo obbigatorio, previa comunicazione al Sindaco. ART. 12 (DEROGA ALL OBBLIGO DI CHIUSURA) 1. Considerati i periodi in cui si verificano eccezionali flussi turistici ed al fine di armonizzare il sistema di apertura dei pubblici esercizi con quello del commercio al dettaglio in forma fissa o ambulante, la deroga all obbligo di chiusura settimanale di cui all art. 7 della Legge 01.06.1971, n. 425, è concessa nei seguenti periodi: dal primo Lunedì del mese di Luglio per i successivi 90 giorni; nonchè in occasione di: a) Coincidenza della giornata di chiusura con una festività; b) Festeggiamenti di Settembre (Fiera locale) nonchè, limitatamente alle frazioni, in occasione delle sagre locali; c) Mercatino dell antiquariato (1 Maggio); d) Festa dell Aquilone (una Domenica di Aprile) d) La settimana precedente la Pasqua; e) Giornata dedicata alla Festa della donna (08 Marzo) e a San Valentino (14 Febbraio); f) Ultimo giorno di carnevale nonchè in occasione di manifestazioni carnevalesche organizzate dall Amministrazione Comunale; g) Periodo natalizio (Dal giorno 08 Dicembre al 06 Gennaio dell anno successivo) 2. E anche prevista una deroga temporanea per ciascun esercente, per non più di cinque giornate in ogni anno solare e previa comunicazione al Sindaco, quando ricorrono particolari festività o manifestazioni per motivi di interesse pubblico. ART. 13 (CARTELLO ORARIO) 1. E fatto obbligo agli esercenti di esporre nell esercizio un cartello, visibile al pubblico, indicante l orario prescelto di apertura e chiusura comunicato al Sindaco, nonchè il giorno di chiusura settimanale obbligatoria e quella facoltativa eventualmente prescelta. 2. Il cartello dev essere ben visibile in qualsiasi condizione, sia ad esercizio aperto che chiuso. 3. La scelta dell orario, qualora difforme dalla disciplina del presente regolamento o per nuova determinazione, dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza. ART. 14 (FERIE) 1. Al fine di evitare carenze di servizio per gli utenti, in particolare nei mesi estivi, il Sindaco individua, sentite congiuntamente le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, l Azienda di Promozione Turistica e le Associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale ed operanti in ambito regionale, un apposito programma di apertura per turno degli esercizi i quali devono obbligatoriamente rimanere aperti in ogni zona, in modo da garantire un adeguato livello del servizio. 2. L esercente che intende sospendere l attività per ferie deve: a) comunicare al Sindaco almeno 50 giorni prima il periodo di chiusura; oppure b) comunicare al Sindaco almeno 10 giorni prima il periodo di chiusura indicando nella comunicazione l esercizio o gli esercizi della stessa tipologia, posti nelle immediate vicinanze, che in quel periodo rimangono aperti. 3. Nel caso a), se entro 30 giorni l esercente non riceve comunicazioni dal Sindaco, la sospensione si intende autorizzata. 5

4. Gli esercenti devono rendere noto al pubblico il periodo di chiusura almeno 20 giorni prima con un cartello ben visibile posto all esterno dell esercizio, indicando eventualmente gli esercizi più vicini che rimangono aperti. ART. 15 (SANZIONI) 1. Gli organi di vigilanza sono incaricati di far osservare quanto disposto dal presente provvedimento. 2. L inosservanza a quanto stabilito col presente provvedimento ed il mancato rispetto degli orari assentiti dal Sindaco, sono puniti con le sanzioni previste dalle vigenti norme in materia. ART. 16 (SALVAGUARDIE) 1. Sono fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti e, in particolare, il rispetto dell orario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle categorie. 2. Dalla data di pubblicazione della presente ordinanza è abrogata ogni altra disposizione emanata in precedenza in materia di orario dei pubblici esercizi. 3. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, è fatto rinvio alle norme citate in premessa. ART. 17 (NORME TRANSITORIE) 1. I titolari degli esercizi già in attività alla data di emanazione della presente ordinanza, devono comunicare le scelte relative all orario entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del menzionato provvedimento. 2. Nel caso di silenzio da parte dell esercente si ritiene confermato l orario a suo tempo comunicato, semprechè sia conforme alle norme contenute nel presente provvedimento sindacale. In difetto, il Sindaco provvederà alla rettifica d Ufficio. 3. Il presente provvedimento entra in vigore a far data dal 24.07.2000. 6

SOMMARIO ART.1...2 (FASCIA ORARIA DI APERTURA PER TIPOLOGIA DI ESERCIZIO)...2 ART. 2...3 (DEROGA PER PARTICOLARI PERIODI ED OCCASIONI)...3 ART. 3...3 (ORARI PER ESIGENZE PUBBLICHE)...3 ART. 4...3 (ORARIO DEGLI ESERCIZI MISTI)...3 ART. 5...3 (ORARIO DEGLI ESERCIZI ANNESSI AD ALBERGHI)...3 ART. 6...3 (ORARI DEGLI ESERCIZI POSTI IN AUTOSTRADE E STAZIONI)...3 ART. 7...4 (ORARI DI ALTRI ESERCIZI PUBBLICI)...4 ART. 8...4 (ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE COLLOCATI IN AREE PARTICOLARI)...4 ART. 9...4 (SCELTA DELL ORARIO)...4 ART. 10...4 (DEROGHE GENERALI ALL ORARIO)...4 ART. 11...5 (CHIUSURA SETTIMANALE)...5 ART. 12...5 (DEROGA ALL OBBLIGO DI CHIUSURA)...5 ART. 13...5 (CARTELLO ORARIO)...5 ART. 14...5 (FERIE)...5 ART. 15...6 (SANZIONI)...6 ART. 16...6 (SALVAGUARDIE)...6 ART. 17...6 (NORME TRANSITORIE)...6 7