Nuovi codici tributo per i versamenti con mod.f24/accise

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IMPOSIZIONE INDIRETTA CIRCOLARE N. 17 DEL 13 MARZO 2008 Nuovi codici tributo per i versamenti con mod.f24/accise PROVVEDIMENTI COMMENTATI Nota 26 febbraio 2008, n.777, dell Agenzia delle dogane Risoluzione 11 febbraio 2008, n.40/e, dell Agenzia delle entrate Provvedimento 23 ottobre 2007 del Direttore dell Agenzia delle entrate www.assonime.it

SOMMARIO Con la presente circolare sono illustrate le recenti novità riguardanti i versamenti da effettuare nel settore delle accise con il modello F24. La principale innovazione, comunicata dall Agenzia delle entrate con risoluzione n.40/e dell 11 febbraio 2008, attiene alla ridenominazione di taluni codici tributo già esistenti (2804, 2806, 2809 e 2414) nonché all istituzione di nuovi codici tributo (2845, 2846 e 2847) da utilizzare per i pagamenti con mod.f24/accise. Tali innovazioni sono state introdotte per tenere conto delle recenti modifiche apportate nel settore normativo delle accise in occasione della riforma della tassazione dei prodotti energetici e dell elettricità, in vigore dal 1 giugno 2007 (cfr. decreto legislativo n.26 del 2007, in nostra circolare n. 68 del 2007). Come precisato dall Agenzia delle dogane con nota n.777 del 26 febbraio 2008, i versamenti che saranno effettuati a partire dalla prossima scadenza del 16 marzo p.v. (rectius: 17 marzo p.v.) dovranno tener conto delle modifiche intervenute. * * * 2

INDICE Introduzione p. 4 1. Nuovi codici tributo per i versamenti con mod.f24/accise p. 4 3

Introduzione Con il decreto 28 dicembre 2007 del Ministero dell economia e delle finanze (in S.O. n. 288 alla G.U. n.302 del 31 dicembre 2007), recante Ripartizione in capitoli delle Unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l anno finanziario 2008, si è provveduto tra l altro a aggiornare il quadro di classificazione delle Entrate per tenere conto delle novità introdotte nel settore delle accise in occasione della recente riforma della tassazione dei prodotti energetici e dell elettricità, in vigore dal 1 giugno 2007 (cfr. decreto legislativo n.26 del 2007, in nostra circolare n.68 del 2007). A tale riguardo, il citato decreto ministeriale è intervenuto da un lato a modificare la descrizione di taluni capitoli di spesa già esistenti (1409, 1411, 1412 e 1421) 1 e dall altro ad istituire tre nuovi capitoli (1413, 1414 e 1417) 2 del bilancio di previsione dello Stato per l anno finanziario 2008. 1. Nuovi codici tributo per i versamenti con mod.f24/accise Con l acclusa risoluzione n.40/e dell 11 febbraio 2008, l Agenzia delle entrate è intervenuta per adeguare ai soprarichiamati aggiornamenti del quadro di classificazione delle Entrate i codici tributo da utilizzare per i versamenti delle accise con il modello F24. 1 Per effetto di tali modifiche, in particolare: - al capitolo 1409, la precedente descrizione Accisa oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi è stata sostituita con la nuova descrizione: Accisa prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi ; - al capitolo 1411, la precedente descrizione Imposta erariale di consumo sull energia elettrica è stata sostituita con la nuova descrizione: Accisa sull energia elettrica ; - al capitolo 1412, la precedente descrizione Accisa sul gas metano per autotrazione è stata sostituita con la nuova descrizione: Accisa sul gas naturale per autotrazione ; - al capitolo 1421, la precedente descrizione Accisa sul gas metano per combustione è stata sostituita con la nuova descrizione: Accisa sul gas naturale per combustione. 2 I capitoli di nuova istituzione sono i seguenti: - capitolo 1413, relativo alla accisa sul carbone, lignite e coke di carbon fossile utilizzati per carburazione o combustione ; - capitolo 1414, relativo alla accisa sugli oli e grassi animali e vegetali utilizzati per carburazione o combustione ; - capitolo 1417, relativo alla accisa sull alcole metilico utilizzato per carburazione o combustione. 4

In particolare, la predetta Agenzia ha modificato come segue la denominazione dei preesistenti codici tributo 2804, 2806, 2809, 2814, istituiti con risoluzione n.22/e del 14 febbraio 2001: - 2804 - Accisa prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi ; - 2806 - Accisa sull energia elettrica ; - 2809 - Accisa sul gas naturale per autotrazione ; - 2814 - Accisa sul gas naturale per combustione. Al riguardo, l Agenzia delle entrate ha precisato che pur essendo variata, nei termini specificati, la denominazione dei codici tributo soprariportati restano ferme le relative modalità di compilazione del modello F/24 Accise. Inoltre, al fine di consentire il versamento delle accise con le modalità previste dall art.17 del decreto legislativo n.241 del 1997 nei nuovi capitoli 1413, 1414 e 1417 del bilancio dello Stato, con la medesima risoluzione n.40/e sono stati istituiti i seguenti codici tributo per i versamenti da effettuare con il mod.f/24 Accise: - 2845 - Accisa sul carbone, lignite e coke di carbon fossile utilizzati per carburazione o combustione (art. 21, comma 2, lett. h, del D. Lgs. 26.10.1995, n. 504); - 2846 - Accisa sugli oli e grassi animali e vegetali utilizzati per carburazione o combustione (art. 21, comma 1, lett. a, del D. Lgs. 26.10.1995, n. 504); - 2847 - Accisa sull alcole metilico utilizzato per carburazione o combustione (art. 21, comma 1, lett. d, del D. Lgs. 26.10.1995, n. 504). Come successivamente precisato dall Agenzia delle dogane con l acclusa nota n.777 del 26 febbraio scorso, i versamenti delle accise che saranno effettuati a partire dalla prossima scadenza del 16 marzo p.v. (rectius: 17 marzo p.v., cadendo la predetta data 5

del 16 marzo c.a. di domenica) 3 dovranno tener conto delle sopradescritte modifiche intervenute 4. Per completezza di documentazione, si trasmette in allegato alla presente circolare il nuovo mod.f24/accise, con le relative istruzioni, approvato con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate 23 ottobre 2007 (in S.O. n.226 alla G.U. n.259 del 7 novembre 2007) e disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Il Direttore Generale Micossi 3 Con telescritto del Ministero delle finanze n.530 del 19 febbraio 2003 è stato affermato che, per le accise, è possibile operare il differimento dei pagamenti in scadenza nella giornata di sabato o in giorno festivo, al primo giorno lavorativo immediatamente successivo. In precedenza, con telefax del Ministero delle finanze n.612/vi dell 11 maggio 1993, era stato chiarito che, qualora il termine ultimo per pagamento accisa oppure imposta consumo coincida con giornata festiva o comunque di chiusura della Tesoreria (e quindi con la giornata di Sabato), l obbligazione può essere considerata assolta tempestivamente anche il primo giorno lavorativo successivo. 4 Nell ambito della nota n.777 del c.a., l Agenzia delle dogane ha ritenuto opportuno precisare che la previsione normativa di cui all art. 21, comma 1, lett.d, del D.Lgs. n.504 del 1995 richiamata nella denominazione del citato codice tributo 2847 di nuova istituzione fa riferimento all alcole metilico non di origine sintetica. 6