APPLICAZIONE DI SANZIONI PER LE VIOLAZIONI DEL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DI BOVINI E BUFALINI.



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Dr. A. Tranquillo ASL CE/1 Dr. M. Gentile ASL CE/1 Tecnico Prevenzione G. Maglione ASL CE/1 APPLICAZIONE DI SANZIONI PER LE VIOLAZIONI DEL STEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DI BOVINI E BUFALINI. Il presente lavoro, vuole essere un pronto, rapido e sintetico aiuto per operatori, (medici veterinari, tecnici della prevenzione, ecc. che, quotidianamente, devono confrontarsi con una dura e difficile realtà: la zootecnia bovina e bufalina. Quando si riscontrava la mancata o l'irregolare identificazione e registrazione di bovini e bufalini, prima della pubblicazione del D.L.vo n.58/2004 e del Reg. CE n. 494/98, si applicavano le sanzioni disposte dai seguenti provvedimenti, ( circolare del M S. n. 11/96): Legge 9 giugno 1964, n. 615, in combinato con le disposizioni specifiche sulla bonifica sanitaria degli allevamenti, allorché l allevatore violava norme contenute nei DD. MM. 651/94, 592/95, 453/92, ecc., in materia di identificazione e di registrazione del bestiame, si applicava l art. 2 della legge 615/64, cosi come modificato dalla legge 33/68. Si erogava, a titolo di oblazione, come da legge 689/81, la sanzione amministrativa di 154,94 (da 77,47 a 774,68). Legge 218/88, art. 6 comma 3, che tutt'ora sanziona, genericamente, le violazioni al DPR 320/54, tranne quelle ricadenti nel campo di applicazione dell art.264 del TULLSS, poiché essa ha abrogato, tacitamente, l art.163 e quindi ogni riferimento all art 358 del TULLSS. Sanzione da applicarsi da 258,23 a 1291,14 oblazione 430,38. Decreto legislativo n. 196/99, specie per le violazione di cui all art. 3 del DPR 317/96 (mancata attivazione del registro di stalla), trovava applicazione, ma è tuttora attuabile, la sanzione prevista dall art. 358 del R.D. 27/luglio 1934, n. 1265 ( violazioni in genere in materia di sanità, igiene e prevenzione della diffusione di malattie infettive del bestiame), così come modificato dall art. 16 del D. L.vo 196/99, applicabile per tutti i regolamenti sprovvisti di dispositivo sanzionatorio proprio. Sanzione da 1549,37 a 9296,22 oblazione 3098,74. Tutt'ora applicabile, inoltre, é l'art. 32 comma 3 del D.L.vo 04/08/1999 n. 336 che punisce, con la sanzione amministrativa pecuniaria, da. 5.164,57 a. 30.987,41 oblazione 10.329,14 le violazioni ai comma 1 e 2 dell'art. 14. Tale articolo prevede l'obbligo, tra l'altro, di registrazione degli animali presso il Servizio Veterinario. Il D. L.vo 58/94 e il Reg. CE 494/98, invece, hanno introdotto propri e specifici dispositivi sanzionatori, per punire violazioni di identificazione e registrazione del bestiame bovino e bufalino. Il Regolamento CE n. 494 del 27/02/ 1998 reca modalità di applicazione del Reg. CE. n. 820/97 del Consiglio, (sostituito, successivamente, dal Reg. Ce. n. 1760/2000). INFRAZIONE Azienda con uno o più bov. privi dei requisiti previsti dall art. 3 del Reg. Ce 1760/2000 (doppio marchio auricolare, passaporto, registrazione registro az.). SANZIONE sequestro di tutta l azienda e blocco delle movimentazioni sia in entrata, che in uscita Se entro due giorni lavorativi, il detentore, non riesce a identificare un animale. Abbattimento e distruzione dello stesso senza alcuna indennità. Azienda con uno o piu animali, per i quali non vengono rispettate totalmente le regole dell art. 3 del Reg. Ce 1760/2000. Limitazione della movimentazione degli animali di cui trattasi. Quando non sono soddisfatti pienamente i requisiti previsti dall art.3 del Reg.Ce 1760/2000 per un numero di capi superiore al 20% dei presenti. Limitazione della movimentazione di tutti gli animali presenti in azienda. Per le aziende che detengono non più di 10 capi, di cui più di 2 non sono pienamente identificati a norma dell art. 3 del Reg. Ce 1760/2000. Limitazione della movimentazione di tutti gli animali presenti in azienda.

Qualora il detentore non rispetti di comunicare all Autorità competente nei tempi previsti, (7 gg.), le movimentazioni in entrata e in uscita all azienda, le nascite o i decessi con relativa data (art. 7 paraf. 1 secondo trattino del Reg. Ce n. 1760/2000). Blocco della movimentazione in entrata e in uscita degli animali. Schema di infrazioni e relative sanzioni previste dal Decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58. Infrazione ART 1 APPOZIONE DI MARCHI AURICOLARI - sanzione Mancata identificazione, con marchi auricolari, così come previsto dall'art. 4 commi 2,3,4 del Reg. CE n. 1760/2000 e dai DPR n. 437/2000, D. M. 31/1/2002, Reg. CE n. 2629/97, (venti giorni dalla nascita). Da euro 250,00 a 1.500,00 per ogni La mancata iscrizione di un capo in BDN, comporta anche l'applicazione delle capo, non regolarmente identificato. sanzioni previste dal Regolamento CE n. 494/98 e la mancata erogazione dei premi Oblazione euro 500,00, a capo. comunitari agli allevatori da parte degli Organismi Pagatori. Tanto è previsto dall'art.. 7 del Decreto 7/6/2002, approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina. Da euro 1000,00 a 6000,00 per Asportazione o sostituzione di marchi auricolari, senza preventiva autorizzazione ogni capo. del Servizio Veterinario competente (art.. 4 commi.5, 6, del Reg. CE n. 1760/2000). Oblazione euro 2000,00, a capo. ART. 2 FORNITURA DI MARCHI AURICOLARI - Distribuzione di marchi auricolari non conformi ai Reg. Ce n. 2629/97, Da euro 2.000,00 a 12.000,00. DPR 437/2000 o D.M. 31/1/2002. Oblazione euro 4000,00. Mancata denuncia all'autorità competente, da parte del fornitore che ne ha il Da euro 2.000,00 a 12.000,00. possesso, di furti o smarrimenti di marchi auricolari. Oblazione euro 4000,00. Possesso di marchi auricolari duplicati o distribuzione degli stessi senza alcuna Da euro 10.500,00 a 62.000,00. autorizzazione dell' Autorità competente. Oblazione euro 20.600,00. Mancato inserimento in BDN, dell'elenco di marchi auricolari distribuiti per ogni Da euro 1.000,00 a 6.000,00. singolo allevamento, così come previsto dall'art. 12 del D. L.vo n. 196/99, vedi art. Oblazione euro 2000,00. 9, comma 3 del D. M. 31/01/2002. Reiterazione delle infrazioni previste dal presente articolo: sanzione amministrativa raddoppiata, non ammesso pagamento in misura ridotta, cancellazione dall'elenco dei fornitori. Vedi art.8-bis della legge 24/11/1981, n. 689.

Infrazione sanzione Art. 3 CEDOLE IDENTIFICATIVE E PASSAPORTI. Da euro 100,00 a 600,00 per ogni Mancata trasmissione all'autorità competente, entro 7 gg. dall'applicazione del capo. marchio, della cedola identificativa di ogni matricola auricolare, ( art. 7 del Decreto Oblazione euro 200,00, a capo. 7/6/2002). Mancato inserimento in BDN, del numero del marchio auricolare, per i detentori Da euro 100,00 a 600,00 per ogni che non si avvalgono delle AA.SS.LL.,( 7gg., così come previsto dall'art. 7.1 del capo. Decreto 7/6/2002). Oblazione euro 200,00, a capo. REITERAZIONE DI INFRAZIONE PER I DUE CA CITATI DELL'ART. 3 : Sanzione amministrativa raddoppiata; non ammesso pagamento in misura ridotta. Spostamento, in entrata o in uscita, di animali sprovvisti di passaporto, ovvero in Da euro 300,00 a 1.800,00 per ogni assenza di cedola identificativa, prevista per i vitelli di età inferiore alle 4 settimane capo. di vita, (art. 4 comma 4 del DPR 437/2000) Oblazione euro 600, a capo. Da euro 250,00 a 1.500,00 per ogni Mancata trasmissione all'autorità competente, da parte del detentore o del capo. responsabile del macello del passaporto degli animali morti o abbattuti, (7 gg, art. Oblazione euro 500,00, a capo. 9 del Decreto 7/6/2002). Mancato inoltro al Servizio veterinario competente, da parte dei titolari dei macelli, Da euro 250,00 a 1.500,00 per ogni di quanto previsto dall'art. 8 del D.M. 31/1/2002 (comunicazione entro 7 gg. dei capo. capi macellati e distruzione dei relativi marchi). Oblazione euro 500,00, a capo. Mancata trasmissione, all'autorità competente del luogo di partenza, dei passaporti dei capi movimentati verso Paesi Terzi, art. 12.2 del Decreto 7/6/2002. Da euro 250,00 a 1.500,00 per ogni capo. Oblazione euro 500,00, a capo. Mancata istituzione del registro aziendale, così come previsto dall'art. 3 del D.P.R. 317/96. Da euro 3.000,00 a 18.000,00. Oblazione euro 6000,00. Omessa trascrizione e aggiornamento del registro aziendale, secondo le indicazioni Da euro 500,00 a 3.000,00. dell'art. 3 del D.P.R.30 /4/1996, N. 317. Oblazione euro 1000,00. Mancata comunicazione all'autorità competente, (7 gg), di tutte le movimentazioni, Da euro 100,00 a 600,00 per ogni compresa l'uscita per il macello, nei termini previsti dall'art. 7, comma 18, del capo. D.P.R.19/10/2000, n. 437 e dall'art. 7, commi 10 e 11del Decreto M. 31/01/2002. Oblazione euro 200,00, a capo. Omessa comunicazione del decesso di animali, (entro 7 gg. dall'evento), così come previsto dalla lettera e, comma 9, dell'art. 7 del Decreto M. 31/ gennaio 2002. Da euro 100,00 a 600,00 per ogni capo. Oblazione euro 200,00, a capo.

Infrazione sanzione Mancata denuncia, entro 2 giorni dalla scoperta, di furto o di smarrimento di passaporti o di marchi auricolari, così come previsto dal Decreto 7/6/2002). Da euro 600,00 a 3.500,00. Oblazione euro 1166,00. ART. 4. ACCERTAMENTO VIOLAZIONI E SANATORIA. L'Autorità che accerta le violazioni sanzionate dalla presente legge, deve indicare nel verbale gli illeciti evidenziati e le prescrizioni dettate. Quando in azienda, per la prima volta, vengono riscontrate le infrazioni ricordate, l'autorità accertante, sempre che le stesse siano sanabili e che il detentore dia garanzia di volersi adoperare per una corretta identificazione degli animali, dispone un termine, massimo 15 gg., fermo restando tempi inferiori previsti dai Regolamenti comunitari, affinché regolarizzi l'anagrafica accertata e contestata. Se il detentore, nel tempo prescritto, ottempera a quanto impostogli, le sanzioni sono estinte. Quando le infrazioni, sanzionabili a norma del D. L.vo n. 58/2004 e del Reg. Ce 494/98, sono riscontrate da medici veterinari, nel corso dei controlli effettuati ai sensi del Regolamento (CE) 2630/97, bisogna comportarsi nel modo seguente: Apportare o fare apportare dal detentore degli animali le dovute correzioni sui passaporti o sui registri, (apponendo firma e timbro su ogni correzione); Riportare la data del controllo, firma e timbro sul registro aziendale; Archiviare la documentazione dell esito del controllo, conservandola per non meno di 3 anni; Applicare le sanzioni; Riportare in BDN le informazioni generali, il tipo di infrazione, le sanzioni applicate, le osservazioni del medico veterinario e del detentore; inviare copia del verbale delle violazioni all Autorità competente per i premi PAC (Reg. Ce 3887/92 Reg. CE 132/99 Reg. Ce 2419/2001). Quando, invece, le infrazioni sono accertate dai Nas, dalla Guardia Forestale o da altri organi di controllo, essi devono trasmettere, immediatamente, i verbali di accertamento, con relative sanzioni, ai servizi veterinari competenti, al fine di permettere l'inserimento dei dati in BDN, alla voce controlli, e di consentire, l'applicazione corretto del comma 2 dell'art. 4 del D.lvo 58/2004.

La polizia giudiziaria. L' art. 57 c.p.p. e numerose leggi speciali ( art. 3 legge 283 del 30/4/1982 e art. 27 del D.P.R. 616/977) conferiscono al personale di vigilanza delle AA.SS.LL., nell'espletamento delle proprie funzioni, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Gli ufficiali e gli agenti di P.G. sono alle dirette dipendenze del Procuratore della Repubblica, a cui devono subordinazione ed obbedienza; essi devono perseguire fedeltà, segretezza, rettitudine e correttezza. Possono essere destinatari di sanzioni disciplinari, quali censura, sospensione dello stipendio, perdita dell'impiego. I reati più comuni, in cui possono incorrere sono: peculato, concussione, corruzione, abuso d'ufficio, rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio, omissione. Così come previsto dall'art. 55 del c.p.p., essi prendono notizia dei reati, impediscono che gli stessi vengano portati ad ulteriori conseguenze, cercano prove, gli autori dei reati, ricercano e raccolgono quanto possa servire per l'applicazione della legge penale, possono, inoltre, effettuare attività informale di ricerca, di accertamento di luoghi, cose e persone riguardanti il reato. Durante l'accertamento,essi, devono essere forniti di un documento che legittima la loro funzione e, nel contempo, provvedere: a qualificarsi; ad accertarsi dell' illecito; a contestare il presunto illecito ; a verbalizzare. L' atto scritto, (processo verbale), delle operazioni compiute deve contenere l'indicazione delle persone presenti, le circostanze di luogo e di tempo degli avvenimenti e dei fatti compiuti, le dichiarazioni acquisite.

Sanzioni in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria: sanzioni penali; sanzioni amministrative. Il legislatore ha ritenuto opportuno, negli ultimi tempi, adottare provvedimenti tesi a depenalizzare norme sanitarie che prevedevano solamente sanzioni penali, trasformando, così, molti illeciti da penali ad amministrativi: legge 24/12/1975, n.706; legge 24/11/1981, n. 689; decreto L.vo 30/12/1999, n. 507; legge Regione Campania 10/1/1983, n.13. Nel Dipartimento di Prevenzione delle AASSLL, sarebbe opportuno costituire un servizio settore depenalizzazione ufficio contenzioso, al fine di omogeneizzare i diversi tempi, previsti dalla normativa, per l'applicazione delle sanzioni. La procedura sanzionatoria prevede, in Regione Campania, l'esatta applicazione della legge 689/91 e successive modificazioni ed integrazioni e della legge regionale n. 13/83. In sintesi: La legge determina l'ammontare della sanzione ; l'accertatore applica la procedura di accertamento, contestazione, notifica della violazione e conseguentemente, archivia l'eventuale ricevuta del pagamento in misura ridotta, da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione o notifica, (art. 16 della legge n. 689/1981); nel caso di mancato pagamento o di presentazione di scritti difensivi o di altri documenti di (artt.17 e 18 legge 689/81), provvede a trasmettere tutti gli atti all' Autorità Competente a ricevere il rapporto; l'autorità Competente (Presidente di Giunta Regionale, Prefetto, Ufficio Provinciale del Commercio, Sindaco) decidono della liceità della sanzione e dell'archiviazione o meno del procedimento.

Linee programmatiche del procedimento sanzionatorio. accertamento violazione (art. 13 L. 689/81), effettuato, da medici, veterinari, tecnici della prevenzione, ecc. cioè soggetti deputati, per legge, alla vigilanza e controllo delle disposizioni per le quali è prevista una determinata sanzione; contestazione e/o notificazione (art.14 L. 689/81), l'accertatore deve contestare e trascrivere il processo verbale, in presenza del trasgressore, venendo meno tale possibilità, il verbale deve contenere le motivazioni della sua mancata ed immediata redazione (da notificare, poi, entro 90 gg. per i residenti in Italia e 360 per i residenti all'estero). Qualora la notifica non viene effettuata la sanzione si estingue nel tempo prescritto; pagamento in misura ridotta della sanzione (terza parte del massimo o se più favorevole, il doppio del minimo), entro 60 gg. dalla contestazione e/o notifica ( art. 6 legge regionale 13/83 o art. 16 L. 689/81). Il trasgressore deve, entro 10 gg. dall'avvenuto pagamento, presentare ricevuta all'ufficio accertante; Quando non viene effettuato il pagamento in misura ridotta, l'accertante deve presentare all'autorità competente a riceverlo, rapporto con le prove delle avvenute contestazioni e notifiche ( art. 7 legge regionale 13/1983 o art.17 legge 689/81); possibilità, entro 30 gg dalla data di contestazione e/o notificazione, che il trasgressore invii all'autorità competente, tramite l'ufficio o l'autorità che ha contestato l'infrazione, scritti difensivi, documenti, o richiesta di audizione, (art. 8 comma 2 della L.R.10/01/83 o art.18 della legge 689/81); l'autorità competente, nei 60 gg. seguenti, determina (a discrezione) la somma da pagare e ne intima il pagamento, oppure archivia gli atti, comunicando al trasgressore e all'accertante (art. 18 comma 2 della 689/81); l'ordinanza ingiunzione deve essere notificata entro 90 o 360 gg. dalla emissione, rispettivamente per i residenti in Italia o all'estero; il pagamento della somma statuita con ordinanza ingiunzione deve avvenire entro 30 gg. dalla notifica, (60 gg., se il trasgressore è residente all'estero); possibilità, su richiesta, di rateizzare la somma dovuta (da 3 a 30 rate mensili, non inferiore. 15,49); riscossione coatta, per il mancato pagamento, a norma dell'art. 27 della L.689/81; Ogni Regione detiene uno schedario dei trasgressori, a cui gli Enti delegati o subdelegati devono comunicare i provvedimenti adottati in materia di violazioni e relative sanzioni, il numero di sanzioni comminate e delle somme incassate; i proventi vanno alla Regione, Enti delegati o subdelegati, un quarto spetta agli agenti scopritori; Si ha prescrizione, dopo 5 anni, dalla data di accertamento della violazione. Informazioni, per la compilazione, del processo verbale di sanzioni amministrative pecuniarie. generalità, qualifica, ufficio dei verbalizzanti; luogo, data, ora dell'accertamento; contestazione o motivazione della mancata ed immediata contestazione; data di trascrizione del verbale; generalità del trasgressore, se identificato o se possibile; eventuali responsabili in solido, (vedi art. 6 legge n. 689/81); articolo della norma violata;

descrizione circostanziata della violazione; indicazione del minimo e del massimo della sanzione; indicazione della somma dovuta, a titolo di oblazione; modalità di pagamento; Autorità competente a ricevere il rapporto, a cui il trasgressore, può inviare scritti difensivi, documenti o essere ascoltato; indicazione di eventuali testi; sottoscrizione dei verbalizzanti. Gli scritti difensivi possono riguardare: motivazioni che il trasgressore ritiene utili e attenuanti in materia; accertamento non corretto; processo verbale non stilato nei modi di legge; documenti comprovanti quanto dichiarato, ecc. L'Autorità competente, può chiedere all'accertatore, eventuali contro deduzioni riguardanti i fatti inerenti la violazione. L'Autorità competente dovrebbe archiviare il rapporto, solamente nei casi di infondatezza dell'accertamento: illegittimità degli atti amministrativi ( es. mancata contestazione o tempi non rispettati); per sopraggiunto pagamento; inesistenza del dispositivo sanzionatorio per il fatto accertato; violazione commessa in stato di necessità o di legittima difesa; compimento dell'infrazione in modo fortuito o per causa di forze maggiori; mancanza di intendere e di volere del trasgressore, all'atto della violazione; indicazione non precisa dell'autore dell'illecito; violazione non determinata da colpa, ecc. Informazioni da inviare all'autorità competente (rapporto), quando il trasgressore non provvede al pagamento dell'oblazione. generalità, domicilio, residenza del trasgressore e/o degli obbligati in solido; descrizione dell'infrazione compiuta; luogo dove è stata effettuata la violazione; norma violata; sanzione edittale dovuta, per la specifica violazione; notizie sulla contestazione/notifica del processo verbale; informazioni od eventuali pareri tecnici, per l'emanazione dell'ordinanza ingiunzione o per la quantificazione della somma; indicazioni riguardanti il trasgressore, che entro 30 gg. dalla notifica del dispositivo, può presentare opposizione all'ordinanza - ingiunzione, presso il Tribunale del luogo ( vedi artt. 22, 22 bis della legge 689/91, così come modificati dagli artt. 97, 98 del D. L.vo 507/99.

PROSPETTO PER L'APPLICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCERTAMENTO Contestazione / Notifica (entro 90 giorni) Scritti difensivi Aut.Comp. (entro 30 gg) NO Oblazione Pagamento? (entro 60 gg) chiusura ricevuta di pagamento NO Parere favorevole? NO Ordinanza Ingiunzione (60 gg dalla ricezione del rapporto) Oblazione Pagamento? (entro 60 gg) Archiviazione pratica NO Ricorso Autorità Giudiziaria? (entro 30 gg dalla notifica provvedimento) Esito favorevole? NO NO Riscossione coatta

FAC-MILE DI VERBALE,LEGGE 689/81 REGIONE CAMPANIA AZIENDA SANTARIA LOCALE DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE UNITA OPERATIVA VETERINARIA DISTRETTO N. DI PROT. N. del verbale n. li Processo verbale di accertamento di illecito amministrativo a carico di: Sig. nato a il residente a via n. L'anno, il giorno del mese di, alle ore i sottoscritti si sono recati presso l'azienda sita nel comune di via codice aziendale di cui è proprietario/detentore il signor nato a e residente alla via ed hanno accertato che in violazione all'art. L'interessato è stato reso edotto che, ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, ha facoltà di oblare, con effetto liberatorio, pagando a, ASL servizio tesoreria, sul c/c postale n., entro 60 giorni dalla data di contestazione o di notifica, la somma di più spese postali pari a per la violazione commessa, indicando nella causale del versamento, la data ed il numero di verbale. L'attestazione del versamento effettuato, deve pervenire a questa Unità Operativa Veterinaria entro 10 giorni, dall'avvenuto pagamento. Trascorso, inutilmente, il termine citato sarà interessata l'autorità competente per l'emissione dell'ordinanza di ingiunzione. Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/81, entro il termine di 30 giorni dalla contestazione e/o notifica del presente verbale, il trasgressore, può far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto,, tramite lo Scrivente Servizio, scritti difensivi e documenti o può chiedere di essere ascoltato dalla medesima Autorità. La violazione è stata contestata, in data, direttamente al signor o si provvederà a notificarla a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Fatto, letto, sottoscritto dagli accertatori e dall'interessato, a cui viene rilasciata una copia. Il trasgressore I verbalizzanti

REGIONE CAMPANIA Azienda Sanitaria Locale Dipartimento di prevenzione Unità operativa veterinaria Distretto n. di Processo verbale ai sensi del D.L.vo n. 58 del 29/01/2004, (primo accertamento). L'anno addì del mese di alle ore i sottoscritti, in servizio di vigilanza e ispezione, si sono recati presso l'allevamento bovino/bufalino, codice aziendale sito in via Comune,fatto conoscere il motivo del sopralluogo, al signor proprietario/detentore degli animali, nato a il residente a via n. hanno proceduto al controllo dei bovini/bufalini dell'allevamento per verificarne la corretta registrazione ed identificazione. I sottoscritti hanno accertato le violazioni elencate: Quindi, ai sensi dell'art. del D.l.vo n. 58 del 29 /01/2004 vengono intimate le seguenti prescrizioni: che devono essere, obbligatoriamente, regolarizzate nel termine massimo di 15 giorni, a partire dalla data del presente verbale. Il proprietario/detentore dell'allevamento, viene reso edotto che, qualora non provvede nel tempo previsto, a quanto ordinato, gli saranno applicate le sanzioni dovute, a norma dell'art. del D. L.vo. n. 58 del 29/01/2004. Una copia del presente verbale viene consegnata, previa lettura, al signor e l'altra viene conservata agli atti di ufficio. Il proprietario/detentore, presente all'atto del controllo, dichiara Fatto, letto, confermato e sottoscritto. Il proprietario/detentore I verbalizzanti

FAC-MILE DI VERBALE, LEGGE 13/83 REGIONE CAMPANIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE UNITA OPERATIVA VETERINARIA DISTRETTO N. DI Verbale n. del Comune di Processo verbale per violazione art. del Natura dell'infrazione TRASGRESSORE Sig. nato il a e residente identificato a mezzo Il giorno alle ore i sottoscritti presso hanno accertato che il signor, commettendo infrazione agli artt. di legge indicati, soggiace alla sanzione amministrativa di seguito riportata: art. e/o artt. violato/i, violazione, art e/o artt. che prevede la sanzione, minimo, massimo, importo più favorevole al trasgressore ammontare della sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 6 I comma L. R. 13/83, totale. Allo stesso viene comunicato che, ai sensi dell'art. 8 I comma della legge regionale n. 13 del 10/01/1983, entro il termine di 30 giorni dalla data della notifica, può produrre scritti difensivi e/o richiesta di audizione al tramite. Di quanto sopra, non essendo stato possibile la redazione contestuale per e per i successivi accertamenti del caso, ad ogni effetto di legge, si è redatto oggi il presente verbale che sarà notificato all'interessato nei termini, di legge. Il versamento della somma di, dovrà essere effettuato sul c.c.p. intestato al Servizio Tesoreria ASL, indicando nella causale del versamento la data e il numero di verbale. In caso di mancato pagamento entro il termine di 60 gg. dalla data di contestazione o notifica, si procederà ai sensi degli artt. 7 e seguenti della legge regionale 13/83. Entro 10 gg. dall'avvenuto pagamento, pena la decadenza dei benefici di cui al I comma dell'art. 6 della legge regionale 13/83 dovrà essere data prova, mediante esibizione dell'attestato di versamento al Servizio Veterinario Distretto di IL TRASGRESSORE I VERBALIZZANTI RELATA DI NOTIFICA Il sottoscritto in data ha notificato il presente verbale al sig consegnandone copia nelle mani in qualità identificato mediante PER RICEVUTA IL NOTIFICATORE