MANDATO DI AGENZIA. Tra. Societa' S.D.PRANDATO SNC DI Matteo e Riccardo Prandato di seguito denominata Agente cf e pi

Documenti analoghi
IL CONTRATTO DI AGENZIA

CONTRATTO D INCARICO DI PROCACCIATORE D AFFARI

1 Articolo così modificato dall art. 2 D.lgs. 15 feb. 1999, n. 65 in vigore dal 4 apr

pag. Capitolo 1 Il contratto di agenzia: nozione ed elementi caratterizzanti

CONTRATTO DI PROCACCIAMENTO D'AFFARI. Acon Software S.r.l. con sede legale in via La Pira, 21 Firenze (FI) P.Iva

CONTRATTO D INCARICO PER LA RICERCA DI SPONSOR

Accordo di Partnership

Lettera d incarico d agenzia 1 Nome delle parti, relativi indirizzi, dati fiscali, numero di iscrizione a Ruolo dell Agente.

Totale

CONTRATTO DI AGENZIA diritti e obblighi delle parti. Avv. Lorenzo Sisti

CONTRATTO D INCARICO DI PROCACCIATORE D AFFARI

(Art c.c.)

Variazioni e modifiche unilaterali del contratto di agenzia: preavviso per le modifiche e per il recesso. Avv. Alessandro Limatola Limatola Avvocati

CONTRATTO DI PROCACCIAMENTO D'AFFARI. Con la presente scrittura privata tra le sottoscritte parti: Barone di seguito anche denominata preponente;

CONTRATTO DI LICENZA DI BREVETTO. Tra la Società..., con sede in..., cod. fisc...., rappresentata da... in seguito denominata la

Comune di Padova. Codice Fiscale Settore Gabinetto del Sindaco - CONTRATTO PER LA RICERCA DI SPONSOR

CAPO X DEL CONTRATTO DI AGENZIA

GLI ELEMENTI ESSENZIALI E NATURALI DEL CONTRATTO DI AGENZIA. Avv. Matteo Pollaroli Milano, 21 ottobre 2014

I CONTRATTI DI AGENZIA E DI DISTRIBUZIONE NELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

IL CONTRATTO DI AGENZIA LE CONTRAT D AGENCE

(Provincia di Foggia)

CONTRATTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE. tra

Il sottoscritto..nato a

CONTRATTO D'INCARICO DI PROCACCIATORE D'AFFARI

Incarico di Rivendita dei Servizi Siportal srl CONTRATTO RIVENDITORE PARTNER

CONFERIMENTO DI INCARICO AL MEDIATORE DA PARTE DEL VENDITORE

F004 - Contratto di procacciamento di affari

N. 10. Novembre. In questo numero: 1. Il contratto di fida

COMUNE DI MOGLIANO VENETO. (Provincia di Treviso) Prot. n

Protocollo n. / FOGLIO D ONERI PER AFFIDAMENTO FORNITURA GASOLIO AGRICOLO. CIG

CONTRATTO DI MANDATO ALLA GESTIONE DEL CREDITO

CONTRATTO DI MANDATO ALLA GESTIONE DEL CREDITO

CoffeShopping di Gallini Giovanni con sede a Tortona (AL) in Corso Don Orione 142/a P. IVA

Il contratto di agenzia in Austria

COMUNE DI RIVA DEL GARDA

CONFERIMENTO DI INCARICO AL MEDIATORE DA PARTE DEL VENDITORE

CONTRATTO DI PROCACCIAMENTO D'AFFFARI

LETTERA DI INCARICO PER SEGNALATORE

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile

Convenzione tra l Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e l Azienda

SCRITTURA PRIVATA AVENTE AD OGGETTO IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE

ATTO DI CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE INFORMATIVA E PATTUIZIONE DEL COMPENSO

OGGETTO: Concessione orto n. Via Navali - Via Dandolo. (frazione della pp.cc.nn. 6520, 6512, 6513 e 6514 del C.C. di

CONTRATTO DI FORNITURA DI SERVIZI INTERNET FOTOVOLTAICOPERTE.COM

Sommario 1. ASPETTI CIVILISTICI E CONTRATTUALI 1

Agenti e Rappresentanti di Commercio Codice Civile Capo X DEL CONTRATTO DI AGENZIA Artt

dell affiliazione commerciale"

MANDATO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA DI INCARICATO PER IL RILASCIO DI SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DIGITALE TRA

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TRA. La LILT Sede Centrale, con sede in Roma (00161), via Alessandro Torlonia,

CONTRATTO DI CONVENZIONE. - Dott.ssa Natascia Bernardi, nata a Bologna, il e residente a

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE TRA

CONFERIMENTO INCARICO DI MEDIAZIONE PER LA VENDITA 1. Il sottoscritto...cod. Fisc... residente a... in Via.. n. tel.. nella sua veste di......

Comune di Poggio Imperiale Provincia di Foggia

LETTERA DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL ART. 22, COMMA 10, D.L N. 179

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE

VADEMECUM PER IL CONSUMATORE CHE SI RIVOLGE AD UNA AGENZIA IMMOBILIARE. a cura del Servizio Tutela del Consumatore e della Proprietà Industriale

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 39 del 10 novembre 2014

ACCORDO DI RISERVATEZZA

SCRITTURA PRIVATA PER CONFERIMENTO D INCARICO PROFESSIONALE (artx33, cornma 1, C.C.)

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE D OPERA

CONTRATTO TIPO SERVIZIO DI BANQUETING. Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra le seguenti parti:

COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DI LAVORO AUTONOMO T R A

La distribuzione commerciale. I contratti di distribuzione commerciale nel quadro normativo comunitario. La tutela della concorrenza

CONTRATTO TRA PREMESSO

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI IL TAR DELLA LOMBARDIA NOTIFICATO DALLA SOCIETA' MONVIL BETON S.R.L.: APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO.

CONFERIMENTO DI INCARICO DI MEDIAZIONE PER LA VENDITA


UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA TRA. Il Direttore Amministrativo

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE INTEGRATIVO. per il progetto esecutivo, direzione operativa e collaudo dell impianto di

INCARICO DI MEDIAZIONE PER LOCAZIONE

Distribuzione prodotti a catalogo Savej Condizioni generali

La Società, con sede in, via, P. IVA/Cod. Fisc., recapito telefonico, indirizzo in persona del

Regolamento per l adesione alle convenzioni

BROKER/AGENTE ACCORDO DI COLLABORAZIONE PARITETICA

IL NUOVO AEC DEGLI AGENTI DI COMMERCIO DEL 30 LUGLIO 2014

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA

(Provincia di Padova) Scrittura privata per contratto di comodato d'uso (ex art c.c.) all Associazione Centro

I CONTRATTI COMMERCIALI PRINCIPALI: AGENZIA, DISTRIBUZIONE E COMPRAVENDITA PADOVA, IL 19 LUGLIO 2016 VICENZA, IL 19 LUGLIO 2016

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA

ESTRATTO DAL REGISTRO ORIGINALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Contratto Assistenza informatica Esempio WEB 2017/2018

LETTERA DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL ART. 22, COMMA 10, D.L N. 179,CONVERTITO IN LEGGE IL 17/12/2012 N. 221

L anno duemila, addì del mese di. - il Sig.. nato.e residente a. competente alla stipula dei contratti, ai sensi di legge e dell ordinamento

RACCOLTA MANDATI A NEGOZIARE ASTA ENERGIA NOVEMBRE 2013 Risultati prime tre Aste Energia Elettrica e Gas 2013

CONTRATTO DI COMODATO. Tra

RACCOLTA MANDATI A NEGOZIARE: ASTA TARIFFE GAS

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO. Con la presente scrittura, redatta in duplice originale, oltre all esemplare per il registro,

! "#$% $ &'() & *+ &'(), -. /0

TERRENO BARBERINO di MUGELLO (Firenze)

RACCOLTA MANDATI A NEGOZIARE: ASTA TARIFFE ENERGIA ELETTRICA

DISCIPLINARE DI CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI A TRIBUNALE DI

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

SCRITTURA PRIVATA SUB AFFIDAMENTO POSTEGGIO TRA

Indennità suppletiva di clientela

INCARICO'DI'MEDIAZIONE'PER'LA'VENDITA'IMMOBILIARE' (Immobile!di!proprietà!di!persona!fisica!non!esercente!attività!imprenditoriale!o!professionale)!

ASSUNZIONE DI LAVORATORE PER L ESTERO. A seguito di quanto già indicato nella precedente. lettera di impegno, specifichiamo qui di seguito le

COMUNE DI SESTRI LEVANTE Provincia di GENOVA

Helsinki, 25 marzo 2009 Doc: MB/12/2008 definitivo

ALLEGATOB alla Dgr n del 02 dicembre 2008 pag. 1/5

Con Delibera n. 74 dell 11 giugno 2013, la Giunta della Camera di. Commercio di Napoli stabilì di stipulare idoneo contratto di locazione previo

Transcript:

MANDATO DI AGENZIA Tra Trento 00/00/2014 La Ditta c.f / p.i. Con sede di seguito denominata Preponente e la Societa' S.D.PRANDATO SNC DI Matteo e Riccardo Prandato di seguito denominata Agente cf e pi 02055130229 PREMESSO che la Preponente ha intenzione di promuovere la conclusione delle vendite dei propri articoli nella zona VENETO e TRENTINO A.A. E che l'agente intende acquisirne l'agenzia commerciale. Con la presente scrittura le parti stipulanti intendono stabilire I seguenti patti, tramite I quali regoleranno I loro rapporti reciproci. Art. 1 La Preponente incarica l'agente, che accetta, di promuovere la vendita dei prodotti indicati nel punto 2, e nella zona indicata nel punto 3 Art. 2 I prodotti oggetto del presente mandato saranno I seguenti......... Qualora la Preponente decida nel tempo di vendere altri prodotti nel territorio affidato all'agente, questa ne informerà quest'ultimo per discutere la possibiltà di includerli nei prodotti sopra indicati, ma in presenza di articoli gia' trattati dall'agente e dall'impossibilita' dello stesso a trattarli, la Preponente potrà affidare la vendita di detti articoli ad altra Agenzia. La mancata disponibilita' da parte dell'agente con motivazione non potra' compromettere il rapporto, ed essere oggetto di nessuna rivalsa.

Art.3 La zona oggetto del presente contratto di seguito denominata territorio è la seguente: VENETO e TRENTINO A.A. ( Verona-Vicenza-Padova-Rovigo- Venezia-Treviso-Belluno-Trento-Bolzano) In presenza da parte della Preponente di una richiesta di riduzione della zona pattuita nel presente contratto, la stessa in caso di accettazione da parte dell'agente dara' luogo ad un indennizzo forfettario all'agente pari 1/9 del fatturato dell'anno precendente per Provincia. Esempio fatturato 90.000: 9= 10.000 moltiplicato per le provincie tolte. Art. 4 L'Agente s'impegna a promuovere, al meglio delle sue possibilita', e secondo le ragionevoli direttive impartitegli dalla Preponente, la vendita dei Prodotti, a tutelare gli interessi della Preponente e nel negoziare con I Clienti si atterra' scrupolosamente alle condizioni di vendita comunicategli dalla Preponente. La Preponente dal canto Suo, provvederà a fornire all'agente tutti i materiali atti a poter espletare il proprio lavoro nel migliore dei modi quali cataloghi, listini,depliants, campioni in quantita' adeguata. La preponente fornira' inoltre tutte le informazioni tecnico/commerciali necessarie all'agente a potersi rapportare in modo adeguato alla Clientela. Salvo accordi diversi scritti, l'agente non ha il potere di stipulare contratti in nome e per conto della Preponente, nè di impegnare quest'ultima in qualsiasi modo nel confronto di terzi. L'Agente si limiterà ad inviare ordini dei Clienti che la preponente sarà libera di accettare o rifiutare, dandone giustificato motivo. ART.5 L'Agente non è autorizzato a ricevere pagamenti per conto della Preponente, se non previa autorizzazione scritta da quest'ultima. Nei casi in cui lagente sia stato autorizzato a ricevere pagamenti, lo stesso provvedera' in tempi brevissimi alla rimessa degli stessi verso la Preponente. A fronte di questi incassi la Preponente corrispondera' all'agente un percentuale dello 0.50% che verra' evidenziato a parte nell'entita' della provvigione ART. 6 L'Agente si impegna per tutta la durata del presente contratto, nel territorio che gli è stato assegnato, a non rappresentare,distribuire, fabbricare prodotti in concorrenza con la Preponente, senza preventiva autorizzazione scritta della Preponente. La Preponente si impegna per tutta la durata del presente contratto a non concedere

a terzi il diritto di rappresentare o vendere prodotti nel Territorio riservato all'agente. Tuttavia la Preponente è libera di trattare direttamente senza l'intervento dell'agente, purche' provveda ad informare quest'ultimo. Su tali affari conclusi spettera' all'agente la provvigione prevista dal contratto. Art.7 L'Agente terra' informata la Preponente, con la dovuta diligenza, sulla propria attivita', sulle condizioni di mercato e sulla concorrenza nel Territorio. Egli rispondera' inoltre a qualsiasi ragionevole richiesta d'informazioni da parte della Preponente. L'Agente potra' avvalersi di SUB-AGENTI, a condizione d'informare la Preponente e sui quali si assume ogni responsabilta' circa l'attivita' degli stessi. L'Agente è autorizzato ad usare I Marchi, Nomi, e segni distintivi della Preponente, pero' al solo fine di pubblicizzare I prodotti nel contesto del presente contratto e nell'esclusivo interesse della preponente, tale possibilita' cessera' immediatamente alla risoluzione per qualsiasi causa del presente contratto. ART. 8 La provvigione dovuta all'agente sara' determinata con allegato A e verra' calcolata sull'imponibile degli affari diretti e indiretti conclusi con Clienti avente sede nel Territorio. La provvigione sara' dovuta all'agente anche per quelli affari accettati dalla Preponente ma successivamente non conclusi. La provvigione verra' liquidata sul maturato entro e non oltre il 30 giorno dalla scadenza del trimestre in questione e saranno comprese nel conteggio le scadenze al 5 e al 10 del mese successivo essendo questo uno spostamento tecnico. L'Agente ha diritto alla provvigione sui contratti di vendita conclusi dalla Preponente in seguito agli ordini ricevuti anche dopo la risoluzione del presente contratto, se l'affare sia da attribuirsi principalmente all'attivita' svolta dall'agente. In ogni caso l'agente informera' la Preponente di eventuali trattative in corso iniziate prima della fine del presente contratto. L'entita' della provvigione viene proposta dalla Preponente e dall'agente accettata, in presenza di modifiche della stessa in senso peggiorativo per l'agente da parte della Preponente dara' luogo a un'indennita' forfettaria verso l'agente di 100.000,00 ( centomila) a titolo di indennizzo. Naturalmente vendite a prezzi particolari potranno avere un provvigione ridotta concordata preventivamente tra le parti.

Art. 9 L'agente svolge il proprio lavoro autonomamente e in nessun caso subordinato a imposizioni di qualsiasi genere non comprese nel GIUSTO rapporto di lavoro. Tutte le spese per lo svolgimento del proprio lavoro saranno a carico dell'agente ad eccezione dei seguenti casi: Riunioni Aziendali in Azienda l'agente sara' ospite per vitto e alloggio. Visite Clienti con funzionari : l'agente mettera' a disposizione il proprio mezzo e le conseguenti spese (gasolio-autostrade-parcheggi-deperimento autovettura) alla Preponente spettera' il vitto e alloggio dello stesso. ART. 10 Il presente contratto decorre dal giorno 12/12/2014 e si considera a tempo indeterminato, salvo disdetta da notificarsi da una delle parti nei modi e nei tempi previsti dall'a.e.c.vigente all'epoca della disdetta. I primi sei mesi di durata del presente contratto saranno considerati di prova, ed in tale periodo ciascune delle parti potra' risolvere il contratto senza obbligo di concedere o diritto di pretendere preavviso alcuno, e senza poter pretendere nessun risarcimento. La decorrenza del termine del preavviso dovra' coincidere con il primo giorno del mese di calendario successivo al ricevimento della comunicazione del recesso. Art.11 Nell'adempiere agli obblighi di cui al presente contratto, le parti sono tenute ad osservare I principi di buona fede e correttezza commerciale, tuttavia in caso di contenzioso tra gli stiputanti il presente contratto, I medesimi si danno atto che sarà loro obbligo prima di adire alle vie giudiziarie tentare una conciliazione in sede sindacale. In ogni caso il foro competente in via esclusiva sara' il Foro di TRENTO. Art.12 Si fa' presente che tutto per quanto non espresso nel presente contratto la Preponente e l'agente concordano di accettare quanto previsto dal CODICI CIVILE e dall'a.e.c. Di categoria che regolano i rapporti tra AGENTE e PREPONENTE. Nel caso di questo contratto l'a.e.c. Si riferisce al settore INDUSTRIA

ART.13 Considerazione: La stesura di questo contratto è stata concepita tenendo ben presente che due parti, Agente e Preponente si incontrano si valutano e decidono di lavorare assieme sulla base appunto di un contratto che viene stipulato e che per nessun motivo nel tempo deve subire variazioni negative per entrambi le parti. Negli anni purtroppo i contratti si sono fatti sempre piu' contorti e restrittivi ma purtroppo a danno di una parte sola. La ns Agenzia ha sempre lavorato con professionalita' e lealta' verso le Preponenti e mai nel tempo si è permessa di discutere o venire meno a quanto sottoscritto. Firma e timbro Agente Firma e timbro la Preponente...... Si accettano e si sottoscrivono i seguenti punti del presente contratto punto 3-8-9 Firma e timbro la Preponente...