Legenda Documento di consultazione n. 2/2013 Provvedimento su Gestione dei rapporti assicurativi via web Attuativo dell art. 22, comma 8, del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221 Nella riga Commentatore i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione abbreviata. Nella riga Osservazioni generali i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale. Nelle colonne Articolo e Comma andranno inseriti, rispettivamente, l articolo e il comma a cui si riferisce l osservazione e la proposta di modifica. (La numerazione dovrà riferirsi ai nuovi articoli 38 bis, 38 ter e 38 quater del Regolamento n. 35; i commenti sulla disciplina dell entrata in vigore dovranno riferirsi all articolo 3 del Provvedimento). Nella colonna Osservazioni e proposte andranno inserite le osservazioni e le proposte di modifica. Commentatore BCC Retail A000012622
Osservazioni generali Inseriamo in tale parte una osservazione in merito all applicabilità delle nuove norme in quanto, essendo la richiesta relativa all art. 3 del Reg 35, ponendola nella parte sottostante il riferimento sarebbe stato inteso, erroneamente, riferito l art. 3 del Provvedimento. Si chiede di poter conoscere se le norme contenute all interno del Provvedimento siano applicabili solo alle Compagnie italiane o anche a quelle con stabile stabilimento in Italia e a quelle che operano in LPS e pertanto se la previsione di cui all art 3, comma 2 del Reg. 35 verrà estesa anche agli articoli 38 bis, 38 ter, 38 quater. Articolo Comma Osservazioni e proposte 38 ter 3 Il comma prevede che, nel caso di contratti in forma collettiva, anche gli assicurati che sostengono in tutto o in parte l'onere economico connesso al pagamento dei premi o sono portatori di un interesse, devono poter accedere alla loro posizione. Si rappresenta l'impossibilità di adempiere a tale obbligo per tutta una serie di polizze ove l'assicurato non sostiene l'onere del pagamento della polizza, ma è unicamente portatore di un interesse. In particolare si rappresentano alcune casistiche significative: Polizza infortuni correntisti, pagata dall'istituto di Credito che prevede un risarcimento caso morte e IP per i clienti che, al momento dei sinistri hanno il proprio conto corrente a debito verso la banca. Tale soggetto beneficia della copertura assicurativa per tutto il tempo in cui il suo conto corrente rimane "in rosso" e tale periodo non è valutabile preventivamente per comprendere se poterlo considerare un rischio al quale è possibile applicare l'esimente di cui all'art 38) bis, 3 comma 3, punto d. Infatti tale posizione può restare "in rosso" per un periodo variabile da pochi giorni e diversi anni.
Polizze carte di credito e di debito Tali polizze, che nel nostro caso non prevedono un pagamento del premio da parte dell'assicurato, vedono il titolare della carta portatore di un interesse. La copertura è prestata per durate annuali e pertanto non si applica l'esimente di cui all'art 38) bis, 3 comma, punto d, ma il premio di polizza esiguo (si parla di un premio annuo di 0,25 per singola carta assicurata) non consente, se non a fronte di un suo incremento, di spesare la gestione necessaria per consentire a tutti gli assicurati di accedere al sistema di Compagnia. Si consideri inoltre che tutto ciò renderà più difficile il trasferimento di tali coperture da una Compagnia ad un altra anche a fronte di un miglioramento delle condizioni economiche, generando di fatto una riduzione della concorrenza di mercato per gli alti costi amministrativi indiretti che sottostanno al trasferimento, stante il fatto che tali coperture contano centinaia di migliaia di posizioni assicurate. Polizze di Associazioni Normalmente le Associazioni assicurano i propri Soci per la loro responsabilità e per gli infortuni che dovessero subire nello svolgimento delle attività volontaristiche prestate a favore delle Associazioni stesse. La copertura assicurativa viene prestata a favore degli associati che svolgono le attività associative (partecipazione all'organizzazione della sagra paesana, alla gita sociale, ecc..) pertanto l'associato non è assicurato in quanto associato, bensì in quanto associato che svolge un specifica attività. Richiedere che i sistemi di Compagnia siano tenuti costantemente aggiornati con l'elenco di tali "assicurati" porterà le Associazioni, stante la loro carenza di struttura amministrativa (sono tutti volontari), ad eliminare le coperture assicurative. Polizze sanitarie Spesso, le coperture sanitarie inerenti prestazioni integrative al Servizio Sanitario Nazionale sono prestate a favore del nucleo familiare fiscalmente a carico del dipendente. Anche in questo caso la qualifica di assicurato viene verificata solo al momento del sinistro. Con la nuova proposta normativa, diverrà obbligatorio censire, con frequenza quantomeno annuale, i componenti fiscalmente a carico di ogni nucleo familiare. Anche in questo caso, stante il ridotto importo del premio (il contratto di lavoro del Terziario prevede un premio annuo di 70 ), gli oneri amministrativi sulla gestione del contratto vanno ad avere un impatto sproporzionato rispetto al beneficio che potrebbe avere il singolo assicurato.
Si segnalano inoltre le difficoltà amministrative che la nuova normativa porrebbe in capo al contraente di una polizza collettiva, in particolare sul fronte della tutela dei dati. Attualmente, su tutte le posizioni di cui sopra, essendo polizze stipulate in forma anonima ove solo al momento del sinistro viene fornita alla Compagnia la documentazione provante il diritto dell'assicurato all'indennizzo, i dati personali degli assicurati non sono resi disponibili alla Compagnia in fase di sottoscrizione. Pertanto l'autorizzazione fornita dall assicurato al contraente che, in base alla normativa sulla tutela dei dati, lo autorizza a trasmettere i dati dell assicurato alla Compagnia, viene sottoscritta dall'assicurato in fase di sinistro. La nuova normativa richiederebbe invece di raccogliere tale autorizzazione preventivamente, anche per tutte quelle persone che potrebbero non diventare mai degli assicurati (ad esempio coloro che non andranno ad avere il conto corrente "in rosso" o gli aderenti all'associazione che non svolgendo attività pratiche per la stessa non rientrano nel novero degli assicurati). Si consideri inoltre l ostacolo che si verrebbe a porre nel caso di attivazione di una nuova polizza collettiva, con premio a carico del contraente, a favore di un gruppo di persone, quali i Soci di una cooperativa. Fintanto che il contraente non ha raccolto l autorizzazione alla comunicazione dei dati da parte di tutti Soci, non potrà attivare la polizza in forma collettiva, ma unicamente una polizza ad adesione, polizza che il mercato propone sempre ad un premio assicurativo maggiore. Per tutti questi motivi, si chiede di poter sostituire la frase "gli assicurati che sostengono in tutto o in parte l'onere economico connesso al pagamento del premio o sono portatori di un interesse all'assicurazione" con "gli assicurati che sostengono in tutto o in parte l'onere economico connesso al pagamento del premio e sono portatori di un interesse all'assicurazione e che richiedono espressamente al contraente che i propri dati siano comunicati alla Compagnia con la finalità di consentirgli l accesso al servizio di cui all art 38 bis". I punti di cui sopra anche al fine di non estendere gli oneri amministrativi oltre a quanto già previsto dall art 7 del reg. 27 e nel rispetto delle esigenze di competitività e del principio di proporzionalità richiamati dall art. 191, commi 2 e 3 del Codice delle Assicurazioni Private.
38 bis Si richiede la possibilità per l'intermediario di poter assumere il compito, in sostituzione della Compagnia, dell adempimento relativo agli obblighi di predisposizione dell'home Insurance di cui all art 38 bis. Tale richiesta nasce dalla considerazione che un intermediario plurimandatario e/o un broker nel caso in cui, al fine di dare concretezza alla concorrenza assicurativa presente sul mercato, propone al cliente polizze di diverse Compagnie per i vari rischi espressi dal cliente, deve rimandare il cliente ad una pluralità di servizi di Home Insurance, all interno dei quali il cliente trova solo una porzione del proprio pacchetto assicurativo. Inoltre, l entrata nel mercato, o in settori di mercato specifici, di nuove Compagnie italiane e/o estere avviene in fase iniziale con un ammontare di premi incassati ridotti. Il fatto che l attività di Home Insurance sia svolta dall intermediario consente alla Compagnie di ridurre gli investimenti necessari per accendere nuovi tipi di polizze, aumentando la concorrenza sul mercato.