CONVENZIONE PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI NIDO FAMILIARE DA PARTE DI MINORI RESIDENTI NEL COMUNE

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COMUNE DI DOLCE PROVINCIA DI VERONA CONVENZIONE PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI NIDO FAMILIARE DA PARTE DI MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI DOLCE. PERIODO DAL 01-09-2016 AL 31-08-2017 REP. N. 240/2016 ATTI PRIVATI L anno duemilasedici addì sette del mese settembre nella Casa Comunale. Tra il Sindaco del Comune di Dolcè, Adamoli Massimiliano e la sig.ra Gasparini Paola. Viste: - la Legge 28/08/1997 n. 285 ad oggetto: Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l infanzia e l adolescenza artt. 3 e 5; - le deliberazioni della Giunta Regionale n. 674 del 18-03-2008 e 4252 del 30-12-2008; - la determinazione del Responsabile del Servizio n. 214 del 06.09.2016; Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale, tra le menzionate parti si conviene e si stipula quanto segue ART. 1 - Oggetto e sede Il servizio di Nido in Famiglia ha per oggetto la cura e l'assistenza dei minori residenti e non residenti nel Comune di Dolcè in età compresa tra i 3 e i 36 mesi ed è volto a garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni dei bambini e bambine. Il nido in famiglia oggetto della presente convenzione ha sede in Volargne di Dolcè (Vr) via Forni n. 138. ART. 2 Obiettivi innovativi L'attività del nido in famiglia viene così, sinteticamente esposta nell'ambito del 1

raggiungimento dei seguenti obiettivi. offrire ai bambini un servizio alternativo e sostitutivo dell'asilo nido, gestito da personale qualificato con funzioni di collaboratore educativo, in un ambiente domestico, affettuoso e familiare, il più verosimile rispondente a quello della loro provenienza. fornire un assistenza il più possibile simile a quella genitoriale per soddisfare i loro bisogni fondamentali, dando loro la possibilità di intraprendere una buona esperienza di cura, gioco ed accoglienza, al di fuori della propria famiglia, in maniera graduale, senza cambiamenti bruschi nei ritmi quotidiani; recuperare, pertanto, la centralità della famiglia, in quanto il nido famiglia ha come modalità di azione il coinvolgimento delle stesse, la loro collaborazione, con la finalità di costruire un rapporto fondato nella fiducia, il sostegno ed il confronto, riconosciuto alla famiglia, come strumento non solo educativo ma anche sociale ed economico; fornire ai bambini una prima occasione di incontro con i coetanei, affinchè si possa instaurare fra loro un rapporto di tipo fraterno, continuativo, fondato sulla condivisione e valorizzando la quotidianietà come strumento e metodo educativo; dare ai genitori la possibilità di riprendere la loro attività lavorativa, offrendo un'alternativa innovativa alle tre soluzioni diffusamente praticate oggi: affidamento ai nonni, baby sitter, asilo nido o baby parking. Sostenere una rete di relazioni tra le famiglie finalizzata all'aiuto reciproco nella crescita e nell'educazione dei figli, attraverso lo scambio di esperienze, risorse, idee. Attivare una ulteriore opportunità di lavoro per le donne, 2

promuovendo le pari opportunità (legge 125/1991). ART. 3 Struttura organizzativa All'interno della struttura sarà attivo un nido in famiglia per un totale massimo di 6 (sei) bambini. Il periodo di durata diurna del servizio verrà concordato con la famiglia e non potrà comunque superare le 10 ore giornaliere. E' data facoltà ai genitori di far frequentare ai minori solo due o tre giorni alla settimana, in orari flessibili da concordare preventivamente con la collaboratrice educativa. ART.4 Iscrizioni Per accedere al servizio è necessario sottoscrivere un contratto in duplice copia, secondo lo schema previsto dalla vigente normativa, di cui una copia sarà trasmessa al comune di Dolcè, costituendo requisito essenziale ai fini del diritto all'erogazione del contributo. Trimestralmente i genitori invieranno richiesta BUONO FAMIGLIA (all.1) debitamente compilato e controfirmato dalla collaboratrice educativa. ART.5 Orari e Tariffe Il nido in famiglia è funzionante per circa 8 ore giornaliere. E' opportuno prevedere diverse forme contrattuali che soddisfino le varie esigenze e lascino la massima espressione alle possibili ottimizzazioni dell'unità offerta. ART. 6 Requisiti La Collaboratrice Educativa che stipula la convenzione con il Comune di Dolcè, si impegna ad elaborare un progetto sintetico nel quale siano delineati gli aspetti educativi, organizzativi e metodologici, con il quale intende realizzare il proprio nido in famiglia. La Collaboratrice Educativa si impegna a compilare e tenere aggiornato il registro presenze, le attività svolte e le cure prestate per ciascun bambino e lo 3

specifico orario di frequenza. Il Comune ha accesso alla struttura del nido in famiglia al fine di monitorare il servizio, verificare gli standard nonché il possesso dei certificati di agibilità dei locali e potrà recedere dalla convenzione qualora non sussistano più le condizioni di cui alla presente convenzione. Il Comune si impegna ad esporre all albo comunale e sul sito internet, l elenco dei Nidi in Famiglia convenzionati, al fine di consentire alle famiglie interessate, di poter scegliere un servizio maggiormente controllato e garantito sotto gli aspetti di sicurezza e qualità educativa. Il Comune si impegna a promuovere attività informative e di supporto ai coll. ed. ed ai genitori, con figure professionali da esso stesso individuate. Il Comune redigerà un questionario di soddisfacimento per i genitori che usufruiranno dei Buoni Famiglia. Detto questionario, dopo la somministrazione e la compilazione, dovrà pervenire all Ufficio Comunale competente entro un termine stabilito. ART. 7 Contributo comunale Il Comune corrisponde alle famiglie dei minori iscritti al Nido in Famiglia, un contributo trimestrale ai minori frequentanti e residenti nel Comune di Dolcè in base alle rette effettivamente pagate dal genitore come segue: - Tempo pieno 100,00 mensili - Tempo parziale e/o frazionato 50,00 mensili In caso di orario a tempo parziale e/o frazionato, il contributo verrà erogato a condizione del raggiungimento di un minimo mensile di almeno n. 60 ore. Le modalità di erogazione sono subordinate alla compilazione di un apposito modulo (Allegato 1.), in analogia all erogazione del contributo regionale. Art. 8 Durata - Revoca 4

La presente convenzione ha durata annuale dal 01-09-2016 e fino al 31-08- 2017. E data facoltà all Amministrazione Comunale di revocare in qualsiasi momento la presente convenzione, nel caso in cui non vengano rispettate tutte le condizioni e norme previste in materia, previa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata o a mezzo di notifica. Art. 9 Rinvio a norme di Legge Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme e legge vigenti in materia. Il contratto si intende stipulato a mezzo di scrittura privata ai sensi dell art. 17 del R.D. 10.01.1923 n. 2440, sottoponendo il medesimo a registrazione in caso d uso, ai sensi del disposto degli artt. 5 e 38 del D.P.R. 26.10.1972 n. 634 applicando l imposta di registro in misura prevista. La presente convenzione consta di n. 5 fogli di carta del quale si dà lettura alle parti trovandola conforme alle loro volontà, l approvano e la sottoscrivono. Il Sindaco Adamoli Massimiliano Sig.ra Gasparini Paola ========================================= 5