Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma Facoltà di Medicina e Chirurgia Piccola Casa della Divina Provvidenza Ospedale Cottolengo di Torino Processo di professionalizzazione dell infermiere Sr. Anna Maria Derossi 27 Novembre 2014
Se vuoi costruire una nave non richiamare prima di tutto gente che procuri legna, che prepari gli attrezzi necessari, non distribuire compiti, non organizzare lavoro. Prima sveglia invece negli uomini la nostalgia del mare lontano e sconfinato. Appena si sarà svegliata in loro questa sete, gli uomini si metteranno subito al lavoro per costruire la nave. (Antoine de Exupéry)
disciplina risultato competenza responsabilità autonomia
L Ospedale nel Rinascimento Ospedale degli Innocenti - Firenze S. Spirito in Sassia -Roma
L Ospedale nel XIX e XX sec. Ospedale a padiglioni Ospedale a monoblocco verticale Osp Galliera di Genova, 1887 Policlinico di Modena, 1951 Policlinico di Modena, 1951 Pol. Umberto I di Roma 1883 Pol. Gemelli di Roma, 1963
Assistenza infermieristica in Italia 1900: elevata presenza delle religiose negli ospedali (40%)
Assistenza infermieristica in Italia Regio Decreto 1925: istituzione scuole convitto Subordinazione alla professione del medico Accesso solo alle donne (nubili o vedove) Titolo di accesso: terza media Durata 24-27 mesi Internato obbligatorio vocazione, entusiasmo, bontà spirito di sacrificio, coraggio, disciplina, pazienza, ubbidienza, silenzio, discrezione, dignità professionale, tatto, garbatezza, buon umore; fattori di tipo umano, costituzionali della natura stessa della donna.
Formazione infermieristica in Italia. 1929: esami per ammissioni ai corsi 1954: corsi per infermieri generici 1954: Legge 1049 ottobre ISTITUZIONE COLLEGIO IPASVI 1965: scuola per dirigenti assistenza infermieristica 1971: estensione al personale maschile ed esonero dell internato 1973: accordo Strasburgo (formazione almeno di 4.600 ore) 1975: corso triennale con programmi secondo accordo europeo 1980: abolizione corsi per infermieri generici/psichiatrici
Formazione infermieristica in Italia DM 2/12/91 M.U.R.S.T.: Istituzione Diploma Universitario in Scienze Infermieristiche DM 509/99 DM 270/2004 Istituzione corsi di laurea per le professioni infermieristiche Accesso al corso universitario: diploma di scuola secondaria superiore Percorso formativo: Laurea Master 1 livello Laurea Magistrale Master 2 livello - Dottorato di Ricerca.
DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE MASTER I LIVELLO (60 cfu - 1 anno) LAUREA (L) (180 cfu - 3 anni) MASTER II LIVELLO (60 cfu - 1 anno) LAUREA MAGISTRALE (LM) (120 cfu - 2 anni) DOTTORATO DI RICERCA (DR) (180 cfu - 3 anni) D.M. 270/ 04 art. 3
D.M. 739 sett. 1994 art. 1 E individuata la figura professionale dell infermiere con il seguente profilo: l'infermiere è l operatore sanitario che, in possesso del Diploma universitario abilitante e dell iscrizione all albo professionale è RESPONSABILE dell ASSISTENZA GENERALE INFERMIERISTICA
Art. 1 comma 3 DM 739/94 a) Partecipa all identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività b) Identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e formula i relativi obiettivi c) Pianifica, gestisce e valuta l intervento assistenziale infermieristico c) d) Garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico- terapeutiche e) Agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali. f) Per l espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell opera del personale di supporto
Legge 42 febbraio 1999 definizione delle professioni sanitarie art. 1.1. da professione sanitaria ausiliaria (1934) a professione sanitaria (1999) art. 1.2 abrogato regolamento DPR 14 marzo 1974, n. 225 (ad eccezione del titolo V )
Il campo di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie è determinato da: PROFILO - D.M. 739/14 SETTEMBRE 1994 ORDINAMENTI DIDATTICI UNIVERSITARI D.M. 24.07.1996 Tab. XVIII ter FORMAZIONE POST-BASE CODICE DEONTOLOGICO Art. 4.1 ai fini dell esercizio professionale dell accesso alla formazione postbase, i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l iscrizione ai relativi albi professionali sono equipollenti ai diplomi universitari...
LEGGE 10 agosto 2000, n. 251. Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione. Art.1 1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e alla salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell assistenza. 2. Lo Stato e le Regioni promuovono, nell esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delle professioni infermieristico-ostetriche.
LEGGE 10 agosto 2000, n. 251. Art.1 3. Il Ministero della Sanità emana linee guida per: a) l attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni; b) la revisione dell Organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata Art. 7 1. Al fine di migliorare l assistenza e per la qualificazione delle risorse le aziende sanitarie possono istituire il servizio dell assistenza infermieristica ed ostetrica e possono attribuire l incarico di dirigente del medesimo servizio
Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico- sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali.
Sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste ai sensi della legge 10.08.2000, n. 251 e del decreto del Ministro della Sanità 29.03.2001 i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato,attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione.
In ossequio all art. 32 della Costituzione e in conseguenza del riordino normativo delle professioni sanitarie, al fine di adeguare il livello culturale, deontologico e professionale in ambito sanitario a quello garantito negli Stati membri dell Unione Europea, la presente legge regolamenta le professioni sanitarie di cui all art. 1, nel rispetto dei diversi iter formativi, anche mediante l istituzione dei rispettivi ordini ed albi, ai quali devono accedere gli operatori delle professioni sanitarie esistenti, nonché di quelle di nuova configurazione.
Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più d.lgs. al fine di istituire, per le professioni sanitarie di cui all art. 1, i relativi ordini professionali e trasformare i collegi professionali esistenti in ordini professionali prevedendo l istituzione di un ordine specifico, con albi separati per ognuna delle professioni previste
dalla legge n. 251 del 2000, per ciascuna delle seguenti aree di professioni sanitarie: infermieristiche - ostetriche riabilitazione tecnico-sanitarie tecniche della prevenzione
In conformità all ordinamento degli studi dei corsi universitari, il personale laureato appartenente alle professioni sanitarie è articolato come segue: a) professionisti in possesso del diploma di laurea o del titolo universitario conseguito anteriormente all attivazione dei corsi di laurea o di diploma ad esso equipollente; b) professionisti coordinatori in possesso del Master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall università; c) professionisti specialisti in possesso del Master di primo livello per le funzioni specialistiche rilasciati dall università, d) professionisti dirigenti in possesso della laurea specialistica.
L esercizio della funzione di coordinamento è espletato da coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento nell area di appartenenza; b) esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza.
INFERMIERE FORMAZIONE INFERMIERISTICA ISTITUZIONALE 1925-1929 - 1938-1971 EUROPEA 1975 TRIENNALE - DISPOSIZIONI C.E.E. UNIVERSITARIA LEGGE 341/1990 D.M. 92 LEGGE 502/92 Art. 6 e 517/93 PROTOCOLLO D INTESA REGIONE UNIVERSITA D.M. 24.07.96 TAB XVIIITER DECRETO MURST 509/1999 DM -270/2004 DECRETO MURST 2 aprile 2001 D.M. febbraio 2009 RUOLO - FUNZIONI -COMPITI MANSIONARIO 1940-1974 PROFILO PROFESSIONALE D.M. 739 - settembre 1994 LEGGE 42 - febbraio 1999 LEGGE 251- agosto 2000 LEGGE 1 - gennaio 2002 LEGGE 43 - febbraio 2006 CODICE DEONTOLOGICO 2009
DM 739/94 Legge 42/99 Legge 251/2000 Codice Deontologico 2009 Legge 43/2006 Legge 833/78 D.Lgs. 502/92 D.Lgs. 517/93 D.Lgs. 229/99 Legge Costit. 2001 n.3
Bibliografia P. Mirabella, L uomo e i suoi diritti. Una riflessione etica a partire dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell Uomo, Effatà, Cantalupa (To) 2009. Mortara L., A scuola di libertà, R.Cortina ed. Milano, 2008. Mirabella P., Coscienza e società, Cittadella ed., Assisi, 2012 Mortara L., Aver cura della vita della mente, Carrocci ed. Roma, 2013. Mortari L., Saiani L., Gesti e pensieri di cura, McGrawHill, Milano, 2013. Guida all esercizio della Professione di Infermiere, Ed. Medico Scientifiche, Torino, 2014 U. Veronese, B. Chiapusso, La Responsabilità Professionale dell Infermiere la sua tutela assicurativa, Maggioli Ed., Romagna, 2014.