Accordo di rinnovo del CCNL QUADRI DIRETTIVI. cosa non va. cosa è indifferente. cosa va bene.

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Accordo di rinnovo del CCNL QUADRI DIRETTIVI cosa non va cosa è indifferente. cosa va bene.

Indice: art. 17 reperibilità pag. 3 art. 24 missioni pag. 4 art. 28 trattamento di fine rapporto..pag. 6 art. 29 ruoli chiave.pag. 8 art. 30 fungibilità pag. 9 art. 31 prestazione lavorativa.pag. 10 art. 32 trasferimenti pag. 12 all. 6 preavviso.pag. 16 allegato parametri..pag. 18 artt. 42/74 buono pasto/assistenza sanitaria...pag. 19 2

argomento CCNL 1999 Nuovo testo Considerazioni Reperibilità Art. 32 Art. 17 1 1. Per il personale delle 3 aree professionali e per il 1 e 2 livello dei quadri direttivi, l azienda ha facoltà di chiedere... 2. Al personale di cui al comma che precede spettano: il rimborso delle spese di trasporto sostenute in caso d intervento; L. 56.300 ( 29,08) (L. 55.000 [ 28,41] fino al 31.12.1999) ragguagliate ad una reperibilità per 24 ore, con un minimo di L. 25.600 ( 13,22) (25.000 [ 12,91] fino al 31.12.1999); limitatamente al personale appartenente alle 3 aree professionali, il compenso per lavoro straordinario per la durata dell intervento medesimo, con un minimo di L. 33.800 ( 17,46) (L. 33.000 [ 17,04] fino al 31.12.1999).. 3. L azienda provvederà a predisporre opportune turnazioni... I quadri direttivi di 3 e 4 livello la cui presenza è necessaria per la estrazione dei valori... Al personale di cui al comma che precede, cui l azienda richieda Chiarimento a verbale Al personale inquadrato nel 1 e 2 livello retributivo... 1. L azienda ha facoltà di chiedere la reperibilità ad elementi appartenenti a particolari servizi (ad esempio, centri elettronici, personale necessario per l estrazione di valori; 2. Al personale di cui al comma che precede spettano: il rimborso delle spese di trasporto sostenute in caso d intervento; 30,68 ragguagliate ad una reperibilità per 24 ore, con un minimo di 13,95 ; limitatamente al personale appartenente alle 3 aree professionali, il compenso per lavoro straordinario per la durata dell intervento medesimo, con un minimo di 18,42; per i quadri direttivi gli interventi effettuati vanno tenuti in considerazione ai fini dell autogestione della prestazione lavorativa di cui all art. 71. 3. L azienda provvederà a predisporre opportune turnazioni 2 3 4 Anche per i QD3 e QD4, come per il resto della categoria, l azienda avrà facoltà di chiedere la reperibilità se operanti in particolari servizi, ai quali, rispetto al precedente CCNL è stato aggiunto quello dei centri elettronici. Tutti i Q.D. percepiranno, oltre il rimborso spese sostenute per il trasporto, 30,68 quale reperibilità ragguagliata a ventiquattro ore con un minimo di 13,95. Mentre per i tutti i Q.D. la prestazione effettuata rientra nell ambito dell autogestione dell orario. In precedenza i QD3 e QD4 dovevano assicurare la presenza per l estrazione dei valori e solo nei casi di emergenza l azienda poteva richiedere per altri motivi l intervento, fra l altro remunerato in maniera ben superiore a quello oggi previsto con 58,13 per ogni intervento effettuato a prescindere dal tempo impiegato. 3

argomento Missioni Art.52 CCNL 1999 Nuovo testo Considerazioni 1. Al personale inviato in missione compete: a) per il personale delle aree professionali e per il 1 e 2 livello dei quadri direttivi il rimborso delle spese effettive di viaggio i... Per i quadri direttivi di 3 e 4 livello il rimborso delle spese di. b) il rimborso delle spese effettive c) il rimborso delle spese sostenute. d) il trattamento di seguito.. 2. Al personale che effettua meno di 5 giornate di missione. 3. Oltre il predetto limite temporale il lavoratore/lavoratrice può optare per il trattamento di diaria.. 4. Nei confronti del personale che effettua almeno 5 giornate di missione nel corso del mese, il trattamento di diaria è corrisposto.. 5. Nell ipotesi di cui al 4 comma può essere concesso in. 6. Per i lavoratori/lavoratrici appartenenti alle aree professionali (dalla 1ª alla 3ª), nonché al 1 e 2 livello retributivo dei quadri direttivi, nel caso di missione con durata superiore... 7. Per i quadri direttivi di 3 e 4 livello, nel caso di missione per un periodo Art. 24 1. Al personale inviato in missione compete: li il rimborso delle spese effettive di viaggio... a) per il personale delle aree professiona li il rimborso delle spese effettive di viaggio... Per i quadri direttivi il rimborso ; b) il rimborso delle spese effettive c) il rimborso delle spese sostenute. d) il trattamento di seguito.. 2. Al personale che effettua meno di 5 giornate di missione... 3. Oltre il predetto limite temporale il lavoratore/lavoratrice può optare per il trattamento di diaria Nei confronti dei quadri direttivi il trattamento di diaria resta comunque escluso per i primi 4 giorni di missione nel mese. 4. Il trattamento di diaria è corrisposto. 5. Nell ipotesi di cui al 4 comma può essere concesso in. 6. Per i lavoratori/lavoratrici appartenenti alle aree professionali (dalla 1ª alla 3ª), 7. Per i quadri direttivi, nel caso di missione per un periodo superiore a 45 giorni,... 8. Al personale inviato in missione 1 2 3 4 La misura della diaria per i QD1 e QD2 è unificata a quella dei QD3 e QD4 a 133,66. Anche i QD1 e QD2 per i loro spostamenti potranno utilizzare, il treno in 1 classe o l aereo in classe turistica. La riduzione della diaria per i QD1 e QD2 scatterà come per i QD3 e QD4 solo dopo 45 giorni di missione anziché com era in precedenza dopo 30 giorni. Vengo fortemente penalizzati i QD3 e QD4, per i quali è prevista l applicazione della norma generale che in caso di missione riconosce il trattamento di diaria solo a partire dal 5 giorno di missione nel mese, regolando i primi 4 giorni a piè di lista. ABI, nel suo bollettino alle associate, non manca di sottolineare la propria soddisfazione per tale acquisizione. 4

superiore a 45 giorni,.. 8. Al personale inviato in missione all estero, spetta, nel caso di superamento dei 4 giorni di missione nel mese, oltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute per viaggio e permanenza all estero in relazione al mandato ricevuto, una diaria non inferiore alla metà di quella prevista dal presente contratto. 9. In ogni caso, quanto previsto dai precedenti comma non... 10. Le misure delle diarie vengono fissate annualmente,. 11. Gli importi relativi al periodo di vigenza del presente... NORMA TRANSITORIA Per il personale già destinatario dei contratti collettivi ACRI, quanto previsto al 4 comma del presente articolo trova applicazione a far tempo dal 1 aprile 2000. RACCOMANDAZIONE Con riferimento alle istanze manifestate in... all estero, spetta, nel caso di superamento dei 4 giorni di missione nel mese, oltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute per viaggio e permanenza all estero in relazione al mandato ricevuto, una diaria non inferiore alla metà di quella prevista dal presente contratto. Nei confronti dei quadri direttivi tale trattamento di diaria resta comunque escluso per i primi 4 giorni di missione nel mese. 9. In ogni caso, quanto previsto dai precedenti comma. 10. Le misure delle diarie vengono fissate annualmente,. 11. Gli importi relativi al periodo di vigenza del presente.. CHIARIMENTO A VERBALE Le Parti stipulanti chiariscono che non si configura la fattispecie del corto raggio nell ipotesi in cui il lavoratore/lavoratrice in trasferta effettua, nella medesima giornata, una pluralità di spostamenti che superano complessivamente i 50 Km fra località ciascuna delle quali, singolarmente considerata, non dista oltre i 25 Km dalla residenza (abituale dimora) del lavoratore/lavoratrice stesso. RACCOMANDAZIONE Con riferimento alle istanze manifestate in.. 5

argomento Trattamento di fine rapporto Art. 65 CCNL 1999 Nuovo testo Considerazioni 1. La retribuzione annua di riferimento per il calcolo.. 2. Per le aree professionali dalla 1ª alla 3ª e per i quadri direttivi di 1 e 2 livello: - stipendio; - scatti di anzianità; - importo ex ristrutturazione tabellare; e, ove spettino, da - assegno di cui all art. 84, ultimo comma; - indennità di rischio; - indennità per lavori svolti in locali sotterranei; - concorso spese tranviarie; - indennità di cui all art. 86, 3 comma; - indennità di turno diurno; - assegni di cui all art. 97; - indennità di ruolo chiave; - eventuale ex premio di rendimento aziendale. 3. Per i quadri direttivi di 3 e 4 livello: - stipendio; - tutti gli emolumenti costitutivi del trattamento economico aventi carattere continuativo anche se con corresponsione periodica, compresa, ove spetti, l indennità di rischio. 4. Da tale computo restano esclusi soltanto gli emolumenti di carattere eccezionale, quanto corrisposto a titolo di effettivo rimborso, anche parziale, di Art. 28 1. La retribuzione annua di riferimento per il calcolo... 2. Per le aree professionali dalla 1ª alla 3ª : - stipendio; - scatti di anzianità; - importo ex ristrutturazione tabellare; e, ove spettino, da - assegno di cui all art. 84, ultimo comma; - indennità di rischio; - indennità per lavori svolti in locali sotterranei; - concorso spese tranviarie; - indennità di cui all art. 86, 3 comma; - indennità di turno diurno; - assegni di cui all art. 97; - eventuale ex premio di rendimento aziendale. 3. Per i quadri direttivi: - stipendio; - tutti gli emolumenti costitutivi del trattamento economico aventi carattere continuativo anche se con corresponsione periodica, compresa, ove spetti, l indennità di rischio. 4. Da tale computo restano esclusi soltanto gli emolumenti di carattere eccezionale, quanto corrisposto a titolo di effettivo rimborso, anche parziale, di spese sostenute ed i trattamenti corrisposti ai sensi degli artt. 52 e 72 del 1 In questo caso siamo in presenza di una omogeneizzazione all interno dell Area dei QD delle previsioni contrattuali che tuttavia non producono rilevanti benefici agli appartenenti ai 2 livelli inferiori. 6

spese sostenute ed i trattamenti corrisposti ai sensi degli artt. 52 e 72 del presente contratto o, comunque, corrisposti con finalità similari al quadro direttivo di 3 e 4 livello retributivo trasferito o in missione. 5. Nei confronti del personale già destinatario del contratto collettivo ACRI del 19 dicembre 1994 appartenente alle aree professionali ed al 1 e 2 livello retributivo dei quadri direttivi in servizio alla data del 1 novembre 1999, continua ad applicarsi, in luogo del presente articolo, l art. 45 del predetto ccnl. presente contratto o, comunque, corrisposti con finalità similari al quadro direttivo trasferito o in missione. 5. Nei confronti del personale già destinatario del contratto collettivo ACRI del 19 dicembre 1994 appartenente alle aree professionali in servizio alla data del 1 novembre 1999, continua ad applicarsi, in luogo del presente articolo, l art. 45 del predetto ccnl. 7

argomento CCNL 1999 Nuovo testo Considerazioni 1 Ruoli Chiave Art. 66 La predetta procedura di confronto, della durata massima di 30 giorni, è finalizzata a ricercare soluzioni condivise in ordine ai criteri di cui ai comma che precedono, fermo restando che al termine della procedura stessa l azienda rende operativi i propri provvedimenti. Procedura analoga, ma della durata massima di 20 giorni, deve essere seguita nel caso di eventuali modifiche che l azienda intendesse apportare successivamente. Art. 29 La predetta procedura di confronto, della durata massima di 35 giorni, è finalizzata a ricercare soluzioni condivise in ordine ai criteri di cui ai comma che precedono, fermo restando che al termine della procedura stessa l azienda rende operativi i propri provvedimenti. La prima fase di detta procedura, salvo diversi accordi tra le parti, deve esaurirsi entro il termine di 10 giorni. Qualora in tale sede non si giunga ad una soluzione condivisa si darà luogo ad ulteriori incontri che devono esaurirsi entro altri 25 giorni. Nei predetti incontri gli organismi sindacali aziendali possono farsi assistere da un esponente nazionale o territoriale competente e l azienda può farsi assistere da ABI. Al QD che abbia stabilmente espletato l attività cui è correlata l indennità di Ruolo Chiave per almeno 12 mesi da computare a decorrere dall assegnazione e comunque non prima della data di stipulazione del presente accordo verrà assicurato, in caso di revoca dell incarico cui è correlata l indennità stessa, un importo corrispondente sotto forma di assegno ad personam riassorbibile. 2 3 Continua a non esserci alcun legame fra il Ruolo Chiave e la effettiva professionalità del Q.D. a qualsiasi livello esso appartenga; Anche se i tempi del confronto fra Sindacato ed azienda, in occasione dell assegnazione del Ruolo Chiave, si sono allungati di 5 giorni passando da 30 a 35, la previsione contrattuale resta debole. Infatti, dopo 35 giorni l azienda comunque rende operativi i propri provvedimenti. La nuova formulazione contrattuale, prevede che dopo 12 mesi dall espletamento dell attività per la quale è stato assegnato il Ruolo Chiave, la prevista indennità viene confermata sotto forma di assegno ad personam riassorbibile. Tale novità tuttavia, può soddisfare solo in parte perché: 1. si sancisce, concordandola, la natura indennitaria dell erogazione; 2. ciò non corrisponde al riconoscimento professionale richiesto dal sindacato in ambo le piattaforme. 8

argomento CCNL 1999 Nuovo testo Considerazioni Fungibilità Art. 67 Art. 30 1 1. In considerazione delle esigenze aziendali in direzione della fungibilità ed anche al fine di consentire conoscenze quanto più complete del lavoro ed un maggiore interscambio nei compiti in azienda, può essere attuata la piena fungibilità nell ambito della categoria dei quadri direttivi rispettivamente fra il 1 e il 2 livello retributivo e fra il 3 e il 4 livello retributivo. 2. Ai sensi dell art. 6, l. n. 190 del 1985,... 3. Tuttavia, il quadro direttivo di 1 livello retributivo che sostituisce quello di 2 livello assente con diritto alla conservazione del posto, acquisisce il relativo livello retributivo superiore esclusivamente nel caso in cui venga a cessare, per qualsiasi motivo, il rapporto di lavoro dell assente e comunque non prima di sei mesi dall inizio della sostituzione. 4. Nei casi sopra indicati.. 1. In considerazione delle esigenze aziendali in direzione della fungibilità ed anche al fine di consentire conoscenze quanto più complete del lavoro ed un maggiore interscambio nei compiti in azienda, può essere attuata la piena fungibilità nell ambito della categoria dei quadri direttivi rispettivamente fra il 1, il 2 e il 3 livello retributivo e fra il 2, il 3 e il 4 livello retributivo. Nei confronti di Q:D: di 3 e 4 livello cui sia sta attribuita l indennità di ruolo chiave, la piena fungibilità può essere attuata solo rispetto ai livelli immediatamente inferiori 2. Ai sensi dell art. 6, l. n. 190 del 1985,... 3. Nei casi sopra indicati.. 2 L allargamento delle fungibilità obbliga: 1. ad un incremento della responsabilità nelle fungibilità verso l alto; 2. ad un inutile declassamento nel caso di fungibilità verso il basso. L accordo produrrà, certamente, un rallentamento degli avanzamenti di carriera. Ci chiediamo: perché le aziende dovrebbero concedere l avanzamento quando potranno liberamente utilizzare, ad esempio il QD1 in mansioni da QD3? 9

argomento Prestazion e lavorativa Art. 71 CCNL 1999 Nuovo testo Considerazioni 1. La prestazione lavorativa dei 2. La prestazione si effettua... 3. Per il 1 e 2 livello le tabelle retributive fissate in sede nazionale sono commisurate ivi compresa la c.d. forfettizzazione del compenso per lavoro straordinario di cui al seguente Chiarimento delle Parti ad una prestazione corrispondente all orario normale della 3a area professionale, maggiorata di 10 ore mensili medie. Prestazioni eccedenti in misura significativa il predetto limite orario convenzionale, che non sia stato obiettivamente possibile "gestire" secondo il meccanismo suesposto, verranno rappresentate dall interessato all azienda, la quale valutatane la congruità corrisponderà un apposita erogazione. Per il 3 e 4 livello retributivo l azienda valuta la possibilità di corrispondere.. 4. Le predette erogazioni possono essere corrisposte 5. La prestazione.. 6. Ai quadri direttivi utilizzati nei turni notturni (compresi fra le ore 22.00 e le ore 6.00) spetta, per ciascuna notte in cui effettuano detti turni, il compenso di cui all all. n. 3. Ai quadri direttivi di 1 Art. 31 1. La prestazione lavorativa dei 2. La prestazione si effettua. 3. L azienda valuta la possibilità di corrispondere al quadro direttivo un apposita erogazione a fronte di un impegno temporale particolarmente4 significativo durante l anno. Tale valutazione avviene nell ambito di quanto previsto dagli artt. 57 e 57 del presente contratto. Nel corso dell incontro annuale di cui all art. 10 l azienda fornisce un informativa, di complesso e consuntivo, sulle proprie determinazioni in materia. 4. La predetta erogazione può essere corrisposta.. 5. La prestazione.. 6. Ai quadri direttivi utilizzati nei turni notturni (compresi fra le ore 22.00 e le ore 6.00) spetta, per ciascuna notte in cui effettuano detti turni, il compenso di cui all all. n. 3. Ai quadri direttivi che svolgono attività. 7. L indennità di turno notturno viene erogata in misura 8. In relazione a quanto precede, nei casi in cui abbiano. 9. Su richiesta di una delle Parti 1 2 3 4 Con il nuovo articolato si abbandona definitivamente il concetto di orario di lavoro per i QD1 e QD2. L unificazione di un riferimento di orario di lavoro per tutti gli appartenenti all Area, era auspicabile solo a fronte di un considerevole incremento salariale per i 2 livelli inferiori (nella nostra piattaforma era richiesto il raddoppio della forfetizzazione). Oggi ciò avviene con un incremento parametrale che garantirà, dal 1 di ottobre, ai QD1 e QD2, oltre gli incrementi medi, circa 45 mensili. Oltre a ciò, l accordo prevede che anche li dove si erano raggiunte in sede aziendale interessanti intese sulla remunerazione delle prestazioni eccedenti, queste cesseranno la loro validità a partire dall 1.1.05. Vi è da notare che ABI, nell ABI news di febbraio, bollettino indirizzato alle banche associate,definisce di rilevante interesse la disposizione secondo la quale le precedenti soluzioni adottate aziendalmente sull argomento si applicheranno non oltre il 31.12.2004. Il passaggio per i QD1 e QD2. alla apposita 10

e 2 livello che svolgono attività 7. L indennità di turno notturno viene erogata in misura intera se la prestazione è compresa 8. In relazione a quanto precede, nei casi in cui abbiano a verificarsi situazioni contrastanti. 9. Su richiesta di una delle Parti. Chiarimento delle Parti Le Parti chiariscono che per i primi due livelli retributivi dei quadri direttivi la quota forfettaria del compenso per lavoro straordinario è stata fissata nei seguenti importi annuali e conglobata nelle relative tabelle retributive allegate (all. n. 2): - L. 2.150.000 ( 1.110,38) per il 1 livello; - L. 2.250.000 ( 1.162,03) per il 2 livello. NORMA TRANSITORIA Le soluzioni adottate aziendalmente in relazione al 3 comma dell art. 71 del ccnl 11 luglio 1999 avranno applicazione non oltre il 31 dicembre 2004. CHIARIMENTI A VERBALE 1. Le Parti, in coerenza con quanto previsto dal presente articolo, sottolineano la rilevanza dell autogestione della prestazione lavorativa il rigido controllo della quale non è compatibile con le caratteristiche della categoria anche quale fattore di responsabile autovalutazione dei quadri direttivi circa i tempi della propria attività di lavoro, in coerenza con le esigenze operative ed organizzative dell impresa. 2. Le Parti condividono, altresì, che una corretta applicazione della presente disciplina non può prescindere dal porre in essere tutte le possibili misure organizzative dirette a rendere effettiva l autogestione della prestazionelavorativa da parte dei lavoratori/lavoratrici interessati, anche con riguardo a quelle specifiche figure professionali (ad es., quadri direttivi preposti a succursali) per le quali possono riscontrarsi oggettive difficoltà. A tal fine, le aziende esamineranno eventuali proposte degli organismi sindacali aziendali. 3. Le Parti si danno atto che ai fini della valutazione dello stato di salute dei lavoratori/lavoratrici addetti al lavoro notturno, che deve avvenire attraverso controlli preventivi e periodici (art. 14, D.lgs. n. 66 del 2003), si applicano le previsioni relative alla nozione di periodo notturno e di lavoratore notturno di cui all art. 1 del medesimo D.lgs. n. 66 del 2003. 5 6 erogazione, fa divenire ancora più aleatoria la remunerazione delle ore eccedenti prestate. Infatti, sempre l ABI nel suo bollettino, afferma che: per i QD1 e QD2 vi è il superamento della c.d. autocertificazione, con l estensione a tutta la categoria della precedente previsione sull apposita erogazione dei QD3 e QD4 che lascia all azienda la valutazione circa la corresponsione della stessa. Va aggiunto infine che, il concetto di apposita erogazione, già utilizzato per gli ex funzionari, era giustificato dalla elevata riparametrazione salariale destinata nel passato a quella categoria di lavoratori. In tema di autogestione dell orario di lavoro, va notato che, i chiarimenti a verbale in merito alla rilevanza condivisa del tema, ripercorrono i contenuti del verbale sottoscritto fra OO.SS. ed ABI il 16.10.2002, nel quale si affrontò l argomento poiché ambo le parti riconoscevano l impossibilità, vista la struttura organizzativa delle nostre aziende, di un corretto utilizzo della previsione contrattuale da parte dei Q.D. Ci aspettavamo qualcosa di più di quanto allora concordato, poiché rispetto alla misura temporale della prestazione del QD continuiamo a ritenere che questo sia il punto centrale. Se il QD potesse realmente autogestire il suo orario di lavoro non esisterebbe alcun problema rispetto alla quantificazione della prestazione. Il problema resta dunque irrisolto. L estensione ai QD3 e QD4 del turno al sabato per attività di consulenza o di addetti in sportelli ecc., li ripaga con 17,46 (circa 2,40 l ora) del disagio che prima veniva compensato con giornate di permesso. 11

argomento CCNL 1999 Nuovo testo Considerazioni Trasferimenti Art. 72 Art. 32 1 1. L azienda, per comprovate esigenze tecniche... 2. Nei confronti dei quadri direttivi di 1 e 2 livello, che abbiano compiuto 45 anni di età ed abbiano maturato almeno 22 anni di servizio, il trasferimento non può essere disposto senza il consenso del lavoratore/lavoratrice stesso. La disposizione che precede non si applica nei casi di trasferimento ad unità produttiva, situata in comune diverso, che disti meno di 30 km. e, in ogni caso, al personale preposto o da preporre a succursali, comunque denominate. 3. Il trasferimento, salvo che particolari ragioni d urgenza non lo consentano, viene disposto dall azienda nel rispetto dei seguenti termini: per i quadri direttivi di 1 e 2 livello, con un preavviso non inferiore a 15 o 30 giorni di calendario a seconda che la distanza per la piazza (per il comune) di destinazione sia rispettivamente inferiore o superiore ai 30 km.; - per i quadri direttivi di 3 e 4 livello, con un preavviso non inferiore a 45 giorni.. 4. Se il trasferimento. 1.) - al quadro direttivo che non abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all obbligo degli alimenti: - il rimborso delle spese effettive di viaggio, come previsto alla lett. a) dell art. 52; - il rimborso delle spese ; - il rimborso della eventuale perdita di canone di locazione ; 1. L azienda, per comprovate esigenze tecniche.. 2. Nei confronti dei quadri direttivi di 1 e 2 livello, che abbiano compiuto 45 anni di età ed abbiano maturato almeno 22 anni di servizio, il trasferimento non può essere disposto senza il consenso del lavoratore/ lavoratrice stesso. La disposizione che precede non si applica nei casi di trasferimento ad unità produttiva, situata in comune diverso, che disti meno di 50 km e,... 3. Il trasferimento, salvo che particolari ragioni d urgenza non lo consentano, viene disposto dall azienda, con un preavviso non inferiore a 45 giorni... 4. Se il trasferimento comporta.: 1. al quadro direttivo che non abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all obbligo degli alimenti: a) il rimborso delle spese effettive di viaggio ; b) il rimborso delle spese.; c) il rimborso della eventuale perdita di canone di locazione ; d) la diaria nella misura prevista in all. n. 7 o, in alternativa, il trattamento a piè di lista di cui all art. 52 per il tempo necessario per la sistemazione nella nuova residenza con un minimo un massimo normalmente di 60 giorni. 2 3 4 Penalizzati i QD1 e QD2, per i quali è ridimensionata la previsione relativa al consenso al trasferimento, che varrà a partire dal trasferimento a 50Km. di distanza anziché a 30 Km.. Per i QD1 e QD2, il preavviso al trasferimento, come per i QD3 e QD4, passa da 15 o 30 gg. a secondo della distanza, a 45 giorni. Vengono uniformate a favore dei QD1 e QD2 le previsioni in occasione di trasferimenti con cambio di residenza. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro viene unificata, a favore dei QD1 e QD2 la previsione del rimborso spese che è previsto qualora la risoluzione avvenga entro 5 anni dall ultimo trasferimento. 12

- la diaria nella misura prevista in all. n. 7 o, in alternativa, il trattamento a piè di lista di cui all art. 52 per il tempo necessario per la sistemazione nella nuova residenza con un minimo di 3 giorni per i quadri direttivi di 1 e 2 livello ed un massimo normalmente di 60 giorni per i quadri direttivi di 3 e 4 livello. 2.) - al quadro direttivo che abbia familiari.: - il rimborso delle spese effettive di viaggio.; - il rimborso delle spese..; - il rimborso dell eventuale..; - la diaria nella misura prevista in all. n. 7 o, in alternativa, il trattamento a piè di lista di cui all art. 52 per il tempo necessario per la sistemazione nella nuova residenza con un minimo di 15 giorni ed un massimo normalmente di 30 giorni per i quadri direttivi di 1 e 2 livello ed un massimo normalmente di 120 giorni per i quadri direttivi di 3 e 4 livello, più, per l intera categoria, tante diarie pari al 60% della misura prevista. 5. L azienda, inoltre, direttamente o tramite terzi, fornisce al quadro direttivo l alloggio nella nuova sede di residenza, stipulando con lo stesso un contratto di locazione o sublocazione al canone determinato secondo i criteri dell art. 1 del d.m. 5 marzo 1999 (recante criteri per la determinazione dei canoni di.. 6. Ove tale contratto.. 7. L alloggio in parola.. 8. L azienda provvede... 9. Sempre a condizione che il trasferimento comporti l effettivo cambio di residenza, i quadri direttivi di 3 e 4 livello hanno 2. al quadro direttivo che abbia familiari..: a) il rimborso delle spese effettive di viaggio.; b) il rimborso delle spese ; c) il rimborso dell eventuale..; d) la diaria nella misura prevista in all. n. 7 o, in alternativa, il trattamento a piè di lista di cui all art. 52 per il tempo necessario per la sistemazione nella nuova residenza con un massimo normalmente di 120 giorni più, tante diarie pari al 60% della misura prevista.. 5. L azienda, inoltre, direttamente o tramite terzi, fornisce al quadro direttivo l alloggio nella nuova sede di residenza, stipulando con lo stesso un contratto di locazione o sublocazione al canone determinato secondo i criteri dell art. 1 del d.m. 30 dicembre 2002 (recante criteri per la determinazione dei canoni. 6. Ove tale contratto. 7. L alloggio in parola 8. L azienda provvede al 9. Sempre a condizione che il trasferimento comporti l effettivo cambio di residenza, i quadri direttivi hanno diritto, inoltre, ad una indennità una tantum pari a: una mensilità e mezza, qualora l effettivo..; quattro mensilità, qualora l effettivo cambio. 10. Ai fini di cui al comma precedente 13

diritto, inoltre, ad una indennità una tantum pari a: - una mensilità e mezza,..; - quattro mensilità,. 10. Ai fini di cui al comma precedente la mensilità da prendere a riferimento è quella composta dagli emolumenti a carattere continuativo a cadenza mensile facenti parte del trattamento economico lordo di fatto spettante nel mese successivo a quello in cui il trasferimento del lavoratore/lavoratrice ha avuto luogo. 11. Per il 3 livello dei quadri direttivi: 89,00% della voce stipendio e dell ad personam di cui all art. 66; 86,96% della eventuale maggiorazione di grado (per ogni maggiorazione) prima del passaggio aziendale dei funzionari ai quadri direttivi; dopo tale passaggio detta percentuale andrà applicata all ad personam percepito a tale titolo. 12. Per il 4 livello dei quadri direttivi: 89,00% della voce stipendio; 86,96% della maggiorazione di grado (per ogni maggiorazione) prima del passaggio aziendale dei funzionari ai quadri direttivi; dopo tale passaggio detta percentuale andrà applicata all ad personam percepito a tale titolo. 13. Per quanto di competenza degli scatti di anzianità, andrà corrisposta, per l intera categoria, la sola voce "scatti di anzianità", per ogni scatto maturato, con l omissione quindi dell "importo ex ristrutturazione tabellare". 14. Nel caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto ai sensi delle lett. a), b), c) e f) dell art. 61, l azienda provvede al rimborso delle spese di viaggio e di trasporto secondo la mensilità da prendere a riferimento è quella composta dagli emolumenti a carattere continuativo a cadenza mensile facenti parte del trattamento economico lordo di fatto spettante nel mese successivo a quello in cui il trasferimento del lavoratore /lavoratrice ha avuto luogo, nel rispetto dei seguenti criteri: - per il 1 e 2 livello dei quadri direttivi: 85,09% della voce stipendio; per il 3 livello dei quadri direttivi: 89,00% della voce stipendio e dell ad personam di cui all art. 66; 86,96% dell ad personam derivante dall eventuale maggiorazione di grado (per ogni maggiorazione) percepita dall interessato prima del passaggio aziendale dei funzionari ai quadri direttivi; per il 4 livello dei quadri direttivi: 89,00% della voce stipendio; 86,96% dell ad personam derivante dalla maggiorazione di grado (per ogni maggiorazione) percepita dall interessato prima del passaggio aziendale dei funzionari ai quadri direttivi; per quanto di competenza degli scatti di anzianità, andrà corrisposta, la sola voce scatti di anzianità, per ogni scatto maturato, con l omissione quindi dell importo ex ristrutturazione tabellare. 11. Nel caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto ai sensi delle lett. a), b), c) e f) dell art. 61, l azienda provvede al rimborso delle spese di viaggio e di trasporto secondo quanto stabilito dal presente articolo (escluse le diarie), 14

quanto stabilito dal presente articolo (escluse le diarie), qualora la risoluzione del rapporto avvenga entro due anni dalla data dell ultimo trasferimento (5 anni per i quadri direttivi di 3 e 4 livello), e questi, entro un anno dalla risoluzione stessa, prenda effettiva residenza in altra località del territorio nazionale. 15. Detta disposizione si applica... 16. Quanto previsto dai comma che precedono.. 17. Quanto previsto al 5 comma che precede... Dichiarazioni delle Parti 1. ) Per i quadri direttivi di 3 e 4 livello i trattamenti di cui al punto 1 del quarto comma.. Le aziende compatibilmente con le esigenze... 2.) La disciplina di cui al presente articolo... Raccomandazione L ABI raccomanda alle aziende di tenere in considerazione anche i casi in cui il quadro direttivo di 3 e 4 livello di cui al punto 2 del 4.. In tal caso, in considerazione.. qualora la risoluzione del rapporto avvenga entro cinque anni dalla data dell ultimo trasferimento e questi, entro un anno dalla risoluzione stessa, prenda effettiva residenza in altra località del territorio nazionale. 12. Detta disposizione si applica, in caso di... 13. Quanto previsto dai comma che precedono.. 14. Quanto previsto al 5 comma che precede.. Dichiarazione delle Parti 1. I trattamenti di cui al punto 1 del quarto comma. Le aziende compatibilmente con le esigenze.. 2. La disciplina di cui al presente articolo... Raccomandazione L ABI raccomanda alle aziende di tenere in considerazione anche i casi in cui il quadro direttivo di cui al punto 2 del 4.. In tal caso, in considerazione. Norma transitoria Le Parti stipulanti argomento CCNL 1999 Nuovo testo Considerazioni 15

Preavviso Allegato 6 Per l argomento è prevista la completa armonizzazione delle previsioni con marginali miglioramenti per i QD1 e i QD2. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della lett. a) dell'art.61, l'indennità di mancato preavviso compete nelle seguenti misure: a) Trattamento di previdenza migliorativo spettante in misura massima b) Trattamento di previdenza migliorativo spettante in misura inferiore alla massima c) Assenza di trattamento di previdenza migliorativo Quadri direttivi, 3 e 4 livello retributivo 4 mesi trattamento sub c) ridotto del 25% 5 mensilità con anzianità non superiore a 6 anni ed un ulteriore ½ mese per ogni successivo anno di anzianità, con un massimo di altri 5 mesi Quadri direttivi, 1 e 2 livello retributivo, 3ª e 2ª area professionale, 3 livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie) 2 mesi trattamento sub c) ridotto del 25% ½ mensilità per ogni anno, con il minimo di 2 e con il massimo di 8 mensilità Qualora la risoluzione del rapporto avvenga ad iniziativa del lavoratore/lavoratrice, questi è esonerato dall'obbligo del preavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della lett. b) dell'art.61, il preavviso o in difetto la corrispondente indennità compete nelle seguenti misure: a) Trattamento di previdenza migliorativo b) Assenza di trattamento di previdenza migliorativo Quadri direttivi, 3 e 4 livello retributivo Quadri direttivi, 1 e 2 livello retributivo, 3ª e 2ª area professionale, 3 livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie) 4 mesi 2 mesi - con anzianità non superiore a 5 anni 4 mensilità - con anzianità da 5 a 10 anni 5 mensilità - con anzianità superiore a 10 anni 6 mensilità 16

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della lett. c) dell'art.61, il preavviso o in difetto la corrispondente indennità compete nelle seguenti misure: Quadri direttivi, 3 e 4 livello retributivo - con anzianità non superiore a 5 anni 5 mensilità - con anzianità da 5 a 10 anni 6 mensilità - con anzianità da 10 a 15 anni 7 mensilità - con anzianità superiore a 15 anni 8 mensilità Quadri direttivi, 1 e 2 livello retributivo, 3ª e 2ª area professionale, 3 livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie) - con anzianità non superiore a 5 anni 3 mensilità - con anzianità da 5 a 10 anni 4 mensilità - con anzianità da 10 a 15 anni 5 mensilità - con anzianità superiore a 15 anni 6 mensilità In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della lett. g)dell'art.61, l'indennità di mancato preavviso compete nelle seguenti misure: a) Trattamento di previdenza migliorativo b) Assenza di trattamento di previdenza migliorativo Quadri direttivi, 3 e 4 livello retributivo 5 mesi - con anzianità non superiore a 6 anni 5 mensilità - per ogni anno successivo ½ mensilità con un massimo di altre 5 mensilità Quadri direttivi, 1 e 2 livello retributivo, 3ª e 2ª area professionale, 3 livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie) 3 mesi - con anzianità non superiore a 5 anni 2 mensilità - con anzianità da 5 a 10 anni 3 mensilità - con anzianità superiore a 10 anni 4 mensilità Ai fini della presente tabella: si considera l'anzianità di effettivo servizio del lavoratore/lavoratrice; per trattamento di previdenza "aziendale migliorativo" si intende quello per il quale il lavoratore/lavoratrice venga a beneficiare di un trattamento di previdenza migliore di quello risultante dalle disposizioni di legge sulle assicurazioni sociali obbligatorie. 17

argomento CCNL 1999 Nuovo testo Considerazioni 1 Parametri vecchi e nuovi parametri in vigore dall 1.10.2005 2 Come già detto, gli esigui incrementi parametrali non giustificano l abbandono di fatto del concetto di orario di lavoro per i QD1 e QD2. In piattaforma era presente una richiesta di incremento parametrale anche per i QD4 i quali invece col nuovo contratto restano fermi al 232,56 del 1999. Ciò rappresenta un interessante riconoscimento delle professionalità espresse!!!!!!!! differenza tra vecchi parametri parametri richiesti nuovi parametri incrementi mensili dal 1.10.2005 per effetto della nuova parametrazione inquadramento parametri 1999 richiesta piattaforma nuovi parametri inquadramento stipendio fabi/dircredito/sinfub 4 livello 232,56 238,39 232,56 4 livello 0,00 Quadri direttivi 3 livello 195,08 205 196,80 Quadri direttivi 3 livello 25,78 2 livello 172,71 185 175,70 2 livello 44,86 1 livello 162,41 175 165,20 1 livello 41,83 4 livello 144,00 150 144,75 4 livello 11,26 3 area profess. 3 livello 134,00 138 134,55 3 Area prof. 3 livello 8,26 2 livello 127,00 129 127,00 2 livello 0,00 1 livello 120,00 120 120,00 1 livello 0,00 18

argomento CCNL 1999 Nuovo testo Considerazioni Ticket pasto Nessuna variazione 1 Per i QD3 e QD4 si è trattato di una autentica beffa, poiché fino all ultima ora ABI aveva assicurato l estensione del beneficio anche ai due livelli superiori dell Area. Sono state poi ragioni di compatibilità economica da parte dell ABI a privare i colleghi di tale beneficio argomento CCNL 1999 Nuovo testo Considerazioni 1 Polizza sanitaria Nessuna variazione La beffa questa volta l hanno dovuta subire i QD1 e QD2 per i quali, nell ambito della omogeneizzazione dei trattamenti, fino all ultimo momento era prevista l estensione della polizza sanitaria riconosciuta ai QD3 e QD4. Anche in questo caso, ragioni di compatibilità economica, hanno privato i colleghi di tale beneficio 19

Segreteria Nazionale 20