MANDATO DI AGENZIA Tra Trento 00/00/2014 La Ditta c.f / p.i. Con sede di seguito denominata Preponente e la Societa' S.D.PRANDATO SNC DI Matteo e Riccardo Prandato di seguito denominata Agente cf e pi 02055130229 PREMESSO che la Preponente ha intenzione di promuovere la conclusione delle vendite dei propri articoli nella zona VENETO e TRENTINO A.A. E che l'agente intende acquisirne l'agenzia commerciale. Con la presente scrittura le parti stipulanti intendono stabilire I seguenti patti, tramite I quali regoleranno I loro rapporti reciproci. Art. 1 La Preponente incarica l'agente, che accetta, di promuovere la vendita dei prodotti indicati nel punto 2, e nella zona indicata nel punto 3 Art. 2 I prodotti oggetto del presente mandato saranno I seguenti......... Qualora la Preponente decida nel tempo di vendere altri prodotti nel territorio affidato all'agente, questa ne informerà quest'ultimo per discutere la possibiltà di includerli nei prodotti sopra indicati, ma in presenza di articoli gia' trattati dall'agente e dall'impossibilita' dello stesso a trattarli, la Preponente potrà affidare la vendita di detti articoli ad altra Agenzia. La mancata disponibilita' da parte dell'agente con motivazione non potra' compromettere il rapporto, ed essere oggetto di nessuna rivalsa.
Art.3 La zona oggetto del presente contratto di seguito denominata territorio è la seguente: VENETO e TRENTINO A.A. ( Verona-Vicenza-Padova-Rovigo- Venezia-Treviso-Belluno-Trento-Bolzano) In presenza da parte della Preponente di una richiesta di riduzione della zona pattuita nel presente contratto, la stessa in caso di accettazione da parte dell'agente dara' luogo ad un indennizzo forfettario all'agente pari 1/9 del fatturato dell'anno precendente per Provincia. Esempio fatturato 90.000: 9= 10.000 moltiplicato per le provincie tolte. Art. 4 L'Agente s'impegna a promuovere, al meglio delle sue possibilita', e secondo le ragionevoli direttive impartitegli dalla Preponente, la vendita dei Prodotti, a tutelare gli interessi della Preponente e nel negoziare con I Clienti si atterra' scrupolosamente alle condizioni di vendita comunicategli dalla Preponente. La Preponente dal canto Suo, provvederà a fornire all'agente tutti i materiali atti a poter espletare il proprio lavoro nel migliore dei modi quali cataloghi, listini,depliants, campioni in quantita' adeguata. La preponente fornira' inoltre tutte le informazioni tecnico/commerciali necessarie all'agente a potersi rapportare in modo adeguato alla Clientela. Salvo accordi diversi scritti, l'agente non ha il potere di stipulare contratti in nome e per conto della Preponente, nè di impegnare quest'ultima in qualsiasi modo nel confronto di terzi. L'Agente si limiterà ad inviare ordini dei Clienti che la preponente sarà libera di accettare o rifiutare, dandone giustificato motivo. ART.5 L'Agente non è autorizzato a ricevere pagamenti per conto della Preponente, se non previa autorizzazione scritta da quest'ultima. Nei casi in cui lagente sia stato autorizzato a ricevere pagamenti, lo stesso provvedera' in tempi brevissimi alla rimessa degli stessi verso la Preponente. A fronte di questi incassi la Preponente corrispondera' all'agente un percentuale dello 0.50% che verra' evidenziato a parte nell'entita' della provvigione ART. 6 L'Agente si impegna per tutta la durata del presente contratto, nel territorio che gli è stato assegnato, a non rappresentare,distribuire, fabbricare prodotti in concorrenza con la Preponente, senza preventiva autorizzazione scritta della Preponente. La Preponente si impegna per tutta la durata del presente contratto a non concedere
a terzi il diritto di rappresentare o vendere prodotti nel Territorio riservato all'agente. Tuttavia la Preponente è libera di trattare direttamente senza l'intervento dell'agente, purche' provveda ad informare quest'ultimo. Su tali affari conclusi spettera' all'agente la provvigione prevista dal contratto. Art.7 L'Agente terra' informata la Preponente, con la dovuta diligenza, sulla propria attivita', sulle condizioni di mercato e sulla concorrenza nel Territorio. Egli rispondera' inoltre a qualsiasi ragionevole richiesta d'informazioni da parte della Preponente. L'Agente potra' avvalersi di SUB-AGENTI, a condizione d'informare la Preponente e sui quali si assume ogni responsabilta' circa l'attivita' degli stessi. L'Agente è autorizzato ad usare I Marchi, Nomi, e segni distintivi della Preponente, pero' al solo fine di pubblicizzare I prodotti nel contesto del presente contratto e nell'esclusivo interesse della preponente, tale possibilita' cessera' immediatamente alla risoluzione per qualsiasi causa del presente contratto. ART. 8 La provvigione dovuta all'agente sara' determinata con allegato A e verra' calcolata sull'imponibile degli affari diretti e indiretti conclusi con Clienti avente sede nel Territorio. La provvigione sara' dovuta all'agente anche per quelli affari accettati dalla Preponente ma successivamente non conclusi. La provvigione verra' liquidata sul maturato entro e non oltre il 30 giorno dalla scadenza del trimestre in questione e saranno comprese nel conteggio le scadenze al 5 e al 10 del mese successivo essendo questo uno spostamento tecnico. L'Agente ha diritto alla provvigione sui contratti di vendita conclusi dalla Preponente in seguito agli ordini ricevuti anche dopo la risoluzione del presente contratto, se l'affare sia da attribuirsi principalmente all'attivita' svolta dall'agente. In ogni caso l'agente informera' la Preponente di eventuali trattative in corso iniziate prima della fine del presente contratto. L'entita' della provvigione viene proposta dalla Preponente e dall'agente accettata, in presenza di modifiche della stessa in senso peggiorativo per l'agente da parte della Preponente dara' luogo a un'indennita' forfettaria verso l'agente di 100.000,00 ( centomila) a titolo di indennizzo. Naturalmente vendite a prezzi particolari potranno avere un provvigione ridotta concordata preventivamente tra le parti.
Art. 9 L'agente svolge il proprio lavoro autonomamente e in nessun caso subordinato a imposizioni di qualsiasi genere non comprese nel GIUSTO rapporto di lavoro. Tutte le spese per lo svolgimento del proprio lavoro saranno a carico dell'agente ad eccezione dei seguenti casi: Riunioni Aziendali in Azienda l'agente sara' ospite per vitto e alloggio. Visite Clienti con funzionari : l'agente mettera' a disposizione il proprio mezzo e le conseguenti spese (gasolio-autostrade-parcheggi-deperimento autovettura) alla Preponente spettera' il vitto e alloggio dello stesso. ART. 10 Il presente contratto decorre dal giorno 12/12/2014 e si considera a tempo indeterminato, salvo disdetta da notificarsi da una delle parti nei modi e nei tempi previsti dall'a.e.c.vigente all'epoca della disdetta. I primi sei mesi di durata del presente contratto saranno considerati di prova, ed in tale periodo ciascune delle parti potra' risolvere il contratto senza obbligo di concedere o diritto di pretendere preavviso alcuno, e senza poter pretendere nessun risarcimento. La decorrenza del termine del preavviso dovra' coincidere con il primo giorno del mese di calendario successivo al ricevimento della comunicazione del recesso. Art.11 Nell'adempiere agli obblighi di cui al presente contratto, le parti sono tenute ad osservare I principi di buona fede e correttezza commerciale, tuttavia in caso di contenzioso tra gli stiputanti il presente contratto, I medesimi si danno atto che sarà loro obbligo prima di adire alle vie giudiziarie tentare una conciliazione in sede sindacale. In ogni caso il foro competente in via esclusiva sara' il Foro di TRENTO. Art.12 Si fa' presente che tutto per quanto non espresso nel presente contratto la Preponente e l'agente concordano di accettare quanto previsto dal CODICI CIVILE e dall'a.e.c. Di categoria che regolano i rapporti tra AGENTE e PREPONENTE. Nel caso di questo contratto l'a.e.c. Si riferisce al settore INDUSTRIA
ART.13 Considerazione: La stesura di questo contratto è stata concepita tenendo ben presente che due parti, Agente e Preponente si incontrano si valutano e decidono di lavorare assieme sulla base appunto di un contratto che viene stipulato e che per nessun motivo nel tempo deve subire variazioni negative per entrambi le parti. Negli anni purtroppo i contratti si sono fatti sempre piu' contorti e restrittivi ma purtroppo a danno di una parte sola. La ns Agenzia ha sempre lavorato con professionalita' e lealta' verso le Preponenti e mai nel tempo si è permessa di discutere o venire meno a quanto sottoscritto. Firma e timbro Agente Firma e timbro la Preponente...... Si accettano e si sottoscrivono i seguenti punti del presente contratto punto 3-8-9 Firma e timbro la Preponente...