Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici N. 64 29.03.2013 Accertamenti INPS: il ricorso amministrativo Illustrate le azioni per difendersi dalla riscossione accelerata dell INPS Categoria: Previdenza e Lavoro Sottocategoria: Inps Non è inusuale che l INPS in fase di accertamento rilevi numerose posizioni irregolari dei propri iscritti, con il conseguente invio da parte dell Istituto degli avvisi di addebito, che informa i trasgressori circa il mancato pagamento di somme dovute a qualunque titolo. Non tutti però sono a conoscenza delle tempistiche e procedure da seguire per evitare eventuali sanzioni e interessi, nonché l esecuzione forzata. In particolare, per contestare e bloccare l accertamento INPS, il contribuente può seguire sostanzialmente tre opzioni: 1. pagare quanto dovuto; 2. ricorrere in via amministrativa entro 90 giorni dalla notifica; 3. proporre un azione giudiziaria entro 40 giorni dalla notifica. Nel caso in cui non si rispetti uno dei suddetti punti, l INPS procederà a notificare l avviso di addebito; in mancanza di pagamento, entro 60 giorni dalla notifica, scatta l esecuzione forzata da parte dell AdR (Agente della Riscossione). Il sistema di riscossione Il sistema di riscossione (c.d. riscossione accelerata ), rivisitato a decorrere dal 1 gennaio 2011, si basa sulla presenza di un semplice avviso di addebito che viene utilizzato per tutti i debiti contributivi dell INPS, e ha valore di titolo esecutivo. In pratica, esso serve per informare i trasgressori del mancato pagamento delle somme dovute a qualunque titolo alle scadenze previste dalla legge. 1
Avviso di addebito È lo strumento attraverso cui l INPS procede autonomamente alla contestazione e richiesta delle somme a qualunque titolo dovute dai contribuenti. Valore di titolo esecutivo Una delle novità più interessanti della nuova procedura di riscossione è che le vecchie fasi di formazione e di consegna del ruolo dell AdR si semplifica in un unica fase. IL CONTENUTO DELL AVVISO DI ADDEBITO L'avviso di addebito deve contenere, a pena di nullità: il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento; il periodo di riferimento del debito; la causale del debito; gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale; sanzioni e interessi se dovuti; il nominativo dell'agente della riscossione competente. Le sanzioni e le somme aggiuntive sono calcolate fino alla data del pagamento. LA NOTIFICA La notifica dell avviso di pagamento può avvenire: tramite Pec all indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge; tramite messi comunali e agenti di polizia municipale, previa apposita convenzione tra comune e INPS; mediante Posta ossia con la raccomandata A/R. 2
TRASFERIMENTO FLUSSO INFORMATIVO A questo punto, l INPS trasferisce immediatamente all'agente della riscossione la notizia dei crediti che saranno oggetto di recupero coattivo. Rispetto al vecchio sistema di riscossione, è possibile rilevare una novità in questa fase. Infatti, prima erano previste le fasi di formazione e consegna del ruolo all agente della riscossione, la stampa della cartella di pagamento e la notifica della stessa al contribuente da parte di Equitalia; ora, invece il nuovo sistema consente all INPS di far pervenire all AdR immediatamente la notizia dei crediti che saranno oggetto di recupero coattivo. Per evitare ciò, il contribuente ha 60 giorni di tempo dalla notifica per adempiere al pagamento del proprio debito. In caso di mancato pagamento nei termini previsti, scatta l esecuzione forzata da parte dell AdR. Il pagamento Gli avvisi di addebito devono essere pagati entro 60gg dalla loro avvenuta notifica. Esecuzione forzata In caso di mancato pagamento dell avviso di addebito nei termini, scatta l esecuzione forzata da parte dell AdR. L avviso bonario Bisogna tenere presente che l INPS può avvalersi della facoltà, prima di emettere l'avviso di addebito, di richiedere il pagamento mediante un preliminare avviso bonario. In particolare, si tratta di un avviso non avente forza di titolo esecutivo, ma semplicemente informativo mediante il quale il contribuente può evitare di imbattersi nella procedura dell'esecuzione forzata. Avviso bonario A differenza dell avviso di addebito, che ha titolo esecutivo, l avviso bonario ha esclusivamente natura informativa. Le opzioni a difesa del contribuente Come precisato in premessa, il contribuente ha tre opzioni per estinguere o congelare l azione di recupero fino a decisione dell organo amministrativo: a) pagare ed estinguere così il debito; 3
b) proporre ricorso amministrativo all INPS entro lo stesso termine di 90gg; c) proporre azione giudiziaria (ricorso al giudice del lavoro), entro il termine di 40 giorni dalla notifica. Tralasciando la prima e la terza opzione, approfondiamo le peculiarità che caratterizzano il ricorso amministrativo. RICORSO AMMINISTRATIVO Le situazioni che possono crearsi nel ricorso amministrativo sono le seguenti: Rigetto del ricorso: si ha quando non sono state pagate le somme entro 10 giorni dalla notifica dell'esito del ricorso. In tal caso, segue la formazione e la notifica dell'avviso di addebito al contribuente e la contestuale consegna all'agente della riscossione; Accoglimento parziale del ricorso: si ha quando vi è una rideterminazione degli importi addebitati. In tal caso, l'inps richiede al debitore il pagamento della somma rideterminata entro 10 giorni dalla notifica della lettera di diffida; Mancato pagamento: l'inps forma e notifica l'avviso di addebito. LA DIFFIDA DI REGOLARIZZAZIONE Il collegato lavoro (Legge n. 183/2010) ha introdotto, nella procedura di accertamento, la diffida di regolarizzazione (art. 13, c. 2, del D.Lgs. n. 124/2004), in relazione alla quale possono presentarsi le seguenti situazioni: Pagamento del debito entro 30 giorni dalla notifica del verbale ispettivo Il trasgressore che paga il proprio debito entro 30 giorni dalla notifica del verbale ispettivo avente a oggetto illeciti diffidabili è ammesso, nei 15 giorni successivi alla scadenza del predetto termine perentorio, al pagamento delle sanzioni amministrative nella misura minima prevista dalla legge. 4
Pagamento del debito dal 31 giorno Il trasgressore che paga il proprio debito contestato dal 31 giorno dalla notifica del verbale ispettivo avente a oggetto illeciti diffidabili non può più fruire del pagamento delle sanzioni amministrative in misura minima, ma è ammesso a regolarizzare la sanzione amministrativa nella misura ridotta (art. 16 della L. n. 689/1981). Gli stessi soggetti saranno altresì tenuti al pagamento di ulteriori somme aggiuntive da calcolare secondo il regime indicato nel verbale ispettivo. Mancato pagamento nel termine di 90 giorni dalla notifica del verbale Come precisato in precedenza, dopo il 90esimo giorno dalla notifica del verbale ispettivo senza che sia avvenuto il pagamento l'inps procede, come detto, alla formazione dell'avviso di addebito. Gli importi, in particolare, sono maggiorati dell'aggio, che è pari: al 4,65% dell'importo dovuto a titolo di contributi e somme aggiuntive nel caso in cui il pagamento sia effettuato al competente agente della riscossione entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito; percentuale che aumenta al 9% qualora l adempimento avvenga oltre il predetto termine. Rimangono esclusi dall'invio dell'avviso di addebito i crediti oggetto di rateazione. - Riproduzione riservata - 5