Polizza Abitazione & Famiglia Tutela della Famiglia



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Fascicolo Informativo Polizza Abitazione & Famiglia Tutela della Famiglia Contratto di Assicurazione Il presente Fascicolo Informativo, contenente: Nota Informativa Glossario Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente/Assicurato prima della sottoscrizione del contratto. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA. Società del Gruppo Assicurativo

Polizza Abitazione & Famiglia Tutela della famiglia Indice NOTA INFORMATIVA pag. 1 di 5 GLOSSARIO pag. 1 di 2 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI pag. 1 di 2 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE pag. 1 di 7 CONDIZIONI GENERALI pag. 1 di 7 NORME PER L ASSICURAZIONE IN GENERALE pag. 1 di 7 Art. 1 MODALITÀ DI STIPULA DELL ASSICURAZIONE pag. 1 di 7 Art. 2 DURATA DELL ASSICURAZIONE E TACITO RINNOVO pag. 1 di 7 Art. 3 DECORRENZA DELL ASSICURAZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO pag. 1 di 7 Art. 4 DICHIARAZIONI SULLE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO pag. 1 di 7 Art. 5 MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE pag. 1 di 7 Art. 6 AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO pag. 1 di 7 Art. 7 ONERI FISCALI pag. 1 di 7 Art. 8 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE pag. 1 di 7 Art. 9 AREA CLIENTI pag. 2 di 7 Art. 10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE pag. 2 di 7 GARANZIA RC CAPOFAMIGLIA pag. 3 di 7 Art. 11 COSA ASSICURIAMO pag. 3 di 7 Art. 11.1 RC CAPOFAMIGLIA pag. 3 di 7 Art. 11.2 CHI ASSICURIAMO pag. 3 di 7 Art. 11.3 LIMITI DI RISARCIMENTO RC CAPOFAMIGLIA pag. 3 di 7 Art. 12 COSA NON ASSICURIAMO pag. 3 di 7 Art. 12.1 ESCLUSIONI pag. 3 di 7 Art. 12.2 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI pag. 4 di 7 Art. 13 COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO pag. 4 di 7 Art. 13.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO pag. 4 di 7 Art. 13.2 GESTIONE DELLE VERTENZE DEL DANNO - SPESE LEGALI pag. 4 di 7 Art. 13.3 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI pag. 4 di 7 Art. 13.4 PLURALITÀ DI ASSICURATI pag. 4 di 7 GARANZIA TUTELA LEGALE pag. 5 di 7 Art. 140 PREMESSA pag. 5 di 7 Art. 14.1 OGGETTO DELLA COPERTURA pag. 5 di 7 Art. 14.2 DELIMITAZIONI DELL OGGETTO DELLA COPERTURA pag. 5 di 7 Art. 14.3 INSORGENZA DEL SINISTRO pag. 5 di 7 Art. 14.4 DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE pag. 5 di 7 Art. 14.5 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA pag. 6 di 7 Art. 14.6 GESTIONE DEL SINISTRO pag. 6 di 7 Art. 14.7 RECUPERO DI SOMME pag. 6 di 7 Art. 14.8 ESTENSIONE TERRITORIALE pag. 6 di 7 Art. 14.9 SOGGETTI ASSICURATI pag. 6 di 7 Art. 14.10 AMBITI GARANTITI: VITA PRIVATA - IMMOBILE pag. 6 di 7 Art. 14.11 ESCLUSIONI pag. 7 di 7

Polizza Abitazione & Famiglia Tutela della famiglia Nota Informativa La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema previsto dal Regolamento ISVAP n. 35 del 26/05/2010, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente/Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Polizza Abitazione & Famiglia Tutela della famiglia - Nota Informativa 1/5 A. Informazioni sull Impresa di assicurazione 1) Informazioni generali a) Denominazione, forma giuridica e gruppo di appartenenza Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. è costituita in forma giuridica di società per azioni e appartiene al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita iscritto all Albo dei Gruppi Assicurativi al numero 28. b) Indirizzo della Sede legale, Direzione Generale, Uffici amministrativi, sito internet e posta elettronica Sede legale e Direzione Generale: Corso Inghilterra, 3-10138 Torino - Italia tel. +39 011 5554015 - fax +39 011 5554018 Uffici amministrativi: Viale Stelvio, 55/57 20159 Milano ITALIA, tel. +39 02 30511 Il sito Internet è www.intesasanpaoloassicura.com L indirizzo di posta elettronica è: info@intesasanpaoloassicura.com Servizio Clienti 848.124.124 dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 19.00 (il costo della telefonata è ad addebito ripartito secondo il piano tariffario del chiamante). c) Autorizzazione all'esercizio e numero di iscrizione all Albo delle imprese di assicurazione La Società è autorizzata all esercizio delle assicurazioni con provvedimenti ISVAP n. 340 del 30/09/1996 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell 8/10/1996 e n. 2446 del 21/07/2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10/08/2006. La Società ha come socio unico Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. ed è soggetta all attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A; è iscritta all Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125. 2) Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società In base al bilancio d esercizio 2014, Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. dispone della seguente situazione patrimoniale: Patrimonio netto Capitale sociale Riserve patrimoniali Indice di Solvibilità* milioni 149.347.311 milioni 27.912.258 milioni 121.435.053 4,04 * Rapporto fra l ammontare del Margine di solvibilità disponibile e il Margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. Eventuali successivi aggiornamenti sulla situazione patrimoniale della Società sono disponibili sul sito www. intesasanpaoloassicura.com. B. Informazioni sul contratto Il contratto è riservato ai correntisti di Intesa Sanpaolo Maggiori dettagli Il contratto di Assicurazione può essere sottoscritto esclusivamente da chi è titolare di un conto corrente presso una banca del Gruppo Intesa Sanpaolo distributrice del prodotto. Art. 1 Modalità di stipulazione dell Assicurazione Tacito rinnovo alla scadenza Maggiori dettagli AVVERTENZA Maggiori dettagli La polizza ha durata annuale. In mancanza di disdetta da parte del Contraente o della Compagnia, questa è prorogata per un anno e così successivamente (tacito rinnovo). Art. 2 Durata dell Assicurazione e tacito rinnovo La disdetta richiede 30 giorni di preavviso. L Assicurato può disdire il contratto recandosi direttamente nella Filiale presso la quale ha sottoscritto la Polizza o inviando lettera raccomandata alla Compagnia in entrambi i casi almeno 30 giorni prima della scadenza dell Assicurazione. Il contratto si conclude e non produce più i suoi effetti a partire dalla prima scadenza annua successiva alla disdetta. Art. 2 Durata dell Assicurazione e tacito rinnovo

Polizza Abitazione & Famiglia Tutela della famiglia - Nota Informativa 2/5 3) Coperture assicurative offerte La Polizza permette di proteggere la propria famiglia in caso di danni involontariamente causati a terzi e di scegliere in aggiunta la garanzia facoltativa relativa alla Tutela Legale. Responsabilità Civile Maggiori dettagli La Compagnia assicura, entro il Massimale e nei limiti indicati in Polizza, il Risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che l Assicurato è tenuto a pagare a terzi come civilmente responsabile per danni involontari derivanti da fatti della vita privata e di relazione. Ad esempio i danni derivanti da conduzione dell abitazione abituale e/o saltuaria, da fatto dei figli minorenni, dall esercizio di sport in genere, dalla proprietà di animali domestici, dall uso di biciclette, dall incendio dei propri beni, dall utilizzo di collaboratori domestici. La garanzia vale per tutto il nucleo familiare e in tutto il mondo. Art. 11.1 RC Capofamiglia, Art. 14.8 Estensione territoriale, Art.11.2 Chi assicuriamo, Art. 12.2 Persone non considerate terzi Tutela Legale (opzionale) Maggiori dettagli La Compagnia risarcisce, entro il Massimale e nei limiti indicati nella Polizza, la Tutela Legale per la difesa degli interessi dell Assicurato e del suo nucleo famigliare in sede extragiudiziale e giudiziale. Art. 14.1 Tutela Legale - Oggetto della copertura, Art. 14.2 Delimitazioni dell oggetto della copertura, Art. 14.3 Insorgenza del sinistro, Art. 14.8 Estensione territoriale, Art. 14.9 Soggetti assicurati, Art. 14.11 Esclusioni AVVERTENZE Le coperture hanno limiti ed esclusioni Maggiori dettagli Il contratto prevede limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento del Risarcimento. Art. 12.1 Esclusioni Responsabilità civile della famiglia, Art. 14.11 Esclusioni Tutela Legale Sono presenti Massimali Limitazioni ed esclusioni Alle coperture assicurative sono applicati limiti massimi di Risarcimento, che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento del Risarcimento; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione e nel Modulo di Polizza che verrà sottoscritto dal Contraente in caso di stipulazione dell Assicurazione. Esempi di applicazione di Limiti di Risarcimento Esempio Limite di Risarcimento In caso di acquisto di più polizze con la garanzia RC Capofamiglia il limite massimo di risarcimento sarà comunque pari a 1.000.000 per sinistro e per anno assicurativo. 4) Dichiarazioni dell Assicurato riguardanti le circostanze del Rischio Dichiarazioni false o reticenti possono compromettere il Risarcimento Maggiori dettagli Se il Contraente non comunica - o comunica in modo inesatto - alla Compagnia circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, può perdere totalmente o in parte il diritto al Risarcimento e l Assicurazione stessa può cessare, come previsto negli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art. 4 Dichiarazioni sulle circostanze del rischio

Polizza Abitazione & Famiglia Tutela della famiglia - Nota Informativa 3/5 5) Aggravamento e diminuzione del Rischio Non sono previsti aggravamenti o diminuzioni del Rischio. Maggiori dettagli Art. 6 Aggravamento o diminuzione del Rischio 6) Premio Il Premio si paga con addebito sul conto corrente Il pagamento del Premio avviene tramite autorizzazione all addebito sul conto corrente del Contraente o di altro titolare di conto corrente presso una banca del Gruppo Intesa Sanpaolo. L estratto conto bancario costituisce quietanza di pagamento. L Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato nel Modulo di Polizza se il Premio è stato pagato, altrimenti decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il Premio può essere addebitato annualmente o mensilmente, senza applicazione di nessun interesse. In caso di mancato pagamento è prevista la sospensione dell Assicurazione Maggiori dettagli Se alle successive scadenze il Contraente non paga il Premio, l Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza e viene riattivata dalle ore 24 del giorno di pagamento. Art. 3 Decorrenza dell Assicurazione e pagamento del Premio Disdetta con 30 giorni di preavviso prima della scadenza del contratto A partire dalla prima scadenza dell Assicurazione, il Contraente può disdire il contratto mediante lettera raccomandata, da inviare a: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Ufficio Portafoglio Corso Inghilterra, 3-10138 Torino La disdetta deve essere formulata 30 giorni prima della scadenza. AVVERTENZE Sconti di premio La Compagnia può riconoscere una tariffa convenzionata al personale (dipendente, in esodo o in quiescenza) appartenente alle Banche e Società Italiane del Gruppo Intesa Sanpaolo. L indicazione dell eventuale sconto applicato è riportata nell apposito documento consegnato insieme al preventivo e al Modulo di Polizza. 7) Rivalse Il diritto di rivalsa si applica ai sensi di quanto previsto dall art. 1916 c.c. 8) Diritto di recesso AVVERTENZA Il contratto non prevede il diritto di recesso. 9) Prescrizione I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

Polizza Abitazione & Famiglia Tutela della famiglia - Nota Informativa 4/5 10) Legge applicabile al contratto Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana. 11) Regime fiscale Regime fiscale È prevista un imposta sul premio Al contratto si applica il trattamento fiscale italiano. Le aliquote d imposta applicate sul premio sono quelle di seguito riportate a seconda del ramo assicurativo: RC Capofamiglia: 22,25% Tutela Legale: 21,25% C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami 12) Sinistri Liquidazione Al verificarsi del sinistro, è necessario fare Denuncia In caso di Sinistro, il Contraente deve avvisare la Compagnia, o la Filiale presso cui intrattiene i rapporti, entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, con una comunicazione scritta a: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Ufficio Sinistri Rami Elementari Corso Inghilterra, 3 1038 Torino In alternativa può inviare un fax al numero 011.5554698 o una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: sinistrire@intesasanpaoloassicura.com La Compagnia paga il risarcimento entro 30 giorni Una volta ricevuta la necessaria documentazione e valutato il danno, la Compagnia provvede al pagamento del Risarcimento entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell atto di liquidazione da parte dell Assicurato, a condizione che non sia stata fatta opposizione o non si verifichi uno dei casi previsti nelle condizioni contrattuali per cui l Assicurazione non opera. AVVERTENZA Maggiori dettagli La Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri relativi alla garanzia Tutela Legale a ARAG SE. Art. 14.4 Denuncia del sinistro e libera scelta del Legale 13) Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inviati per iscritto a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Gestione Reclami e qualità del servizio, Corso Inghilterra, 3-10138 Torino; fax: +39 011 0930015; e-mail: reclami@intesasanpaoloassicura.com L Assicurato che non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o che non abbia ricevuto risposta nel termine massimo di 45 giorni dalla sua richiesta, può presentare reclamo con relativa documentazione IVASS Servizio Tutela del Consumatore Via Del Quirinale, 21 00187 Roma Tel.: +39 06.42.133.1 Fax: +39 06.42.133.745 / +39 06.42.133.353

Polizza Abitazione & Famiglia Tutela della famiglia - Nota Informativa 5/5 I reclami indirizzati all IVASS dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo ricevuto presentato alla Compagnia e dell eventuale riscontro ricevuto; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET dal sito internet: http://www.ec.europa.eu/fin-net. Per le controversie relative al presente contratto gli aventi diritto hanno la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria, previo esperimento obbligatorio del processo di mediazione finalizzato alla conciliazione delle controversie civili e commerciali previsto dal D. Lgs. del 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni, in quanto condizione pregiudiziale per accedere all eventuale successivo giudizio. Per qualsiasi richiesta di informazioni o chiarimenti sulla Polizza, l Assicurato può contattare il Servizio Clienti, al numero 848.124.124 (il costo della telefonata è ad addebito ripartito secondo il piano tariffario del chiamante). In caso di chiamata dall estero, il numero da contattare è: +39.02.3032.8013. Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. L Amministratore Delegato (Alessandro Scarfò)

Polizza Abitazione & Famiglia Tutela della famiglia Glossario

Polizza Abitazione & Famiglia Tutela della famiglia - Glossario 1/2 Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante ai fini contrattuali: ANIMALI DOMESTICI Per animali domestici si intendono i cani, i gatti e gli altri animali che siano tenuti nell ambito delle mura domestiche. Sono in ogni caso esclusi gli animali esotici e i cavalli. ARAG La Società Arag Assicurazioni S.p.A., con sede e Direzione Generale in Italia, Viale delle Nazioni 9 37135 Verona, che gestisce i sinistri relativi alla garanzia Tutela Legale. ASSICURATO Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. ASSICURAZIONE Il contratto con cui la Compagnia, in seguito al pagamento di un Premio, si obbliga a tutelare l Assicurato. COLLABORATORI FAMILIARI Le persone che nel rispetto delle norme di legge in vigore, in rapporto di subordinazione, svolgono determinate attività per il contraente, quali a titolo esemplificativo: babysitter, badanti, domestici. CONTRAENTE La persona che stipula il contratto con Intesa Sanpaolo Assicura. COSE Gli oggetti materiali. COMPAGNIA La Società Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Italia, Corso Inghilterra, 3-10138 Torino; autorizzata all esercizio delle assicurazioni con provvedimenti ISVAP n. 340 del 30/09/96 pubb. su G.U. n. 236 dell 8/10/96 e n. 2446 del 21/07/06 pubb. su G.U. n.185 del 10/08/06. INTERMEDIARIO La Banca del Gruppo Intesa Sanpaolo distributrice del Contratto di Assicurazione. IVASS È l autorità cui è affidata la vigilanza sul settore assicurativo con riguardo alla sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore. L IVASS svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore. Istituito con la legge n. 135/2012, a decorrere dal 1.1.2013, l'ivass è succeduto in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'isvap. MASSIMALE La somma indicata nel Modulo di Polizza che rappresenta il limite massimo di Risarcimento in caso di Sinistro. MODULO DI POLIZZA Documento sottoscritto dal Contraente che attesta l Assicurazione. NUCLEO FAMILIARE I familiari (incluso il convivente di fatto) del Contraente che risultino, al momento del sinistro, iscritti nel certificato anagrafico di stato di famiglia dello stesso e risiedano in Italia. PARTI Il Contraente ed Intesa Sanpaolo Assicura. POLIZZA L insieme dei documenti che costituiscono e comprovano il Contratto di Assicurazione. PREMIO La somma che il Contraente deve pagare alla Compagnia come corrispettivo dell Assicurazione.

Polizza Abitazione & Famiglia Tutela della famiglia - Glossario 2/2 RISARCIMENTO È la somma che la compagnia di assicurazioni rimborsa al danneggiato in caso di sinistro. SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso coperto dall Assicurazione. SPESE DI GIUSTIZIA Spese del processo o processuali che: in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato (art. 535 del Codice di Procedura Penale); in un giudizio civile, invece, sono pagate dalle Parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifondere. TUTELA LEGALE L assicurazione di tutela legale ai sensi del D. Lgs. n. 209 del 07/09/2005, artt. 163, 164, 173, 174 e correlati.

Polizza Abitazione & Famiglia Tutela della famiglia Informativa sul trattamento dei dati personali Informativa aggiornata agosto 2013

Polizza Abitazione & Famiglia Tutela della famiglia - Informativa sul trattamento dei dati personali 1/2 Ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice Privacy ) Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. (di seguito anche la Società ) appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo, la informa nella sua qualità di Interessato (Contraente/Assicurato) circa l utilizzo dei dati personali che la riguardano e sui suoi diritti. 1. FONTE DEI DATI PERSONALI I dati personali oggetto del trattamento (nome, cognome, sesso, residenza, professione, data di nascita, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e ogni altro dato necessario per lo svolgimento dei trattamenti di cui al successivo punto 2) sono raccolti direttamente o tramite le reti di vendita presso la clientela e/o presso terzi 1 legittimati a fornire tale comunicazione, durante la fase di negoziazione e perfezionamento del rapporto contrattuale ovvero durante la fase successiva di esecuzione e gestione del rapporto stesso. 2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI I Suoi dati personali sono trattati nell ambito della normale attività della Società per le seguenti finalità: a) svolgere le attività strettamente connesse e strumentali alla conclusione, alla gestione e alla esecuzione del rapporto contrattuale 2 ; b) adempiere agli obblighi derivanti da normative nazionali e comunitarie, nonché a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da Organi di Vigilanza e Controllo 3 ; c) con riferimento a prodotti e servizi propri, di società del Gruppo Intesa Sanpaolo ovvero di società terze: (i) svolgere attività funzionali alla promozione, alla erogazione e/o alla vendita dei prodotti e servizi, (ii) effettuare indagini di mercato, di customer satisfaction e dei bisogni della clientela, nonché (iii) offrire prodotti e servizi individuati attraverso l elaborazione dei dati personali relativi a preferenze, abitudini, scelte di consumo, desiderata, ecc. (nel seguito unitariamente considerate le Attività Promo-Commerciali ). I suoi dati personali potranno altresì essere ceduti a società del Gruppo Intesa Sanpaolo per lo svolgimento delle Attività Promo-Commerciali con riferimento a prodotti e servizi propri, di società del Gruppo Intesa Sanpaolo ovvero di società terze. Le Attività Promo-Commerciali potranno essere compiute, oltre che dalla Società, da ciascuna delle altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo, in via autonoma o avvalendosi di soggetti terzi appositamente incaricati, attraverso: (i) manifestazioni a premio, (ii) la posta ordinaria o elettronica, (iii) il telefono (anche cellulare), (iv) il telefax, (v) internet, (vi) visite a domicilio (vii) SMS/ MMS, e (viii) altri sistemi di comunicazione a distanza anche automatizzati. 3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI Il trattamento dei suoi dati personali avviene mediante: (i) la raccolta dei medesimi, (ii) la registrazione, a fini di conservazione, in registri cartacei ed elettronici, (iii) l organizzazione ed elaborazione dei dati contenuti negli archivi elettronici, (iv) la comunicazione ad altri soggetti (vedi punto 5) e (v) la cancellazione e distruzione dei dati, qualora vengano meno i presupposti del trattamento. Le modalità di trattamento dei dati prevedono pertanto l utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in Vengono utilizzati sistemi di prevenzione e protezione, sistematicamente aggiornati e verificati in termini di affidabilità. 4. CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DELL EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE Fatto salvo il caso in cui il conferimento dei suoi dati è obbligatorio in quanto richiesto da specifiche normative, lo stesso deve considerarsi sempre facoltativo, sebbene in alcuni casi necessario per concludere, gestire o dare esecuzione al rapporto contrattuale. Ne consegue che l eventuale rifiuto di rispondere può comportare l impossibilità di stipulare o dare esecuzione al rapporto contrattuale stesso. Il conferimento dei dati trattati per le sole Attività Promo-Commerciali è assolutamente facoltativo e il rifiuto di rispondere non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere o in corso di costituzione, inibendo solamente la possibilità di svolgere le attività indicate al precedente punto 2, lett. c). 5. COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI a) Per le finalità di cui al precedente punto 2, lett. a) e b) e, sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la Società, può essere necessario comunicare i suoi dati personali, oltre che a società del gruppo di appartenenza, ad altri soggetti 4 del settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o di natura pubblica che operano in Italia o all estero (anche al di fuori dell Unione Europea) 5 come Titolari autonomi ovvero Responsabili del trattamento. Il consenso che le chiediamo, pertanto, riguarda anche la comunicazione a queste categorie di soggetti (laddove operino come autonomi titolari del trattamento) e il trattamento correlato dei dati da parte loro sempre per le finalità di cui al precedente punto 2, lett. a) e b), nonché l eventuale trasferimento dei dati anche al di fuori dell Unione Europea, ed è strettamente necessario per concludere e dare esecuzione al rapporto contrattuale. b) Per le finalità di cui al punto 2, lett. c) - ovvero le Attività Promo-commerciali sopra definite - i suoi dati personali possono essere comunicati a società del gruppo di appartenenza; a società terze i cui prodotti e/o servizi sono oggetto di Attività Promo-Commerciali o che svolgono attività di supporto/realizzazione di tali attività, a soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (call center, help desk, ecc.); a studi e società nell ambito di rapporti di assistenza e consulenza;

Polizza Abitazione & Famiglia Tutela della famiglia - Informativa sul trattamento dei dati personali 2/2 a società di servizi informatici o telematici, di archiviazione e postali cui possono venire affidati compiti di natura tecnico amministrativa. I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. Il consenso che le chiediamo, pertanto, riguarda la comunicazione a queste categorie di soggetti (laddove operino come autonomi titolari del trattamento) ed il trattamento correlato dei dati da parte loro sempre per le finalità di cui al punto 2, lett. c) ed è facoltativo. Le precisiamo, infine, che l'elenco completo e costantemente aggiornato di tutti i predetti soggetti cui possono essere comunicati i dati in qualità di titolari autonomi o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento è disponibile on-line sul sito internet della Società (www.intesasanpaoloassicura.com) e può anche essere richiesto scrivendo a privacy@intesasanpaoloassicura.com. I suoi dati personali non sono soggetti a diffusione. 6. DATI DI SOGGETTI TERZI La informiamo che gli eventuali dati personali di altri soggetti (ad es. danneggiato, terzo pagatore, ecc.) da lei forniti saranno utilizzati dalla Società soltanto nei limiti strettamente inerenti alla fornitura e gestione dei servizi e/o prodotti richiesti (finalità di cui al precedente punto 2, lett. a) e/o per adempiere ad obblighi derivanti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria (finalità di cui al precedente punto 2, lett. b). 7. RAPPRESENTANTE LEGALE DEL INTERESSATO INCAPACE DI AGIRE La presente informativa, per quanto direttamente applicabile e con esclusivo riferimento alle finalità di cui al precedente punto 2, lett. a) e b), riguarda anche il trattamento dei dati del Rappresentante legale dell Interessato qualora quest ultimo sia incapace di agire. 8. DIRITTI DELL INTERESSATO Ai sensi dell art. 7 del Codice Privacy lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma dell esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell origine dei dati, nonché delle logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l integrazione dei dati; di opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, qualora ricorrano legittimi motivi; di opporsi al trattamento dei propri dati personali a fini di invio del materiale pubblicitario o di vendita diretta i per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Titolare del trattamento dei suoi dati personali è Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Inghilterra, 3 10138. Per ulteriori informazioni e per l esercizio dei diritti di cui all art. 7 del Codice Privacy, lei può rivolgersi a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Privacy - Corso Inghilterra, 3 10138 Torino. Presso i medesimi uffici è disponibile l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati personali, elenco che può essere richiesto anche scrivendo a privacy@intesasanpaoloassicura.com. 1. Ad esempio, contraenti di polizze collettive o individuali in cui lei risulti assicurato, eventuali coobbligati, altri operatori assicurativi (quali agenti, mediatori di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui lei è già cliente; soggetti ai quali per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, di trasferimento della posizione previdenziale, ecc.) richiediamo informazioni o sono tenuti a comunicarci informazioni; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; Magistratura, Forze dell Ordine e altri soggetti pubblici. 2. A titolo esemplificativo: negoziazione, predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione anche con finalità previdenziali, acquisizione delle adesioni a fondi pensione, raccolta premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni contrattuali, ridistribuzione del rischio mediante riassicurazione o coassicurazione, prevenzione, individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell assicuratore. 3. Ad esempio la valutazione dell adeguatezza del contratto offerto secondo quanto previsto dalla normativa applicabile. 4. Si tratta in particolare dei seguenti soggetti alcuni facenti parte della c.d. catena assicurativa : - soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori; - agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing ecc.); - società di servizi per il quietanzamento, società di servizi (ad es. Medic4all, I.M.A. S.p.A.) a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti; - società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest ultima attività di consulenza e assistenza; - soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.); - ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici) per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all esercizio dell attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell industria assicurativa rispetto alle frodi; - organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate; - nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Banca d Italia; SIA, CRIF, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dello Sviluppo Economico - Anagrafe tributaria; Ministero dell Economia e delle Finanze; Magistratura; Forze dell Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. 5. A titolo esemplificativo i Suoi dati personali possono essere trasferiti a Paesi al di fuori dell Unione Europea per motivi inerenti all esecuzione del contratto di cui alla finalità sub punto 2 lett. a) collegati alla gestione del rapporto contrattuale (per es. riassicurazione).

Polizza Abitazione & Famiglia Tutela della famiglia Condizioni di Assicurazione

Polizza Abitazione & Famiglia Tutela della famiglia - Condizioni di Assicurazione 1/7 NORME PER L ASSICURAZIONE IN GENERALE Articolo 1 MOdALItà di StIPULAZIONE dell ASSICURAZIONE L Assicurazione può essere sottoscritta esclusivamente dal titolare di un conto corrente presso una banca del Gruppo Intesa Sanpaolo distributrice del prodotto. In caso di estinzione del conto corrente sul quale vengono addebitati i Premi, se il cliente non apre un nuovo conto corrente presso una banca del Gruppo Intesa Sanpaolo, l Assicurazione viene annullata con effetto dalla prima scadenza annua successiva alla chiusura del conto senza necessità di disdetta e senza l applicazione del termine di tolleranza di cui all art. 1901, 2 comma del Codice Civile. Articolo 2 durata dell ASSICURAZIONE E tacito RINNOvO La Polizza ha durata annuale (1 anno). In mancanza di disdetta da parte del Contraente con lettera raccomandata alla Compagnia almeno 30 giorni prima della scadenza dell Assicurazione, questa è prorogata per un anno e così successivamente (tacito rinnovo annuale). Il Contraente può disdire il contratto anche recandosi direttamente nella Filiale presso la quale ha sottoscritto la Polizza almeno 30 giorni prima della scadenza dell Assicurazione. Per i casi in cui il contratto si riferisce al periodo di Assicurazione, questo è stabilito nella durata di un anno. Articolo 3 decorrenza dell ASSICURAZIONE E PAGAMENtO del PREMIO L Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato nel Modulo di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati. Il pagamento del Premio avviene tramite autorizzazione all addebito sul conto corrente del Contraente, o di altra figura comunque titolare di un conto corrente presso l Intermediario. Il Contraente si impegna alla corresponsione di tutte le somme dovute ai sensi del Contratto, anche nel caso in cui venisse meno il pagamento delle stesse da parte del titolare del conto corrente, se diverso dal Contraente (terzo pagatore). L estratto conto bancario costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza. Il Premio può essere addebitato annualmente oppure a cadenza mensile, senza applicazione di nessun interesse. Se alle successive scadenze il Contraente non paga il Premio, l Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza e viene riattivata dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e salvo il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti, secondo l art. 1901 del Codice Civile. In caso di estinzione del conto corrente sul quale vengono addebitati i Premi (senza apertura di un nuovo conto), le rate mensili residue di Premio saranno addebitate in un unica soluzione fino alla concorrenza dell importo del Premio annuo. Articolo 4 dichiarazioni SULLE CIRCOStANZE del RISChIO Se il Contraente non comunica - o comunica in modo inesatto - circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, può perdere totalmente o in parte il diritto al Risarcimento e l Assicurazione stessa può cessare, come previsto negli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Articolo 5 MOdIFIChE dell ASSICURAZIONE Per richiedere eventuali modifiche dell Assicurazione il Contraente deve inviare una comunicazione scritta alla Compagnia o all Intermediario, oppure recarsi direttamente nella filiale presso la quale ha sottoscritto la Polizza. Articolo 6 AGGRAvAMENtO O diminuzione del RISChIO Non sono previste ipotesi di aggravamento o diminuzione del Rischio. Articolo 7 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all Assicurazione sono a carico del Contraente. Articolo 8 PROCEdIMENtO di MEdIAZIONE E FORO COMPEtENtE Tutte le controversie relative al presente contratto devono essere preliminarmente sottoposte ad un tentativo di mediazione secondo la procedura prevista dal D. Lgs. N. 28/2010 e successive modifiche che le parti dichiarano espressamente di accettare integralmente da effettuare innanzi l Organismo di Mediazione costituito presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale del Cliente o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal contratto. La richiesta di mediazione può essere inviata, a cura dell'organismo di Mediazione,

Polizza Abitazione & Famiglia Tutela della famiglia - Condizioni di Assicurazione 2/7 presso la sede legale della Compagnia: Ufficio Sinistri Mediazione all'indirizzo: organizzazione@pec.intesansanpaoloassicura.com al numero di fax 02.30517001. Il tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della causa civile. Se la mediazione non ha successo, il foro competete esclusivo per le controversie relative al presente contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio principale del Cliente o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal contratto. Articolo 9 AREA CLIENtI La Compagnia mette a disposizione, all interno del proprio sito internet, un apposita Area Riservata ai Contraenti di polizze sottoscritte con Intesa Sanpaolo Assicura. L accesso al servizio è gratuito ed è consentito previa autenticazione tramite delle credenziali rilasciate direttamente dalla Compagnia, su richiesta dell interessato, che garantiscono un adeguato livello di riservatezza e sicurezza durante la consultazione. L utilizzo dell Area Riservata è disciplinato dalle condizioni di servizio che dovranno essere accettate all atto del primo accesso. All interno dell Area sarà possibile consultare le coperture assicurative in essere, il fascicolo informativo del prodotto sottoscritto, lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze, oltre ad ogni altra eventuale informazione utile ai fini di una migliore comprensione della propria posizione assicurativa da parte del Contraente. Articolo 10 RINvIO ALLE NORME di LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

Polizza Abitazione & Famiglia Tutela della famiglia - Condizioni di Assicurazione 3/7 GARANZIA RC CAPOFAMIGLIA Articolo 11 COSA ASSICURIAMO Art.11.1 RC Capofamiglia La Compagnia nei limiti del massimale di 500.000, e in relazione alle garanzie di seguito descritte, tiene indenne l Assicurato, di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente provocati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale. Sono compresi i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi in conseguenza di un sinistro risarcibile a termini della presente Sezione. La garanzia opera per la responsabilità civile dell Assicurato, capace di intendere e di volere, relativa a fatti verificatisi in tutto il mondo nell ambito della sua vita privata e di relazione. Sono compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo con le limitazioni indicate, i danni: a) derivanti dalla conduzione dei locali in cui l Assicurato dimora abitualmente o saltuariamente nonché da proprietà o uso degli apparecchi domestici (comprese antenne radiotelevisive) e dell arredamento b) derivanti dalla pratica di sport in qualità di dilettante c) derivanti dall esercizio di attività ricreative, di volontariato e altre attività non retribuite, esclusa comunque qualsiasi attività che comporti mansioni di tipo organizzativo d) derivanti dalla proprietà e utilizzo di animali domestici e) subiti, limitatamente al caso di morte o di lesioni personali, dagli addetti ai servizi domestici e dai collaboratori familiari in genere durante l espletamento delle mansioni svolte a favore dei soggetti indicati ai punti 11.2.a. e 11.2.d., comprese le somme che l Assicurato sia tenuto a pagare ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 per rivalsa dell INAIL e ai sensi dell art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 per le rivalse dell INPS f) derivanti dalla proprietà e uso di biciclette (e simili), barche senza motore ausiliario, giocattoli anche a motore g) derivanti dall esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione di lavori di straordinaria manutenzione riferiti a un fabbricato che sia stato completato, esclusivamente quando l Assicurato ne sia il committente, nei locali adibiti ad abitazione dell Assicurato purché, al momento del sinistro, essi non risultino locati a terzi o comunque abitati, a qualsiasi titolo, da terzi h) derivanti dalla proprietà e uso di armi i) derivanti da inquinamento, con il limite di risarcimento di 50.000 per sinistro e per anno assicurativo j) provocati dall Assicurato in qualità di trasportato su autoveicolo, esclusi i danni al veicolo, al guidatore e agli altri trasportati k) Derivanti dalla proprietà e uso, esclusivamente in aree non aperte al pubblico, di tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature. Art.11.2 Chi assicuriamo La garanzia Capofamiglia è prestata a favore: a) del Contraente e del suo nucleo familiare b) dei figli minorenni del Contraente, non facenti parte del nucleo familiare in quanto affidati al coniuge a seguito di separazione legale o divorzio c) dei figli naturali minorenni non facenti parte del nucleo familiare purché, al momento del sinistro, ufficialmente riconosciuti a sensi di legge dal Contraente d) dei minori in affidamento familiare, a sensi di legge, limitatamente al periodo dell affidamento e) dei figli del Contraente (purché di età non superiore a 26 anni) non facenti parte del nucleo familiare poiché residenti altrove per motivi di studio. La garanzia è estesa alla responsabilità civile degli addetti ai servizi domestici e dei collaboratori familiari in genere limitatamente ai fatti accaduti nell espletamento delle mansioni svolte a favore dei soggetti indicati ai punti 11.2.a. e 11.2.d. che precedono. Si precisa che il Contraente, ai fini della presente garanzia, deve essere residente in Italia. Art.11.3 Limiti risarcimento RC Capofamiglia In caso di acquisto di più polizze con la Compagnia aventi la garanzia RC Capofamiglia il limite massimo di risarcimento sarà comunque pari a 1.000.000 per sinistro e per anno assicurativo. Articolo 12 COSA NON ASSICURIAMO Art.12.1 Esclusioni La garanzia non comprende i danni: a) derivanti dall attività professionale, o da altre attività retribuite anche se svolte in maniera occasionale, dell Assicurato b) derivanti dalla proprietà, dalla circolazione e da qualsiasi uso di veicoli a motore, natanti e aeromobili (salvo quanto espressamente precisato all articolo 11.1 lettere f. e j) c) da furto d) a cose in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione e) derivanti dalla detenzione o dall impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l accelerazione di particelle atomiche come pure i danni verificatisi in connessione a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell atomo o a radiazioni

Polizza Abitazione & Famiglia Tutela della famiglia - Condizioni di Assicurazione 4/7 provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche f) inerenti l esercizio della caccia e il relativo utilizzo di cani g) da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto h) a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose di proprietà dell Assicurato. Art.12.2 Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi: a) le persone la cui responsabilità è coperta dall assicurazione b) il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato e, se conviventi, il convivente di fatto, i loro ascendenti e discendenti e ogni altro parente c) i minori in affidamento familiare di cui all articolo 11.2.d d) gli addetti ai servizi domestici ed i collaboratori familiari in genere che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, limitatamente ai danni a cose. Art.13.2 Gestione delle vertenze del danno - spese legali La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell Assicurato. Designa, ove occorra, legali e tecnici avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all Assicurato stesso. Tuttavia, in caso di definizione transattiva del danno, la Compagnia, a richiesta dell Assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell avvenuta transazione. Sono a carico della Compagnia le spese per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro i limiti di un importo pari a un quarto del massimale di 500.000; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra la Compagnia e l Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Compagnia non riconosce le spese sostenute dall Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. Art.13.3 Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri L Assicurato è responsabile verso la Compagnia di ogni pregiudizio derivante dall inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui all articolo 13.1. Art.13.4 Pluralità di assicurati La garanzia fermi i limiti di risarcimento previsti opera sino a concorrenza del massimale di 500.000, il quale resta unico anche nel caso sia coinvolta la responsabilità di più di uno degli Assicurati. Tuttavia il massimale sarà utilizzato in via prioritaria a copertura del Contraente e in via subordinata, per l eccedenza, a copertura degli altri Assicurati. Articolo 13 COME AvvIENE LA LIQUIdAZIONE del SINIStRO Art.13.1 Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro il Contraente o l Assicurato deve darne avviso scritto alla Compagnia o alla Filiale con cui intrattiene i rapporti, entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L Assicurato deve inoltre segnalare alla Compagnia qualsiasi fatto o circostanza che possa far presumere una sua responsabilità anche se non è stata avanzata richiesta di risarcimento.

Polizza Abitazione & Famiglia Tutela della famiglia - Condizioni di Assicurazione 5/7 GARANZIA tutela LEGALE Articolo 14 PREMESSA La gestione dei sinistri Tutela Legale è affidata dalla Compagnia ad ARAG Assicurazioni S.p.A, con sede e Direzione Generale in Viale delle Nazioni, n. 9 37135 Verona, alla quale l Assicurato può rivolgersi direttamente. Principali riferimenti: telefono: +39 045/8290411 fax per invio nuove denunce di sinistro: +39 045/8290557 fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro +39 045/8290449. Art.14.1 Oggetto della copertura La presente garanzia è operante solo se espressamente indicata nel modulo di polizza. La Compagnia, alle condizioni del presente contratto e nei limiti del massimale di 10.000, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte occorrenti all Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza. I suddetti oneri sono: le spese per l intervento del Legale incaricato della gestione del sinistro nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense, con esclusione dei patti conclusi tra il Contraente/Assicurato e il Legale che stabiliscono compensi professionali; le eventuali spese del Legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell Assicurato, o di transazione autorizzata da Arag ai sensi dell art. 14.6 Gestione del sinistro; le spese per l intervento del Consulente Tecnico d Ufficio, del Consulente Tecnico di parte e dei Periti, purché scelti in accordo con Arag ai sensi dell art. 14.6 Gestione del sinistro; le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale); le spese di giustizia; il contributo unificato (D. L. n. 28 del 11/03/2002), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest ultima. È garantito l intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell art. 14.4 Denuncia del sinistro e libera scelta del Legale. Art.14.2 delimitazioni dell oggetto della copertura L Assicurato è tenuto a: regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del sinistro; assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. La Compagnia non si assume il pagamento di: multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale). Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi. Art.14.3 Insorgenza del sinistro Ai fini della presente copertura, per insorgenza del sinistro si intende: relativamente all esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento; relativamente a tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione. La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti: durante il periodo di validità dell assicurazione, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative; trascorsi tre mesi dalla decorrenza dell assicurazione, in tutte le restanti ipotesi. La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Compagnia o ad Arag, nei modi e nei termini dell art. 14.6, entro dodici mesi dalla cessazione del contratto stesso. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti. Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro: vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse; indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. Art.14.4 denuncia del sinistro e libera scelta del Legale L Assicurato deve immediatamente denunciare alla Compagnia o ad Arag qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire alla direzione Generale della Compagnia o ad Arag notizia di ogni atto a lui notificato, entro tre giorni dalla data della notifica stessa. L Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il Legale cui affidare la tutela dei propri