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Transcript:

REGOLAMENTO USO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI APPROVATO CON D.G. N. 109 DEL 18 LUGLIO 2014 1

Premessa Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione e dell utilizzo degli impianti sportivi, di proprietà comunale, Campo di calcio denominato San Sabino, Campi sportivi polivalenti (campo di calcetto, tennis, pallavolo, pallacanestro) secondo quanto previsto dalla Convenzione tra il Comune di Torremaggiore e A.S.D. TRE TORRI CALCIO. Gli impianti sportivi in oggetto essendo destinati ad uso pubblico, per la promozione e la pratica dell attività sportiva, motoria e ricreativa, sono diretti a soddisfare gli interessi generali della collettività come richiesto nel Bando di Gara. Art. 1. Oggetto della gestione e Finalità Per gestione degli impianti sportivi si intende l insieme delle operazioni che consentono all impianto di funzionare ed erogare servizi. L affidamento in gestione prevede che il gestore si faccia carico del rischio operativo e gestionale degli impianti sportivi, in tutto o in parte, introitando le tariffe concordate con l Amministrazione comunale per l uso delle strutture. La gestione degli impianti sportivi deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi: a. garanzia dell apertura degli impianti a tutti i cittadini; b. garanzia di imparzialità nel permettere l utilizzo alle società ed associazioni sportive che ne facciano richiesta all affidatario; c. mantenimento e consolidamento della rilevanza sociale degli impianti sportivi quali centri di aggregazione della comunità locale; d. promozione della pratica sportiva quale strumento di prevenzione primaria con particolare riferimento ai bambini, ai giovani e ai portatori di handicap; e. promozione delle diverse forme di partecipazione, con particolare attenzione al coinvolgimento del volontariato e degli anziani. Art. 2. Organizzazione delle attività e obblighi del gestore L utilizzo dell impianto sportivo comunale denominato San Sabino, con le pertinenze di cui alla descrizione in premessa, è ammesso per attività sportive e collaterali salve espresse esclusioni. La Società concessionaria si impegna a garantire l apertura dell impianto per quanto concerne la normale attività sportiva, fatti salvi gli eventuali periodi di chiusura riservati ad interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria, definiti previo accordo con l Amministrazione comunale. Per ogni attività, il gestore ha l obbligo di provvedere ad ottenere le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti similari prescritti dalle norme vigenti, come previsto in convenzione. Il servizio deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell igiene e salute pubblica e dell ordine pubblico e con l osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate. 2

L organizzazione delle attività ammesse compete alla Società concessionaria e deve essere improntata a criteri di efficienza ed efficacia e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque utilizzi a qualsiasi titolo il complesso sportivo. La Società concessionaria si impegna, oltre a promuovere l attività agonistica o semplicemente sportiva dei propri associati, a proporre attività sportive e motorie fruibili dalla generalità dei cittadini ed adeguate, secondo le diverse fasce d età, al soddisfacimento di esigenze formative/educative, di tempo libero, di mantenimento e recupero fisico-motorio. Art. 3 Diritto di accesso agli impianti 1. L utilizzo degli impianti sportivi viene garantito ad associazioni, società e gruppi sportivi, utenti privati e singoli o aggregati in squadre occasionali, con priorità per quelli aventi sede o residenti nel territorio comunale. 2. In caso di pluralità di richieste di un impianto per una medesima fascia oraria, gli impianto dovranno essere prioritariamente assegnati alle associazioni, società e gruppi sportivi, utenti privati aventi sede nel territorio comunale e/o con maggior numero di iscritti. 3. E riconosciuta priorità nell assegnazione di utilizzo degli impianti sportivi alle istanze di concessione per l intera stagione sportiva; le concessioni di tipo saltuario verranno rilasciate subordinatamente al soddisfacimento delle istanze di tipo annuale e, comunque, limitatamente alle disponibilità residue dell impianto. 4. Non potrà essere concesso l uso degli impianti ad associazioni, società e gruppi sportivi, utenti privati che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato tutti gli obblighi previsti per l utilizzo degli stessi. 5. Le aree degli impianti utilizzabili senza particolari autorizzazioni dell affidatario (aree verdi, area per il pubblico) sono luoghi aperti al pubblico e come tali in essi si applicano le norme legislative e regolamentari vigenti per detti luoghi. Art. 4 Modalità d uso 1. Di norma l utilizzo è escluso nel periodo notturno dalle ore 01.00 alle ore 8,00. 2. Gli utenti non potranno accedere all area di attività in orario diverso da quello autorizzato. 3. Non è consentito l accesso agli impianti agli sportivi che non siano accompagnati da un dirigente, da un allenatore o, per gli studenti, da un insegnante appositamente incaricato dal dirigente scolastico. 4. E fatto tassativo divieto di fruire dell impianto sportivo e delle relative attrezzature per svolgervi attività diversa da quella che forma oggetto di concessione di utilizzo. 5. L impianto dovrà essere utilizzato, esclusivamente, dall utente che ne ha fatto richiesta il quale non potrà cedere né consentire l utilizzo a terzi in tutto o in parte. 6. Chi utilizza gli impianti è obbligato a comportarsi diligentemente e a farsi carico del ripristino dei luoghi. 7. L uso degli impianti, delle attrezzature, dei locali e di ogni accessorio o pertinenza si intende effettuato sotto l esclusiva responsabilità del soggetto a cui è stato concesso l utilizzo. 8. E fatto obbligo di segnalare al gestore degli impianti eventuali imperfezioni, anomalie o malfunzionamenti riscontrati negli impianti concessi in uso, nelle attrezzature, nei locali e relativi accessori e pertinenze. 3

Art. 5 Richiesta utilizzo impianti sportivi La domanda di concessione deve essere presentata al gestore degli impianti, preferibilmente a mezzo modulistica fornita, e deve contenere l esatta indicazione dell attività sportiva nonché dei giorni e delle ore nei quali si intende svolgerla ed il numero massimo dei soci frequentanti gli impianti. La domanda di concessione una tantum deve essere presentata almeno 10 gg. prima della manifestazione. La domanda di concessione continuativa deve essere corredata da: a) un estratto dello statuto dal quale risultino le finalità dell associazione; b) il programma delle attività che si intendono svolgere; c) copia della polizza di assicurazione; d) nome del responsabile delegato dell Associazione. La domanda di concessione continuativa non può riferirsi ad un arco di tempo superiore a quello di durata di eventuali campionati o gironi a cui le squadre sono iscritte. Art. 6. Determinazione delle tariffe e modalità di riscossione La Società concessionaria applica le tariffe concordate con l Amministrazione comunale, senza alcun incremento a qualsiasi titolo individuato. Il pagamento delle tariffe è di norma anticipato. Le tariffe sono orarie e differenziate in base al tipo di impianto e alla fascia oraria di utilizzo, se diurna o notturna. Per fascia oraria notturna si intende l utilizzo degli impianti sportivi con l ausilio dei fari di illuminazione. Per l utilizzo degli impianti sportivi (calcetto/basket/volley) da parte di associazioni o enti di promozione sportiva regolarmente affiliati alle proprie federazioni ci sarà un agevolazione sulle tariffe del 20% Negli impianti sportivi deve essere affissa in luogo accessibile e ben visibile agli utenti una tabella indicante le tariffe vigenti. Le tariffe potranno essere aggiornate annualmente nella misura massima del tasso d inflazione annuo rilevato dall ISTAT. La Società disporrà la revoca della concessione dello spazio alle società sportive od ai soggetti privati che non ottemperino al pagamento delle tariffe di cui sopra. La Società si riserva il diritto di richiedere una cauzione a garanzia del corretto utilizzo degli impianti. Art. 7. Riserva di utilizzo degli impianti sportivi Al Comune di Torremaggiore e riservato l utilizzo gratuito degli impianti sportivi comunali per un massimo di dieci giornate annue, per manifestazioni dallo stesso promosse o patrocinate. La Società potrà organizzare, autonomamente, attività diverse da quelle strettamente sportive, purchè perfettamente compatibili con le caratteristiche dell impianto, previa richiesta e relativa autorizzazione da parte del Comune. Art. 8. Concessione per manifestazioni extrasportive Gli impianti sportivi possono essere concessi dalla Società concessionaria gestore a terzi anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive, quali concerti, feste ecc. compatibilmente con l attività sportiva programmata presso gli impianti. 4

Tale concessione può essere subordinata alla costituzione di apposita cauzione da parte dei richiedenti, a garanzia delle obbligazioni derivanti dalla concessione e degli eventuali danni arrecati agli impianti in conseguenza dell evento. Il relativo canone sarà introitato dal soggetto gestore. Art.9 Sfruttamento pubblicitario Lo sfruttamento pubblicitario degli impianti sportivi e degli spazi sportivi è riservato alla Società concessionaria della gestione degli stessi. L Amministrazione comunale si riserva la più ampia facoltà di vietare l esposizione di messaggi pubblicitari in contrasto con norme imperative, di ordine pubblico, contrari al buon costume, lesivi dei diritti costituzionali e della dignità delle persone e/o in contrasto con gli interessi dell Amministrazione Comunale. Art. 10 Vigilanza comunale L Amministrazione comunale vigila sull osservanza del presente Regolamento, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale, con ampi poteri ispettivi ed esercita il controllo sul servizio e sulla conduzione degli impianti. A tal fine potrà accedere in qualsiasi momento agli impianti sportivi e richiedere i documenti contabili del soggetto affidatario della gestione e quant altro ritenuto necessario. Art. 11 Rinvii Per quanto non previsto nel vigente regolamento si rinvia: alle disposizioni delle singole federazioni sportive e del CONI per l individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate; alla normativa generale e specifica inerente gli Enti di promozione sportiva per l individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva; alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente, per i profili contabili e fiscali relativi all esazione delle tariffe. Art. 12 Entrata in vigore del regolamento Il presente regolamento approvato con Delibera di Giunta n. 109 del 18/07/2014 entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione. 5