Quesiti di Impresa ed Esecuzioni Immobiliari nn /I_E e /I_E ATTIVITÀ DELEGATE E ASSOCIAZIONE FRA NOTAI E ALTRI PROFESSIONISTI

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1 Quesiti di Impresa ed Esecuzioni Immobiliari nn /I_E e /I_E ATTIVITÀ DELEGATE E ASSOCIAZIONE FRA NOTAI E ALTRI PROFESSIONISTI Approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato nella seduta del 9 maggio 2013 Si chiede se un notaio possa partecipare ad una associazione con alcuni avvocati e/o commercialisti al fine di esercitare l'attività delegata relativa alle procedure esecutive dando luogo alla creazione di una libera associazione professionale, che consenta le migliori condizioni di esecuzione degli incarichi relativi alle deleghe previste dalla normativa di cui agli artt. 534-bis, 559 e 591-bis c.p.c. Il tutto fermo restando ovviamente il principio della personalità della prestazione professionale ed alla luce dei principi di cui alla nuova disciplina della società fra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n *** La questione ebbe a porsi già alcuni anni fa, e sul punto con lo Studio n /E, Parere sulle Società interprofessionali, approvato dalla Commissione per le esecuzioni immobiliari e le attività delegate il 19 maggio 2006 e dal Consiglio Nazionale del Notariato nella seduta del 25 maggio 2006, est. R. Barone, il Consiglio Nazionale del Notariato evidenziò i seguenti argomenti contrari: «1. la personalità e infungibilità della delega, con imputabilità e responsabilità diretta ed esclusiva del professionista delegato; ciò significa che l associazione è neutra rispetto alla svolta prestazione e al regime di responsabilità; 1 / 5

2 2. la neutralità ed irrilevanza di qualsiasi profilo organizzativo rispetto ai compensi, fissati con D.M. ed alla ripartizione delle deleghe. Né può avere alcuna rilevanza un eventuale dumping che ridurrebbe i costi tra associazioni e non, dal momento che, comunque è il G.E. che liquida i compensi e deve distribuire le deleghe tra le tre categorie professionali; 3. la non necessità per l utenza di una associazione, mentre l aspetto meramente esecutivo può essere gestito da una società di servizi, aperta e fruibile da tutti i professionisti delegati; 4. il rischio concreto che, nell ambito dell associazione, si verifichino con frequenza casi di conflitto di interessi tra professionisti associati. La terzietà ontologica del notaio si scontrerebbe così con la caratteristica di parte dell avvocato e/o del commercialista. L associato avvocato oggi è delegato, domani può essere patrono delle parti in un processo delegato all associato notaio e così via. Né si può imporre al G.E., all atto dell attribuzione della delega di verificare, ad esempio, che il notaio delegato non sia associato con avvocati parti nei processi a lui delegati. Il problema è mutatis mutandis lo stesso dei rapporti tra avvocati e giudici. 5. la differenza strutturale delle tre professioni che si riverbera, anche inconsciamente, nell esercizio della delega: da ciò le perplessità di legare in un associazione figure professionali così diverse con sensibilità altrettanto diverse. Appare paradossalmente preferibile introdurre una sana concorrenza tra le tre categorie, con premio di merito, cioè la tendenziale preferenza verso quella categoria che meglio gestisce la delega ( ).» Il citato studio concludeva nel senso che «indipendentemente dall argomento formale dell art. 82 L.N. (per vero oggi assai debole, se pure esistente ed in vigore) si ritiene vietata la costituzione di associazioni tra notai ed altri professionisti anche nell attività di professionisti delegati nelle procedure esecutive». *** Le considerazioni all epoca svolte nello studio in larga parte sopra riportato appaiono ancor oggi valide, posto che, pur essendo nel frattempo entrata in vigore la disciplina delle società tra professionisti, contenuta nei commi 3-11 dell'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 ed integrata dal Decreto del Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34, recante " Regolament o in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema 2 / 5

3 ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183 ", l attività notarile nel suo complesso è al di fuori dell ambito applicativo delle citate norme. Oltre alle argomentazioni espresse nella parte finale dello Studio /I, Prime note sulle società tra professionisti, estt. NARDONE RUOTOLO SILVA, in Studi e materiali, 2012, 1133 ss., è da ricordare come proprio in sede di emanazione del Regolamento, si è precisato che «deve ritenersi che lo svolgimento di pubbliche funzioni, quale quella notarile, non può costituire oggetto di attività in forma societaria» (così la Relazione al D.M. 8 febbraio 2013, n. 34. Sul punto V. la Segnalazione Novità Normative in CNN Notizie dell 8 aprile 2013 Il regolamento sulle società tra professionisti e la non applicabilità al notariato ). La contestualizzazione dello svolgimento dell attività notarile nell ambito del processo di espropriazione forzata non induce a concludere diversamente ed anzi, tanto il profilo soggettivo che quello oggettivo della delega delle operazioni di vendita in sede di espropriazione forzata sembrerebbero piuttosto confermare la validità del suddetto assunto. Sotto il profilo soggettivo, infatti, anche laddove si tratti di attività delegata dal giudice dell esecuzione, la figura del notaio viene sempre in rilievo in ragione della pubblica funzione che esso svolge e che connota sempre la sua attività, anche in questo settore (sul tema, per tutti, F. MANNA, La delega ai notai delle operazioni di incanto immobiliare, Milano, 1999, 44 ss.). La circostanza che le suddette attività possano esser espletate su delega del giudice anche da altre figure professionali non comporta il venir meno della pubblica funzione nel notaio delegato al quale la delega perviene sempre in quanto pubblico ufficiale, ma piuttosto il temporaneo conferimento della qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, esclusivamente nei circoscritti confini delle attività oggetto di delega, anche a soggetti (quali l avvocato o il commercialista) che altrimenti non lo sarebbero (cfr. più ampiamente E. FABIANI, La delega delle operazioni di vendita in sede di espropriazione forzata immobiliare. Novità introdotte dalla riforma del 2005 e ricostruzione sistematica del nuovo istituto 3 / 5

4 . Studio n /E, in Studi e materiali, 2007, 534 ss., spec. 659). Sul piano oggettivo, occorre al contempo aver presente come ci troviamo di fronte ad un attività giurisdizionale, che talvolta, peraltro, travalica anche i confini della cd. giurisdizione in senso ampio per entrare a pieno titolo in quella della cd. giurisdizione in senso stretto (sul punto cfr. più ampiamente E. FABIANI, La delega delle operazioni di vendita in sede di espropriazione forzata immobiliare, cit., spec. 625 ss.). In definitiva, a voler ritenere altrimenti, si finirebbe per riconoscere cittadinanza nel nostro ordinamento ad una società tra pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio per l esercizio di attività giurisdizionali. Né può ritenersi che contrasti con il suddetto assunto la possibilità per i notai di svolgere la loro attività in forma associata in forza di quanto espressamente previsto, esclusivamente per tale figura professionale, dall art. 82 l. not., il quale legittima, per l appunto, la presenza di «associazioni di notari, purché appartenenti allo stesso distretto di Corte d appello, per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli poi in tutto o in parte per quote uguali o disuguali». Si ritiene infatti, pacificamente, che l associazione di cui all art. 82 l. not. abbia «natura meramente interna», per lo più in considerazione del «carattere necessariamente e rigorosamente personale che l attività notarile deve rivestire» e che «è sicuramente incompatibile con la nozione stessa di società professionale propriamente detta, che comporta, fra l altro, che, nei confronti dei clienti, il rapporto contrattuale si instauri con la società, la quale procede poi ad una ripartizione interna del lavoro tra i soci» (così BOERO, La legge notarile commentata, II, Torino, 1993, 523 ss. cui si rinvia anche per ulteriori riferimenti). In definitiva dunque, in ragione di quanto sinora evidenziato, non si ritiene ammissibile un associazione con altri professionisti al fine di esercitare l attività delegata dal giudice (1). Ernesto Fabiani e Antonio Ruotolo 4 / 5

5 1) Potrebbe al più valutarsi la percorribilità della via, già indicata dal Consiglio Nazionale nel citato studio del 2006, della costituzione di «una società di servizi, aperta e fruibile da tutti i professionisti delegati» per la gestione di «aspetti meramente esecutivi» della delega ricevuta a titolo imprescindibilmente personale dal singolo professionista. 5 / 5

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