PROTOCOLLO D INTESA SU COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

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PROVINCIA FORLI CESENA P.ZZA MORGAGNI N. 9 47100 FORLI PROTOCOLLO D INTESA SU COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Il giorno.ha avuto luogo l incontro ytra l amministrazione provinciale di Forlì- Cesena rappresentata da: - Asessore alle risorse umane Dr. Rusticani Luigi - Direttore generale Dr. Alessandro Alessandrini - Dirigente del Servizio risorse umane ed organizzazione Dr. Massimo Martinelli E le organizzazioni sindacali: - NIDIL/CGIL di Forlì- Cesena - ALAI/CISL di Forlì-Cesena - CPO/UIL di Forlì-Cesena - CHIL - CISL - UIL - RSU Per esaminare le problematiche connesse ai rapporti di lavoro parasubordinato e ricercare punti di convergenza circa il riconoscimento ai collaboratori coordinati e continuativi di tutele e garanzie non espressamente previste dalle leggi vigenti.

LE PARTI DATO ATTO della progressiva rilevanza che stanno assumendo anche nel settore pubblico le forme di lavoro atipico e in particolare le collaborazioni coordinate e continuative ( di seguito definite CO.CO.CO.) CONSIDERATO che le co.co.co. costituiscono un importante segmento dell attuale mercato del lavoro direttamente collegato alle dinamiche complessive che governano le modalità dell organizzazione del lavoro e della produzione ( significativamente influenzate dalle scelte di politica economica e finanziaria operata dal Parlamento e dal Governo) VALUTATI i provvedimenti fiscali e previdenziali, quali : - Obbligo di contribuzione previdenziale INPS ( L. 335 1995) - Assimilazione dei rediti derivanti da prestazioni di lavoro coordinate e continuative dal 01-01- 2001 ai redditi da lavoro dipendente ( L. 21.11.2000 n. 342) e obbligo di registrazione sul libro matricola e di annotazione di compensi nel libro paga ( nota Ministero del lavoro 02.01.2001) - Estensione della tutela assicurativa INAIL contro gli infortuni dal Mrzo 2000 (Decreto Legislativo n.38, del 16 marzo 2000) - Tutela della malattia dal 01.01.2000 con corresponsione da parte dell INPS di un indennità di degenza ospedaliera ( L. 488/99 e D.M. 12.01.2001) - Riconoscimento dell assegno per il nucleo familiare e dell indennità di maternità erogabili con le stesse modalità utilizzate per i lavoratori dipendenti ( D.M. 04.07.2002) - Facoltà di risarcire periodi antecedenti lo 01.04.1996, data di entratat in vigore dell obbligo assicurativo (D.M. 02.10.2001) - Competenza del Giudice del Lavoro e applicabilità del tentativo obbligatorio di conciliazione nelle forme previste dall art. 410 c.p.c. ( nota Ministero del Lavoro 19.10.1998 n. 22964) RITENUTO opportuno, in attesa che si definisca il processo in atto di tipizzazione legale delle collaborazioni,individuare un nucleo essenziale di norme e principi in materia di lavoro applicabili anche alle collaborazioni senza con ciò mutarne la natura giuridica propria di lavoro autonomo. RICHIAMATO il titolo I del CCNL del Comparto Regioni- Autonomie Locali del 14.9.2000 recante la disciplina delle forme flessibili di lavoro che sottolinea la particolare rilevanza degli strumenti di flessibilità del rapporto di lavoro, al fine di perseguire il superamento del ricorso alle collaborazioni coordinate e continuative. CONVENGONO 1) Il ricorso alle collaborazioni coordinate e continuative non può in ogni caso costitutire strumento ordinario di reperimento della forza lavoro e di programmazione degli organici ed è ammesso di norma per profili di elevata specializzazione. 2) LA selezione dei collaboratori avverrà previa adeguata pubblicizzazione, secondo criteri di professionalità, equità e non discriminazione. 3) Il contratto individuale di collaborazione deve essere stipulato in forma scritta e contenre i seguenti elementi : - Data di inizio e termine della prestazione, con possibilità di rinnovo, comunque, per una durata massima complessiva non superiore ad anni 2; - Professionalità richiesta e oggetto della prestazione, consistente nella sua riconducibilità ad uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso;

- Ammontare del corrispettivo da determinarsi secondo equità e proporzionalità, in relazione alla quantità e qualità della prestazione, comparata alla retribuzione lorda corrisposta ai dipendenti dell Ente inquadrati in profili analoghi; - Modalità di corresponsione del compenso, di norma con cadenza mensile; - Sospensione temporanea della prestazione per malattia, infortunio, maternità o gravi e comprovati motivi familiari. Nell eventualità che i tempi predeterminati per la realizzazione del progetto vengano sostanzialmente compromessi dalla sospensione della prestazione l Amministrazione, previa informazione e verifica con le RSU e le OO.SS., può valutare la possibilità di risolvere il contratto al fine di non avere ripercussioni negative sul raggiungimento degli obiettivi; - Possibilità di rimborso delle spese di viaggio vitto e alloggio relativi a trasferte debitamente e preventivamente autorizzate dal committente, dietro presentazione di idonea documentazione, con applicazione della disciplina vigente per il personale provinciale. 4) Ai collaboratori è garantita l applicazione delle norme a tutela della sicurezza e salubrità nei luoghi di lavoro 5) Ai collaboratori è assicurata l informazione sui programmi annuali di formazione e aggiornamento approvati dall Amministrazione per il proprio personale dipendente. Il collaboratore può essere ammesso a partecipare a particolari corsi di formazione organizzati dall Amministrazione o ai quali la stessa aderisce con la partecipazione di proprio personale, attinenti l attività lavorativa svolta, con spese a carico dell ente. Quando sussiste l interesse del collaboratore ma non quello dell Amministrazione, il collaboratore potrà essere ammesso a partecipare ai corsi a sue spese, compatibilmente con l incarico da svolgere. La formazione dei collaboratori sarà oggetto di verifica annuale con la RSU e le Organizzazioni Sindacali unitamente a quella degli altri dipendenti provinciali. 6) Il recesso da parte dell Amministrazione dovrà essere motivato e comunicato per iscritto al CO.CO.CO.. Il collaboratore può recedere con comunicazione scritta inviata all Amministrazione con raccomandata A/R con preavviso di 30 giorni, tranne per gli incarichi di durata non superiore ai sei mesi finalizzati alla realizzazione di specifici progetti correlati a a scadenze prefissate, nel qual caso trovano applicazione le norme del Codice Civile. 7) I collaboratori hanno diritto di aderire a organizzazioni sindacali. Ai collaboratori si riconoscono le tutele3 e garanzia stabilite dagli arrtt. 1 ( libertà di opinione), 8 ( divieto di indagini sulle opinioni), 14 ( diritto di associazione e di attività sindacale) e 15 ( atti discriminatori) della L. 20.05 1970 n. 300, fatte salve nome di legge. Ai collaboratori è consentito partecipare alle assemblee dei lavoratori. I collaboratori possono nominare propri rappresentanti sindacali i quali potranno indire assemblee da tenersi anche nei locali dell Ente previa autorizzazione, esercitare il diritto di accesso agli atti e di affissione, nonché assistere i collaboratori nelle eventuali controversie con l Amministrazione. Le parti si impegnano, entro un anno dalla firma del presente protocollo, a valutare la possibilità operativa di dare al collaboratore la facoltà di rilasciare delega a favore di un organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota del compenso, relativo alla prestazione, per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competento organi statutari. 8) Ai collaboratori si applicano le disposizioni interne per la tutela contro le molestie sessuali e le discriminazioni sul lavoro.

9) La prestazione resa dal collaboratore sarà valutata dall Amministrazione con attribuzione di apposito punteggio secondo quanto previsto dal regolamento dei concorsi. 10) Al collaboratore cui è richiesto l obbligo di esclusività a favore dell Amministrazione è riconosciuta una maggiorazione del compenso non inferiore al 20%, negli altri casi il collaboratore informa l Amministrazione degli eventuali rapporti intrattenuti con soggetti terzi. 11) Ad ogni collaboratore dovrà essere consegnata copia del contratto individuale e del presente accordo unitamente al codice di condotta per la tutela della dignità delle donne e degli uomini nel lavoro. 12) L Amministrazione si impegna a monitorare costantemente l andamento del ricorso alle collaborazioni comunicando alla RSU la stipula di ogni nuovo contratto, nonché semestralmente anche alle OO.SS. firmatarie, l elenco dei contratti in essere, la loro durata e il Servizio di assegnazione. 13) Le parti si impegnano, anche in relazione all eventuale evoluzione normativa e contrattuale del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a verificare la possibilità di introdurre forme di tutela assicurativa, previdenziale e assistenziale ai collaboratori. 14) L Amministrazione si impegna a far conoscere a terzi che abbiano rapporti con l Amministrazione il presente protocollo nei confronti di eventuali collaboratori coordinati e continuativi. 15) La presente intesa decorre dalla data di sottoscrizione e sarà sottoposta annualmente ad apposita verifica congiunta. DICHIARAZIONE CONGIUNTA A VERBALE Nr1 Le parti firmatarie del presente protocollo concordano che l Assessore al personale fornirà ai dirigenti di tutti i Servizi Provinciali un indirizzo interpretativo al fine di garantire l omogenea applicazione di quanto previsto nello stesso protocollo. In particolare per quanto concerne le fattispecie di sospensione di cui al punto 3) capoverso 5 si precisa che, fatta salva la possibilità di risoluzione del contratto nell ipotesi prevista dal protocollo, la durata dei singoli casi di sospensione può avere la durata massima di seguito indicata: - Per infortunio, fino a guarigione clinica; - In caso di malattia fino a 60 giorni nell anno solare; - Nel caso di maternità per un periodo massimo di 5 mesi; - Per gravi e comprovati motivi di famiglia o personali, matrimonio, congedo parentalew fino ad un massimo di 30 giorni per anno solare. Resta inteso che il collaboratore può organizzare la propria atività di collaborazione articolando autonomamente la prestazione, ferma restando l esigenza di coordinamento tipica del rapporto. Nr 2 Le parti firmatarie concordano che il protocollo trova immediata applicazione dalla data della definitiva sottoscrizione, fatto salvo, per i rapporti di collaborazione in corso alla stessa data, anche se rinnovati successivamente:

- La durata massima complessiva del rapporto - La riconducibilità a progetti o programmi di lavoro - La maggiorazione del compenso in caso di obbligo di esclusività a favore dell Amministrazione. Per l Amministrazione Assessore alle Risorse Umane Direttore Generale Dirigente del Servizio Risorse Umane e Organizzazione Per i Sindacati - NIDIL/CGIL di Forlì- Cesena - ALAI/CISL di Forlì-Cesena - CPO/UIL di Forlì-Cesena - CHIL - CISL - UIL - RSU