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La sorveglianza dei generatori di vapore di bassa producibilità e il livello di protezione equivalente garantito dalle norme armonizzate alla direttiva 97/23/CE G. Rondinella*, A. Andolina** * CTI - coordinatore del GL 305 Esercizio e dispositivi di protezione delle installazioni a pressione ** INAIL - Settore Ricerca, Certificazione e Verifiche Dipartimento di Milano Sommario La direttiva di prodotto 97/23 CE PED definisce i criteri generali di progetto per le attrezzature a pressione ivi compresi i generatori di vapore. La norma previgente alla PED definiva per le diverse tipologie di caldaia quelle che, per modalità d uso e producibilità espressa, potessero fruire dell esenzione dalla conduzione continua tramite la richiesta dell esonero dalla presenza del conduttore. La direttiva PED e il D.M. 329/04 non prevedono l istituto dell esonero di cui ai regolamenti previgenti, lasciando al costruttore del generatore di vapore la scelta della strumentazione atta ad assicurare il soddisfacimento dei Requisiti Essenziali di Sicurezza. Gli autori si propongono di verificare come e in che misura l adozione delle norme armonizzate alla direttiva PED - UNI EN 12952 e UNI EN 12953 - permetta, tramite il corredo strumentale della caldaia, di garantire lo stesso livello di sicurezza delle attrezzature pre - PED esonerate dall assistenza continua del conduttore patentato o dall assistenza della persona addetta. Si esamina quindi la modalità di sorveglianza definita dalla specifica tecnica UNI TS 11325-3: Sorveglianza dei generatori di vapore e/o acqua surriscaldata, alla ricerca di una valida indicazione di utilizzo anche per le caldaie di piccola producibilità. 1. Disposizioni legislative ante Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione Le disposizioni legislative, in materia di generatori di vapore, in vigore in Italia erano dettate dal Regio Decreto 12 maggio 1927, n. 824 Approvazione del regolamento per l esecuzione del R. Decreto-Legge 9 luglio 1926, n. 1331 che costituisce l Associazione Nazionale per il Controllo sulla Combustione [1] e dal Decreto Ministeriale 21 maggio 1974 Norme integrative del regolamento approvato con R. D. 12.5.1927, n. 824, e disposizioni per l esonero da alcune verifiche e prove stabilite per gli apparecchi a pressione [2]. R. D. 12 maggio 1927, n. 824 -- art. 2 Capo I Titolo I - generatori di vapore, i recipienti nei quali si trasformano i liquidi in vapore a pressione più elevata di quella della atmosfera allo scopo di impiegarlo fuori del recipiente stesso; -- art. 27 Sezione I Capo II Titolo I nessun generatore di vapore, fatta eccezione di quelli indicati agli articoli 4 e 5, può essere posto e mantenuto in azione senza la continua assistenza di persona che abbia i seguenti requisiti: a) età non minore di 18 anni compiuti;

b) moralità e buona condotta; c) idoneità fisica; d) possesso del certificato di abilitazione per il tipo di generatore corrispondente. Accessori di sicurezza e controllo richiesti: a) 2 indicatori di livello (art. 22); b) 1 manometro con briglia di controllo (artt. 17 e 18); c) 2 valvole di sicurezza (art. 16); d) 2 apparecchi di alimentazione (art. 21); e) valvola di ritegno e valvola di intercettazione sulla tubazione di alimentazione (art. 23); f) valvola di intercettazione sulla presa vapore (art. 23). Decreto Ministeriale 21 maggio 1974 Il decreto disciplina, a norma dell art. 5 del Regio Decreto 12 maggio 1927, n. 824, gli esoneri dall applicazione di prescrizioni in materia di generatori di vapore ed in particolare gli esoneri dall assistenza del conduttore abilitato e gli esoneri dalla presenza continua, nel luogo di installazione, del conduttore abilitato. Per l esonero dall assistenza del conduttore abilitato identifica le tipologie di generatori: -- art. 28 Generatori di vapore di piccola potenzialità aventi p b *V 300 (kg/cm 2 *litro) e p b 10 (kg/cm 2 ); -- art. 29 Generatori di vapore ad attraversamento meccanico di limitata potenzialità aventi p b *V 3000 (kg/cm 2 *litro) e pb 12 (kg/cm 2 ); -- art. 39 Generatori di vapore a bassa pressione aventi p b 1 Kg/cm 2, S 100 m 2 e Pot. 2 t/h; -- art. 41 Generatori di vapore a sorgente termica diversa dal fuoco ; esonero dalla presenza continua, nel luogo di installazione, del conduttore abilitato -- art. 43 Generatori di vapore a funzionamento automatico aventi Pot. 3 t/h e p b 10 kg/cm 2. Per l esonero dalla presenza continua, nel luogo di installazione, del conduttore abilitato l art. 43 del D. M. 21 maggio 1974 chiede, in aggiunta agli accessori richiesti dagli artt. 16, 17, 18, 21, 22 e 23 del R. D. 12 maggio 1927, n. 824, la installazione dei seguenti accessori e il soddisfacimento di alcune condizioni: a) regolatore dell alimentazione del combustibile (regolatori della pressione o della temperatura o della portata); b) regolatore dell alimentazione dell acqua (regolatore di livello); c) apparecchiatura di sicurezza contro la sovrapressione in caldaia (pressostato di sicurezza o di blocco); d) apparecchiatura di sicurezza contro la mancanza dell acqua (livellostato di sicurezza o di blocco); e) apparecchiatura di sicurezza della combustione (controllo di fiamma); f) indicazioni sulle caratteristiche dell acqua di alimentazione e di caldaia; g) indicazioni sui controlli periodici che il conduttore abilitato deve eseguire periodicamente; h) introduzione del registro su cui devono essere annotati i controlli. Il R. D. 1 maggio 1927, n. 824 rispondeva alle esigenze della realtà industriale degli anni fine 800 e primi 900 con le conoscenze tecniche del tempo. Dopo 47 anni il D. M. 21 maggio 1974 ha introdotto il concetto di caldaia a funzionamento automatico intendendo quei generatori il cui funzionamento è controllato da apparecchiature automatiche che regolano l alimentazione del combustibile e dell acqua in funzione di determinate grandezze di riferimento ed è protetto da apparecchiature di sicurezza pure esse automatiche.

2. Disposizioni legislative a seguito dell entrata in vigore del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 L entrata in vigore (30 maggio 2002) della direttiva europea 97/23/CE (PED) Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione [3] ha superato dopo 73 anni le disposizioni di cui al R. D. 12 maggio 1927, n. 824 sui generatori di vapore e dopo 28 anni le disposizioni del D.M. 21 maggio 1974 sui generatori di vapore a funzionamento automatico. Infatti l art. 4 (libera circolazione) della direttiva 97/23/CE, riguardante la libera circolazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi marcati CE, consente ai generatori di vapore o di acqua surriscaldata, certificati come insiemi, di essere commercializzati e messi in servizio, alle condizioni fissate dal fabbricante. Tali condizioni possono prevedere il funzionamento senza la supervisione continua (ciò è supportato anche dal contenuto delle norme armonizzate sui generatori di vapore a tubi da fumo e a tubi d acqua). Gli stati membri non possono vietare, limitare od ostacolare la commercializzazione o la messa in servizio di tali insiemi. L art. 3 (Requisiti tecnici particolari) del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 definisce che sono da considerarsi generatori gli insiemi previsti per la produzione di vapore o di acqua surriscaldata ad una temperatura superiore a 110 C, contenenti almeno un attrezzatura a pressione a focolare o altro tipo di riscaldamento, con rischio di surriscaldamento. Surriscaldamento, nel senso dell articolo 3 paragrafo 1.2, significa superare la temperatura di progetto, per esempio nel caso di un guasto al sistema di sicurezza o a causa dell errore di un operatore. Il surriscaldamento è un pericolo che non può essere eliminato tramite un sistema di sicurezza, ma il rischio può essere minimizzato. Tuttavia se la temperatura di progetto è scelta per tenere in considerazione la più alta temperatura in tutte le condizioni prevedibili, il rischio di surriscaldamento non esiste. Per la direttiva PED: a) Il generatore di vapore è per definizione un assieme di elementi che servono a produrre, in sicurezza, calore e a trasmetterlo all acqua per riscaldarla fino a vaporizzazione, ed è da considerarsi un insieme; b) La caldaia è quella parte del generatore in cui avviene la trasformazione dell acqua dallo stato liquido a vapore; essa rappresenta il corpo principale ed è quindi una parte del generatore di vapore ed è da considerarsi un attrezzatura a pressione. 3. Norme armonizzate alla direttiva 97/23/CE La norma UNI EN 12953-6 Caldaie a tubi da fumo Parte 6: Requisiti per l apparecchiatura della caldaia [4] specifica i requisiti per le apparecchiature di sicurezza da porre a corredo dei generatori a tubi da fumo. In particolare nell appendice C a carattere informativo- della norma, sono indicate le condizioni da rispettare in termini di prove, controlli e manutenzione dei dispositivi per un esercizio senza supervisione continua. E previsto che l avviamento a freddo del generatore, comprendente il periodo fino al raggiungimento di quella condizione operativa che permette il controllo e l osservazione del corretto funzionamento di tutti i dispositivi di comando e controllo, debba avvenire sotto la sorveglianza di personale qualificato (operatore della caldaia), che entro un ora

dall avviamento ed almeno una volta ogni 24 ore, debba accertarsi delle buone condizioni dell impianto. (Norma approvata in sede europea nel maggio 2002, norma armonizzata alla PED, diventata norma UNI EN nell agosto 2005) La norma UNI EN 12952-7 Caldaie a tubi d acqua e installazioni ausiliarie Parte 7: Requisiti per l apparecchiatura della caldaia [5] e nel capitolo 7 sono indicati i requisiti aggiuntivi per impianti in esercizio senza supervisione continua. (Norma approvata in sede europea nel maggio 2002, norma armonizzata alla PED, diventata norma UNI EN nell agosto 2005) Dalla guideline 9/20 della direttiva PED discende che, se un generatore è stato progettato costruito e sottoposto a procedura di valutazione di conformità per poter essere esercito senza supervisione continua dell operatore della caldaia prendendo in considerazione tutti i rischi connessi con questa modalità di funzionamento e adottando adeguati sistemi di sicurezza, esso può essere posto in esercizio alle condizioni fissate dal fabbricante senza ulteriori prescrizioni aggiuntive derivanti da norme nazionali. Eventuali prescrizioni aggiuntive devono tener conto dei criteri tecnici adottati nella progettazione dei sistemi di sicurezza, allo scopo di garantire l applicazione degli stessi requisiti per sistemi di sicurezza simili. In altri termini, la norma nazionale: Non può imporre prescrizioni aggiuntive ad un generatore concepito e certificato CE per poter essere esercito senza assistenza continua; Può imporre all utilizzatore una periodicità ed un regime di controllo dei dispositivi di sicurezza, in funzione del tipo di dispositivo adottato dal fabbricante del generatore. La guideline 8/15 dà indicazioni su come devono essere interpretati i RES (requisiti essenziali di sicurezza) dell allegato I della direttiva per quanto riguarda la conduzione senza assistenza continua dei generatori di vapore o di acqua surriscaldata. Le due norme armonizzate UNI EN 12953-6 e UNI EN 12952-7 per il soddisfacimento dei RES prevedono che, per un esercizio senza supervisione continua fino a un massimo di 24 ore, il generatore deve essere equipaggiato con i seguenti accessori: a) manometro ; b) n. 2 indicatori di livello; c) regolatore di pressione; d) regolatore di livello; e) sonda di allarme di altissimo livello con fermata pompe e riarmo; f) elettrodo di preallarme di basso livello; g) n.1 oppure n. 2 valvole di sicurezza (IV Cat.); h) pressostato di sicurezza (IV Cat.); i) n. 2 livellostati di sicurezza indipendenti autocontrollati (IV Cat.); j) valvola di scarico di fondo e valvola di scarico rapido; k) valvola di spurgo di superficie; l) valvola di presa vapore; m) sistema di alimentazione; inoltre il generatore deve essere accessoriato con idonea strumentazione per: n) controllare la densità dell acqua (TDS = solidi totali disciolti) effettuando lo spurgo dell acqua di superficie mediante la relativa valvola, la cui apertura è variabile in funzione della portata da scaricare; o) eliminare i fanghi dal fondo della caldaia mediante la relativa valvola il cui tempo di apertura è proporzionale alla quantità di acqua da scaricare. Tali accessori possono essere manuali o automatici.

Per generatori senza supervisione continua oltre le 24 ore in aggiunta a quanto prescritto per l esercizio senza supervisione continua fino a 24 ore è obbligatorio: a) un dispositivo automatico di desalinizzazione per consentire il controllo, in maniera continua, della concentrazione dei sali nella zona di evaporazione del generatore mediante una sonda, posizionata nel fianco della caldaia a circa 10 centimetri sotto il livello minimo dell acqua, che, misurando la conducibilità elettrica (ms/cm) dell acqua, permette l eventuale scarico dell acqua attraverso una valvola motorizzata posizionata allo stesso livello della sonda di conducibilità. Il flusso di scarico della valvola motorizzata è regolato dal segnale inviato dalla sonda di misura della conducibilità; b) un dispositivo automatico di scarico fanghi costituito da un temporizzatore per impostare l intervallo tra una apertura e l altra ed il tempo di apertura della valvola di scarico. 4. Decreto Ministeriale 1 dicembre 2004, n. 329 Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all art. 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 [6]. Tale decreto Indica le disposizioni inerenti l esercizio delle attrezzature e degli insiemi. Sono esclusi dal campo di applicazione del suddetto decreto: o i generatori con pressione massima ammissibile non superiore a 0,5 bar; o i generatori di vapor d acqua o di acqua surriscaldata il cui volume complessivo è inferiore o uguale a 25 litri e la cui pressione massima ammissibile non superi 32 bar; o i generatori di vapor d acqua o di acqua surriscaldata per i quali il prodotto della pressione ammissibile in bar per la capacità totale in litri non superi 300 e la cui pressione non superi 10 bar. 5. Specifica Tecnica UNI/TS 11325-3 Attrezzature a pressione Messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione Parte 3: Sorveglianza dei generatori di vapore e/o acqua surriscaldata [7] Nella specifica tecnica si parla di sorveglianza anziché di condotta, atteso che, dato l alto livello di automazione raggiunto dai moderni generatori di vapore e/o acqua surriscaldata; la persona addetta più che sulla condotta concentra la sua attenzione sulla sorveglianza del buon funzionamento degli automatismi. La specifica definisce le modalità di sorveglianza delle attrezzature a pressione, a focolare con rischio di surriscaldamento, destinate alla generazione di vapor d acqua e/o acqua surriscaldata a temperatura maggiore di 110 C (generatori di vapore e/o acqua surriscaldata) con pressione massima ammissibile PS maggiore di 0,5 bar rientranti nel campo di applicazione del D. M. n. 329/2004. Non rientrano nel campo di applicazione della specifica i seguenti tipi di generatori: a) Generatori a sorgente termica diversa dal fuoco; b) Generatori ad attraversamento meccanico di limitata potenzialità aventi PSxV 3000 bar x l e PS 12 bar; c) Generatori di vapore a bassa pressione aventi PS 1 bar, Superficie di riscaldamento 100 m 2 e Potenzialità 2 t/h; d) Generatori di acqua surriscaldata a bassa pressione aventi PS 5 bar, Temperatura massima dell acqua 120 C, Superficie di riscaldamento 100 m 2 e Potenzialità 2

t/h, considerando convenzionalmente la potenza di 0,69 kw (600 kcal/h) di acqua surriscaldata equivalente alla producibilità di 1 kg/h di vapore d acqua; e) Generatori aventi volume V 5 l indipendentemente dal valore di PS. La sorveglianza può essere effettuata in due modi: 1) Sorveglianza con assistenza continua; 2) Sorveglianza senza assistenza continua. Requisiti generali per entrambe le modalità di sorveglianza Disponibilità, in centrale termica o in sala controllo, del manuale uso e manutenzione rilasciato dal fabbricante, e/o copia della procedura o manuale operativo predisposto dall utilizzatore, nelle parti che riguardano l esercizio, la manutenzione e le prove di tutti i dispositivi, inclusi quelli di sicurezza, regolazione e controllo. Il manuale operativo redatto a integrazione del manuale uso e manutenzione deve prevedere il numero minimo delle persone addette alla sorveglianza o alla conduzione del/i generatore/i. In centrale termica o in sala controllo deve esserci un libretto di centrale o equivalente documentazione per l annotazione: o della o delle persone addette in turno; o delle verifiche periodiche sugli accessori di sicurezza; o delle verifiche periodiche sui dispositivi di regolazione e/o di controllo; o dei risultati dell analisi periodica dell acqua di alimentazione e dell acqua di caldaia; o di tutte le anomalie, prove e interventi di manutenzione. Soddisfacimento delle seguenti norme per le caratteristiche dell acqua di alimentazione e di caldaia: o UNI 7550 Requisiti delle acque per generatori di vapore e relativi impianti di trattamento ; o UNI EN 12952-12 per le caldaie a tubi d acqua; o UNI EN 12953-10 per le caldaie a tubi da fumo. Il libretto di centrale può essere sostituito da supporti informatici dedicati che permettano in qualsiasi momento l estrazione di file contenenti le informazioni indicate sopra. Tutte le varie operazioni devono essere registrate in modo che vi sia evidenza della data, dell ora e delle persone addette che le hanno effettuate. 6. Situazione attuale Il R. D. 12 maggio 1927, n. 824 prevedeva l istituto dell esonero dall applicazione di talune prescrizioni e da tutte (esonero totale) o da alcune verifiche (esonero parziale) e il D. M..21 maggio 1974 dettava le disposizioni da soddisfare per ottenere l esonero. Sia la direttiva PED sia il Decreto Ministeriale 1 dicembre 2004, n. 329 non prevedono l istituto dell esonero. Da parte sia del Ministero delle Attività Produttive sia del Ministero del Lavoro sono state date indicazioni, che sono riportate di seguito sia per quanto riguarda l operatore della caldaia (UNI EN 12953-6 e UNI EN 12952-7) o la persona addetta (UNI/TS 11325-3) sia per quanto riguarda gli esoneri previsti da D. M. 21 maggio 1974: -- I generatori di vapore e/o acqua surriscaldata, siano essi costruiti e messi in servizio in data antecedente l entrata in vigore del D. Lgs. n. 93/2000, siano essi marcati PED in conformità al citato decreto legislativo, debbono essere condotti da un conduttore abilitato pur anche se progettati, costruiti e sottoposti ad una procedura di valutazione di conformità ai sensi del D. Lgs. n. 93/2000 (attrezzatura/insieme PED), sono commercializzati come idonei all utilizzo senza obbligo di sorveglianza continua da parte di un conduttore abilitato

per una determinata periodicità (ad es. 12 ore, 24 ore, 72 ore, ecc.) determinata dal costruttore e indicata nel manuale uso e manutenzione. -- In particolare, alla luce del sopravvenuto decreto 1 dicembre 2004, n. 329 del Ministero delle Attività Produttive che individua le esclusioni dall applicazione dello stesso (art. 1), le esclusioni dal controllo di messa in servizio (art. 2), le esenzioni dalla riqualificazione periodica (art. 11) e regolamenta le verifiche delle attrezzature/insiemi e le relative deroghe (artt. 8, 9, 10, 12, 13, e 14), non possono più essere concessi gli esoneri relativi all esercizio/conduzione e alle verifiche in ordine alla normativa pre-esistente, in quanto andrebbero in contrasto con il più recente decreto ministeriale in rispetto alla nuova filosofia di classificazione e sorveglianza istituita dal D. Lgs. n. 93/2000 attraverso il recepimento della direttiva europea 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione (direttiva PED). --Per quanto concerne le attrezzature o insiemi in pressione, costruiti e messi in servizio in data antecedente all entrata in vigore del D. Lgs. N. 93/2000, che avevano ottenuto l esonero parziale o totale ai sensi del D. M. 21 maggio 1974, tale esonero rimane efficace, ad oggi, fintanto che permangono le condizioni per cui l esonero è stato concesso. -- Le disposizioni relative alle modalità di sorveglianza durante l esercizio a suo tempo stabilite con il citato R.D. n. 824/1927 debbono essere disapplicate in quelle apparecchiature per le quali il fabbricante abbia: applicato i requisiti essenziali di sicurezza; previsto esplicitamente un regime di sorveglianza di tipo non continuo; indicato, nell apposito libretto, le modalità di esecuzione e le necessarie istruzioni per l effettuazione di detta sorveglianza; sottoposto l apparecchiatura alla procedura di esame CE; compilato la dichiarazione di conformità; apposto la marcatura CE. -- Ne consegue, in sostanza, che non sussiste più l obbligo di assistenza continua per le apparecchiature per le quali tutte le condizioni sopra enunciate risultano verificate. -- Appare, tuttavia, utile rammentare che per tutte, indistintamente, le apparecchiature in oggetto siano state costruite e messe in servizio in data antecedente all entrata in vigore del D. Lgs. n. 93/2000, oppure rechino la marcatura CE ai sensi della citata direttiva PED e in conformità al citato decreto di recepimento permane l obbligo di assistenza da parte di un conduttore abilitato, anche quando queste siano commercializzate come idonee all utilizzo con assistenza non continua e secondo la periodicità (ad es. 12 ore, 24 ore, 72 ore, ecc.) determinata dal costruttore e indicata nel manuale uso e manutenzione. Per quanto riguarda gli accessori previsti dalla direttiva PED, è evidente che questi siano più numerosi e qualitativamente superiori a quelli richiesti dalla normativa previgente. La normativa ante PED, tranne che per le valvole di sicurezza che dovevano essere sottoposte a prove sperimentali atte a verificare le caratteristiche di funzionamento e a determinare la portata di scarico, per tutti gli altri accessori non richiedeva alcuna verifica se non quella di funzionamento sul luogo di impianto. Per la direttiva PED le valvole di sicurezza, i pressostati di sicurezza e i livellostati di sicurezza autocontrollati sono dispositivi di sicurezza e come tali sono classificati nella categoria IV. La classificazione di un attrezzatura o di un insieme in IV categoria, nella filosofia della Direttiva 97/23/CE, corrisponde ad un alto grado di sicurezza. Per la direttiva PED gli insiemi (varie attrezzature a pressione montate da un fabbricante per costituire un tutto integrato e funzionale) e di conseguenza i generatori di vapore e/o acqua surriscaldata, devono essere sottoposti ad una procedura globale di valutazione di conformità che comprende:

la valutazione di conformità di ciascuna delle attrezzature a pressione costitutive dell insieme che non sono state oggetto di una distinta procedura di valutazione di conformità né di una separata marcatura CE; la valutazione dell integrazione dei diversi componenti dell insieme che viene determinata in funzione della categoria più elevata delle altre attrezzature interessate, senza tener conto degli accessori di sicurezza; la valutazione della protezione dell insieme, per evitare che vengano superati i limiti di esercizio ammissibili, che deve essere effettuata in funzione della più elevata categoria delle attrezzature da proteggere. 7. Riepilogo R. D. 12 maggio 1927, n. 824 D.M. 21 maggio 1974 esoneri totali art. 28 Generatori di vapore di piccola potenzialità P b *V 300 kg/cm 2 *L p b 10 kg/cm 2 o applicazione della seconda valvola di sicurezza; o applicazione del secondo mezzo di alimento; o applicazione del secondo indicatore di livello; o assistenza del conduttore abilitato. art. 29 Generatori di vapore ad attraversamento meccanico di limitata potenzialità P b *V 300 kg/cm 2 *L p b 10 kg/cm 2 o applicazione della seconda valvola di sicurezza; o applicazione del secondo mezzo di alimento; o applicazione degli indicatori di livello; o assistenza del conduttore abilitato. art. 39 Generatori di vapore a bassa pressione p b 1 kg/cm 2 S = 100 m 2 Pot. = 2 t/h o applicazione della seconda valvola di sicurezza; o applicazione dei mezzi meccanici di alimentazione; o assistenza del conduttore abilitato. D. Lgs. 25 febbraio 2000, n. 93 (Direttiva 97/23/CE PED ) D. 1 dicembre 2004, n. 329 UNI/TS 11325-3 Sono esclusi dall applicazione delle disposizioni del Decreto 1 dicembre 2004, n. 329 (art. 2 comma f). Senza limitazione alcuna o di pressione massima ammissibile o di superficie di riscaldamento o di producibilità a carico massimo continuo i generatori possono essere posti e mantenuti in azione con sorveglianza continua o non continua di persona addetta.

esoneri parziali art. 41 Generatori di vapore a sorgente termica diversa dal fuoco o applicazione del secondo indicatore di livello; o applicazione del secondo mezzo di alimentazione o applicazione della seconda valvola di sicurezza. o assistenza del conduttore abilitato. Art. 43 Generatori di vapore a funzionamento automatico p b 15 kg/cm 2 Pot. = 3 t/h o esonero dalla prescrizione relativa alla presenza continua, nel luogo di installazione, del conduttore abilitato I generatori (ante PED) in esercizio che godono dei relativi esoneri parziali o totali di cui al D. M. 21 maggio 1974 possono continuare ad essere eserciti alle condizioni di cui al rilascio dell esonero parziale o totale previsto dai rispettivi articoli del D. M. 21 maggio 1974 fino a che non vengono a mutare in tutto o in parte le condizioni che hanno determinato l esonero. Generatori (ante PED) in esercizio, già esonerati, il cui esonero è decaduto Il generatore può essere posto e mantenuto in azione con sorveglianza con assistenza continua del conduttore patentato Il generatore può essere posto e mantenuto in azione con assistenza continua o non continua da parte di persona addetta, ma deve essere accessoriato e riqualificato secondo la PED La persona addetta persona competente che esercita la sorveglianza del generatore deve avere competenze e capacità riconosciute. Per la valutazione della competenza della persona addetta si applica la legislazione vigente in materia, in particolare l art. 27 del Regio Decreto del 12 maggio del 1927 n. 824.

I generatori idonei alla sorveglianza senza assistenza continua devono essere riqualificati prendendo in considerazione tutti i RES previsti dalla direttiva PED, compreso l adozione di adeguati sistemi di sicurezza per un esercizio sicuro. Il manuale uso e manutenzione a corredo del generatore riqualificato deve esplicitamente indicare che può operare senza assistenza continua da parte di persona addetta. 8. Bibliografia [1] Regio Decreto 12 maggio 1927, n. 824 Approvazione del regolamento per l esecuzione del R. Decreto-Legge 9 luglio 1926, n. 1331 che costituisce l Associazione Nazionale per il Controllo sulla Combustione [2] Decreto Ministeriale 21 maggio 1974 Norme integrative del regolamento approvato con R. D. 12.5.1927, n. 824, e disposizioni per l esonero da alcune verifiche e prove stabilite per gli apparecchi a pressione. [3] Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione [4] UNI EN 12952-7 Caldaie a tubi d acqua e installazioni ausiliarie Parte 7: Requisiti per l apparecchiatura della caldaia [5] UNI EN 12953-6 Caldaie a tubi da fumo Parte 6: Requisiti per l apparecchiatura della caldaia [6] Decreto 1 dicembre 2004, n. 329 Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all art. 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 [7] Specifica Tecnica UNI/TS 11325-3 Attrezzature a pressione Messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione Parte 3: Sorveglianza dei generatori di vapore e/o acqua surriscaldata