AVVISO PUBBLICO DI RICERCA SPONSOR PER INTITOLAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI NOVARA SITO IN PIAZZALE DELLO SPORT OLIMPICO N.2 CAPITOLATO ART. 1 In esecuzione della delibera n 286 dell 11.09.2015 è, indetta una procedura ad evidenza pubblica per l individuazione dello sponsor al quale intitolare il Palazzetto dello Sport del Comune di Novara, posto in Piazzale dello Sport Olimpico, 2 ART. 2 Il contratto di sponsorizzazione riguarda una struttura polifunzionale che può essere adibita ad attività sportive, ( pallacanestro, pallavolo, pallamano, ed altro) che oltre all utenza locale e di area attrae numerose iniziative a livello anche regionale e nazionale. L ottima posizione geografica, il buon livello di ricettività alberghiera, la capillare organizzazione delle società sportive e la qualità della gestione della struttura, hanno fatto assumere nel tempo al Palazzetto dello Sport un'importanza di rilevo nazionale avendo ospitato nel tempo eventi sportivi quali i Campionati Mondiali di Kendo, gare internazionali di ginnastica artistica, campionati italiani di pallavolo, basket, pattinaggio e di scherma, oltre ad eventi extrasportivi quali concerti, convention e fiere. Complessivamente il livello di presenze per manifestazioni o gare si aggirano intorno alle tremila presenze ad evento/partita di campionato nazionale/champions league (circa 20 partite e almeno 8 eventi annui ) a cui vanno aggiunte le presenze quotidiane di atleti che si allenano e del relativo staff tecnico oltre a una serie di eventi/partite di livello inferiore che portano ad un utilizzo dell'impianto pressoché quotidiano per nove mesi l'anno. Il contratto di sponsorizzazione ha durata di 3 (tre) anni a partire dalla data di stipulazione dell accordo che disciplina i rapporti tra le Parti. Il contratto di sponsorizzazione comporta l attribuzione alla struttura del nome dello sponsor mediante abbinamento dello stesso al prefisso Pala (Pala Ditta). Lo sponsor ha, inoltre, il diritto: - di posizionare fino ad un massimo di n. 2 insegne/cartelli murali luminosi o non luminosi, le cui dimensioni saranno concordate con l Amministrazione Comunale, posti sui prospetti e/o sulla copertura del palazzetto in modo tale da non recare pregiudizi sia alle strutture che al decoro dell impianto o eventualmente sul totem posto nei pressi di Corso Trieste all'ingresso dell'area parcheggio; gli oneri economici per la realizzazione dell insegna sono a carico dello sponsor; - 1 -
- di posizionare fino ad un massimo di n.3 insegne/cartelli murali luminosi o non luminosi, le cui dimensioni saranno concordate con l Amministrazione Comunale, sui prospetti interni del palazzetto in modo tale da non recare pregiudizi sia alle strutture che al decoro dell impianto; gli oneri economici per la realizzazione dell insegna sono a carico dello sponsor; L installazione delle insegne/cartelli resta subordinata alla preventiva verifica del rispetto delle vigenti normative da parte dei competenti servizi comunali Lo sponsor avrà inoltre la facoltà di realizzare e installare presso la biglietteria o l ingresso dell impianto, a proprie spese, una targa con la denominazione del Palazzetto dello Sport, in materiale plastico o metallico le cui dimensioni saranno concordate con l Amministrazione Comunale; potrà altresì adeguare la segnaletica direzionale relativa alla struttura che già esiste sul territorio o installarne di nuova, previa autorizzazione del Comune e a proprie spese. Inoltre denominazione e logo verranno, costantemente e per tutta la durata contrattuale, utilizzati sia sulla carta intestata che sulle locandine delle iniziative promosse dal soggetto gestore del Palazzetto, nonché su eventuali gadget, comprese le comunicazioni sia radio-televisive che telematiche. Lo sponsor avrà altresì di utilizzare 500 Ore annue gratuitamente, per iniziative proprie o di altro soggetto sportivo da esso individuato, compatibilmente con le esigenze del Comune oltre a far disputare gli incontri ufficiali di campionato/coppa durante le stagioni sportive comprese nel periodo del contratto. ART. 3 Le modalità e le procedure utilizzate per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Capitolato si richiamano e fanno riferimento all art. 119 del D.Lgs. 267/2000 e all art. 43 della L. 449/1997. ART. 4 Il corrispettivo a carico dello sponsor è fissato per un importo a base d asta di 75.000,00 (diconsi settantacinquemila/euro) oltre I.V.A., sulle quali dovranno essere presentate offerte al rialzo,. In caso di parità fra due o più offerte si procederà a richiedere un ulteriore offerta migliorativa. Lo sponsor pagherà al Comune di Novara il corrispettivo annuo da versarsi entro il 31 gennaio di ogni anno (per l anno 2015 e 2018 in proporzione ai mesi di sponsorizzazione). - 2 -
ART. 5 Sono ammessi a presentare offerta, i Soggetti di cui all art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006. I Soggetti interessati dovranno inviare la propria proposta, formulata in forma scritta, secondo quanto indicato nell avviso pubblico. L aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta. ART. 6 Lo sponsor dovrà effettuare, a propria cura e spese, l installazione e la manutenzione, sia straordinaria che ordinaria, dei cartelli, dei supporti e delle strutture ritenute necessarie per veicolare la propria immagine, provvedendo, peraltro, ad adempiere alle vigenti norme di sicurezza, a tutela della incolumità pubblica e del patrimonio comunale. Il Comune concede in uso gli spazi per la sistemazione stabile dei cartelli e, in generale, delle strutture ritenute necessarie, secondo la/e tipologia/e individuata/e sulla base delle specifiche tecniche concordate con il Comune, previo pagamento della dovuta imposta comunale sulla pubblicità. Lo sponsor dovrà progettare e realizzare a propria cura e spese, l ampliamento delle tribune esistenti ad un costo stimato di 100,000 ( centomila) oltre IVA, secondo le specifiche tecniche allegate al presente capitolato, con modalità e tempi concordati con Il Servizio Sport. E vietata la cessione, del contratto di sponsorizzazione, senza preventiva autorizzazione da parte dell Amministrazione comunale. La cessione si configura anche nei seguenti casi: - quando lo sponsor venga incorporato in altra azienda; - nel caso in cui intervenga una cessione d azienda o di ramo d azienda; - in tutti gli altri casi in cui lo sponsor sia oggetto di atti di trasformazione, a seguito dei quali perda la propria identità giuridica. ART. 7 Risoluzione del contratto Nel caso di gravi motivi di inadempienza il Comune avrà la facoltà di procedere alla risoluzione anticipata dell accordo di sponsorizzazione. Costituiscono gravi motivi di inadempienza le sotto indicate ipotesi: a) insolvenza o fallimento dello sponsor o suoi aventi causa; b) gravi inadempienze tali da compromettere la funzionalità e la sicurezza degli impianti; c) mancato o ritardato pagamento del corrispettivo annuale del contratto di sponsorizzazione; - 3 -
d) variazione del nome oggetto di sponsorizzazione senza la preventiva autorizzazione dell Amministrazione Comunale, secondo quanto riportato nell articolo 6; e) altre ipotesi previste espressamente nel presente capitolato. L accordo di sponsorizzazione può essere risolto dall Amministrazione comunale per i motivi suddetti senza che lo sponsor abbia diritto ad alcun risarcimento ed è pronunciata nei modi e nei termini di seguito indicati: si procederà alla formalizzazione mediante l invio di una contestazione degli addebiti, indicando espressamente che tale procedimento può portare alla risoluzione dell accordo di sponsorizzazione e fissando contestualmente un termine congruo (non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti), entro il quale lo sponsor può presentare le proprie deduzioni. Qualora le giustificazioni dello sponsor vengano ritenute insoddisfacenti, il Comune dispone motivatamente la risoluzione del rapporto, facendo salvo in ogni caso il diritto ad ulteriori azioni. Revoca L Amministrazione potrà revocare l accordo di sponsorizzazione per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, salvo il rimborso delle spese sostenute e non ancora ammortizzate. ART. 8 Le proposte saranno valutate da una idonea Commissione giudicatrice, che sarà composta secondo quanto stabilito dall art. 9 comma 1 del vigente Regolamento per la disciplina delle gare e dei contratti. Le offerte verranno valutate direttamente dalla medesima commissione ed i risultati saranno comunicati ai partecipanti. All aggiudicazione si farà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, purché superiore al corrispettivo minimo fissato dal capitolato. Il Responsabile di Area, valutata la coerenza della documentazione prodotta e preso atto dell esito dei lavori della suddetta Commissione sulla congruità della proposta economica dello sponsor, proporrà al soggetto privato interessato un accordo di sponsorizzazione, che acquisterà efficacia con la sottoscrizione, per accettazione, da parte dello stesso soggetto privato. Gli interessati possono effettuare, previo accordo con il competente ufficio Sport, idonei sopralluoghi presso la struttura interessata. L Amministrazione si riserva di richiedere ai Soggetti proponenti precisazioni ed informazioni integrative e si riserva, altresì, insindacabilmente, di non accettare proposte qualora emergano situazioni che configurino conflitti di interesse tra l attività pubblica e quella privata, con possibili danni alla propria immagine e/o attività di istituto, ovvero qualora si ravvisino motivi di inopportunità generale. - 4 -
Non saranno prese in considerazione e verranno, in ogni caso, escluse le sponsorizzazioni riguardanti: 1. propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 2. pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale; 3. messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia. Per tutte le controversie che dovessero insorgere è competente il foro di Prato. ART. 9 I dati personali raccolti, in applicazione di quanto previsto dal presente Capitolato, saranno trattati esclusivamente per le finalità stabilite dal medesimo Capitolato. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali tenuti alla applicazione del presente Capitolato. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del presente Capitolato. - 5 -
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