CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI: REQUISITI SOGGETTIVI DEI PARTECIPANTI

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Quesito di Impresa n. 331-2013/I CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI: REQUISITI SOGGETTIVI DEI PARTECIPANTI Si chiede se sia possibile procedere: 1) alla costituzione di un consorzio di cooperative sociali al quale partecipino un consorzio di cooperative sociali, un consorzio sociale (costituito da varie cooperative sociali, da una associazione Onlus e da un consorzio di cooperative sociali), e una associazione Onlus. In particolare si chiede se sia configurabile, nel caso di specie, la partecipazione di persone giuridiche diverse dalle cooperative, ai sensi dell art. 8 l. 8 novembre 1991, n. 381, e se sia, di conseguenza, applicabile la disciplina in tema di cooperative sociali, anche con riferimento alle agevolazioni fiscali. Il consorzio avrebbe ad oggetto la realizzazione di lavori di riqualificazione di un immobile, 2) in caso di risposta negativa al precedente punto 1), si chiede se sia possibile procedere alla costituzione di una cooperativa sociale avente ad oggetto l attività consortile innanzi precisata, cui partecipino i medesimi soggetti sopra indicati (ossia consorzio di cooperative sociali, consorzio sociale e associazione Onlus) e tal caso, quale sia la disciplina applicabile e se sia possibile fruire delle agevolazioni fiscali previste per le cooperative sociali; 3) in caso di risposta negativa al precedente punto 2), si chiede se sia possibile costituire un consorzio ai sensi degli artt. 2602 e seguenti c.c., avente l oggetto innanzi precisato, con i soggetti sopra indicati, ivi compresa l associazione Onlus. I consorzi di cooperative sono disciplinati espressamente nell art. 27 d.lgs. c.p.s. 14 dicembre 1947, n. 1577 (legge Basevi) ed hanno la natura di vere e proprie cooperative di secondo grado, le quali sono sottoposte tanto alla disciplina del codice civile, quanto a quella della l. 1 / 5

Basevi. Innanzitutto, con riferimento al numero minimo dei consorziati, esiste un obiettivo difetto di coordinamento formale tra la norma speciale e quella del codice che disciplina il numero minimo dei soci. L art. 27 l. Basevi richiedefatti, un numero di società cooperative legalmente costituite non inferiore a tre, mentre l art. 2522 c.c. dispone che per costituire una cooperativa i soci debbano essere almeno nove eoltre, che possa essere costituita una cooperativa da almeno tre soci, ma solo quando i medesimi siano persone fisiche e la società adotti le norme della s.r.l. Tuttavia considerazione dell interpretazione sistematica tra disciplina speciale e disciplina codicistica, la quale ai sensi dell art. 2520 c.c. si applica in quanto compatibile con le leggi speciali, si ritiene che prevalga l art. 27 l. Basevi rispetto all art. 2522 c.c. Pertanto, il consorzio di cooperative può essere formato da un numero minimo di tre soci, tutte società cooperative, e si ritieneoltre che, anche quando sia composto da meno di nove soci, lo stesso possa adottare le norme sulle s.p.a. (G. Petrelli, Cooperative e legislazione speciale, in Studi e Materiali, Milano, 2005, 390; A. Zoppini, I gruppi cooperativi (modelli di integrazione tra imprese mutualistiche e non nella riforma del diritto societario) in Riv. soc., 2005, 766; G. Bonfante Sulla disciplina S.p.A. o s.r.l. applicabile ai consorzi cooperativi disciplinati dal d.lgs. C.P.S. 14/12/1947 n. 1577 Studi e materiali in tema di riforma delle società cooperative, Milano, 2005, 697). Quanto alla possibilità che tale cooperativa consortile abbia anche la natura di cooperativa sociale, appare necessario il rispetto dei requisiti di cui alla l. 8 novembre 1991, n. 381, contenente la disciplina delle cooperative sociali. 2 / 5

In particolare, assume rilievo l art. 8, l. 381/1991, il quale dispone che le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali. Con riferimento al caso di specie, non sembrano rispettati né i requisiti richiesti dall art. 27 l. Basevi per la costituzione di un consorzio di cooperative, né quelli richiesti dalla l. 381/1991 per l applicabilità ai consorzi di cooperative della disciplina delle cooperative sociali. L art. 27 l. Basevi richiedefatti, un numero di società cooperative legalmente costituite non inferiore a tre, mentre nel caso di specie soltanto due dei futuri soci, ossia i consorzi di cooperative, possiedono la qualifica di società cooperativa quanto sono cooperative di secondo grado, laddove il terzo socio sarebbe un associazione Onlus, la quale non è una società cooperativa. L art. 8, l. 381/1991 richiede, poi, che per l applicazione delle norme sulle cooperative sociali ai consorzi, la base sociale sia formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali, mentre nel caso di specie tale base sarebbe costituita soltanto dal sessantasei per cento. La risposta al quesito sub 1) è, pertanto, negativa. Relativamente al quesito sub 2), deve rilevarsi che le cooperative sociali sono comunque soggette alla disciplina contenuta nel codice civile particolare l art. 2522 c.c., il quale richiede per la costituzione della cooperativa un numero minimo pari a nove soci, a meno che i soci non siano tutti persone fisiche e in tal caso la cooperativa può essere costituita da almeno tre soci, ma in tal caso la società deve adottare le regole della società a responsabilità limitata. Sul punto, la dottrina ritiene che il numero minimo dei soci dovrebbe essere calcolato con 3 / 5

riferimento ai soli soci cooperatori, escludendo, quindi, i soci finanziatori (G. Bonfante, Commen to all art. 2522, c.c. Il nuovo diritto societario, 3, Bologna, 2004, 2454; A. Bassi, Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici Comm. Schlesinger, Milano, 1988, 69), tra i quali rientrano anche le persone giuridiche socie ex art. 11, l. 381/91 (D. Boggiali, Natura giuridica e disciplina dei soci volontari e delle persone giuridiche socie nelle cooperative sociali Studi e materiali in tema di riforma delle società cooperative, Milano, 2005, 569). In forza di tale considerazione, anche la risposta al quesito sub 2) appare, pertanto, negativa. In meritofine, alla possibilità di costituire un consorzio ai sensi degli artt. 2602 e seguenti c.c., occorre valutare se ciascuno dei futuri ed eventuali partecipanti al consorzio svolga attività d impresa. Presupposto indefettibile per la partecipazione ad un consorzio èfatti, la qualità di imprenditore commerciale, e tale requisito deve permanere durante lo svolgimento del contratto quanto un eventuale cessazione determinerebbe il venir meno della ragione della stessa partecipazione al contratto associativo (G. Ferri, Manuale di diritto commerciale, XII ed. a cura di Angelici e G.B. Ferri, Torino, 2006, 201). Dunque, poiché la nozione di consorzio individua un organizzazione creata per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese, deve trattarsi di un ente che svolge un attività in tutto o in parte coincidente con quella dei consorziati (A. Ruotolo, Consorzi, società consortili e requisiti soggettivi 4 / 5

CNN Notizie del 12 marzo 2013). Pertanto, occorre valutare se, nel caso di specie, ciascuno dei futuri consorziati svolga attività d impresa. In particolare, per quanto riguarda l associazione Onlus, appare difficile ipotizzare la qualifica di imprenditore, stante il divieto di svolgere attività diverse da quelle di solidarietà sociale elencate nella lettera a) dell art. 10 d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. Tuttavia, la circostanza per la quale tali enti non debbano avere carattere lucrativo, non implica altresì che per il perseguimento dei propri fini sociali, l attività propria dell ente venga astrattamente organizzata con criteri di imprenditorialità. Soltanto laddove ricorra tale presupposto, sarebbe possibile anche per la Onlus partecipare alla costituzione di un consorzio. Daniela Boggiali e Antonio Ruotolo 5 / 5