Previdenza professionale. Informazioni utili sul 2 pilastro/



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Previdenza professionale Informazioni utili sul 2 pilastro/ Previdenza professionale obbligatoria (LPP) in Svizzera Stato gennaio 2015

Sommario Il 2 pilastro nel sistema previdenziale svizzero 3 Obbligo di contribuzione previsto dalla legge 4 Salario assicurato obbligatoriamente 6 Prestazioni della LPP 8 Esempio di certificato della cassa pensione 10 Basi per il finanziamento 12 Diritto all avere della cassa pensione 14 Altri capisaldi della LPP 16 AXA non si assume alcuna responsabilità in merito all esaustività e alla correttezza dei dati del presente documento. A tal riguardo fanno sempre stato le vigenti leggi e ordinanze. Stato gennaio 2015.

Il 2 pilastro nel sistema previdenziale svizzero/ La Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP) è una legge quadro contenente prescrizioni minime per gli istituti di previdenza. In Svizzera l assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità si fonda sul cosiddetto sistema dei tre pilastri previsto dalla Costituzione federale. Il 2 pilastro serve a garantire il mantenimento del tenore di vita dei soggetti attivi e dei loro familiari. È strutturato in una parte obbligatoria e in una sovraobbligatoria (facoltativa). La struttura del sistema previdenziale svizzero Previdenza commisurata alle esigenze 1 pilastro Previdenza statale Obbligatoria 2 pilastro Previdenza professionale Facoltativa 3 pilastro Previdenza privata AVS/AI Prestazioni complementari (PC) Obbligatoria LPP/LAINF Previdenza sovraobbligatoria Previdenza vincolata (pilastro 3a) Previdenza libera (pilastro 3b) Responsabilità dello Stato Contributi AVS/AI Datore di lavoro e dipendenti: 50 % cad. Indipendenti e persone che non svolgono un attività lucrativa: a totale carico dell assicurato Contributi PC Finanziati con le entrate fiscali della Confederazione e dei cantoni Responsabilità del datore di lavoro Contributi LAINF Infortuni professionali: datore di lavoro Infortuni non professionali: dipendenti Contributi LPP Datore di lavoro e dipendenti: il contributo del datore di lavoro deve essere almeno pari a tutti i contributi versati dai suoi dipendenti. Indipendenti: a totale carico dell assicurato Responsabilità personale A totale carico dell assicurato (per colmare eventuali lacune previdenziali individuali) Rendita di vecchiaia Rendita per figli Rendita d invalidità Rendita per figli d invalido Rendita per vedove/vedovi Rendita per orfani Indennità giornaliera Rendita/capitale di vecchiaia Rendita per figli di pensionato Rendita d invalidità Rendita per figli d invalido Rendita per vedove/vedovi Rendita per orfani Soluzione assicurativa o bancaria Risparmi e valori patrimoniali di ogni tipo 3

Obbligo di contribuzione previsto dalla legge/ La responsabilità di una corretta copertura assicurativa nella componente obbligatoria della previdenza professionale spetta ai datori di lavoro svizzeri. Datore di lavoro Chi impiega personale soggetto all obbligo dell assicurazione nel 2 pilastro deve versare almeno la metà dei contributi dovuti alla previdenza professionale. Dipendenti Devono essere assicurati obbligatoriamente i dipendenti che percepiscono un salario annuo AVS superiore a CHF 21 150. ( 6 8 dell importo massimo della rendita di vecchiaia AVS risultante all 1.1.2015). Sono assicurati: i rischi di decesso e d invalidità dal 1 gennaio successivo al compimento del 17 anno d età le prestazioni di vecchiaia dal 1 gennaio successivo al compimento del 24 anno d età Indipendenti I lavoratori indipendenti hanno la possibilità di affiliarsi facoltativamente alla LPP. Disoccupati Dal 1 luglio 1997 la previdenza professionale è obbligatoria anche per quei disoccupati che hanno diritto alle indennità giornaliere dell assicurazione contro la disoccupazione e che hanno un salario giornaliero determinante (indennità giornaliera di disoccupazione, eventualmente sommata al guadagno accessorio oppure al guadagno conseguito seguendo un programma occupazionale) superiore all importo limite di CHF 81.20. La previdenza comprende la copertura in caso d invalidità e di decesso (senza previdenza per la vecchiaia). Eccezioni: contratti di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a 3 mesi attività esclusivamente accessoria (se si è già assicurati obbligatoriamente tramite l attività lucrativa principale o se si esercita un attività lucrativa indipendente a titolo principale) in caso d invalidità di almeno il 70 % Circa una donna su due, ma solo un uomo su sette lavorano a tempo parziale. 4

Durata dell assicurazione Inizio L assicurazione obbligatoria decorre dal momento in cui inizia il rapporto di lavoro; per i beneficiari d indennità giornaliere dell assicurazione contro la disoccupazione, invece, l inizio decorre dal primo giorno in cui vengono versate le indennità. Copertura suppletiva Dopo lo scioglimento del rapporto di previdenza la persona rimane assicurata per un mese per i rischi d invalidità e di decesso presso il suo istituto di previdenza (copertura suppletiva). Se essa inizia un nuovo rapporto di lavoro prima che scada questo mese, è competente il nuovo istituto di previdenza. Fine L obbligo di assicurazione termina quando viene raggiunta l età ordinaria di pensionamento, sciolto il rapporto di lavoro o non viene più conseguito il salario minimo. Termina anche quando la persona assicurata non ha più diritto alle indennità giornaliere dell assicurazione contro la disoccupazione perché il relativo termine quadro è scaduto. Status lavorativo Grado di occupazione 5,0 % Donne 41,4 33,2 25,4 13,2% 79,8 % 2,1% Indipendenti Familiari che lavorano nell azienda Dipendenti Apprendisti Uomini Totale 85,7 8,7 65,3 20,0 14,7 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tempo pieno 90 100 % Tempo parziale 50 89% Tempo parziale inferiore a 50% 5,5 Fonte: UST 2014 Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS) 2013 Fonte: UST 2014

Salario assicurato obbligatoriamente/ La LPP stabilisce le prescrizioni minime. Tutte le casse pensione devono pertanto versare la componente obbligatoria del 2 pilastro. Inoltre, il cosiddetto regime sovraobbligatorio consente di usufruire di prestazioni supplementari. Salario annuo assicurato Il salario assicurato (detto anche salario coordinato) è quella parte del salario annuo AVS compresa fra i 7 8 e il triplo dell importo massimo della rendita annua di vecchiaia AVS vigente in quel momento (dall 1.1.2015 compresa fra CHF 24 675. e CHF 84 600., quindi al massimo CHF 59 925. ). Se il salario coordinato così calcolato è inferiore a 1 8 dell importo massimo della rendita di vecchiaia AVS (dall 1.1.2015 pari a CHF 3 525. ) deve essere arrotondato a questa somma. Importi limite Il Consiglio federale può adattare gli importi limite determinanti per la previdenza professionale obbligatoria agli aumenti della rendita minima di vecchiaia AVS. Per stabilire il limite superiore del salario assicurato è possibile tener conto della generale evoluzione dei salari. Il salario assicurabile dei dipendenti o il reddito assicurabile dei lavoratori indipendenti è limitato al decuplo dell importo limite superiore (= CHF 846 000. ). 6

Salario coordinato Le componenti salariali superiori al limite massimo LPP non sono coperte dalla parte obbligatoria del 2 pilastro. 15 400. CHF 84 600. Salario coordinato = Salario LPP = Salario assicurato 59 925. 59 925. 25 325. CHF 24 675. 3 525. * 3 525. * 21 150. 24 675. 24 675. 24 675. 24 675. Salario AVS 21 151. 28 200. 50 000. 84 600. 100 000. * Per gli importi compresi tra CHF 21 151. e CHF 28 200., il salario minimo assicurato LPP è costantemente pari a CHF 3525.. Componente salariale non assicurata obbligatoriamente Salario coordinato (salario LPP assicurato obbligatoriamente) Componente salariale libera senza obbligo di assicurazione 7

Prestazioni della LPP/ Tutte le persone impiegate ricevono ogni anno un certificato della cassa pensione. Questo dà informazioni in merito alle prestazioni obbligatorie e a eventuali prestazioni sovraobbligatorie attese. I dati contenuti in questo opuscolo si riferiscono unicamente alla previdenza professionale obbligatoria secondo la legge. Per la vecchiaia Rendita di vecchiaia Il diritto alla rendita di vecchiaia inizia normalmente a 65 anni compiuti per gli uomini e a 64 anni compiuti per le donne. Il regolamento della cassa pensione/ dell istituto di previdenza può prevedere che il diritto alla rendita sorga al termine dell attività lavorativa, al più presto però al compimento del 58 anno di età. L ammontare della rendita di vecchiaia dipende: dall avere di vecchiaia disponibile all età di pensionamento; dall aliquota di conversione in percentuale applicata all avere di vecchiaia. Tasso di interesse minimo per l avere di vecchiaia Aliquota di conversione minima per l età ordinaria di pensionamento L avere di vecchiaia è formato: dalle prestazioni di libero passaggio trasferite; dagli accrediti di vecchiaia; il tasso di conversione minimo all età di 65 anni (uomini) o di 64 anni (donne) ammonta al 6,8%. L ordinanza del Consiglio federale stabilisce che: il tasso d interesse minimo applicato all avere di vecchiaia è dell 1,75 % (2015); l aliquota minima di conversione all età di 65 anni (uomini) o di 64 anni (donne) ammonta al 6,8 %. In caso di pensionamento anticipato o differito il tasso di conversione viene adattato a seconda della circostanza. Donne (64) /Uomini (65) 1,75 % 6,8 % (Stato 2015) Rendita per figli di pensionato Le persone che ricevono una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita per figli di pensionato per ogni figlio. Le premesse da soddisfare per ottenere la rendita sono identiche a quelle della rendita per orfani. La rendita per figli di pensionato corrisponde per ogni figlio al 20 % della rendita di vecchiaia. 8

Per l invalidità Rendita d invalidità Hanno diritto alla rendita d invalidità le persone assicurate diventate invalide prima di raggiungere l età di pensionamento. Base di calcolo: avere di vecchiaia accumulato fino al sorgere del diritto alla rendita d invalidità somma dei futuri accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti all età di pensionamento (senza interessi) L avere di vecchiaia determinante è convertito in una rendita d invalidità mediante la stessa aliquota di conversione utilizzata per la rendita di vecchiaia. Rendita per figli d invalido I beneficiari di una rendita d invalidità hanno diritto a una rendita per figli d invalido per ogni figlio. Le premesse da soddisfare sono identiche a quelle della rendita per orfani. La rendita per figli d invalido ammonta per ciascun figlio al 20 % della rendita d invalidità. Valori di riferimento rendite LPP 2015 In caso di decesso Rendita per coniugi La rendita per coniugi ammonta al 60 % della rendita intera d invalidità o della rendita di vecchiaia in corso di versamento. Condizioni per percepire una rendita per coniugi: dover provvedere al sostentamento di uno o più figli, oppure avere almeno 45 anni compiuti e un matrimonio durato almeno 5 anni. In caso contrario viene versata un indennità unica pari a 3 rendite annuali. Nel caso di coppie omosessuali il partner registrato è equiparato al coniuge. Rendita per orfani I figli della persona assicurata defunta hanno diritto alle rendite per orfani. Il diritto è valido fino a che il figlio compie 18 anni. Tale diritto viene prorogato oltre questo limite per tutto il tempo in cui il figlio è in formazione o se è invalido almeno al 70 %, in ogni caso non oltre il 25 anno d età. La rendita per orfani ammonta per ciascun figlio al 20 % della rendita intera d invalidità o dell ultima rendita di vecchiaia corrisposta. Adeguamento delle rendite in corso all evoluzione dei prezzi Dopo una durata di 3 anni le rendite per superstiti e quelle d invalidità vengono adeguate obbligatoriamente all evoluzione dei prezzi. Ulteriori adeguamenti vengono per principio effettuati ogni 2 anni (esattamente come nell assicurazione per la vecchiaia e i superstiti secondo la LAVS), e al massimo fino ai 65 anni compiuti per gli uomini e 64 per le donne. Gli adeguamenti delle rendite di vecchiaia in corso dipendono dalle possibilità finanziarie dell istituto di previdenza. Forma delle prestazioni Normalmente le prestazioni di vecchiaia, d invalidità e per i superstiti vengono versate sotto forma di rendite. Nel caso dell avere LPP (regime obbligatorio) esiste la possibilità di richiedere il versamento sotto forma di capitale di un quarto dell avere di vecchiaia. Il regolamento può prevedere ulteriori versamenti di capitale. Le rendite di piccola entità possono essere versate sotto forma di capitale. Diritto teorico alle prestazioni (all anno) Uomini (età di pensionamento: 65, anno di nascita: 1950) Donne (età di pensionamento: 64, anno di nascita: 1951) Rendita di vecchiaia massima CHF 21 408. CHF 22 099. Rendita vedovile massima (60 %) CHF 12845. CHF 4282. CHF 13260. CHF 4420. Rendita per orfani massima (20 %) 9 Fonte: UST 2015

Esempio di certificato della cassa pensione Personale Esempio Pietro Esempio SA 8401 Winterthur Certificato della cassa pensione Valevole dal 01.01.2015 Cassa pensione Fondazione Esempio Contratto n. 1/25251/AB Esempio SA 8401 Winterthur Dati personali Cognome / Nome Esempio Pietro Inizio dell assicurazione 01.02.2013 Data di nascita 16.06.1975 Raggiungimento dell età di pensionamento 01.07.2040 Sesso maschile Salario annuo 78 000.00 Numero d assicurato 756.2687.0804.69 Salario assicurato 53 325.00 CHF Parte Parte Evoluzione dell avere di vecchiaia nel 2014 obbligatoria sovraobbligatoria Totale Avere di vecchiaia al 01.01.2014 66 636.10 4 599.95 71 236.05 Interessi (1,75 %) per il 2014 1 166.10 80.50 1 246.60 Accrediti di vecchiaia per il 2014 5 343.00 0.00 5 343.00 Avere di vecchiaia al 01.01.2015 73 145.20 4 680.45 77 825.65 Nel 2014 l avere di vecchiaia obbligatorio 2 e la parte sovraobbligatoria fruttano un interesse del 1,75 %*. *interessi inclusa l eccedenza di interessi Prestazioni di vecchiaia previste oppure* (valori presumibili remunerati con 2,5 % d interesse) Capitale Rendita In caso di pensionamento ordinario in data 01.07.2040 all età di 65 anni 421 348.00 2 28 547.00 In caso di pensionamento anticipato all età di 64 anni 401 707.00 26 366.00 all età di 63 anni 382 545.00 24 359.00 all età di 62 anni 363 850.00 22 507.00 all età di 61 anni 345 611.00 20 794.00 all età di 60 anni 327 817.00 19 205.00 * Tasso di conversione attualmente valido per il pensionamento ordinario: parte obbligatoria 2 : 6,8 %; parte sovraobbligatoria 5,604 %. 1 1/2 10

Prestazioni in caso d invalidità Rendita annua d invalidità dopo un periodo d attesa di 24 mesi 19 490.00 * Rendita annua per figli d invalido dopo un periodo d attesa di 24 mesi 3 898.00* Esonero dal pagamento dei contributi dopo un periodo d attesa di 3 mesi Prestazioni in caso di decesso Rendita annua per il coniuge superstite 11 694.00 * Rendita annua per il convivente superstite 11 694.00 Capitale di decesso in complemento alla rendita per il coniuge superstite o per conviventi - Capitale di decesso qualora non venisse a scadenza una rendita per il coniuge superstite o per conviventi 84 520.00 Rendita annua per orfani 3 898.00 * * In caso d infortunio vengono computate le prestazioni dell assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. In questi casi sono valevoli le limitazioni previste dal regolamento. Possibile riscatto delle prestazioni regolamentari di previdenza Possibile riscatto per pensionamento anticipato al 01.01.2015 all età di 64 anni 16 662.00 all età di 63 anni 38 359.00 all età di 62 anni 60 199.00 all età di 61 anni 82 215.00 all età di 60 anni 104 495.00 Gli importi di riscatto riportati rappresentano valori indicativi per ogni piano di previdenza. Prima del riscatto, prepariamo per lei un conteggio aggiornato. Per questo abbiamo bisogno che lei ci fornisca informazioni dettagliate tramite il modulo «Riscatto di anni di contribuzione/pensionamento anticipato». Trova il modulo sul nostro sito web. In caso di domande non esiti a contattarci. Parte Parte Diritto in caso di uscita prima dell età di pensionamento obbligatoria sovraobbligatoria Totale Prestazione di libero passaggio al 01.01.2015 73 145.20 4 680.45 77 825.65 Prelievo anticipato per la proprietà abitativa Somma prelevabile per l acquisto di un abitazione al 01.01.2015 77 825.65 Contributi della previdenza professionale Totale contributi 01.01.2015-31.12.2015 7 089.65 Suo contributo 3 544.80 che include il contributo personale alla previdenza per la vecchiaia 2 648.85 che include il contributo personale ad assicurazione di rischio, spese di amministrazione e fondo di garanzia 895.95 Suo contributo mensile personale sulla base di 12 mesi 295.40 Il presente certificato personale è stato emesso in base al regolamento della sua cassa pensione. Esso sostituisce tutti i precedenti certificati ed è stato emesso in data 16.12.2014 su incarico della sua cassa pensione. 1 Entrata in servizio 2 Componente salariale assicurata obbligatoriamente ai sensi della LPP (cfr. pag. 6) 2/2 11

Basi per il finanziamento/ Il finanziamento della previdenza professionale avviene con il sistema di capitalizzazione. Per ciascuna persona assicurata, nell ambito di un processo di risparmio viene costituito un capitale per il pagamento delle rendite di vecchiaia. I dipendenti si assumono al massimo la metà dei contributi complessivi. Contributi Accrediti di vecchiaia Gli accrediti di vecchiaia sono i contributi che devono essere versati dal dipendente e dal datore di lavoro e servono ad accumulare l avere di vecchiaia. Il processo di risparmio per le prestazioni di vecchiaia comincia, secondo quanto previsto dalla LPP, il 1 gennaio successivo al compimento del 24 anno d età. Gli accrediti di vecchiaia vengono calcolati in percentuale del salario assicurato (= salario coordinato) e sono differenziati secondo l età (differenza risultante dalla sottrazione dell anno di nascita dall anno civile corrente). Accrediti di vecchiaia scaglionati ai sensi della LPP 7 % 25-34 10 % 35-44 Età 15 % 45-54 18 % 55-64/65 Accrediti di vecchiaia in percentuale del salario assicurato Il fondamento della stabilità finanziaria di una cassa pensione è un grado di copertura superiore al 100 %. 12

Contributi di rischio Comprendono i premi per i rischi di decesso e di invalidità. La loro entità varia in base alla cassa pensione. Contributi per il fondo di garanzia Il contributo per il finanziamento del fondo di garanzia viene stabilito su base annua e approvato dall UFAS (Ufficio federale delle assicurazioni sociali). Redditi da capitale Le casse pensione sono tenute a garantire nel lungo periodo tutti i pagamenti attuali e futuri delle rendite. Per poter espletare questo mandato previdenziale è necessario investire e amministrare i contributi LPP per decenni nel modo più sicuro ma anche redditizio possibile. Dopo il datore di lavoro e il dipendente, il reddito da capitale è considerato il terzo contribuente. Contributi amministrativi In passato le spese amministrative costituivano spesso una parte dei premi di rischio. Oggi le casse pensione devono indicare i costi di amministrazione separatamente. Entrate secondo il genere Entrate previdenza professionale 2012: CHF 63 427 mio. Uscite secondo il genere Uscite previdenza professionale 2012: CHF 47 546 mio. 24,3% 43,0% 32,7% Contributi e versamenti d entrata dipendente Contributi e versamenti d entrata datore di lavoro Reddito da capitale e altre entrate * Senza costi di gestione patrimoniale indiretti Rendite Prestazioni in capitale Spese amministrative e d esecuzione* Prestazioni d uscita, versamenti alle assicurazioni, interessi passivi 25943 mio. 6714 mio. 1890 mio. 13 000 mio. 0 5 10 15 20 25 (In CHF) Fonte: UFAS 2014 Fonte: UFAS 2014

Diritto all avere della cassa pensione/ L avere accumulato nel corso dell attività professionale viene gestito dalla cassa pensione dell attuale datore di lavoro e trasferito alla nuova cassa pensione in caso di cambiamento del posto di lavoro. In casi eccezionali è possibile il pagamento in contanti. Cambiamento del datore di lavoro Libero passaggio Ai sensi della Legge sul libero passaggio (LFLP), in caso di cambiamento del datore di lavoro (e quindi della cassa pensione/dell istituto di previdenza) si ha diritto all intero avere di vecchiaia maturato (pieno libero passaggio). In caso di passaggio da un istituto di previdenza all altro, quello precedente deve versare l avere di libero passaggio al nuovo istituto. Se non è possibile effettuare il trasferimento, la prestazione di libero passaggio viene versata su un conto di libero passaggio oppure viene emessa una polizza di libero passaggio. Ricerca in base all avere Se non si conosce l attuale istituto di previdenza o il luogo di giacenza del proprio capitale di vecchiaia del 2 pilastro, ci si può rivolgere all Ufficio centrale del 2 pilastro: Ufficio centrale del 2 pilastro Fondo di garanzia LPP Direzione Eigerplatz 2 Casella postale 1023 3000 Berna info@zentralstelle.ch www.sfbvg.ch Il pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio è consentito se si lascia definitivamente la Svizzera (salvo emigrazione verso un paese UE/EFTA); per l avvio di un attività lucrativa indipendente; se la prestazione di uscita è inferiore al contributo annuo della persona assicurata. 14

Promozione della proprietà abitativa Fino a 3 anni prima del pensionamento è possibile prelevare anticipatamente o costituire in pegno i fondi della previdenza professionale per finanziare la proprietà di un abitazione ad uso proprio. Prelievo anticipato Fino al 50 anno d età può essere prelevato un importo pari al massimo della prestazione di libero passaggio. Dopo l età di 50 anni può essere prelevato al massimo l importo più elevato fra la prestazione di libero passaggio disponibile a 50 anni e la metà della prestazione di libero passaggio al momento del prelievo. Va inoltre osservato che: un prelievo anticipato può essere rimborsato facoltativamente, ma può essere effettuato solo ogni cinque anni; il prelievo minimo ammonta a CHF 20 000. ; il prelievo anticipato comporta la riduzione delle prestazioni di previdenza; in caso di alienazione della proprietà abitativa, il prelievo anticipato deve essere rimborsato interamente. Costituzione in pegno È possibile costituire in pegno i diritti alle prestazioni di previdenza, oppure un importo che corrisponde al massimo alla prestazione di libero passaggio. Per la seconda variante valgono, in particolare dopo i 50 anni, le stesse condizioni previste per il prelievo anticipato. Divorzio In caso di divorzio ciascun coniuge, indipendentemente dal regime patrimoniale, ha diritto alla metà dell avere di vecchiaia della previdenza professionale maturato dall altro durante il matrimonio. A tal fine vengono presi in considerazione: l avere della cassa pensione l avere in conti o polizze di libero passaggio eventuali prelievi anticipati per la promozione della proprietà abitativa effettuati nel corso della durata del matrimonio Gli istituti previdenziali coinvolti informano il tribunale di divorzio in merito all acquisizione di prestazioni di libero passaggio o a eventuali prelievi anticipati effettuati durante il matrimonio. Il tribunale calcola i rispettivi importi e nella sentenza di divorzio indica l ammontare dovuto al coniuge e l indirizzo di versamento (istituto di previdenza o conto/polizza di libero passaggio). Se prima della data di divorzio subentra un caso previdenziale (pensionamento, invalidità o decesso) non è più possibile procedere alla ripartizione a metà dell avere. In tal caso il tribunale stabilisce un indennità adeguata per il partner beneficiario. 15

Altri capisaldi della LPP/ Dall entrata in vigore della LPP le basi giuridiche hanno subito più volte adeguamenti e integrazioni, ad esempio con le norme di promozione della proprietà abitativa. Anche in futuro la LPP sarà oggetto di continua ottimizzazione sotto forma di revisioni parziali. Obiettivo della LPP Dal 1985 la LPP persegue l obiettivo statuito dalla Costituzione di consentire ai pensionati, ai superstiti e agli invalidi, a complemento delle prestazioni dell AVS/ AI, di mantenere in modo adeguato il tenore di vita abituale. Tuttavia, poiché si assiste a un progressivo invecchiamento della popolazione e quindi a un erogazione delle rendite per un periodo più lungo, si è già dovuta tagliare drasticamente sia la remunerazione minima sia l aliquota di conversione. Questi adeguamenti alimentano sempre più la discussione sugli obiettivi originari della LPP. 16 Istituto di previdenza Con la copertura dei principali rischi sociali (vecchiaia, decesso e invalidità) le casse pensione (fondazioni collettive) appartengono alle assicurazioni sociali. L adempimento del mandato previdenziale richiede una gestione lungimirante delle entrate e delle uscite. Pertanto, gli istituti di previdenza che intendono applicare l assicurazione obbligatoria secondo la LPP, devono soddisfare condizioni severe: iscrizione nel registro della previdenza professionale presso la competente autorità di vigilanza forma giuridica: fondazione o cooperativa, ovvero riconoscimento come istituzione di diritto pubblico trasparenza, lealtà e integrità di tutti i suoi attori I dipendenti e il datore di lavoro sono rappresentati in numero uguale in seno al consiglio di fondazione, l organo decisionale dell istituto di previdenza (amministrazione paritetica). Affiliazione Di norma i datori di lavoro aderiscono a una cassa pensione ai fini della previdenza professionale. In alternativa ciascun datore di lavoro può costituire una propria cassa pensione autonoma. I datori di lavoro senza una cassa pensione vengono affiliati alla Fondazione istituto collettore (cfr. anche pag. 18). In questo modo vengono garantite le prestazioni previste dalla legge. Controllo L ufficio di revisione esamina annualmente la gestione, la contabilità e l investimento patrimoniale. Il perito riconosciuto in ma - teria di previdenza professionale verifica periodicamente se l istituto di previdenza è sempre in grado di adempiere ai suoi obblighi. La tendenza è netta: un numero sempre minore di istituti di previdenza assicura un numero sempre maggiore di lavoratori.

Fondo di garanzia Il fondo di garanzia a livello nazionale ha quale scopo di: garantire le prestazioni obbligatorie in caso di istituti o casse di previdenza divenuti insolventi; ripristinare i contatti interrotti tra gli assicurati e l istituto di previdenza professionale (Ufficio centrale del 2 pilastro); versare i sussidi agli istituti di previdenza con struttura d età sfavorevole. Questa evenienza ricorre quando la somma degli accrediti di vecchiaia è superiore al 14 % della somma dei relativi salari assicurati; indennizzare l istituto collettore delle spese sostenute nell ottemperanza del suo dovere. Trattamento fiscale In particolare, la legge prevede le seguenti disposizioni: Gli istituti di previdenza che applicano la previdenza professionale sono esenti dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali e dalle imposte sulla successione e sulla donazione. I contributi che i datori di lavoro versano agli istituti di previdenza sono considerati oneri d esercizio ai fini dell imposizione fiscale diretta della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. I contributi per la previdenza professionale versati dai dipendenti e dalle persone che esercitano un attività indipendente sono deducibili dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali. Se la persona assicurata acquista prestazioni regolamentari, può normalmente dedurre l importo destinato all acquisto di anni di contribuzione dal suo reddito imponibile. I prelievi di capitale entro 3 anni dal riscatto vengono considerati dalle autorità tributarie come elusione fiscale. In questo caso si devono prevedere pesanti ripercussioni fiscali. Le prestazioni di rendita versate dagli istituti di previdenza sono imponibili come reddito mentre le prestazioni di capitale vengono tassate separatamente dal restante reddito a una tariffa speciale. I diritti alle prestazioni future degli istituti di previdenza sono esenti da imposta. Il prelievo anticipato per la proprietà d abitazioni ad uso proprio è imponibile. Se si procede al rimborso dell importo prelevato le tasse vengono rimborsate, tuttavia senza interessi. Tendenze nella previdenza professionale 150% 140% Indice 2004 =100 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Contributi e versamenti Prestazioni 1 Totale di bilancio 2 Beneficiari di prestazioni 1 Assicurati attivi Numero istituti di previdenza 1 Rendite e capitale in caso di vecchiaia, decesso e invalidità 2 Senza attivi/passivi da contratti assicurativi Fonte: UST 2014

Istituto collettore Alla Fondazione istituto collettore spettano i seguenti compiti: affiliare d ufficio i datori di lavoro che non hanno costituito un istituto di previdenza né si sono affiliati a uno esistente; affiliare i datori di lavoro che ne fanno richiesta; assicurare a titolo facoltativo: i lavoratori indipendenti e gli svizzeri residenti all estero, i dipendenti al servizio di più datori di lavoro, i dipendenti che escono dalla previdenza professionale obbligatoria ma che desiderano prorogarla; versare le prestazioni obbligatorie a favore del dipendente o dei suoi superstiti nel caso in cui il datore di lavoro, contravvenendo agli obblighi di legge, non si sia affiliato a nessun istituto di previdenza; amministrare le prestazioni di libero passaggio che per varie ragioni non possono essere trasferite ai legittimi proprietari; applicare la previdenza professionale obbligatoria per i disoccupati. Altri importanti testi di legge Codice civile (art. 89 bis, 122 segg. CC) Codice di procedura civile (art. 279 segg. CPC) Codice delle obbligazioni (art. 331 segg. CO) Legge federale sul libero passaggio (LFLP) Diverse ordinanze, in particolare la n. 2 sulla LPP (OPP 2) Interessati ad altre pubblicazioni di questa serie? 1 pilastro: Previdenza statale 2 pilastro: Previdenza professionale 3 pilastro: Previdenza privata Assicurazioni sociali: Sistema previdenziale in Svizzera Attuale legislazione del 2 pilastro Cassa pensione e proprietà abitativa: Promozione della proprietà abitativa (PPA) Tutti gli opuscoli e le informazioni su previdenza e assicurazioni possono essere richiesti gratuitamente in ogni momento o scaricati dal sito www.axa.ch 18

Le questioni di carattere previdenziale e assicurativo vanno trattate individualmente. AXA vi illustra le opzioni possibili e vi propone soluzioni adeguate. Richiedete oggi stesso una consulenza non vincolante. AXA Winterthur General-Guisan-Strasse 40 Casella postale 357, 8401 Winterthur 24 ore su 24: 0800 809 810 AXA Vita SA 8002960 01.15 www.axa.ch www.myaxa.ch (portale clienti)