CONFRATERNITA DI S. CATERINA V. e M. P.za Don E. Smaldone n. 6 ANGRI (SA) S A T A T U T O. Modificato il 11 maggio 2008

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CONFRATERNITA DI S. CATERINA V. e M. P.za Don E. Smaldone n. 6 ANGRI (SA) www.scaterina.it info@scaterina.it S A T A T U T O Modificato il 11 maggio 2008 Il presente Statuto è stato redatto in armonia con: I documenti Conciliari Lo Statuto per le Confraternite della Diocesi emanato da S. E. il Vescovo mons. Gioacchino Illiano il 30/luglio 1988; Il Regolamento per Associazioni di fedeli in Diocesi, pubblicato nel Bollettino per Associazioni di fedeli in Diocesi,pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Diocesi n 4 del 31/12/1993; Lo statuto tipo per le Confraternite della Diocesi contenuto nel Libro del Primo Sinodi della Diocesi di Nocera Inferiore Sarno, dato dalla Curia vescovile il 1 ottobre 2001; i regolamenti precedenti della Confraternita S. Caterina fondata presumibilmente intorno al 17 secolo. Art. 1 La Confraternita S. Caterina è un Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, eretta con decreto vescovile, con sede in Angri (SA) in p.za don Enrico Smaldone n. 6. Art. 2 - il fine principale della Confraternita è il culto pubblico a Dio, a Nostro Signore Gesù Cristo, allo Spirito Santo, Alla Madonna ed ai Santi, secondo le leggi della Chiesa. Art. 3 - Il fine specifico della Confraternita S. Caterina è la formazione sociale e cristiana dei confratelli e consorelle per una loro presenza operante nella comunità ecclesiale e nella convivenza civile, l assistenza ai confratelli per comprovata indigenza, la celebrazione di S. Messe in suffragio dei confratelli defunti. 1

Art. 4 - La Confraternita accetta come membri i fedeli d ambo, i sessi. L età minima è di 15 anni compiuti. Gli iscritti alla Confraternita, come cittadini e cristiani, devono essere di buon esempio, devono essere persone di provata fedeltà alla Chiesa ed al suo Magistero (Papa e Vescovo); cristiani praticanti e di moralità ineccepibile. Art. 5 - Il padre Spirituale è nominato dal Vescovo, sentito anche il parere del Consiglio delle Confraternite. Art. 6 Il consiglio della Confraternita è composto: dal Priore e dai Consiglieri, in numero di due fino a cinquanta confratelli; in numero di quattro consiglieri se i confratelli sono più di cinquanta; in numero di sei se sono più di cento. Il Consiglio d Amministrazione della Confraternita stabilirà le modalità della votazione che dovranno essere approvate dal Vescovo. Il priore è eletto dai confratelli votanti, a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Art. 7- Il Priore ed i Consiglieri durano in carica tre anni. Sono rieleggibili. Gli Amministratori devono essere iscritti da almeno cinque anni. Art. 8 - L attività della Confraternita è promossa e diretta dal Consiglio. Art. 9 Tutti gli iscritti sono elettori. Art. 10 Il Padre Spirituale ha diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio, ma non ha diritto al voto; i suoi interventi devono essere verbalizzati a richiesta dello stesso. Art. 11 Il Consigliere che ha ricevuto più voti assume la carica di Vice Priore. Il Consiglio nomina tra gli iscritti un Segretario ed un Cassiere. La carica di Cassiere è incompatibile con quella di Priore e Vice Priore. Il Cassiere non deve essere consanguineo degli amministratori. Art. 12 Gli atti di staordinaria amministrazione devono essere approvati dall Assemblea. Art. 13 La Confraternita deve avere il proprio Regolamento approvato dall Assemblea. Nel regolamento devono precisarsi: Diritti e doveri degli associati; 2

Diritti e doveri del Priore, del Vice Priore, dei Consiglieri, del Cassiere, e del Segretario. La frequenza dell Assemblea. Le istruzioni di cultura religiosa e civica; I suffragi per gli associati defunti; La quota annua che ogni iscritto deve pagare; I requisiti per l ammissione; Le cause d espulsione e di riammissione per un confratello; Gli obblighi annuali dei Confratelli alla partecipazione delle funzioni religiose. Nel regolamento devono altresì figurare: l obbligo di periodiche istruzioni religiose; e quello di pertecipazione ufficiale alle principali feste liturgiche annuali, come il Natale, la Domenica delle Palme, la Settimana Santa, la Pasqua, la festa del Corpo e Sangue del Signore, del Patrono del proprio comune e/o della Parrocchia, di Santa Caterina d Alessandria ed alle Sante Quarantore. Art. 14 La Confraternita di Santa Caterina, in virtù del Concordato, è iscritta nel registro delle persone Giuridiche tenuto dal tribunale di Salerno. 3

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CONFRATERNITA DI S. CATERINA V. e M. P.za Don E. Smaldone n. 6 ANGRI (SA) R E G O L A M E N T O Modificato il 11 maggio 2008 Titolo I - Finalità- Art. -1 La Confraternita di S. Caterina è un associazione pubblica canonica di fedeli rette in conformità dei can. 312 320 del vigente Codice di diritto Canonico, erede e continuatrice di quella sorta intorno al XIII secolo in terra d Angri. Art. -2 Il presente regolamento contiene norme della Confraternita di Santa Caterina con sede in Angri in P.za Don Enrico Smaldone n. 6. Costituita presumibilmente intorno al 17 secolo. In virtù delle vigenti disposizioni di legge La confraternita di S. Caterina è un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, iscritto al n. 168 del registro delle persone Giuridiche del tribunale di Salerno. Il presente regolamento è redatto in armonia con: Lo Statuto per le Confraternite della Diocesi emanato da S. E. il Vescovo Mons. Gioacchino Illiano il 30 luglio 1988; Il regolamento per Associazioni di fedeli in Diocesi,pubblicato nel bollettino ufficiale della Diocesi n 4 del 31/12/1993; Lo Statuto tipo per le Confraternite della Diocesi contenuto nel Libro del Primo Sinodo della diocesi di Nocera Inferiore Sarno,dato dalla Curia vescovile il 1 ottobre 2001; I regolamenti precedenti della Confraternita di S. Caterina. Art. -3 La Confraternita S. Caterina si propone come fine: Principale: culto pubblico a Dio, a Nostro Signor Gesù Cristo, allo Spirito Santo, alla Madonna e ai Santi, secondo le leggi della Chiesa; Specifico: la formazione sociale e cristiana dei confratelli e consorelle per una loro presenza operante nella comunità ecclesiale e 5

nella convivenza civile,l assistenza ai confratelli per comprovata indigenza,la celebrazione di S. messe in suffragio dei confratelli defunti. Collabora con il Vescovo, il Parroco ed il padre spirituale alla realizzazione dei piani di azione pastorale. TITOLO II -Gli ASSOCIATI- Art. 4 Coloro che intendono aderire con l incarico di confratelli o consorelle alla Confraternita di S. Caterina, devono produrre una domanda redatta su corretto modello fornito dall Ente diretta al Priore. Per i minori d anni 18 la domanda va controfirmata da uno dei genitori. La domanda è esaminata dal Consiglio d Amministrazione con l intervento del Padre Spirituale. Resta nella piena ed esclusiva facoltà del Consiglio d Amministrazione la decisione sull ammissione dell aspirante. Coloro che sono stati ammessi alla Confraternita, inizieranno un periodo di noviziato, al termine del quale, sentito il parere del Padre Spirituale, saranno ammessi alla professione che avrà la durata di un anno. Decorso l anno il Consiglio d Amministrazione delibera definitivamente, entro 30 giorni sulla domanda d ammissione. Art. -5 Con l accettazione, il maggiorenne acquista lo stato d associato ed il libero esercizio dei diritti conseguenti, ufficializzati con l investitura. Per il minore, invece l accettazione comporta la qualifica d associato, ma l esercizio dei diritti correlativi si acquista al compimento del 18 anno d età. Art. -6 Possono far parte della Confraternita S. Caterina i fedeli battezzati d ambo, i sessi che compiono il 15 anno d età. Gli iscritti devono essere: Persone di provata fedeltà alla Chiesa ed al suo Magistero (Papa e Vescovo); Cristiano praticanti; Cittadini e cristiani di buon esempio; Tutti gli associati sono tenuti a dare testimonianza di vita cristiana partecipando: Alle funzioni religiose annuali; Alla S. Messa la Domenica e alle feste di precetto; Ai Sacramenti; Ai Novenari; 6

Alle Sante Quarantore; Alle processioni; Alle principali feste liturgiche, come il Natale, la Domenica delle Palme, la settimana santa, la Pasqua, la Pentecoste, il Corpus Domini, le feste in onore di Maria santissima, del Patrono del proprio comune e/o della Parrocchia, di santa Caterina d Alessandria. Art. -7 Non sarà validamente accolto chi si è allontanato dalla comunione ecclesiale; chi sia incorso nella scomunica; chi sia stato espulso da altre associazioni cattoliche;chi conduce una vita difforme dalla morale cristiana. Art. -8 Tutti i confratelli pagano una quota d iscrizione ed una quota annuale di contributo associativo entrambi stabilite dal Consiglio d Amministrazione ogni triennio. Le quote d iscrizione devono essere versate all atto dell ammissione alla confraternita in un unica soluzione, in altre parole in quattro rate bimestrali in caso di necessità, La quota di contributo associativa deve essere versata entro il 31 dicembre dell anno a cui si riferisce il versamento. Art. -9 Il mancato versamento delle quote, come innanzi indicato,comporta la decadenza dell associato dalla qualifica di iscritto con la perdita di tutti i diritti conseguenti. Art. -10 L iscritto che desse cattivo esempio con una condotta che menomi la sua dignità d uomo e di cristiano o rechi disdoro all Ente, e che, dopo richiamo non si ravvedesse,sarà espulso. Potrà essere riammesso solo, quando avrà fornito prova di essersi ravveduto ed a giudizio insindacabile del consiglio d Amministrazione, sentito il padre Spirituale. Art. -11 Il confratello o la consorella inosservante dei propri doveri o che sia allontanato dalla comunione con la Chiesa o che sia di disturbo o d intralcio nella vita Confraternita o che si sia reso moroso incorre nella sospensione, e nei casi gravi, nell espulsione. La decisione di sospensione o d espulsione spetta al consiglio d Amministrazione e deve essere comunicata entro 15 Giorni alla Curia Diocesana. Resta salvo il diritto di ricorso all Ordinario Diocesano entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione del provvedimento. L espulso perde ogni diritto d ordine spirituale e temporale e, se concessionario di loculo, ha l obbligo di restituirlo,se non ancora utilizzato, dovendosi ritenere decaduto il diritto della relativa concessione. L espulso non può più appartenere all altre associazioni di fedeli. Art. -12 Il fratello o la consorella: a) Si accosta con frequenza ai sacramenti della Confessione e della Comunione, almeno per il precetto pasquale e in occasione della festa di S. Caterina d Alessandria; b) Nutre sincera devozione verso S. Caterina d Alessandria; 7

c) Presta obbedienza alle direttive del Vescovo, del proprio parroco, del Padre Spirituale del Consiglio d Amministrazione; d) Frequenta la catechesi parrocchiale e quella specifica della Confraternita che deve essere almeno mensile; e) S impegna, secondo le proprie capacità e possibilità, nell esercizio della carità verso i bisognosi della comunità; f) Prende parte alle particolari celebrazioni liturgiche della Chiesa di S. Caterina in onore della Titolare e alle processioni ordinarie e straordinarie,indossando l abito proprio della Confraternita o il relativo segno di distinzione; alle processioni il Priore e ciascun membro del Consiglio partecipano con le insegne proprie del grado. Se maggiorenne, ha diritto; 1) Di partecipare con voce attiva alle assemblee; 2) Di entrare alle cariche sociali. Art. -13 E espressamente proibito nelle funzioni liturgiche di devozione e in ogni altra manifestazione di culto, comprese le processioni funerarie, farsi sostituire da estranei, o fare indossare l abito e i simboli della confraternita a non associati. Anche se la richiesta parte dalla famiglia del defunto. TITOLO III -GLI ORGANI SOCIALI- Art. -14 Gli organi della Confraternita di S. Caterina sono: L assemblea degli iscritti; Il Consiglio d Amministrazione; Il Collegio dei revisori; Il padre Spirituale. Art. -15 L assemblea è l organo sovrano della Confraternita di S. Caterina. Ne fanno parte i confratelli/consorelle che sono in regola con il pagamento delle quote sociali. I minorenni ne fanno parte senza diritto di voto e senza concorrere al computo delle maggioranze. Art. -16 All Assemblea degli iscritti sono attribuiti i poteri deliberativi della Confraternita di S. Caterina. L Assemblea ordinaria si tiene almeno una volta l anno per l approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto di gestione. L Assemblea sia ordinaria sia straordinaria, deve essere convocata mediante affissione di manifesti nelle principali vie del paese, nella Chiesa di S. Caterina V. e M. e nella Cappella Cimiteriale, l avviso di convocazione deve 8

prevedere una prima e seconda convocazione a distanza di almeno 24 ore l una dall altra. Le Assemblee sono convocate dal Priore su propria iniziativa, dal Consiglio d Amministrazione, dall Ordinario Diocesano o per richiesta di almeno un terzo degli iscritti. Le assemblee sono presiedute dal Priore o, in sua assenza o impedimento, dal Vice-Priore. D ogni assemblea è redatta un verbale dal Segretario della Confraternita o, in sua assenza o impedimento, da altro confratello presente, designato dal Presidente dell Assemblea. Alla fine dell Assemblea, il verbale letto,approvato e sottoscritto dal Presidente dell Assemblea, dai consigli presenti e dal Segretario. Le Assemblee sono validamente costituite: In prima convocazione, quando è presente la maggioranza assoluta degli iscritti; In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Art. -17 La Confraternita di S. Caterina è retta da un Consiglio d Amministrazione formato dal Priore che la presiede e da un numero di consiglieri, in conformità dello Statuto, in proporzione agli scritti che abbiano diritto al voto. Art. -18 L attività della Confraternita è promossa dal Consiglio mediante riunioni, assemblee ordinarie e straordinarie. Le delibere del Consiglio sono approvate durante le riunioni. Esse possono essere approvate all unanimità o a maggioranza. In caso di parità di voti, il Priore decide la questione. Art. -19 Ciascun assemblea o riunione è aperta dal Padre Spirituale con una riflessione alla luce della Parola di Dio. Art. -20 Tutti gli iscritti sono elettori ed eleggibili. Il voto è personale e segreto. Non sono ammesse deleghe per l espressione del voto. Possono essere eletti componenti del Consiglio d Amministrazione, confratelli e consorelle che alla data della votazione abbiano compiuto il 18 anno d età e che siano iscritti alla Confraternita da almeno 5 anni. Non possono essere eletti a componenti del Consiglio d Amministrazione Priori o Consiglieri- coloro che alla della votazione abbiano compiuto il 70 anni d età o siano legati alla Confraternita da un rapporto di locazione di affittanza o di lavoro. Art. -21 Le elezioni per il rinnovo del Consiglio d Amministrazione si svolgono durante l ultimo mese del triennio. Esse sono indette dal Priore (dal Vice Priore, se il Priore è impedito) o dal Commissario vescovile. Se non vi provvedono costoro,la data della votazione viene fissata dal Vescovo Diocesano. Art. -22 Le modalità di votazione devono essere formulate dal Consiglio d Amministrazione e ratificate dall Ordinario diocesano. Dette modalità non possono in alcun modo contrastare con lo Statuto ed il Regolamento. 9

L assemblea, per le operazioni di voto è presieduta da un delegato del Vescovo, che non ha però, diritto di voto. Art. -23 Per l elezione del Consiglio d Amministrazione sono formate due liste: una per la carica di Priore ed una per quella di consigliere. Coloro che aspirano alla carica d elementi del Consiglio d Amministrazione, devono presentare la loro candidatura alla segreteria della Confraternita almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per le votazioni. E ammessa la candidatura contemporanea per Priore e per consigliere. Le due liste di candidati Priori e Consiglieri- devono essere affissi all Albo almeno 5 (cinque) giorni prima dell espressione del voto, devono essere vidimate dai componenti del seggio. Art. -24 Il Consiglio d amministrazione in carica nomina il seggio elettorale che è composto di un presidente da uno scrutatore ed un segretario scelti tra i confratelli aventi diritto al voto. Le schede per la votazione, prima dell espressione del voto, devono essere vidimate dai componenti del seggio. Art. -25 Il presidente del seggio, al termine dell Assemblea, da inizio alle operazioni di voto, che si chiuderanno quando l ultimo elettore presente in aula avrà imbussolato la sua scheda. Gli elettori voteranno senza soluzione di continuità. Se qualche elettore, presente in aula, non si presenta a votare, sia considerato assente per tutto il turno elettorale e si annoti nel verbale tale assenza. Art. -26 E eletto Priore chi, tra i candidati per tale carica, ha riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto chi è più anziano d età. La stessa regola vale anche per l elezione dei consiglieri nel caso in cui due di loro hanno un numero uguale di voti. Art. -27 Il nuovo Consiglio nella prima riunione da tenersi entro 30 (trenta) giorni da quello dell elezione- nomina un segretario ed un cassiere scelti tra tutti i confratelli che hanno almeno cinque anni d anzianità d iscrizione. Le cariche di segretario e di cassiere sono incompatibili con quella di Priore e di Vice priore. Il segretario ed il cassiere partecipano alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto e senza entrare nel computo per numero legale. Il consiglio d amministrazione così composto prenderà le consegne dal Consiglio uscente. Art. -28 Ogni elettore ha diritto di ricorrere all Ordinario diocesano contro le operazioni elettorali con esposto scritto entro 15 (quindici) giorni dal giorno della votazione. Trascorso tale termine, i risultati si intendono definitivi. Art. -29 Se nel corso del triennio il Priore viene a mancare, per un motivo qualsiasi, egli è sostituito dal Vice Priore. Se viene a mancare un componente del Consiglio d Amministrazione, subentra nella carica il primo dei confratelli non eletto. Se ciò non fosse possibile per un motivo qualsiasi, il Consiglio provvederà a cooptare un confratello che rimarrà in carica fino alla scadenza 10

del Consiglio. La sua nomina però, deve essere ratificata dalla prima assemblea che si riunisce dopo la captazione. Art. -30 L assemblea elegge, altresì, fra gli iscritti, il Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri, scegliendoli preferibilmente tra chi ha un adeguato titolo di studio o esperti per competenza professionale. Art. -31 Coloro che intendono essere eletti a tale carica, devono far pervenire la propria candidatura alla Segreteria della Confraternita almeno 10(dieci)giorni prima della data fissata per le votazioni. La lista dei candidati è affissa all albo almeno 5 (cinque) giorni prima di quella fissata per la votazione. La carica di presidente è attribuita a chi ha riportato il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il più anziano d età. Per eventuali sostituzioni in quest organo valgono le norme dettate per il Consiglio d Amministrazione. Art. -32 Le cariche di Consigliere e Revisore sono incompatibili tra loro. Il Cassiere non può essere coniuge, parente o affine dei Revisori. I Revisori durano in carica un triennio e sono rieleggibili, previa autorizzazione dell Ordinario diocesano. I Revisori dei Conti svolgono il loro incarico gratuitamente. Prima di insidiarsi, i membri del Consiglio d Amministrazione ed i Revisori dei Conti prestano giuramento nelle mani del Vescovo o di un suo delegato. TITOLO IV -I COMPITI DEL CONSIGLIO- Art. -33 Il Priore è legalmente rappresentante della Confraternita di S. Caterina della cui attività è responsabile. E di competenza del Priore: Convocare le riunioni del Consiglio d Amministrazione fissandone l ordine del giorno; Convocare l Assemblea ordinaria (una volta all anno) durante la quale dovranno essere approvati il rendiconto ed il bilancio preventivo; Convocare l Assemblea straordinaria; Ricevere dal segretario le domande d ammissione; Firmare i verbali delle riunioni del consiglio d Amministrazione e delle Assemblee; Firmare tutto gli atti e la corrispondenza; Sottoscrivere quietanze e mandati di pagamento; Inviare all Ufficio amministrativo Diocesano una copia del bilancio consuntivo annuale entro 30 (trenta) giorni dalla ratifica dell Assemblea,nonché copia dei verbali delle Assemblee straordinarie; Vigilare sull osservanza dello Statuto e del regolamento. 11

Art. -34 Il Vice Priore, in caso d assenza o impedimento del Priore, lo sostituisce assumendone le funzioni. Art. -35 Il segretario: Redige e sottoscrive i verbali delle riunioni del Consiglio e delle Assemblee, Redige tutti gli atti su incarico del Priore: Prepara e spedisce inviti; Custodisce ed aggiorna il registro dei Confratelli; Unitamente al cassiere custodisce ed aggiorna i libri contabili e l inventario; In ogni riunione del consiglio o Assemblea legge, all inizio, il verbale redatto in occasione della precedente seduta e, al termine, il verbale redatto in occasione dell odierna seduta. Il Segretario svolge l incarico gratuitamente. Art. -36 Il Cassiere, Per le operazioni contabili, può disporre nei limiti della somma fissata all inizio del triennio dal Consiglio d Amministrazione; Registra le operazioni di cassa; Aggiorna e custodisce i documenti contabili; Paga i mandati firmati dal Priore e dal Segretario; Cura gli incassi a favore della Confraternita; Custodisce i beni patrimoniali; Il cassiere svolge il suo incarico gratuitamente. Art. -37 Le riunioni del Consiglio d Amministrazione sono convocate dal Priore su propria iniziativa o su richiesta di 1/3 ( un terzo) dei Consiglieri, o dell Ordinario Diocesano. L avviso di convocazione, contenente l ora, il luogo, la data della riunione e gli argomenti posti all ordine del giorno, deve essere esposto all Albo almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata. Per motivi d estrema urgenza è consentita la convocazione a horas a mezzo telefono o telegramma. Le riunioni sono validamente costituite se sono presenti la metà dei consiglieri più il Priore o il Vice Priore in caso di suo impedimento. Le delibere sono adottato con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, il Priore o il Vice Priore, in caso di suo impedimento, decide la questione. Art. -38 I consiglieri che non partecipano alle riunioni del Consiglio d Amministrazione, senza giustificato motivo, per 3 (tre) riunioni nel corso di un anno solare,decadono, ipso-jure, dal loro incarico con provvedimento del Consiglio d Amministrazione: Art. -39 I consiglieri sono solidamente responsabili della gestione morale della Confraternita. Essi devono sottoscrivere i verbali delle riunioni del Consiglio d amministrazione e delle Assemblee degli iscritti. 12

Art. -40 Il Padre Spirituale è designato dal consiglio d Amministrazione della Confraternita con l approvazione del Vescovo diocesano. Dura in carica un triennio, rinnovabile. I suoi compiti sono: Esprimere parere non vincolante sulle domande d ammissione; Curare la formazione spirituale, religiosa e civica dei confratelli. Indire pellegrinaggi; Ha diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio d Amministrazione senza diritto di voto: può richiedere però di far verbalizzare i suoi interventi. Art. -41 Il Consiglio d Amministrazione assegnerà un contributo annuo al Padre Spirituale per la sua attività. Art. -42 Qualora la Confraternita non abbia un proprio Padre Spirituale, svolge tale ufficio, con tutti i diritti e i doveri, il Parroco del luogo dove ha sede l Ente. TITOLO V -AMMINISTRAZIONE DEI BENI- Art. -43 Il patrimonio della Confraternita di S. Caterina è costituito da beni immobili e mobili regolarmente inventariati e da tutti gli altri beni che dovessero pervenire alla Confraternita a titolo oneroso o gratuito, per atto tra vivi o a causa di morte, e da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenza di bilancio. Art. -44 La Confraternita di S. Caterina trae i mezzi per l attuazione delle proprie finalità: Dalle rendite del proprio patrimonio; Dalle quote d iscrizione e quelle annuali; Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l attività sociale. Art. -45 L esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre d ogni anno. Art. -46 L amministrazione dei beni della Confraternita spetta al Consiglio d Amministrazione, salvo il diritto di vigilanza del Vescovo ed il suo potere di intervenire in caso di negligenza, secondo il dispositivo dei can. 1276-1279 del Codice di diritto Canonico. Art. -47 Per la validità degli atti si straordinaria amministrazione, il Consiglio d Amministrazione deve munirsi dell assenso obbligatorio dell Assemblea dei Confratelli e, se destinati ad incidere in modo notevole sulle entità e sulla consistenza del patrimonio, anche l autorizzazione scritta dell ordinario diocesano, a norma del can. 1281 del Codice di Diritto Canonico. Gli atti, eccedenti i limiti e le modalità dell amministrazione ordinaria sono fissati dall Ordinario, udito il Consiglio diocesano per gli affari Economici. 13

Art. -48 Il Consiglio d Amministrazione, nella gestione dei beni; Osserva le disposizioni canoniche e civili; Tiene in ordine i libri delle entrate e delle uscite; Redige lo Stato patrimoniale, il rendiconto amministrativo al termine di ciascun anno, corredandoli della relativa documentazione da presentare all Ufficio amministrativo Diocesano subito dopo la ratifica da parte dell Assemblea; Redige annualmente il preventivo delle entrate e delle uscite da presentare in Curia dopo l approvazione da parte dell Assemblea. Art. 49 La Confraternita di S. Caterina in Quanto persona giuridica pubblica, è tenuta a contribuire, secondo il disposto del canone 1263, alle necessità della Diocesi in proporzione ai propri redditi,secondo le disposizioni della C.E.I. Inoltre non mancherà di sostenere iniziative a carattere parrocchiale e diocesano, secondo le direttive del Vescovo. TITOLO VI -NORME GENERALI- Art. - 50 La Confraternita di S. Caterina è sottoposta alla giurisdizione ed alla vigilanza del Vescovo, secondo le norme del Codice di Diritto Canonico vigente. Art. 51 Nell esplicazione della potestà esecutiva riservata all Ordinario Diocesano, in ogni caso d irregolare o carente funzionamento del Consiglio d Amministrazione e/o del Collegio dei revisori, l Ordinario Diocesano ha facoltà di procedere, di propria iniziativa o su segnalazioni d interessati, allo scioglimento degli organi di gestione e di controllo della Confraternita e di nominare in proprio Commissario ai sensi e per effetti del can. 318 par. 1 - Codice di Diritto Canonico. Art. -52 L estinzione delle Confraternite è di competenza del Vescovo diocesano secondo le norme del Diritto Canonico Vigente. Art. -53 Per quanto non disposto dal presente Regolamento, si fa riferimento ai canoni del vigente Codice di Diritto Canonico relativi alle Associazioni pubbliche di fedeli ed all amministrazione di loro beni. Art. -54 Con l entrata in vigore del presente Regolamento, restano caducate tutte le norme in contrasto con il Codice di Diritto Canonico, lo Statuto ed il Presente Regolamento. 14