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Condizioni Generali (CGA) Assicurazione contro gli infortuni a complemento della LAINF (LAIC) per il personale Edizione 07.2006 8001022 10.09 WGR 040 I

Sommario L Assicurazione contro gli infortuni a complemento della LAINF in sintesi.................. 3 D Obblighi in caso di sinistro........... 8 D 1 Obblighi del cliente............... 8 A Validità dell assicurazione........... 5 A 1 Contenuto del contratto............. 5 A 2 Persone assicurate............... 5 A 3 Validità territoriale................ 5 A 4 Inizio, fine e sospensione dell assicurazione... 5 B Evento assicurato............... 5 B 1 Oggetto dell assicurazione........... 5 B 2 Esclusione e riduzione di prestazioni assicurative................... 5 C Prestazioni assicurate............. 6 C 1 Prestazioni sanitarie e rimborso delle spese.. 6 C 2 Guadagno assicurato.............. 6 C 3 Indennità giornaliera............... 6 C 4 Rendita d invalidità............... 7 C 5 Rendite per superstiti.............. 7 C 6 Riscatto delle rendite Adeguamento delle rendite al rincaro...... 7 C 7 Capitale di transizione in caso d invalidità.... 7 C 8 Capitale di transizione in caso di morte..... 7 E Passaggio nell assicurazione individuale... 8 E 1 Diritto...................... 8 E 2 Obbligo d informazione............. 8 E 3 Prestazioni assicurabili............. 8 F Disposizione varie............... 9 F 1 Inizio e fine del contratto............ 9 F 2 Disdetta in caso di sinistro............ 9 F 3 Pagamento del premio............. 9 F 4 Conteggio del premio.............. 9 F 5 Modifica della tariffa dei premi......... 9 F 6 Aggravamento e diminuzione del rischio.... 9 F 7 Partecipazione all eccedenza di premio.... 10 F 8 Foro competente............... 10 F 9 Diritto applicabile............... 10 Per facilitare la lettura è stata usata sola la forma maschile, essa deve comunque intendersi estesa anche a quella femminile. 2

L Assicurazione contro gli infortuni a complemento della LAINF in sintesi Nella seguente sintesi vi informiamo sui principali contenuti della nostra offerta assicurativa. Chi è l assicuratore? AXA Assicurazioni SA, General Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur, (di seguito «AXA»), società anonima con sede a Winterthur e società affiliata del Gruppo AXA Chi è l assicurato? L assicurazione è prestata per le persone o le categorie di persone specificate nell offerta/ proposta e nella polizza. Non sono assicurate le persone che hanno più di 70 anni. Che cosa è assicurato? L assicurazione comprende gli infortuni e le malattie professionali (CGA B 1). Che cosa non è assicurato? L assicurazione non copre gli infortuni verificatisi in seguito ad avvenimenti bellici, guida in stato di ebbrezza o in seguito alla partecipazione ad atti delittuosi (CGA B 2). Quali prestazioni possono essere assicurate? Prestazioni sanitarie e rimborso delle spese (CGA C 1) Indennità giornaliera (CGA C 3) Rendita d invalidità (CGA C 4) Rendita per i superstiti (CGA C 5) Capitale di transizione in caso d invalidità (CGA C 7) Capitale di transizione in caso di morte (CGA C 8) Casi di colpa grave secondo offerta/polizza Le prestazioni assicurate sono indicate nell offerta/proposta e nella polizza. Come è regolato il passaggio nell assicurazione individuale? Le persone che escono dall azienda assicurata possono chiedere il passaggio nell assicurazione individuale senza esame dello stato di salute. Il diritto di passaggio vale per le prestazioni sanitarie e i limiti di rimborso spese assicurati in precedenza. Il diritto sussiste per le persone che abitano in Svizzera e non hanno ancora compiuto il 70o anno di età (CGA E 1, E 3). Come viene calcolato il premio? L ammontare del premio viene calcolato in base ai tassi di premio specificati nell offerta/proposta e nella polizza. Se viene pattuito un premio provvisorio, alla fine di ogni anno dovrà essere dichiarato l ammontare effettivo dei salari, verrà stabilito il premio definitivo e rimborsata o addebitata un eventuale differenza rispetto all ammontare del premio provvisorio. Il premio provvisorio per l anno successivo viene adeguato in base ai nuovi dati. In caso di aumento della tariffa dei premi, AXA può adeguare i relativi tassi. A tale effetto informerà lo stipulante 25 giorni prima della scadenza del nuovo premio. Di conseguenza, lo stipulante avrà la facoltà di disdire il contratto. Quali sono gli obblighi dello stipulante? Lo stipulante deve: pagare puntualmente il premio (CGA F 3); informare gli assicurati in merito alla copertura e al loro diritto di passaggio nell assicurazione individuale (CGA E 2); procedere alla dichiarazione dei salari (salvo se è stato pattuito un premio forfetario) (CGA F 4.1); notificare immediatamente eventuali infortuni ad AXA (CGA D 1); informare AXA in caso di aggravamento essenziale del rischio (CGA F 6) (p. es. se uno studio di architettura inizia sotto la propria responsabilità l esecuzione dei lavori di una costruzione). Qual è la durata del contratto? Di norma il contratto ha una durata di 3 anni. Alla data di scadenza il contratto si rinnova di anno in anno, a meno che una delle parti contraenti non l abbia disdetto almeno 3 mesi prima. La disdetta può essere data da entrambe le parti contraenti anche durante la trattazione di un sinistro assicurato, senza alcuna conseguenza per il caso in sospeso. 3

Come partecipa lo stipulante al buon andamento del contratto? Se convenuto contrattualmente, dopo 3 anni lo stipulante riceve una partecipazione all eccedenza di premio se sono assicurate prestazioni sanitarie e indennità giornaliere; se l andamento dei sinistri è buono. La partecipazione viene calcolata in base alla seguente formula: = (premio annuo x quota percentuale del premio onere per i sinistri verificatisi) x quota di partecipazione. La quota percentuale del premio e della partecipazione sono indicate nell offerta/proposta e nella polizza. Quali dati vengono utilizzati da AXA e in che modo? Per la stipulazione e l esecuzione del contratto, AXA viene a conoscenza dei seguenti dati: dati del cliente (nome, indirizzo, data di nascita, sesso, nazionalità, coordinate di pagamento, ecc.), registrati nelle banche dati clienti elettroniche; dati della proposta (indicazioni sul rischio assicurato, risposte alle domande ivi contenute, relazioni di perizie, indicazioni di assicuratori precedenti sull andamento dei sinistri, ecc.), archiviati nei dossier delle polizze; dati del contratto (durata, rischi e prestazioni assicurati, ecc.), salvati in sistemi di gestione dei contratti come i dossier fisici delle polizze e le banche dati elettroniche sui rischi; dati sui pagamenti (data di entrata dei premi, premi arretrati, diffide, accrediti, ecc.), salvati in banche dati incasso; eventuali dati su sinistri (notifiche, rapporti, giustificativi, ecc.), salvati in dossier fisici di sinistri e applicazioni elettroniche sinistri. Questi dati servono per esaminare e valutare il rischio, gestire il contratto, richiedere puntualmente i premi e, nei casi di prestazione, trattare correttamente i sinistri. I dati vengono conservati per almeno 10 anni dalla risoluzione del contratto. In caso di dati relativi a un sinistro, il termine di 10 anni è calcolato a partire dalla data di liquidazione dello stesso. Se necessario, i dati vengono trasmessi a terzi coinvolti, in particolare agli altri assicuratori coinvolti, i creditori pignoratizi, alle autorità, ai legali e a periti esterni. I dati possono essere trasmessi anche allo scopo di individuare o evitare eventuali frodi assicurative. Per snellire il lavoro amministrativo e per finalità di marketing (ossia per fornire ai propri clienti un offerta ottimale di prodotti e servizi), le società del Gruppo AXA che operano in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein si garantiscono reciprocamente il diritto di consultare i dati di base dei clienti (allo scopo d identificare il cliente), i dati contrattuali di base (eccetto i dati della proposta e quelli relativi ai sinistri) e i profili cliente allestiti. Importante! Troverete informazioni più dettagliate nell offerta/proposta, nella polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA). 4

A Validità dell assicurazione A 1 Contenuto del contratto 1 Il contratto ha per oggetto l assicurazione contro gli infortuni a complemento delle prestazioni previste dalla LAINF (Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni del 20 marzo 1981). 2 Nella polizza sono specificate le prestazioni assicurate. 3 Le presenti condizioni di assicurazione si basano sulle disposizioni della LAINF. Nel testo seguente, quando si rimanda alla LAINF, si devono intendere applicabili sia le disposizioni contenute nei rispettivi titoli della legge stessa che le disposizioni complementari delle relative ordinanze. A 2 Persone assicurate L assicurazione è prestata per le persone o le categorie di persone specificate nella polizza, per le quali è in corso un assicurazione conforme alla LAINF. A 3 Validità territoriale Si applicano le disposizioni della LAINF. A 4 Inizio, fine e sospensione dell assicurazione 1 Si applicano le disposizioni della LAINF, salvo quanto disposto ai punti 2 4. 2 Gli infortuni che si verificano dopo il compimento del 70 anno di età non sono assicurati. 3 La copertura assicurativa cessa con la fine del rapporto di lavoro con lo stipulante. Invece dell assicurazione per convenzione, AXA garantisce il diritto di libero passaggio nell assicurazione individuale ai sensi di quanto disposto a E 1 E 3. 4 Se l assicurazione prestata secondo la LAINF è sospesa perché l assicurato soggiace all assicurazione militare, le prestazioni assicurate saranno versate, nell ambito delle seguenti disposizioni, a complemento di quelle previste dalla LAM, purché l assicurato sia coperto anche contro gli infortuni non professionali ai sensi della LAINF. B Evento assicurato B 1 Oggetto dell assicurazione 1 Le prestazioni assicurative vengono versate in seguito a infortuni e malattie professionali verificatisi nel corso della durata del contratto. 2 Il diritto relativo alle prestazioni di tutte le assicurazioni collettive contro gli infortuni in corso presso AXA secondo la Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) è limitato a CHF 7 mio. per persona e per sinistro. 3 Per il resto si applicano le disposizioni della LAINF. B 2 Esclusione e riduzione di prestazioni assicurative 1 Sono esclusi dall assicurazione gli infortuni: conseguenti ad avvenimenti bellici. Tuttavia, nel caso che l assicurato venga sorpreso all estero dallo scoppio di tali avvenimenti, la copertura assicurativa cesserà soltanto quando siano trascorsi 14 giorni dal momento in cui gli avvenimenti si sono manifestati per la prima volta; durante il servizio militare in un esercito straniero; in caso di partecipazione ad atti di guerra, di terrorismo o di banditismo. 2 In caso di infortuni provocati per colpa grave, AXA rinuncia a far valere il suo diritto di riduzione delle prestazioni. 3 Le prestazioni per infortuni che si verificano in occasione del compimento di un crimine o delitto vengono ridotte nella misura prevista dalla LAINF. Tra questi rientrano anche gli infortuni verificatisi in seguito al consumo di alcol o stupefacenti durante la guida di veicoli a motore. Per quanto riguarda le prestazioni per i superstiti previste da questa assicurazione, AXA non effettuerà alcuna riduzione. 4 Per il resto si applicano le disposizioni della L AINF. 5

C Prestazioni assicurate C 1 Prestazioni sanitarie e rimborso delle spese 1 AXA rimborsa le spese di cura e i costi che sono indicati nella polizza e non rientrano nella copertura prevista dalla LAINF o dalla LAI (Legge federale sull assicurazione per l invalidità). 2 Per quanto riguarda le prestazioni assicurate, si applicano le seguenti disposizioni: a) Le terapie ed altri provvedimenti d ordine medico devono essere prescritti ed eseguiti da personale medico e paramedico ai sensi della LAINF. La prescrizione è richiesta anche per i soggiorni in istituti e case di cura. b) Il primo trattamento medico necessario all estero è coperto solo se l infortunio si è verificato all estero. AXA può esigere il rimpatrio dell assicurato, assumendosi le relative spese. c) I danni a cose destinate a sostituire un organo o un arto o la sua funzione sono coperti dall assicurazione; le spese per la sostituzione di occhiali, apparecchi acustici e protesi dentarie vengono rimborsate soltanto se il pregiudizio fisico richiede un trattamento medico. d) AXA rimborsa i viaggi e i trasporti necessari dal punto di vista medico, le azioni di ricerca e di salvataggio e la traslazione della salma; le spese per le azioni di ricerca intraprese nell intento di salvare l assicurato o di recuperarne il corpo vengono rimborsate fino a concorrenza di CHF 20 000.. e) AXA rimborsa l ammontare della trattenuta, prevista dalla LAINF, operata sull indennità giornaliera in caso di ricovero dell assicurato in un istituto di cura. 3 Per il resto si applicano le disposizioni della LAINF. C 2 Guadagno assicurato 1 Il guadagno determinante per il calcolo delle prestazioni è specificato nella polizza. È considerato salario LAINF (SLAINF) il guadagno assicurato ai sensi della LAINF. Per salario eccedente (SE) si intende la parte del salario che supera il massimo LAINF; ai fini dell assicurazione tuttavia la somma di sa-lario eccedente e salario LAINF è limitata a CHF 250 000. per persona e per anno. Il salario AVS determinante (SAVS) corrisponde alla somma di SLAINF e SE, al massimo però a CHF 250 000. per persona e per anno. 2 Per il calcolo delle prestazioni da versare sotto forma di capitale si applicano le stesse disposizioni che regolano il calcolo delle rendite LAINF. 3 Se prima dell infortunio l assicurato era occupato contemporaneamente presso più datori di lavoro, si terrà conto unicamente del salario percepito presso lo stipulante. 4 Se per persone specificate nella polizza viene pattuito con AXA un salario annuo fisso, sarà determinante il relativo importo. Eventuali prestazioni di terzi vengono computate. In questo senso l indennità giornaliera che ne risulta viene considerata quale assicurazione contro i danni. 5 Per il resto si applicano le disposizioni della LAINF. C 3 Indennità giornaliera 1 Se l assicurato, secondo l attestazione del medico, è inabile al lavoro, AXA versa l indennità indicata nella polizza in caso di incapacità lavorativa totale. A partire dall età di pensionamento AVS il diritto all indennità giornaliera sussiste solo fino alla cessazione dell obbligo di pagamento del salario da parte del datore di lavoro, al massimo però per altri 180 giorni per tutti i casi assicurativi, in corso e futuri. L indennità giornaliera viene corrisposta al massimo fino al compimento del 70 anno di età. 2 Se l assicurato ha diritto alle prestazioni di un assicurazione statale o aziendale, AXA integra queste ultime entro i limiti del proprio obbligo di prestazione e fino a concorrenza dell ammontare del guadagno assicurato. Qualora non sia stato ancora accertato il diritto alla rendita di un assicurazione statale o aziendale, AXA corrisponde l indennità giornaliera assicurata sotto forma di versamento anticipato, a condizione che l assicurato le dia l autorizzazione scritta a richiedere alle assicurazioni di cui sopra il rimborso di quanto da essa versato a titolo di anticipo. 3 Per il resto si applicano le disposizioni della LAINF. AXA, in caso di ricovero dell assicurato in un istituto di cura, nell ambito di questa assicurazione rinuncia però alla trattenuta per le spese di sostentamento. 4 Per le ricadute e le conseguenze di infortuni che al loro verificarsi non erano assicurati o per i quali non sussiste più l obbligo di prestazione dell assicurazione allora in corso, AXA paga: in caso di incapacità lavorativa dell assicurato, il salario che lo stipulante è tenuto a versare conformemente all art. 324a del Codice delle Obbligazioni (CO); in caso di morte dell assicurato, il salario che lo stipulante è tenuto a versare ai superstiti conformemente all art. 338, cpv. 2 CO, purché sia assicurata una rendita per superstiti o un capitale di transizione in caso di morte. Un eventuale obbligo assunto dallo stipulante, che preveda il versamento del salario per una durata più lunga di quella contemplata dalla legge, non costituisce oggetto del diritto alle prestazioni. 6

C 4 Rendita d invalidità 1 In caso d invalidità totale dell assicurato AXA versa la rendita che è indicata nella polizza. Il diritto alla rendita si estingue, al più tardi, il primo giorno del mese successivo alla data di raggiungimento dell età ordinaria di pensionamento AVS. 2 Per il resto si applicano le disposizioni della LAINF, eccetto quelle concernenti la rendita complementare. C 5 Rendite per superstiti 1 In caso di morte dell assicurato AXA versa, conformemente alle disposizioni della LAINF, la rendita per i superstiti che è indicata nella polizza. Il diritto alla rendita per vedove/vedovi si estingue, al più tardi, il primo giorno del mese successivo alla data di raggiungimento dell età ordinaria di pensionamento AVS del beneficiario. 2 Il coniuge divorziato non ha diritto a una rendita. Le disposizioni della LAINF concernenti la rendita complementare non vengono applicate. C 6 Riscatto delle rendite Adeguamento delle rendite al rincaro 1 Per quanto riguarda il riscatto delle rendite si applicano le disposizioni della LAINF. 2 Le rendite vengono adeguate al rincaro conformemente alle disposizioni dell Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Esse vengono però rivalutate in misura non superiore al 10 % all anno. C 7 Capitale di transizione in caso d invalidità 1 In caso d invalidità totale dell assicurato AXA versa il capitale di transizione che è indicato nella polizza. 2 Per quanto riguarda il grado d invalidità e l invalidità parziale valgono le disposizioni della LAINF. Il grado d invalidità, tuttavia, deve corrispondere almeno alla percentuale di una eventuale indennità per menomazione dell integrità fisica o mentale, conformemente alle disposizioni della LAINF. 3 Il capitale in caso d invalidità viene a scadenza al momento in cui nasce il diritto alla rendita LAINF o con la decisione, legalmente valida, di corrispondere un indennità per menomazione dell integrità fisica o mentale. 4 In caso di modifica successiva dell entità della menomazione dell integrità o del grado d invalidità relativo allo stesso evento, una volta avvenuto il versamento del capitale in caso di invalidità non verranno versate ulteriori prestazioni o richiesto il rimborso di prestazioni versate in eccesso. C 8 Capitale di transizione in caso di morte 1 In caso di morte dell assicurato AXA versa il capitale di transizione che è indicato nella polizza. 2 AXA versa il capitale in parti uguali: al coniuge dell assicurato; in sua mancanza al partner registrato conformemente alla Legge federale sull unione domestica registrata di coppie omosessuali; in sua mancanza ai figli che, conformemente alla LAINF, hanno diritto ad una rendita; in loro mancanza alle persone fisiche designate per via testamentaria quali beneficiari del capitale; in loro mancanza ai figli dell assicurato che, conformemente alla LAINF, non hanno diritto ad una rendita; in loro mancanza ai genitori dell assicurato; in loro mancanza ai fratelli e alle sorelle dell assicurato. In mancanza di questi superstiti, AXA rimborsa le spese funerarie di CHF 20 000., al massimo però il capitale assicurato. 3 Qualora nell ambito dello stesso evento sia già stato versato un capitale per invalidità, il relativo importo sarà detratto dal capitale per il caso di morte. 7

D Obblighi in caso di sinistro D 1 Obblighi del cliente 1 Non appena viene a conoscenza dell infortunio di un assicurato, lo stipulante è tenuto ad informarne immediatamente AXA. 2 Nei casi mortali AXA deve essere avvisata tempestivamente di modo che essa possa, prima che abbia luogo la sepoltura, fare eseguire a sue spese un autopsia, nell eventualità che il decesso sia avvenuto per cause estranee all infortunio. 3 In caso di violazione colposa degli obblighi contrattuali (avviso, comportamento, ecc.) ad AXA è riservata la facoltà di ridurre proporzionalmente le sue prestazioni, salvo che venga dimostrato che tale violazione non ha influito né sull accertamento dell infortunio né sulle conseguenze dello stesso. 4 Per il resto si applicano le disposizioni della LAINF. E Passaggio nell assicurazione individuale E 1 Diritto 1 Ad ogni assicurato che abita in Svizzera è riservato il diritto di passare nell assicurazione individuale presso AXA: se esce dalla cerchia degli assicurati; al momento dell estinzione del contratto; se è considerato disoccupato ai sensi dell assicurazione contro la disoccupazione (LADI, art. 10). 2 L assicurato deve far valere il suo diritto di passaggio entro il termine di 3 mesi. 3 Il diritto di passaggio nell assicurazione individuale non sussiste: in caso di estinzione del presente contratto e continuazione presso un altro assicuratore per la stessa categoria di persone, per gli assicurati che hanno compiuto il 70 anno d età, dopo che sia trascorso un termine di tre mesi. E 2 Obbligo d informazione Lo stipulante è tenuto ad informare l assicurato, in occasione della sua uscita dall azienda, circa il suo diritto di passaggio nell assicurazione individuale nonché sulle relative scadenze. AXA assiste lo stipulante con promemoria in materia, al fine di tutelarlo contro richieste di risarcimento e di regresso. E 3 Prestazioni assicurabili Senza esame dello stato di salute dell assicurato, AXA nell ambito delle condizioni e delle tariffe in vigore per l assicurazione individuale garantisce le prestazioni sanitarie e i limiti di rimborso spese assicurati in precedenza. È determinante l età al momento del passaggio nell assicurazione individuale. Eventuali riserve vengono riprese. 8

F Disposizioni varie F 1 Inizio e fine del contratto 1 La data di decorrenza e quella di scadenza del contratto sono indicate nella polizza. 2 Alla data di scadenza il contratto si rinnova automaticamente di anno in anno, a meno che una delle parti contraenti non l abbia disdetto almeno 3 mesi prima. Se è stato concluso per una durata inferiore ad un anno, il contratto si estingue alla data convenuta. F 2 Disdetta in caso di sinistro 1 Dopo ogni infortunio per il quale AXA versa le prestazioni, lo stipulante può disdire il contratto entro 14 giorni da quando è venuto a conoscenza del pagamento delle prestazioni. La copertura assicurativa cessa dopo 14 giorni da quando AXA ha ricevuto la disdetta. 2 Dopo ogni caso di prestazione, AXA ha il diritto di disdire il contratto al più tardi all atto del pagamento dell ultima parte dell indennità. In questo caso la copertura assicurativa cessa dopo 14 giorni da quando lo stipulante ha ricevuto la disdetta. F 3 Pagamento del premio 1 Il premio scade alla data indicata nell avviso di premio. 2 In caso di pagamento a rate, le frazioni di premio che vengono a scadenza nel corso dell anno di assicurazione si devono considerare come prorogate. AXA esige un supplemento su ogni singola rata. 3 La procedura di diffida e quella di sospensione della copertura si rifanno alle relative disposizioni della Legge sul contratto d assicurazione (LCA). 4 Per il resto si applicano le disposizioni della LAINF. F 4 Conteggio del premio 1 Se il premio annuo viene anticipato in via provvisoria (premio provvisorio), il premio definitivo viene calcolato alla fine di ogni anno di assicurazione oppure dopo la risoluzione del contratto in base ai dati che lo stipulante è tenuto a fornire ad AXA. A tale scopo egli riceverà di volta in volta un apposito mudulo. Se per persone specificate nella polizza è stato pattuito un salario annuo fisso, il relativo importo sarà determinante anche per il calcolo dei premi. 2 AXA può prendere visione di tutti i documenti determinanti (libri paga, pezze giustificative, ecc.) e richiedere in particolare una copia della dichiarazione AVS. A tal fine, AXA è inoltre autorizzata a rivolgersi direttamente presso gli uffici dell AVS. 3 I supplementi o i rimborsi di premio sono esigibili dal momento in cui il conteggio viene consegnato allo stipulante. 4 Il premio definitivo costituisce il premio provvisorio per l anno di assicurazione successivo all anno in cui è stato effettuato il conteggio. 6 Se entro il termine fissato da AXA lo stipulante non ha fornito i dati necessari per il calcolo del premio definitivo, essa provvederà a fissarlo sulla base di stime. Il diritto dello stipulante di contestare il premio stimato è limitato a 30 giorni dal momento in cui gli perviene il conteggio. Se entro questo termine AXA non riceve alcuna contestazione, il premio fissato sulla base di stime s intende accettato. F 5 Modifica della tariffa dei premi In caso di modifica della tariffa dei premi, AXA può chiedere l adattamento del contratto a decorrere dal successivo anno di assicurazione. A tal fine dovrà comunicare allo stipulante i nuovi tassi di premio almeno 25 giorni prima della scadenza annuale del premio. Qualora non sia d accordo con i nuovi tassi, lo stipulante potrà disdire il contratto per la fine dell anno di assicurazione in corso. La disdetta deve giungere ad AXA entro e non oltre l ultimo giorno dell anno di assicurazione. Nel caso contrario, l adeguamento s intende accettato. F 6 Aggravamento e diminuzione del rischio 1 Se, nel corso della durata del contratto, un fatto rilevante dichiarato nella proposta subisce una modifica che comporti un aggravamento essenziale del rischio, lo stipulante dovrà darne avviso immediato ad AXA. Se lo stipulante omette di fare questa comunicazione, AXA non è più vincolata al contratto per il periodo successivo. 2 In caso di aggravamento del rischio AXA può applicare il relativo aumento di premio per la rimanente durata del contratto, oppure disdirlo entro 14 giorni da quando ha ricevuto la notifica dell aggravamento del rischio, dando un preavviso di 2 settimane. Lo stesso diritto di disdetta spetta allo stipulante se le parti non riescono a mettersi d accordo in merito al maggior premio. In ambedue i casi AXA ha diritto al maggior premio previsto dalla tariffa, e ciò a decorrere dal momento in cui è intervenuto l aggravamento del rischio fino all estinzione del contratto. 3 In caso di diminuzione del rischio AXA riduce il premio in modo adeguato, e ciò a decorrere dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione scritta dello stipulante. 9

F 7 Partecipazione all eccedenza di premio 1 Purché pattuito, lo stipulante riceverà una parte di un eventuale eccedenza di premio risultante dal suo contratto. Il diritto di partecipazione all eccedenza nasce dopo 3 anni di assicurazione consecutivi durante i quali è prevista detta partecipazione. Il diritto di partecipazione all eccedenza sussiste a condizione che sia stata stipulata l assicurazione per le prestazioni sanitarie e il rimborso delle spese oppure di un indennità giornaliera per il personale assicurato. 2 Se durante il periodo di conteggio la quota determinante per la partecipazione all eccedenza cambia, viene effettuata una ponderazione rapportata al premio pagato. 3 Il conteggio viene effettuato, al più presto, 5 mesi dopo la fine del periodo di conteggio e solo a condizione che i premi per detto periodo siano stati pagati e i relativi infortuni liquidati. 4 Per calcolare l eccedenza si prende come base una parte dei premi pagati dallo stipulante determinata secondo la quota percentuale figurante nella polizza da cui viene dedotto l onere per i sinistri verificatisi durante il periodo di conteggio. Nel caso di rendite si considera il loro valore attuale. Se ne risulta un eccedenza, lo stipulante riceverà un importo corrispondente alla quota di partecipazione che è stata pattuita. Una eventuale perdita non sarà portata in conto nel successivo periodo di conteggio. 5 Se, una volta effettuato il conteggio, vengono dichiarati altri infortuni o vengono versate ulteriori prestazioni che rientrano nel periodo di conteggio considerato, sarà allestito un nuovo conteggio della partecipazione all eccedenza di premio. AXA può esigere la restituzione delle somme già versate. 6 Il diritto di partecipazione all eccedenza di premio si estingue in caso di scioglimento del contratto prima della fine di un periodo di conteggio. F 8 Foro competente In caso di controversie risultanti dal presente contratto, lo stipulante, o l avente diritto, può convenire AXA al foro: del suo domicilio svizzero; del suo luogo di lavoro in Svizzera; di Winterthur. F 9 Diritto applicabile A complemento delle presenti condizioni si applica la Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA). 10

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