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TRIBUNALE DI COLOGNA 03700602201 N 7.210 09 R. 2015 UOR CC RUO funzienci Fe3C1,3k) A Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale della Giustizia Civile Via Arenula, 70 00186 Roma Tel. 0668851 Ufficio I bryr7iirizg,:o ti CIRCOLARE ot Roma, 2 9 PIA9. 2815 Al Sig. Presidente della Corte di Appello di Bologna Oggetto: valenza giuridica e corretto utilizzo delle caselle PEC-Quesito- rif. N. prot. 1156 trasmessa a mezzo mail in data 12 febbraio 2015 Con la nota in riferimento, codesta Corte di Appello, nell'inoltrare il quesito indicato in oggetto, formulato dal Presidente del Tribunale di Rimini, ha svolto un'attenta analisi delle problematiche connesse alla trasmissione di atti e documenti a mezzo PEC sia nell'ambito dei procedimenti penali che dei procedimenti civili. Questa Direione Generale ritiene pienamente condivisibili le valutazioni svolte da codesta spettabile Corte in merito all'utilizzo della PEC in ambito penale. Alcune precisazioni sembrano, invece, opportune riguardo all'utilizzo della PEC nell'ambito del processo civilé telematico. Come evidenziato dal Presidente del Tribunale di Rimini, infatti, molte cancellerie si sono dotate di apposita PEC da utilizzare, in sostituzione del Fax, per trasmettere atti o semplici comunicazioni ad altri uffici giudiziari o ad altre pubbliche amministrazioni. Tale indirizzo di posta elettronica certificata non deve essere in alcun modo confuso con quello della casella PEC di cui alle regole tecniche sul PCT, adottate con D.M. n. 44/2011, attraverso la quale avviene il deposito di atti e documenti per il processo civile telematico. Le due caselle di posta assolvono, infatti, a finzioni completamente diverse e per questo non sono intercambiabili. i

A tale proposito si consiglia di portare a conoscenza dell'utenza, con ogni strumento ritenuto utile, primo fra tutti la segnalazione sul sito istituzionale dell'ufficio giudiziario, l'indicazione della PEC da utilizzare nell'ambito del processo civile telematico rammentando, altresì, che ogni atto inviato o depositato utilizzando altro indirizzo di posta certificata non potrà essere considerato utile ai fini processuali. Il Direttore Generale arco Aama.,1,4 nelli

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA Prot. N. Al Ministero della Giustizia Dipartimento Affari Giustizia Direzione generale della giustizia civile ROMA e-mail: segreteria.dgcivile.dag@giustizia.it e-mail: (posta certificata) dgcivile.dag@giustiziacert.it Al Ministero della Giustizia Dipartimento Affari Giustizia Direzione Generale della Giustizia Civile Ufficio I ROMA E P.C. Al Sig. Presidente Tribunale RIMINI Oggetto: valenza giuridica e corretto utilizzo delle caselle PEC - QUESITO. Si trasmette in allegato il quesito formulato dal Tribunale di Rimini circa il corretto utilizzo delle caselle di posta elettronica certificata e ad integrazione di quanto nelle stesso specificato, si rappresenta quanto segue. Per quanto riguarda il settore civile, esistono specifiche tecniche cui attenersi. In accordo con quanto previsto dal D.M. n. 44 del 21 febbraio 2011 e dalle relative specifiche tecniche definite nel provvedimento del 16 aprile 2014, il deposito di un fitto per via telematica è eseguito attraverso il sistema della Posta Elettronica Certificata (PEC). L'atto e i suoi allegati devono essere inviati utilizzando un messaggio di PEC (Deposito atto generico) indirizzato all'ufficio giudiziario (consultabile in Uffici Giudiziari). Il professionista deve pertanto: essere censito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (RegIndE); essere dotato di casella di PEC, regolarmente censita nel RegIndE. Non possono essere utilizzate a tale scopo gli indirizzi di posta elettronica certificata per le comunicazione tra cittadino e pubblica amministrazione (CEC-PAC) essere dotato di certificato di firma digitale su token crittografico (smart card o chiavetta USB); disporre di un apposito software per la creazione della busta telematica, secondo le specifiche tecniche definite nel provvedimento del Direttore generale SIA; a questo riguardo si precisa che questi software sono disponibili Piana dei Tribunali, 4 Tel 051201401 40100 BOLOGNA Fax 051/201848 e-mai: calelogna@giustizia.it

segue pag. 2 sul mercato, avendo da tempo questo Ministero fornito alle software house tutte le specifiche. Il Ministero non fornisce software per questa funzione. Nella sezione download di questo Portale è disponibile un elenco dei software gratuiti. Stando così le cose, parendo la PEC ed il PCT sovrapponibili il quesito del Presidente del Tribunale di Rimini ha una sua ragion d'essere. Non anche per quanto attiene al settore penale. Per tale settore, la Corte di Cassazione, III sez. penale, con la sentenza 13 febbraio 2014, n. 7058 esclude la legittimità dell'utilizzo della posta elettronica certificata nel processo penale ritenendo che alla luce dell'attuale normativa tale strumento trova un suo fondamento solo per il processo civile. In effetti, nel caso di specie, la Suprema Corte affronta più in generale la questione dell'utilizzo delle nuove tecnologie nel processo penale precisando che è inammissibile un'istanza di rinvio dell'udienza per concomitante impegno del difensore trasmessa via telefax, poiché l'art. 121 c.p.p. stabilisce l'obbligo per le parti di presentare le memorie e le richieste rivolte al giudice mediante deposito in cancelleria, mentre il ricorso al telefax è riservato ai funzionari di cancelleria ai sensi dell'art. 150 c.p.p. Inoltre al fine di chiarire dubbi in materia la Suprema Corte precisa che, a differenza di quanto previsto per il processo civile, nel processo penale la PEC, per le iparti private, non sarebbe stata comunque idonea per comunicare l'impedimento. Difatti, nel processo civile l'art. 366 c.p.c., comma 2, (cosi come previsto dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, che ha modificato la L. n. 53 del 1994), ha introdotto espressamente la PEC quale strumento utile per le notifiche degli avvocati autorizzati. Inoltre già il D.M. n. 44 del 2011 aveva disciplinato con maggiore attenzione l'invio delle comunicazioni e delle notifiche in via telematica dagli uffici giudiziari agli avvocati e agli ausiliari del giudice nel processo civile, in attuazione della L. 6 agosto 2008, n. 133, art. 51. In tale contesto assume rilevanza la disposizione di cui all'art. 4 che prevede l'adozione di un servizio di posta elettronica certificata da parte del Ministero della Giustizia in quanto ai sensi di quanto disposto dalla L. n. 24 del 2010 nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica devono effettuarsi, mediante posta elettronica certificata e l'avvio, dal 15 dicembre 2014 del sistema delle notifiche penali telematiche. Bologna /02/2015 Il Presidente Dott. Giuliano Lucentini

Elena Barca Da: I 1( Liana Dumbravescu [rana.dumbravescu@giustizia.it] Inviato: martedì 9 giugno 2015 10.23 A: 'Elena Barca' Oggetto: Caselle PEC attive presso il Tribunale di Bologna In riferimento alla richiesta in oggetto, ti comunico le caselle PEC attive ad oggi, rilevate dal Portale di Interoperabilità del Ministero (aggirnamento al 4 aprile c.a.) e verificate con le ultime abilitazioni gestite dalla sottoscritta, pertanto ritengo che i dati sono attendibili: Tribunale Bologna Corte D'Assise Penale PEC Tribunale BolognaDibattimento PEC Tribunale Bologna PEC Dirigente Tribunale Bologna Fallimentare PEC Tribunale Bologna Sezione GIP-GUP PEC Tribunale' Bologna PEC Presidente Tribunali BOLOGNA Protocollo Tribunalé Bologna Riesame PEC assise.penale.tribunale.bologna@giustiziacert.it dibattimento.tribunate.bologna@giustiziacert.it dirigente.tribunale.bologna@giustiziacertit fallimentare.tribunale.bologna@giustiziacertit ginaup.tribunale.bologna@giustiziacertit presidentetribunale.bologna@giustiziacert.it prot.tribunale.bologna@giustiziacerlit riesame.tribunale.bologna@giustiziacertit Saluto e ti auguro buon lavoro dottssa Liana Dumbravescu Funzionario Informatico 3F2 Ministero della Giustizia C.I.S.I.A. Bologna 329/2606077 sede di lavoro: Tribunale di Bologna le 051/2752090