CIRCOLARE n. 2/2013. Le novità IVA per le operazioni effettuate dal 1 gennaio 2013

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Transcript:

CIRCOLARE n. 2/2013 Le novità IVA per le operazioni effettuate dal 1 gennaio 2013 Con la presente circolare informativa vengono analizzate le principali modifiche legislative inerenti la disciplina IVA nazionale (D.P.R. n. 633/1972) e comunitaria (D.L. n. 331/1993) introdotte dalla Legge di stabilità (L. n. 228 del 24/12/2012) che ha recepito la direttiva n. 2010/45/UE e i cui effetti si producono a decorrere dal 1 gennaio 2013. 1) Modifiche alla disciplina nazionale a) Base imponibile Ai fini della determinazione della base imponibile, i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell operazione ovvero, qualora non vi fosse tale indicazione nella fattura, secondo il cambio del giorno di emissione della fattura o, in mancanza, sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo. b) Soggetti passivi La novità è rappresentata dalla previsione che, nel caso di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell UE, il cessionario o committente adempie agli obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli artt. 46 e 47 del D.L. 331/1993. La previgente formulazione applicabile alle operazioni effettuate dal 17 marzo 2012 al 31 dicembre 2012, stabiliva che solamente nel caso di prestazioni di servizi di cui al precedente art. 7-ter, rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell UE, il committente assolve i predetti obblighi. Si riporta di seguito una tabella esplicativa:

Casistica Cessione di beni, territorialmente rilevante in Italia, da parte di un soggetto EXTRA UE ad un soggetto italiano Prestazione di servizi, territorialmente rilevante in Italia, da parte di un soggetto EXTRA UE ad un soggetto italiano Cessione di beni, territorialmente rilevante in Italia, da parte di un soggetto UE ad un soggetto italiano Prestazione di servizi, territorialmente rilevante in Italia, da parte di un soggetto UE ad un soggetto italiano Soggetto che applica l IVA Modalità Operatore IVA italiano Autofattura Operatore IVA italiano Autofattura Operatore IVA italiano Integrazione della fattura di acquisto Operatore IVA italiano Integrazione della fattura di acquisto Annotazioni nella fattura nei casi di inversione contabile Si precisa che nei casi di subappalti nel settore dell edilizia, cessioni di fabbricati per le quali il cedente ha manifestato opzione per Iva, cessione di telefonini, dei loro componenti ed accessori, cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori è resa obbligatoria l annotazione inversione contabile nella fattura emessa senza applicazione dell Iva. c) Determinazione del volume d affari e status di esportatore abituale A decorrere dal 01.01.2013 il volume d affari IVA comprende anche tutte le operazioni non territorialmente rilevanti restando escluse, come previsto dalla precedente disciplina, le cessioni di beni ammortizzabili ed i passaggi interni nel caso di attività separate. Tale incremento del volume d affari, tuttavia, non determina alcuna ricaduta positiva o negativa sullo status di esportatore abituale, che consente di effettuare acquisti senza applicazione di IVA, previo invio della lettera di intento.

d) Fatturazione delle operazioni e fattura semplificata Il nuovo contenuto minimo della fattura ordinaria Si riporta nella tabella seguente il contenuto minimo della fattura ordinaria richiesto a decorrere dal 1 gennaio 2013: 1) Data di emissione del documento Numero progressivo di univoca identificazione della fattura. In tal senso si è espressa l Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013 chiarendo che sono adottabili, alternativamente, le seguenti modalità di numerazione: - Progressiva, senza azzeramento all inizio di ciascun anno solare (ad esempio se l ultima fattura emessa nel 2012 è la n. 400, prima fattura emessa nel 2013 è la n. 2) 401); - Progressiva, con azzeramento all inizio di ciascun anno solare. La prima fattura emessa nel 2013 sarà pertanto la n. 1/2013 (oppure la n. 2013/1). L Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile effettuare la numerazione anche senza specificare l anno (Esempio: Fatt. n. 1) in quanto l identificazione della fattura in modo univoco è garantita dalla data della fattura. 3) Dati anagrafici del soggetto emittente 4) Numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore 5) Dati anagrafici del cliente Numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero a) in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell Unione europea, 6) numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento b) nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisca nell esercizio d impresa, arte o professione, deve essere indicato il codice fiscale 7) Natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell operazione Corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi 8) quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all art. 15, primo comma, n. 2 del D.P.R. 633/1972 9) Corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono Aliquota, ammontare dell imposta e dell imponibile con arrotondamento al centesimo di 10) euro

La fattura elettronica Viene confermata la possibilità di emettere la fattura in formato elettronico. L utilizzo di tale modalità richiede il consenso da parte del destinatario. L Agenzia delle Entrate, con decreto, definirà le regole valide per la compilazione e la conservazione delle fatture elettroniche. Obbligo di emissione della fattura La fattura, come noto, deve essere emessa anche in relazione a particolari operazioni per le quali non si applica l imposta; su tali fatture è necessario apporre specifiche diciture, mentre resta facoltativa l indicazione del riferimento normativo. Le nuove disposizioni aumentano le ipotesi in cui risulta obbligatoria l emissione del documento e viene richiesta una indicazione vincolata della descrizione del motivo per cui non si applica l imposta. Si riportano di seguito le principali casistiche che possono presentarsi e la descrizione obbligatoria che dovrà essere riportata: Casistica Descrizione (obbligatoria) Riferimento normativo (facoltativo) Cessioni relative a beni in transito art. 7-bis, c. 1, DPR o depositati in luoghi sottoposti a operazione non soggetta 633/1972 vigilanza doganale Cessioni all esportazione e operazioni assimilate, servizi art. 8, art. 8 bis, art. internazionali o connessi agli operazione non imponibile 9, art. 38-quater scambi internazionale, cessioni a DPR 633/1972 soggetti residenti o domiciliati al di fuori del territorio comunitario art. 10 punti a 1) a Operazioni esenti operazione esente 27-sexies) (con esclusione del punto 6), DPR 633/1972

Cessione di beni e prestazione di servizi non soggette ad Iva ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del DPR 633/1972 (ovvero non territorialmente rilevanti in Italia se effettuate da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato) a) Cliente UE: Inversione contabile b) Cliente extra UE: Operazione non soggetta Varie casistiche Varie casistiche Obbligo di emissione di autofattura autofatturazione Varie casistiche L impatto sulle comunicazioni black list Le nuove regole concernenti gli obblighi di fatturazione anche per le operazioni fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale comportano un ampliamento delle operazioni interessate dalla comunicazione di cui all art. 1 del D.L. n. 40/2010 (c.d. comunicazione black list ). Il momento di emissione della fattura La nuova normativa contiene diverse deroghe al principio generale di emissione della fattura al momento dell effettuazione dell operazione. Si riepilogano nella tabella seguente le principali deroghe: Casistica Momento di emissione della fattura Cessioni di beni effettuate in un mese solare allo Fattura riepilogativa da emettersi entro il stesso cliente, se accompagnate da documento giorno 15 del mese successivo a quello di di trasporto effettuazione delle operazioni Prestazioni di servizi individuabili attraverso Fattura riepilogativa da emettersi entro il idonea documentazione effettuate nello stesso giorno 15 del mese successivo a quello di mese solare nei confronti dello stesso soggetto effettuazione delle operazioni (si noti che la nuova disposizione introduce la fattura c.d. differita anche per le prestazioni di servizi) Cessione triangolare interna Fattura entro il mese successivo a quello di consegna o spedizione della merce Prestazione di servizi generica (art. 7-ter) ad Fattura entro il giorno 15 del mese successivo a operatori Iva di altro Stato UE quello di effettuazione dell operazione Prestazione di servizi rese a soggetti EXTRA UE Fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione

La fattura semplificata La nuova normativa riconosce la facoltà di emettere fatture semplificate in caso di operazioni di ammontare complessivo non superiore a 100 euro. Le semplificazioni più rilevanti consistono nella possibilità: - di non indicare la base imponibile Iva ma esclusivamente il corrispettivo complessivo che ingloba l'imposta; - di indicare unicamente il codice fiscale o il numero di partita Iva del cessionario/committente. La fattura semplificata non può essere emessa per le seguenti tipologie di operazioni: cessioni intracomunitarie; cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo IVA di altro Stato membro dell Unione europea. 2) Modifiche alla disciplina comunitaria Momento di effettuazione degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie Le cessioni intracomunitarie di beni si considerano effettuate all atto dell inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto dal territorio dello Stato. Gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all atto dell inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, dal territorio dello Stato membro di provenienza. In precedenza (sino al 31.12.2012), invece, rilevava la data di arrivo del bene a destinazione. Risulta, quindi, unificato il momento di rilevanza delle operazioni intracomunitarie. Non è invece stato modificato il momento di effettuazione in presenza di effetti traslativi/costitutivi successivi alla consegna nonché in caso di contratti estimatori (art. 39 c. 1 del D.L. 331/1993). Una ulteriore novità stabilisce che le cessioni e gli acquisti intracomunitari, se effettuati in modo continuativo nell arco di un periodo superiore ad un mese solare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese (ad esempio cessioni in esecuzione di contratti di somministrazione).

Termine di fatturazione e registrazione In relazione agli acquisti intracomunitari viene confermata la consueta modalità di integrazione della fattura emessa dal fornitore UE. Relativamente alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti UE, l integrazione della fattura estera non è più limitata ai servizi generici ex art. 7-ter del D.P.R. 633/72. Relativamente ai termini per la registrazione degli acquisti intracomunitari le regole variano in relazione a tre differenti casistiche: 1. Fattura UE ricevuta nei termini Cosa fare Scadenza la fattura deve essere numerata e integrata; si indica l'imposta, secondo l'aliquota dei beni; in caso di acquisto senza pagamento dell'imposta o non imponibile o esente, deve essere indicato il titolo (non è obbligatorio il riferimento alla norma) prima della annotazione la fattura va annotata sul libro IVA vendite e sul libro IVA acquisti entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente 2. Fattura UE non ricevuta nei termini Cosa fare se la fattura di acquisto non è ricevuta entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell operazione, l acquirente deve emettere autofattura; la fattura va annotata sul libro IVA vendite e sul libro IVA acquisti Scadenza entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell operazione stessa (il nuovo art. 46 c. 5 del D.L. 331/93 prevede un maggior lasso temporale) entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.

3. Fattura UE ricevuta nei termini ma con importo inferiore a quello reale Cosa fare se la fattura di acquisto è ricevuta ma con l indicazione di un corrispettivo inferiore a quello reale, l acquirente deve emettere fattura integrativa Scadenza entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria. la fattura va annotata sul libro IVA vendite e sul libro IVA acquisti annotate entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente. In merito alle cessioni intracomunitarie, invece, la fattura va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione e deve indicare che trattasi di operazione non imponibile. La specifica della relativa norma comunitaria o nazionale è solo facoltativa. Le fatture relative alle cessioni intracomunitarie sono annotate distintamente nel registro delle vendite, secondo l'ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell operazione. * * * Si raccomanda l attenzione degli interessati sul fatto che la presente circolare costituisce informativa di primo approfondimento ed orientamento applicativo sulle norme e disposizioni commentate. Per ovvie ragioni di tempestività e brevità essa non contempla la trattazione completa ed esaustiva degli argomenti e non intende suggerire decisioni e/o comportamenti vincolanti. Restiamo a disposizione per ogni eventuale od ulteriore chiarimento. Con i migliori saluti. Studio Tributario Associato Baldazzi Zattera