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1 OGGETTO QUESITI DIVERSI QUESITI (posti in data 20 settembre 2013 ) La struttura complessa in cui lavoro è diretta dal 2008, da un primario che si divide tra due presidi ospedalieri posti a 30 km circa di distanza. Questo "mezzo servizio" è fonte di disguidi e talora di disservizi, che richiedono "recuperi" affannosi, sia con la direzione di presidio, sia con i familiari ed i pazienti stessi. Si pongono tre quesiti specifici 1) In assenza del direttore le sue funzioni sono svolte da un dirigente medico titolare di un incarico di alta specializzazione. In assenza sia del direttore che del facente funzioni designato, a chi compete assumersi la responsabilità della direzione della struttura: al più anziano in servizio, al collega direttore di struttura semplice, anche se ha una minore anzianità di servizio? Oppure al più vecchio anagraficamente? 2) Il direttore ci ha detto che per il mese di ottobre, ognuno di noi dovrà compilare giornalmente un prestampato, riportando le attività svolte, e specificando il tempo impiegato. Lo ha definito, forse per captatio benevolentiae, come un semplice "diario di bordo", senza coinvolgere la direzione sanitaria che a suo dire è all'oscuro di tutto. La richiesta, formulataci solo verbalmente, è legittima? 3) Il personale dell altra unità operativa affidata allo stesso direttore ha un organico ridotto in conseguenza di due maternità non sostituite. Per risolvere il problema il direttore ci ha prospettato la possibilità di entrare in turno anche noi. Noi siamo in sei e nel 2012 abbiamo tutti sforato le 200 ore di pronta disponibilità delle quali 150 messe in pagamento ed il resto messe sulla carta a recupero ma di fatto mai recuperate. Tenuto conto che il tempo di risposta alla chiamata in pronta disponibilità è stato fissato in 40 minuti, come possiamo assicurare la pronta disponibilità in un presidio collocato a trenta chilometri di distanza? E quali garanzie possiamo avere che siano retribuite le ore di pronta disponibilità aggiuntive?

2 RISPOSTE (inviate in data 26 settembre 2013) La situazione richiamata nella premessa è purtroppo una situazione ricorrente nella realtà sanitaria italiana, a seguito di un sostanziale definanziamento del servizio sanitario nazionale, che costringe da un lato le aziende ad assicurare determinati livelli di assistenza con risorse oggettivamente insufficienti a garantire condizioni di qualità e sicurezza adeguate, dall altro i professionisti che operano all interno del sistema a ritmi di lavoro contrari non solo e non tanto alle norme ma anche a quelle garanzie di sicurezza del paziente e dell operatore che dovrebbero essere imprescindibili. Queste condizioni risultano particolarmente accentuate nelle regioni sottoposte a piani di rientro, fino a diventare insostenibili. Difficile purtroppo dare in questo contesto risposte lineari, perché vengono meno gli stessi principi fondanti del sistema sanitario, nel quale le ragioni ed i diritti in materia di salute sono troppo spesso messi in discussione dalle ragioni dell economia. Fatta questa doverosa premessa le risposte ai singoli quesiti posti possono essere così formulate: 1) In assenza del direttore le sue funzioni sono svolte da un dirigente medico titolare di un incarico di alta specializzazione. In assenza sia del direttore che del facente funzioni designato, a chi compete assumersi la responsabilità della direzione della struttura: al più anziano in servizio, al collega direttore di struttura semplice, anche se ha una minore anzianità di servizio? Oppure al più vecchio anagraficamente? Non esiste una norma contrattuale che specifichi in maniera così puntuale le regole secondo cui si deve provvedere alla sostituzione del direttore di una struttura venendo a mancare il sostituto designato dal direttore della struttura stessa. Occorre desumere dalle norme criteri applicabili alle situazioni concrete cogliendo quella che si definisce ratio della norma, il fondamento razionale della stessa.

3 Le sostituzioni sono disciplinate dall articolo 18 del CCNL 1998_2001, che a proposito delle sostituzioni del direttore di struttura complessa precisa che 2. Nei casi di assenza per ferie, malattie o altro impedimento da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall azienda ad altro dirigente della struttura medesima, indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa, che a tal fine si avvale dei seguenti criteri: a) il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione, o, comunque, della tipologia indicata alla lettera c) dell articolo 27 del CCNL 1998_2001, con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza; b) valutazione comparata del curriculum dei dirigenti interessati. Laddove tra i dirigenti che afferiscono alla struttura considerata non ve ne sia alcuno in possesso dei requisiti richiesti il comma 8 del citato articolo 18 prevede che l incarico di sostituzione sia conferito dall azienda ad un altro direttore di struttura complessa. Occorre precisare che la sostituzione è possibile solo in assenza del titolare dell incarico di direzione della struttura, per ferie, malattie o altro impedimento, e che l incarico di sostituzione prevede un atto formale adottato dall Azienda in base all indicazione definita, anno per anno, dal direttore della struttura. Questo, nello stesso documento nel quale specifica qual è il dirigente designato, potrebbe indicare una eventuale opzione alternativa laddove sopraggiunga un impedimento del dirigente designato, applicando una valutazione comparata del curriculum dei dirigenti appartenenti alla struttura da lui diretta. Tale valutazione dovrà necessariamente tener conto degli stessi criteri indicati dal comma 6 dell articolo 28 del CCNL 1998_2001 quali criteri da adottare per il conferimento degli incarichi dirigenziali, criteri che prescindono del tutto dall età anagrafica e fanno esclusivo riferimento alle competenze ed alle capacità professionali, desumibili queste dalle valutazioni formulate dal collegio tecnico e dal curriculum. Dei criteri ancora più specifici, e le procedure che devono essere seguite a fronte di situazioni come quella prospettata nel quesito, devono essere precisati nel regolamento che deve essere adottato per disciplinare le procedure di conferimento e revoca degli incarichi.

4 2) Il direttore ci ha detto che per il mese di ottobre, ognuno di noi dovrà compilare giornalmente un prestampato, riportando le attività svolte, e specificando il tempo impiegato. Lo ha definito, forse per captatio benevolentiae, come un semplice "diario di bordo", senza coinvolgere la direzione sanitaria che a suo dire è all'oscuro di tutto. La richiesta, formulataci solo verbalmente, è legittima? Quanto richiesto dal direttore della struttura può essere di concreto ausilio sotto molteplici prospettive: 1) può consentire, applicando opportuni criteri e metodologie, una analisi dei costi per attività (activity based costing) metodologia che se usata propriamente può individuare aree di inefficienza ed essere una ottima base per razionalizzare l utilizzo delle scarse risorse disponibili 2) può consentire, sempre applicando opportuni criteri e metodologie, una analisi dei costi per singola prestazione, aspetto di particolare interesse in un momento come l attuale in cui appare essenziale capire quanto effettivamente costa all azienda una prestazione erogata a fronte di una valorizzazione economica (la tariffa) che è predefinita e non negoziabile (o quantomeno poco negoziabile) 3) può consentire, sempre applicando opportuni criteri e metodologie, di identificare possibili inefficienze organizzative (activity based management) evidenziando sovrapposizioni di funzioni, ripetizioni di operazioni e quant altro. In tutti e tre gli esempi citati (ed altri se ne potrebbero portare) è stato e non a caso precisato applicando opportuni criteri e metodologie perché la disponibilità di un dato come quello richiesto di per sé non consente nessuna deduzione se non nell ambito di metodologie specifiche, e non di intuitiva applicazione. Se peraltro il direttore della struttura, avendo appena conseguito un master in tecniche avanzate di management o dovendo preparare una tesi per conseguirlo, ha gli strumenti concettuali e metodologici per utilizzare propriamente i dati richiesti, l utilizzo degli stessi non può che portare benefici all organizzazione del lavoro, e quindi non può che risolversi in un beneficio per tutti gli operatori.

5 La ricerca di possibili spazi di ottimizzazione nell utilizzo delle risorse costituisce tra l altro un compito specifico di un direttore di struttura complessa, al quale la normativa vigente affida la responsabilità di una gestione efficiente ed efficace delle risorse attribuite. La richiesta in sé appare pertanto non solo legittima, ma addirittura opportuna. Inopportuno appare invece il fatto che tale richiesta sia stata formulata solo verbalmente, ed oltretutto precisando che di tutto ciò è all oscuro la direzione sanitaria, che dovrebbe solo compiacersi del fatto che il direttore di una struttura complessa adotti criteri e strumenti avanzati di management. Anche in questo caso occorre far riferimento a concetti di carattere generale, ispirarsi ai principi che devono permeare i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e conseguentemente di coloro che ne sono i responsabili gestionali. Tra questi principi fondamentale appare il principio della trasparenza, che evoca molteplici ed intuitivi significati, e secondo il quale qualunque cosa venga chiesta ai propri collaboratori deve essere collocata in un contesto di motivazioni e finalità. Alla luce di queste considerazioni appare un atto dovuto una formulazione chiara e documentata di quali sono le finalità alle quali risponde la richiesta formulata, come saranno utilizzati i dati acquisiti e soprattutto quali saranno i ritorni in termini di benefici sul piano organizzativo, ad esempio in termini di razionale ed equilibrata distribuzione dei carichi di lavoro tra i componenti l équipe. Queste precisazioni dovrebbero essere oggetto di un documento presentato e discusso con tutti i collaboratori, nell ambito di uno di quegli incontri periodici di équipe dedicato all approfondimento delle problematiche organizzative del reparto. Un iniziativa positiva potrebbe essere, a fronte di una richiesta fatta impropriamente in modo verbale, esprimere al direttore la propria piena disponibilità in una lettera sottoscritta da tutti, nella quale si propone anche di organizzare momenti periodici di riflessione comune sull utilizzo dei dati rilevati. In questo modo potrebbe essere anche recuperata una trasparenza che appare comunque irrinunciabile.

6 3) Il personale dell altra unità operativa affidata allo stesso direttore ha un organico ridotto in conseguenza di due maternità non sostituite. Per risolvere il problema il direttore ci ha prospettato la possibilità di entrare in turno anche noi. Noi siamo in sei e nel 2012 abbiamo tutti sforato le 200 ore di pronta disponibilità delle quali 150 messe in pagamento ed il resto messe sulla carta a recupero ma di fatto mai recuperate. Tenuto conto che il tempo di risposta alla chiamata in pronta disponibilità è stato fissato in 40 minuti, come possiamo assicurare la pronta disponibilità in un presidio collocato a trenta chilometri di distanza? E quali garanzie possiamo avere che siano retribuite le ore di pronta disponibilità aggiuntive? La normativa che disciplina la pronta disponibilità (articolo 17 del CCNL 2002_2005) è stata sottoscritta il 3 novembre 2005, in tempi nei quali ben lontani erano gli effetti di una crisi economica che molti economisti definiscono la più grave e drammatica che si ricordi. Quella stessa tornata contrattuale consolidava per la dirigenza medica garanzie e tutele che sarebbe stato allora impensabile fossero cancellate da norme delle quali appare opinabile la stessa legittimità (si pensi ad esempio alla possibilità, a seguito di ristrutturazioni aziendali, di un demansionamento contrario a quanto disposto dall articolo 2103 del codice civile, al blocco delle retribuzioni disposto dal comma 1 dell articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78). Tra l altro non si capisce con quale logica l articolo 2103 del codice civile sia stato dichiarato inapplicabile alla dirigenza medica (CCNL 1998_2001, articolo 28, comma 6, lettera g). Quelle norme erano state pensate in condizioni di normale e corretto funzionamento di un sistema che oggi, considerata l oggettiva scarsità delle risorse finanziarie di cui dispone, opera in condizioni di tale emergenza da rendere inapplicabili le norme ordinarie. Ad una richiesta che solo pochi anni or sono sarebbe stato impensabile formulare non è possibile sottrarsi, fermo restando il sacrosanto ed ineludibile diritto che anche l emergenza sia gestita con quella equità e trasparenza che sono sempre irrinunciabili, e lo sono ancor più oggi, quando si chiede ai medici italiani un sacrificio sempre maggiore senza offrire loro ritorni né economici né di carriera.

7 Le soluzioni adottate devono essere oggetto di un confronto aperto e leale tra parte datoriale ed organizzazioni sindacali, che per i motivi sopra richiamati sono tenute a vigilare con particolare rigore sull applicazione di quei principi di equità e trasparenza che rendono quantomeno sostenibili i sacrifici ai quali tutti sono chiamati. In questa logica e su questi presupposti le soluzioni ai problemi esposti possono e devono essere trovate, ridefinendo realisticamente il tempo entro il quale il dirigente in pronta disponibilità è tenuto ad assicurare la propria presenza in caso di chiamata, trovando il modo per assicurare il recupero delle ore di presenza in caso di chiamata, laddove i vincoli di carattere economico ne rendano impossibile una adeguata remunerazione, e comunque formalizzando le soluzioni adottate in un regolamento scritto e sottoscritto, al fine di evitare il rischio di essere chiamati a rispondere di responsabilità che non sarebbe giusto né logico assumersi.

8 RIFERIMENTI NORMATIVI (il testo dell articolo 18 del CCNL 1998_2001 è aggiornato sulla base delle integrazioni e modifiche apportate dall articolo 11, comma 1, lettere A) e B) del CCNL 2002_2005) CCNL 1998_2001 Articolo 18 SOSTITUZIONI 1. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di dipartimento, la sua sostituzione è affidata dall azienda ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa da lui stesso preventivamente individuato con cadenza annuale. Analogamente si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione comprendano secondo l atto aziendale più strutture complesse. 2. Nei casi di assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall azienda ad altro dirigente della struttura medesima, indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa, che - a tal fine si avvale dei seguenti criteri: a) il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione, o, comunque, della tipologia indicata alla lettera c) dell articolo 27 del CCNL 1998_2001, con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza; b) valutazione comparata del curriculum dei dirigenti interessati. 3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche in caso di strutture semplici che non siano articolazione interna di strutture complesse ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall incarico di struttura semplice. 4. Nel caso che l assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure previste dalla normativa vigente per il conferimento dell incarico. In tal caso può durare sei mesi, prorogabili fino a dodici.

9 5. Nei casi in cui l assenza dei dirigenti indicati nei commi precedenti, sia dovuta alla fruizione di una aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di direttore generale ovvero di direttore sanitario e di direttore dei servizi sociali - ove previsto dalle leggi regionali - presso la stessa o altra azienda, ovvero per mandato elettorale o per distacco sindacale, l azienda applica il comma 4 e provvede con l assunzione di altro dirigente con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato per la durata dell aspettativa concessa, nel rispetto delle procedure richiamate nel comma. 6. Il rapporto di lavoro del dirigente assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 5, è disciplinato dall articolo 16 del CCNL 5 dicembre 1996. La disciplina dell incarico conferito è quella prevista dall articolo 15 e seguenti del decreto legislativo 502/1992 e dal presente contratto per quanto attiene le verifiche, la durata ed altri istituti applicabili. Il contratto si risolve automaticamente allo scadere in caso di mancato rinnovo ed anticipatamente in caso di rientro del titolare prima del termine. Al rientro in servizio, il dirigente sostituito completa il proprio periodo di incarico ed è soggetto alle procedure di verifica e valutazione da parte del collegio tecnico per quanto concerne la qualità tecnico professionale e del nucleo di valutazione per quanto concerne le capacità manageriali e il raggiungimento degli obiettivi di budget. 7. Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria. Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione prevista dai commi 1 e 2 si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennità mensile di euro 535,05 e per la sostituzione prevista dal comma 3 di euro 267,52. Alla corresponsione delle indennità si provvede o con le risorse del fondo per la retribuzione di posizione o di quello per la retribuzione di risultato per tutta la durata della sostituzione. La presente clausola si applica ad ogni eventuale periodo di sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso anno. L indennità può, quindi, essere corrisposta anche per periodi frazionati. 8. Le aziende, ove non possano fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti, possono affidare la struttura priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico.

10 CCNL 1998_2001 articolo 28 conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali comma 6 elementi dei quali tener conto nelle valutazioni Nel conferimento degli incarichi e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, le aziende tengono conto: a) delle valutazioni del collegio tecnico; b) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare; c) dell area e disciplina di appartenenza; d) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale; e) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate nei processi di valutazione; f) del criterio della rotazione ove applicabile. decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 articolo 15 comma 6 funzioni attribuite ai direttori di struttura complessa Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa sono attribuite, oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali, funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da attuarsi, nell'ambito degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa, e l'adozione delle relative decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e per realizzare l'appropriatezza degli interventi con finalità preventive diagnostiche terapeutiche e riabilitative, attuati nella struttura loro affidata. Il dirigente è responsabile dell'efficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite. I risultati della gestione sono sottoposti a verifica annuale tramite il nucleo di valutazione.

11 L EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA CONTRATTUALE IN MATERIA DI PRONTA DISPONIBILITÀ Decreto del Presidente della Repubblica. 25 giugno 1983, n. 348 Articolo 25 Servizio di pronta disponibilità Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale. Sono tenuti al servizio di pronta disponibilità, ove richiesto da inderogabili necessità, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, tutti i dipendenti dell'ente, ciascuno per le proprie competenze. Il servizio di pronta disponibilità è organizzato utilizzando di norma personale della stessa disciplina o di discipline che abbiano una corrispondenza sotto il profilo della competenza diagnosticoterapeutica. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo. Il servizio di pronta disponibilità va di norma limitato ai periodi notturni e festivi; ha durata di 12 ore e dà diritto ad una indennità in misura indifferenziata ed indivisibile di Lire 24.000 per ogni 12 ore quale compenso forfettario per turno di pronta disponibilità sia sostitutiva che, per quanto riguarda i medici, integrativa, salvo comprovate esigenze di servizio da concordare con le organizzazioni sindacali. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive. In caso di chiamata l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata con recupero orario. Di regola non potranno essere previste per ciascun dipendente, medico e non medico, più di 10 pronte disponibilità nel mese.

12 L EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA CONTRATTUALE IN MATERIA DI PRONTA DISPONIBILITÀ Decreto del Presidente della Repubblica. 25 giugno 1983, n. 348 Articolo 25 Servizio di pronta disponibilità Per quanto concerne il personale medico, il servizio di pronta disponibilità integrativo dei servizi di guardia è, di norma, di competenza del primario o aiuto capo-sezione o servizio autonomo, degli aiuti e degli assistenti con almeno 5 anni di anzianità, nonché, solo per particolari necessità, degli altri assistenti. Per il personale medico il servizio di pronta disponibilità sostitutivo dei servizi di guardia coinvolge, a turno individuale, tutti i sanitari della divisione o del servizio, ad eccezione dei primari e degli aiuti capi sezione o servizio autonomo.

13 L EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA CONTRATTUALE IN MATERIA DI PRONTA DISPONIBILITÀ CCNL 2002_2005 ARTICOLO 17 Pronta disponibilità 1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo stabilito, previa concertazione con le organizzazioni sindacali nell'ambito del piano annuale adottato dall'azienda per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture. 2. Sulla base del piano annuale per le emergenze, sono tenuti al servizio di pronta disponibilità i dirigenti, esclusi quelli di struttura complessa, in servizio presso unità operative con attività continua nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali. Sempre previa concertazione con le organizzazioni sindacali aziendali, possono essere individuate altre unità operative per le quali, sulla base dei piani per le emergenze, sia opportuno prevedere il servizio di pronta disponibilità. 3. Il servizio di pronta disponibilità è limitato ai soli periodi notturni e festivi, può essere sostitutivo ed integrativo dei servizi di guardia ed è organizzato utilizzando dirigenti appartenenti alla medesima disciplina. Nei servizi di anestesia, rianimazione e terapia intensiva può prevedersi esclusivamente la pronta disponibilità integrativa. Il servizio di pronta disponibilità integrativo dei servizi di guardia è di norma di competenza di tutti i dirigenti, compresi quelli di struttura complessa. Il servizio sostitutivo coinvolge a turno individuale, solo i dirigenti che non siano titolari di incarico di struttura complessa. 4. Il servizio di pronta disponibilità ha durata di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive. Di regola non potranno essere previste per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese.

14 L EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA CONTRATTUALE IN MATERIA DI PRONTA DISPONIBILITÀ CCNL 2002_2005 ARTICOLO 17 Pronta disponibilità 5. La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità per ogni dodici ore. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata che comunque non possono essere inferiori a quattro ore l'indennità è corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata come recupero orario. 6. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in un giorno festivo spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. 7. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il fondo per il trattamento accessorio legato a particolari condizioni di lavoro. 8. Le parti concordano che, attenendosi ai criteri generali definiti dalle Regioni nell ambito linee di indirizzo che esse possono emanare per uniformare i comportamenti delle diverse aziende, sono individuate le modalità per il graduale superamento della pronta disponibilità sostitutiva, allo scopo di garantire mediante turni di guardia una più ampia tutela assistenziale nei reparti di degenza.

15 CODICE CIVILE Articolo 2103 Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo.