1. Analisi della disciplina vigente: La legge Nazionale



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Parere sulla Proposta di Legge Regionale n. 673 relativa al trasporto pubblico non di linea (servizio di taxi e di autonoleggio con conducente) approvata dal Consiglio regionale del Lazio il 24 novembre u.s. 1. Analisi della disciplina vigente: La legge Nazionale La materia del trasporto pubblico non di linea (servizio di taxi e di autonoleggio con conducente) è disciplinata in ambito nazionale dalla L. 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea). In particolare, per quanto riguarda il servizio di noleggio con conducente (c.d. NCC ) il secondo comma dell art. 11 (intitolato Obblighi dei titolari di licenza per esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione del servizio di noleggio con conducente ) della predetta legge prevede testualmente che il prelevamento dell utente ovvero l inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza per qualsiasi destinazione. Le legge Regionale In ambito regionale, la Legge regionale del Lazio 26 ottobre 1993, n. 58, all art. 10 (intitolato Obblighi dei titolari di licenza per il servizio taxi e di autorizzazione per l esercizio del servizio di noleggio con conducente ), secondo comma, specifica e ribadisce che il prelevamento dell utente ovvero l inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza o l autorizzazione per il servizio di noleggio da rimessa con conducente per qualsiasi destinazione oltre il limite comunale o comprensoriale. Il regolamento Comunale del Comune di Roma Nella stessa linea tracciata dalle normative statale e regionale sopra riportate, l art. 8 del Regolamento Comunale di Roma per la disciplina del servizio di taxi e di noleggio di autovetture con conducente, al comma terzo, specifica che per il servizio di noleggio con conducente il prelevamento dell utente oppure l inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato l autorizzazione per qualsiasi destinazione, nel rispetto degli obblighi previsti dall art. 11, commi terzo e quarto, della legge n. 21/1992. 2. Soluzioni interpretative La Seconda Sezione del Consiglio di Stato, in data 11 dicembre 1996, ha emesso il parere n. 1665, precisando che l art. 11, comma secondo, della legge 15 gennaio 1992, n. 91 (c.d. legge quadro per il trasporto di persone non di linea ). individua due possibilità alternative, nel senso che, al fine di rendere legittimo lo svolgimento del

servizio, è sufficiente che una sola delle due attività (prelevamento dell utente o inizio del servizio) abbia avuto inizio nell ambito del Comune che ha rilasciato la licenza, tenuto conto che..a differenza del servizio-taxi, il servizio di noleggio auto con conducente non inizia di regola con il prelevamento dell utente; è, pertanto, sufficiente che la rimessa da cui inizi il servizio si trovi nel territorio del Comune da cui è stata rilasciata la licenza, anche se l utente viene prelevato in un Comune diverso. In sostanza, l interpretazione data dal Consiglio di Stato al dettato di cui alla norma dell art. 11, secondo comma, della legge n. 21/1992 consente di riconoscere la legittimità di un servizio di noleggio di auto con conducente nel quale l auto richiesta dal cliente inizi il servizio nel Comune che ha rilasciato la relativa autorizzazione anche se poi essa va a prelevare il cliente in un altro Comune, in quanto nel servizio di noleggio di auto con conducente di regola il prelevamento del cliente non coincide con l inizio del servizio, che ha luogo, invece, con la partenza dell auto dalla autorimessa che si trova nel Comune ha rilasciato la relativa autorizzazione. 3. I problemi dell abusivismo e dell illegalità Nel corso degli anni, soprattutto nel territorio del Comune di Roma e di Fiumicino (per l aeroporto) e Civitavecchia (per il porto) si sono verificati fenomeni di abusivismo e di illegalità. I fenomeni di abusivismo sono consistiti nella presenza sul territorio di autovetture sprovviste della licenza (per quanto riguarda i taxi) o dell autorizzazione (per quanto riguarda il noleggio con conducente), che, dunque, hanno operato accaparrandosi utenti, sebbene sprovvisti dei necessari requisiti previsti nelle sopra ricordate disposizioni normative. I fenomeni di illegalità sono consistiti per quanto riguarda i noleggiatori con conducente, perlopiù, nella presenza sul territorio di soggetti che sebbene provvisti della necessaria autorizzazione, nonché degli ulteriori requisiti di legge hanno operato contravvenendo alle normative del settore. E il caso, ad esempio, di tutti quei noleggiatori che stazionano con la propria autovettura fuori dagli aeroporti, dai porti e dagli alberghi in attesa di un cliente giornaliero od episodico. In tal modo, è di tutta evidenza che si elude la normativa vigente, laddove unanimemente impone di far cominciare il servizio dalla rimesse e solo su richiesta esplicita dell utente da avanzare presso la medesima rimessa e/o sede. 4. La proposta di legge n. 673/04 approvata nella seduta Consiliare del 24.11. u.s. All apparente fine di combattere i fenomeni di abusivismo e di illegalità appena descritti, è stata proposta e approvata una legge che a completa modifica di tutte le normative sino ad ora vigenti, nonché in totale contrasto con le leggi regionali adottate nel resto dell Italia - rivoluziona il settore degli autoservizi pubblici non di linea in modo altamente pregiudizievole per gli interessi dell intera categoria dei noleggiatori con conducente.

Infatti, impone che l inizio del servizio ed il prelevamento dell utente avvengano nel territorio del comune ove è stata rilasciata l autorizzazione per l esercizio dell attività di noleggiatore. Non v è dubbio che, a differenza di quanto accade nel settore dei taxi, il noleggiatore con conducente può avere, limitandoci a due soli esempi: a) un rapporto di fiducia con un cliente che vive e opera nel suo stesso comune oppure vive ed opera in un comune diverso. In entrambi i casi, il rapporto fiduciario alla base del servizio di noleggio con conducente viene irrimediabilmente leso laddove si vieta ad un noleggiatore di un comune del Lazio di prelevare il proprio cliente in un comune della medesima regione diverso da quello che gli ha rilasciato l autorizzazione; b) la possibilità di contrattare liberamente il prezzo del proprio servizio con il cliente. In questo caso, detta normativa rischia di imporre un diverso e maggiore carico economico sull utente, posto che lo costringe a rivolgersi, di volta in volta, ad un noleggiatore sconosciuto e diverso rispetto a quello con cui aveva avuto precedentemente rapporti lavoratori e con il quale aveva presumibilmente contrattato nel passato un prezzo diverso e migliore. Di fatto, tale normativa provocherà una tragica implosione dell attività lavorativa di migliaia di noleggiatori, con l altrettanto evidente crisi occupazionale del settore. 5. Profili di incostituzionalità L aspetto davvero singolare di tutta la vicenda è che alcuni Consiglieri regionali (che pure hanno votato a favore della proposta di legge in esame) avevano chiesto al Servizio Legislativo del Consiglio Regionale del Lazio di esprimere un parere in ordine a detta proposta. Ebbene, detto parere (peraltro, totalmente condivisibile e certamente ben redatto) evidenzia gravi e rilevanti profili di incostituzionalità dell intera proposta di legge. In particolare, tra l altro, la normativa regionale che qui ci occupa appare illegittima e incostituzionale, atteso che: a. l art. 117, II comma lett. e) della Costituzione attribuisce allo Stato competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza. Non v è dubbio che detta legge regionale introduce norme limitative della concorrenza e che dunque sarebbero di competenza esclusiva del legislatore statale, laddove circoscrivono sia il prelevamento dell utente che l inizio del servizio al solo territorio del comune che ha rilasciato l autorizzazione; b. l art. 5 della Legge quadro n. 21/1992 sopra richiamata attribuisce ai Comuni potestà regolamentare in materia di esercizio degli autoservizi pubblici non di linea. A seguito della riforma costituzionale del 2001, la potestà regolamentare dei Comuni è direttamente riconosciuta dalla Costituzione (Art. 117, comma VI ). Appare evidente che la normativa regionale qui in esame: (i) avoca a sé e disciplina le modalità per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente, le quali, in verità, secondo la Legge dello Stato n. 21/1992, dovevano essere indicate dai diversi Comuni; (ii) si sarebbe dovuta limitare a dettare i requisiti minimi di uniformità per l esercizio della potestà regolamentare dei comuni; (iii) modifica illegittimamente la Legge quadro n. 21/1992 alterandone il senso e la ratio.

c. l ordinamento comunitario, proprio in materia di tutela della concorrenza, impone ai singoli stati e vieppiù alle loro regioni di eliminare e comunque limitare fortemente ogni vincolo per quanto riguarda la libera circolazione dei beni e dei servizi; d. l art. 41 della Costituzione che tutela la libertà dell iniziativa economica privata e l art. 3 della Costituzione che sancisce il principio di uguaglianza risultano chiaramente elusi. 6. Possibili rimedi In attesa del testo definitivo della legge e della sua entrata in vigore, riteniamo opportuno: 1. far sì che il Governo, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, sottoponga la questione di legittimità costituzionale dinnanzi alla Corte Costituzionale; 2. creare una sorta di causa pilota opponendoci alla prima sanzione erogata, rilevando i profili di incostituzionalità della legge ed auspicando che il Giudice di Pace competente sollevi detta questione di illegittimità dinnanzi la predetta Corte; 3. far sì che la Giunta Regionale del Lazio (indicata, erroneamente, nella Proposta in esame quale organo competente nella deliberazione di tutti i casi in cui è possibile derogare all obbligo di prelevare il cliente ed iniziare il servizio nel comune ove è stata rilasciata l autorizzazione) preveda casi che davvero limitino l abusivismo e l illegalità, ma al contempo consentano alle migliaia di onesti appartenenti alla categoria dei noleggiatori con conducente di continuare ad operare. Ad esempio, si potrebbe prevedere la possibilità per ogni noleggiatore di prelevare un cliente fuori dal comune di inizio del servizio (e dunque ove è stata rilasciata l autorizzazione) a condizione che esibisca un documento attestante la richiesta di servizio (cd. ordine di servizio/contratto ), nella quale potrà essere indicato il nome della società che effettua il servizio, la data di inizio, il nome dell utente che lo ha richiesto oppure al quale lo stesso verrà fatturato, il numero di targa dell autovettura, il nome del conducente del veicolo. In tal modo, infatti, si impedirebbe il fenomeno del cd. adescamento della clientela fuori dei maggiori punti di raccordo del trasporto e si porrebbe fine al grave problema dell abusivismo; 4. sensibilizzare il Comune di Roma (certamente il più interessato al fenomeno unitamente a quelli di Fiumicino e Civitavecchia) al fine di evitare ingiuste ed inique sanzioni mediante l adozione di regolamenti comunali cogenti nella materia; 5. adire la Corte di Giustizia europea al fine di far dichiarare l illegittimità della normativa ora in esame per contrasto agli artt. 10 e 81 del Trattato CE; 6. valutare la possibilità di adire l Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, che con comunicato/segnalazione del 09.03.2004 aveva auspicato una modifica delle disposizioni contenute negli artt. 8 e 10 della L. n. 21/1992,

tali da condurre ad una piena liberalizzazione del settore, mediante approdo ad un regime autorizzatorio privo di contingentamento. Resto a Vostra disposizione per ogni possibile chiarimento. (Avv. Yuri Picciotti)