Modulo 5 L impresa UNITÀ 1 IMPRENDITORE E IMPRESA

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UNITÀ 1 IMPRENDITORE E IMPRESA Impresa Classificazione delle imprese Caratteri art. 2082 c.c. Titolarità dell impresa Gli statuti dell imprenditore In base ai soggetti In base alle dimensioni Attività economica Attività organizzata Attività professionale Attività creativa di ricchezza Il criterio formale della spendita del nome Imprese pubbliche Imprese private L impresa familiare è, sotto il profilo giuridico, colui che esercita professionalmente un attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (art. 2082 c.c.). I caratteri indicati dal c.c. che qualificano l attività dell imprenditore sono: attività economica, cioè svolta con criteri di economicità in modo tale da consentire di coprire con i ricavi i costi sostenuti per realizzarla; attività organizzata, mediante un complesso di fattori produttivi; attività professionale, cioè svolta in in modo abituale, non occasionale; attività creativa di ricchezza, che produce per il mercato, non per l autoconsumo. La definizione di impresa si ricava facilmente da quella di imprenditore. Pertanto l impresa è l attività esercitata dall imprenditore. Giuridicamente si tratta di un attività (l organizzazione dei fattori produttivi) consistente in una serie di atti coordinati e diretti alla produzione o allo scambio di beni o servizi. Titolare dell impresa, a cui fa capo quindi l intero rischio economico, è l imprenditore. Per i- dentificarlo tra i vari soggetti che operano nell impresa si ricorre al criterio formale della spendita del nome: è imprenditore colui nel cui nome l impresa è esercitata. Le imprese vengono classificate in vario modo. Tale classificazione è rilevante ai fini della determinazione della disciplina da applicare (statuti). Accanto a uno statuto generale dell imprenditore, comprendente il complesso delle norme che si rivolgono a tutti gli imprenditori, vi sono vari statuti speciali relativi a determinate categorie di imprenditori. In base ai soggetti, si distingue tra imprese pubbliche e imprese private. Queste ultime hanno come titolare una persona fisica (impresa individuale) o un ente privato (impresa collettiva); tra le imprese collettive ricordiamo le società a cui saranno dedicati specifici moduli. Le imprese sono pubbliche quando l imprenditore titolare è un ente pubblico che le gestisce in vista del conseguimento di un interesse collettivo. L impresa familiare è un impresa individuale nella quale collaborano, accanto al titolare, il coniuge o i suoi parenti entro il terzo grado o i suoi affini entro il secondo grado (art. 230 bis c.c.). Ai familiari collaboratori sono riconosciuti particolari diritti. In base alle dimensioni, si distinguono le piccole imprese dalle imprese non piccole. 1 Modulo 5 Unità 1

In base all attività svolta Il piccolo imprenditore L artigiano agricolo commerciale (M5, U.D. 2) La nozione di piccola impresa si ricava dalla definizione di piccolo imprenditore contenuta nell art. 2083 c.c.: sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Il criterio della prevalenza del lavoro proprio dell imprenditore (sul capitale impiegato e sul lavoro altrui) è utilizzato come criterio generale di identificazione della piccola impresa. Per l artigiano è previsto un particolare statuto derivante dalla legge quadro dell artigianato (443/1985) la quale fissa i principi cui dovranno attenersi le Regioni nel legiferare. In base all attività svolta, si distingue tra imprese agricole e imprese commerciali. Anche in questi casi la nozione si ricava dalle definizioni di imprenditore fornite dal codice. agricolo è colui che esercita un attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all allevamento del bestiame e attività connesse. Dell imprenditore commerciale si tratta in u- na successiva unità. Modulo 5 Unità 1 2

UNITÀ 2 L IMPRESA COMMERCIALE commerciale Statuto dell imprenditore commerciale È imprenditore commerciale quello che esercita una delle seguenti attività elencate dall art. 2195 c.c.: industriale diretta alla produzione di beni o servizi; intermediaria nella circolazione dei beni; di trasporto per terra, per acqua o per aria; bancaria o assicurativa; attività ausiliarie delle precedenti. L imprenditore commerciale (non piccolo) è sottoposto a un regime normativo particolarmente rigoroso che si aggiunge a quello generale comune a tutti gli imprenditori (Statuto dell imprenditore commerciale). Capacità per l esercizio dell impresa L iscrizione nel registro delle imprese La tenuta obbligatoria di scritture contabili Particolari collaboratori subordinati Pubblicità legale Institori 4 Procuratori 4 Commessi 4 Per esercitare l impresa commerciale è necessaria la piena capacità di agire. Gli incapaci possono tuttavia, previa autorizzazione giudiziaria, continuare l esercizio di un impresa già iniziata per il tramite dei loro rappresentanti legali (genitori, tutore), se incapaci assoluti, o con l assistenza del curatore, se relativi. L emancipato può inoltre essere autorizzato anche a iniziare l impresa. Per le imprese commerciali, in conseguenza dell importanza economica del loro agire e dei numerosi soggetti coinvolti, sono previste particolari forme di pubblicità. In particolare, a tale scopo, il codice civile (art. 2188 c.c.) ha previsto l istituzione del registro dell imprese nel quale devono iscriversi tutti i fatti e gli atti inerenti all esercizio dell impresa ritenuti rilevanti per i terzi (inizio e cessazione dell impresa, nomina dei procuratori ecc.). Il registro è stato attuato nel 1996 e si compone di una sezione ordinaria, per le iscrizioni previste dal codice civile, e di una sezione speciale aggiuntiva con funzioni di pubblicità notizia. L iscrizione nel registro (sezione ordinaria) ha efficacia di pubblicità dichiarativa: serve cioè a rendere opponibile gli atti ai terzi ma non è requisito necessario per assumere la qualifica di imprenditore. L imprenditore commerciale è poi obbligato a tenere, nel rispetto di modalità stabilite dalla legge, determinate scritture contabili. Tali scritture fanno prova contro l imprenditore anche se irregolarmente tenute; fanno prova a favore soltanto nei confronti di altri imprenditori e se regolarmente tenute. L imprenditore nella sua attività si avvale di collaboratori autonomi e subordinati. Tra questi ultimi meritano particolare attenzione tre figure dotate di speciali poteri di rappresentanza: institori, procuratori e commessi. 3 Modulo 5 Unità 2

UNITÀ 3 LA CRISI DELL IMPRESA COMMERCIALE Le procedure concorsuali Caratteri Ufficialità Universalità Concorsualità Per l insolvenza dell imprenditore commerciale, in considerazione dell importanza degli interessi coinvolti e del numero dei creditori, sono previste apposite procedure concorsuali. Si tratta di particolari procedure esecutive a- venti i caratteri dell ufficialità (possono essere iniziate d ufficio e si svolgono sotto il controllo delle autorità statali), dell universalità (colpiscono tutti i beni del debitore) e della concorsualità (la procedura è unica per tutti i creditori ed è finalizzata a soddisfarli tutti insieme). Fallimento Presupposti Soggettivo Oggettivo Il fallimento è la più diffusa procedura concorduale. È una procedura giudiziaria di esecuzione forzata sul patrimonio dell imprenditore insolvente allo scopo di ripartirne il ricavato tra i creditori attuando tra gli stessi la parità di trattamento. Due sono i presupposti per la dichiarazione di fallimento: la qualità di imprenditore commerciale non piccolo (presupposto soggettivo), e lo stato di insolvenza (presupposto oggettivo). Quest ultimo consiste nell impossibilità di soddisfare alla scadenza e con mezzi normali di pagamento le obbligazioni assunte. Iniziativa e dichiarazione Il fallimento viene dichiarato con sentenza del tribunale del luogo dove l imprenditore ha la sede principale dell impresa. L iniziativa per tale dichiarazione è riservata dalla legge ai creditori, allo stesso debitore e al pubblico ministero. Organi del fallimento Effetti Tribunale fallimentare Giudice delegato Curatore fallimentare Comitato dei creditori Per il fallito Per i creditori La procedura di fallimento comporta lo svolgimento di un attività complessa diretta a formare la massa passiva e la massa attiva, a liquidare l attivo e a ripartirlo tra i creditori. Allo svolgimento di queste attività provvedono i cosiddetti organi del fallimento: tribunale fallimentare (organo supremo investito dell intera procedura), giudice delegato (organo di direzione e di controllo), curatore fallimentare (organo esecutivo) e comitato dei creditori (organo rappresentativo dei creditori con funzioni consultive). Il fallimento produce effetti per il fallito, per i creditori, sugli atti pregiudizievoli ai creditori e sui rapporti giuridici preesistenti. Gli effetti per il fallito sono di natura patrimoniale (spossessamento, cioè perdita del potere di amministrare e disporre dei propri beni) e personale (limitazioni alla libertà personale). I creditori, per tutta la durata della procedura fallimentare, non possono iniziare azioni esecutive individuali; i crediti pecuniari si considerano scaduti ed esigibili, anche se hanno una scadenza diversa, e cessano di produrre interessi. Modulo 5 Unità 3 4

La procedura fallimentare La chiusura del fallimento Le altre procedure concorsuali Per gli atti compiuti Sui rapporti in corso Fasi Esdebitazione Concordato preventivo Liquidazione coatta amministrativa Amministrazione straordinaria delle grandi imprese Gli atti compiuti dal fallito nell imminenza del fallimento, cioè nel cosiddetto periodo sospetto (uno o due anni antecedenti), sono dichiarati i- nefficaci di diritto per il fallimento oppure sono assoggettati all azione revocatoria fallimentare con la quale il curatore può ottenere dal giudice la pronuncia della loro inefficacia. La sentenza dichiarativa di fallimento, infine, produce conseguenze sui rapporti contrattuali in corso, cioè sui contratti già conclusi ma non ancora eseguiti da entrambe le parti; la loro sorte è variamente prevista dalla legge fallimentare. La procedura fallimentare è l insieme degli atti, delle attività e delle operazioni compiute dagli organi fallimentari al fine di realizzare la migliore soddisfazione degli interessi dei creditori concorsuali. Essa si svolge attraverso determinate fasi: 1) custodia e amministrazione del patrimonio del fallito; 2) accertamento del passivo; 3) liquidazione dell attivo; 4) ripartizione dell attivo. In presenza di determinati fatti espressamente previsti dalla legge (mancanza o estinzione del passivo, completa ripartizione o insufficienza dell attivo), si verifica la chiusura del fallimento. Per favorire l imprenditore uscito dalla procedura fallimentare è stata istituita l esdebitazione, che consiste nella liberazione del fallito persona fisica dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali che non hanno avuto una totale soddisfazione dei loro crediti da un attivo da ripartire che si è dimostrato insufficiente. Il fallimento può cessare anche in seguito a un accordo, omologato dal tribunale, tra il fallito e i suoi creditori (concordato fallimentare). Accanto al fallimento, esistono altre procedure concorsuali. Il concordato preventivo è un accordo giudiziale tra creditori e imprenditore insolvente volto a soddisfare integralmente i creditori privilegiati e in misura percentuale i creditori chirografari, al fine di evitare il fallimento. La liquidazione coatta amministrativa è una procedura di liquidazione analoga a quella fallimentare, che è diretta da organi amministrativi e non giurisdizionali; viene disposta quando un certo tipo di impresa (pubblica o comunque coinvolgente interessi nazionali) cade in stato di insolvenza oppure in grave irregolarità di funzionamento. L amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi è una procedura concorsuale simile alla liquidazione coatta; trova applicazione per le imprese di rilevanti dimensioni ed è diretta a preservare la continuità delle imprese per garantire i posti di lavoro. 5 Modulo 5 Unità 3

UNITÀ 4 L AZIENDA Azienda I beni aziendali Materiali Segni distintivi Le creazioni dell ingegno La ditta L insegna Il marchio Le invenzioni Diritto morale e diritto patrimoniale Il brevetto L azienda è il complesso dei beni organizzati dall imprenditore per l esercizio dell impresa (art. 2555 c.c.). Essa è composta di vari elementi: beni materiali (immobili, mobili, macchine, merci ecc.), beni immateriali (avviamento, segni distintivi dell impresa, creazioni dell ingegno). I segni distintivi dell azienda hanno la funzione di identificare l imprenditore sul mercato e di consentire ai consumatori e agli utenti di distinguere fra i prodotti e le imprese concorrenti. Segni distintivi sono la ditta, l insegna e il marchio. Purché dotati di capacità distintiva, essi attribuiscono al titolare un diritto di esclusiva: nessun imprenditore concorrente, cioè, potrà farne uso. La ditta è il nome sotto il quale l imprenditore esercita la sua impresa. Può essere formata in vario modo ma in ogni caso deve contenere almeno il cognome o la sigla dell imprenditore individuale. Si distingue tra ditta originaria, creata e utilizzata dallo stesso imprenditore, e ditta derivata, creata da un imprenditore e trasmessa, insieme all azienda, a un altro. La ditta non può mai essere trasferita separatamente dall azienda. L insegna è il segno distintivo che contraddistingue i locali in cui viene esercitata l impresa. Può contenere parole di fantasia, immagini e non è necessario che riporti il nome dell imprenditore. Come la ditta, l insegna può essere trasferita solo con l azienda. Il marchio è il segno distintivo dei prodotti di un impresa. Contraddistingue, oltre i prodotti, anche i servizi (marchio di servizi) e può essere apposto dallo stesso fabbricante (marchio di fabbrica) o dal rivenditore (marchio di commercio). Per ottenere la massima tutela contro eventuali contraffattori e imitatori, l imprenditore deve registrare il marchio presso l Ufficio centrale dei brevetti (marchio registrato). Oltre ai segni distintivi, sono beni immateriali costitutivi dell azienda anche le creazioni dell ingegno. Si tratta delle invenzioni industriali, dei modelli di utilità e disegni ornamentali e delle opere dell ingegno letterarie, artistiche e scientifiche. L invenzione è la nuova soluzione di un problema tecnico atta a concrete realizzazioni nel campo industriale. All autore dell invenzione spettano il diritto morale (indisponibile, imprescrittibile) di essere riconosciuto autore dell invenzione, e il diritto patrimoniale (disponibile) di attuare in esclusiva l invenzione e di trarne tutte le utilità economiche nel territorio di uno o più Stati. Il diritto patrimoniale si acquista con il brevetto. Il brevetto viene concesso, su domanda, dall Ufficio centrale dei brevetti presso il ministero dello Sviluppo economico, e ha la durata di venti anni senza poter essere rinnovato e prorogato. Per essere brevettata l invenzione deve avere i requisiti dell industrialità (applicabilità all industria), novità (carattere originale e creativo) e liceità (non contraria all ordine pubblico, buon costume e norme imperative). Modulo 5 Unità 4 6

Il trasferimento dell azienda La tutela della libertà di concorrenza Il divieto di concorrenza dell alienante La normativa antitrust Limitazioni alla libera concorrenza Divieto di concorrenza sleale Le invenzioni del lavoratore I modelli Il diritto d autore L avviamento Le invenzioni effettuate dai prestatori di lavoro nello svolgimento del rapporto di lavoro sono sottoposte a una disciplina particolare: mentre il diritto morale viene sempre riconosciuto all inventore, quello patrimoniale spetta di solito al datore di lavoro. I modelli di utilità sono le invenzioni atte a conferire a macchine, a parti di macchine o a strumenti una maggiore efficacia. I modelli o i disegni ornamentali sono nuovi modelli o disegni che conferiscono uno speciale ornamento a determinati prodotti industriali. Anche all inventore dei modelli sono riconosciuti il diritto morale e il diritto patrimoniale. All autore delle opere dell ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative ecc. spetta un duplice diritto (diritto d autore): un diritto morale di essere riconosciuto l autore dell opera (inalienabile, imprescrittibile) e un diritto di natura patrimoniale (alienabile, temporaneo: dura fino a 70 anni oltre la morte dell autore) di utilizzare in esclusiva l opera. L avviamento è la capacità dell azienda di produrre un reddito; dipende dalle capacità organizzative dell imprenditore, dall ubicazione dei locali, dalla fiducia di cui l imprenditore gode presso le banche e i clienti ecc. Più che un elemento dell azienda viene considerato come una sua qualità. La legge tutela in vario modo l avviamento. L azienda, quale complesso unitario, composta di elementi di vario genere, può essere oggetto di negozi di tipo diverso con i quali l imprenditore trasferisce ad altri la propria azienda (vendita, permuta, donazione) oppure costituisce su di essa, a favore di terzi, un diritto di godimento reale (usufrutto) o personale (affitto). Il trasferimento dell azienda comporta il trasferimento di tutti i beni aziendali, nonché la successione nei contratti che assicurano il godimento dei beni aziendali non di proprietà, la successione nei debiti e nei crediti dell alienante. A chi trasferisce l azienda la legge fa divieto di iniziare una nuova attività in concorrenza con l azienda ceduta per un periodo non superiore di 5 anni. Si tratta di un limite legale al principio generale della libertà di concorrenza. La libertà di concorrenza è un principio riconosciuto dalla stessa Costituzione per l importante funzione sociale che svolge. Allo scopo di evitare restrizioni del libero gioco della concorrenza, l Unione europea e lo Stato italiano hanno predisposto apposite normative antitrust. La libertà di concorrenza può subire limitazioni di vario genere, sia per opera della legge (limitazioni legali), sia per volontà degli stessi imprenditori (limitazioni convenzionali). Tra queste ultime ricordiamo i patti di non concorrenza e i consorzi. La concorrenza, benché libera, deve esercitarsi con metodi leali. Il codice vieta gli atti di concorrenza sleale (atti di vanteria, di denigrazione e di scorrettezza professionale). 7 Modulo 5 Unità 4