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Comune di Desenzano del Garda Provincia di Brescia Bozza di Convenzione Urbanistica regolante il Programma Integrato d Intervento (P.I.I.) in Via Venezia per la realizzazione di attività residenziali su area sita in Via Venezia, correlata alla realizzazione di opera pubblica strategica (passeggiata a lago di Rivoltella) Proponente: Tatsiy Elizaveta Residente in Brescia, via Benacense n.ro 39

BOZZA DI CONVENZIONE URBANISTICA regolante il PROGRAMMA INTEGRATO D INTERVENTO denominato PII in Via Venezia in Comune di Desenzano del Garda, ex titolo VI capo I L.R. 12/2005, relativo alla realizzazione di attività residenziali su area sita in Via Venezia, correlata alla realizzazione di opera pubblica strategica (passeggiata a lago di Rivoltella). Articolo 28, legge 17 agosto 1942, n. 1150 Articoli 12,14,46,93 legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.e.i. Adottato con deliberazione del Consiglio comunale del Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. del L'anno duemila il giorno.del mese di in. avanti a me.. si sono costituiti: il Sig... nato a. il.., nella sua qualità di dirigente dell area sevizi al territorio del Comune di Desenzano del Garda (nel prosieguo denominato Comune),., domiciliato per la carica presso la sede municipale in Via Carducci, 2, il quale interviene alla stipula in forza dell art. 107 del D. lgs 18/8/2000 n 267 T.U. delle leggi sull ordinamento degli enti locali, dell art. 72 dello Statuto comunale e del provvedimento del Sindaco n in data che in copia autentica si allega a presente atto sotto la lettera ; e La Sig.ra Elizaveta Tatsiy nata a Kotovo (federazione Russa) il 05/03/1945, che interviene nel presente atto nella qualità di proprietaria (nel prosieguo denominata attuatore privato); PREMESSO 1) - che l attuatore privato è proprietario delle aree della superficie complessiva di mq 5.036 poste in località Via venezia, Desenzano così identificate al NCTR:

Fg. 38 mapp. 560 di mq 5.036 mq 5.036 St (superficie territoriale) del comparto interessato al P.I.I. 2) - che dette aree sono attualmente inserite, nel P.R.G. vigente, come Zone agricole produttive Ea2 Si applicano le disposizioni di cui alla L.r. 93/80. H max = 7,50 m; solo in caso di provata necessità potranno essere realizzati silos, serbatoi o altri impianti tecnici con altezza superiore. Al fine del computo delle volumetrie realizzabili è ammessa l utilizzazione di tutti gli appezzamenti anche non contigui, componenti l azienda compresi quelli esistenti su terreni di comuni contermini. Su tutte le aree computate ai fini edificatori è prescritto un vincolo di inedificabilità, debitamente trascritto sugli appositi registri immobiliari. Tutte le forme di intervento si attuano secondo quanto previsto all art. 64. Sono ammesse esclusivamente le opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e destinate alla residenza dell imprenditore agricolo e dei dipendenti dell azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione, la conservazione e la vendita di prodotti agricoli, secondo le disposizioni e le prescrizioni, funzionali e volumetriche, definite in materia dalla L.r. 93/80. La richiesta di costruzione di nuovi edifici e di attrezzature, o di ampliamento di quelli esistenti, deve essere corredata da documentazione che dimostri la congruità delle destinazioni dei fabbricati e delle loro dimensioni, rispetto all estensione delle superfici colturali (in affitto e/o in proprietà) dell azienda e dei suoi programmi, ai sensi di quanto previsto dalla L.r. 93/80. 3) - che l attuatore privato ha presentato in data 17/11/2009, registrata con il numero di prot. 37537, successivamente integrata in data 25/03/2010 prot 9989 e 10053, domanda di approvazione di un Programma Integrato di Intervento (P.I.I.), ai sensi degli artt. da 87 a 93 della L.R 12/2005 e s.m.i. e secondo le previsioni contenute nel Documento d Inquadramento per la Programmazione Integrata d Intervento (ex art. 25, comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i.) approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 61 del 13/07/2009; 4) - che il Programma Integrato d Intervento presentato prevede: - la modifica della destinazione e della possibilità edificatoria dell area in oggetto, per ottenere una destinazione residenziale, più coerente con le dimensioni, l accessibilità e la posizione del terreno; - l attuazione della sola area di proprietà dell attuatore privato separata dalle altre proprietà attualmente comprese nel comparto definito dal vigente PRG; - il miglioramento della viabilità e dei servizi per la zona, con la realizzazione diretta, da parte dell attuatore privato, di parcheggi pubblici e di uso pubblico e delle opere di urbanizzazione primaria relative al nuovo intervento; - la partecipazione alla realizzazione di un infrastruttura pubblica da parte dell attuatore privato, a titolo di concorso alle risorse per l attuazione delle Previsioni del Piano dei Servizi, di cui al punto 4.4.1 della Relazione del Documento di Inquadramento approvato dal Consiglio comunale con delibera 61 del 13/07/2009, consistente nella realizzazione diretta da parte degli attuatori privati, delle opere di prolungamento della passeggiata a lago di Rivoltella, individuata dall Amministrazione

comunale (delibera Giunta comunale n. 139 del 01/06/2010) e come da progetto dell Ufficio Tecnico Comunale facente parte della documentazione del P.I.I. avanti elencata; 5) - che il Programma Integrato d Intervento è stato oggetto delle seguenti deliberazioni: - deliberazione della Giunta comunale n. 74 del 30/03/2010, atto ricognitorio delle procedure in corso relative a proposte di P.I.I., fra le quali è compresa quella in oggetto; - deliberazione della Giunta comunale n. 139 del 01/06/2010, atto di indirizzo sulle proposte di P.I.I. nel quale è elencato quello in oggetto al quale è associata l esecuzione di opere pubblica consistente nella realizzazione della passeggiata a lago Rivoltella; - deliberazione della Giunta comunale n... del... ed è stato approvato con i seguenti provvedimenti: - deliberazione del Consiglio comunale n... del... - deliberazione del Consiglio comunale n... del... 6)- che il piano di lottizzazione approvato dalla Giunta comunale con i provvedimenti sopra citati è costituito dalla seguente documentazione, depositata in atti del Comune: - domanda - relazione tecnica con i dati del P.I.I. e con il quadro economico generale - relazione sulla compatibilità con il Documento di Inquadramento - bozza di convenzione - documentazione relativa al titolo di proprietà - documentazione fotografica - tav.a: planimetria di inquadramento territoriale - tav.b: inquadramento territoruiale con evidenziazione delle componenti di macrostruttura - tav.c: estratto dal P.T.C.P., struttura di piano - tav.d: estratto dal P.T.C.P., componente paesistica - tav.e: pianio della viabilità della provincia di Brescia. Indirizzi strategici - tav.f: tavola di azzonamento - tav.g: individuazione dei vincoli e delle tutele OPE LEGIS - tav.h: stato di attuazione della pianificazione vigente e individuazione delle previsioni non attuate - tav.i: analisi quantitativa dell utilizzo del suolo (direttiva ex art. 141 P.T.C.P.) - tav.l: individuazione e stato di attuazione dei servizi esistenti - tav.m: sistema della mobilità vigente e di progetto - tav.n: Analisi degli elementi paesistici - tav.o: Ricognizione delle condizioni di rischio, fattibilità idrogeologica - tav.p: carta litologica e morfologica con indicazioni di prima caratterizzazione geotecnica - tav.q: carta della fattibilità geologica per le azioni di piano - tav.r: individuazione e verifica di adeguatezza delle reti di sottoservizi - tav.s: planimetria aree sottoposte a vincoli ambientali - tav.1: planimetria di inquadramento territoriale - tav.2: planimetria generale di progetto

- tav.3: plani volumetrico generale con indicazioni delle dotazioni - tav. 4: schema tipologico degli edifici - tav. 5: dimostrazione parametri urbanistici - tav. 6: dimostrazione parametri edilizi di progetto - tav. 7: opere di urbanizzazione primaria planimetria - tav. 8: prospetti, sezioni e prospettiva - Computo metrico e Preventivo di spesa delle opere di urbanizzazione ad esecuzione diretta a scomputo oneri Tutto ciò premesso SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 - OBBLIGO GENERALE 1. Gli attuatori privati si impegnano ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per loro vincolante e irrevocabile in solido fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune ai sensi della presente convenzione. ART. 2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI 1. Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione. 2. Gli attuatori privati sono obbligati in solido per sé e per loro aventi causa a qualsiasi titolo; si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree o degli immobili oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dagli attuatori privati con la presente convenzione si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, i quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono opponibili alle richieste di quest ultimo. 3. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dagli attuatori privati non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione. Art. 3 - ASSETTO FINALE DEI DIRITTI REALI, DERIVANTE DALL ATTUZIONE DEL PII Gli assetti del P.I.I. sono i seguenti: Situazione urbanistica iniziale: - Nel P.R.G. vigente (secondo art. 57 NTA richiamate al punto 2 delle premesse), relativa alla quota di proprietà dagli attuatori privati compresa nella zona Ea2 - St (superficie territoriale) della proprietà dall attuatore privato: mq 5.036 - Sf (superficie fondiaria) della proprietà dall attuatore privato: mq 5.036 - Ce (cessioni aree) non previste in quanto si richiede la monetizzazione

- Ut (utilizzzazione territoriale), cioè edificabilità espressa in mq di Superficie lorda di pavimento, Slp spettante all attuatore privato: mq 1310,40 - destinazione: residenziale Situazione urbanistica finale: - Secondo P.I.I. approvato in variante al PRG con i provvedimenti del Consiglio comunale richiamati al punto 5 delle premesse: -St (superficie territoriale) del PII: mq 5.036 (limitato alla proprietà dagli attuatori privati) - Sf (superficie fondiaria) del PII: mq,5.036 - Ce (cessioni aree) non previste quindi da monetizzare - monetizzazione )art. 46 L.R. 12/2005 e s.m.i.: mq 889,60 - Ut (utilizzzazione territoriale), cioè edificabilità espressa in mq di Superficie lorda di pavimento, Slp del PII: mq 1310,40 - destinazione: residenziale, riconducibili a quelle indicate all art. 18.02 delle NTA del PRG e disciplinate dagli artt. dal 56.01 al 56.04.11 delle NTA stesse; - standard di qualità aggiuntivo: partecipazione alla realizzazione di una infrastruttura pubblica da parte degli attuatori privati, a titolo di concorso alle risorse per l attuazione delle Previsioni del Piano dei Servizi, di cui al punto 4.4.1 del Relazione del Documento di Inquadramento approvato dal Consiglio comunale con delibera 61 del 13/07/2009, consistente nella realizzazione diretta da parte degli attuatori privati, delle opere di prolungamento della passeggiata a lago di Rivoltella, individuata dall Amministrazione comunale (delibera Giunta comunale n. 139 del 01/06/2010) e come da progetto dell Ufficio Tecnico Comunale facente parte della documentazione del P.I.I. elencata al punto 6 delle premesse. Art. 4- MONETIZZAZIONE AREE NON CEDUTE E MODALITA DI IMPIEGO DEL CORRISPONDENTE VALORE 1. L Amministrazione comunale, su richiesta degli attuatori privati, ha convenuto sulla monetizzazione di una parte delle aree di cessione secondo quanto previsto dall art. 46 della legge regionale 12/2005 e s.m.i. e per le ragioni indicate nella deliberazioni del Consiglio comunale di approvazione del P.I.I., nelle quali è anche stato determinato il valore della monetizzazione quantificandolo in /mq.. 2. Rispetto alle aree di cessione previste dal P.I.I., pari a mq 889,6 è prevista la monetizzazione delle stesse. 3. L importo per le monetizzazione ammonta quindi a.. (mq 889,60 x /mq.), somma questa che viene utilizzata dagli attuatori privati per la realizzazione delle opere di prolungamento della passeggiata a lago di Rivoltella.

Art. 5- DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 1. Gli attuatori privati prendono atto che, ai sensi del DPR 380/2001, il Permesso di Costruire per gli interventi previsti comporta la corresponsione del contributo di costruzione commisurato: - all incidenza delle opere di urbanizzazione primaria - all incidenza delle opere di urbanizzazione secondaria - al costo di costruzione contributo che secondo le tariffe oggi vigenti (delib. G.C. 140 del 01/06/2010) e per la destinazione residenziale (nuova costruzione) previsti, risulta il seguente: - per urbanizzazione primaria: mc 5.036 x /mc 12,26 = 61.741.36 - per urbanizzazione secondaria: mc 5.036 x /mc 17,49 = 88.079,64 per un totale di 149.821,00 - per costo di costruzione: da determinare in base al D.M. 10/5/1977 Art. 6 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 1. Gli attuatori privati prendono atto che nel P.I.I. non è prevista la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria per cui il relativo contributo (calcolato in via presuntiva, come sopra indicato, in 88.079,64) verrà utilizzata dagli attuatori privati per la realizzazione delle opere di prolungamento della passeggiata a lago di Rivoltella. Art. 7 - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLO STANDARD DI QUALITA AGGIUNTIVA 1. Con riferimento all art. 4.4.1 Concorso alle risorse per l attuazione delle Previsioni del Piano dei Servizi, della Relazione del Documento di Inquadramento approvato dal Consiglio comunale con delibera 61 del 13/07/2009, il beneficio immobiliare concesso per la trasformazione viene così determinato: - area interessata alla trasformazione: mq 5.036 - valore dell area prima delle trasformazione, calcolato al mq espressa dal PRG vigente, come riportato all art. 7: -- valore unitario area agricola (secondo tabelle ICI 2010): /mq 20 - valore complessivo (secondo tabelle ICI 2010): 100.720 - valore dell area dopo la trasformazione, calcolato sulla base della edificabilità espressa dal PII, come riportato all art. 7: - Slp edificabile con destinazione residenziale: mq 4.561,2 - valore area da potenzialità volumetrica (secondo tabelle ICI 2010): /mc 320,00 - valore complessivo (secondo tabelle ICI 2010): 1.611.520,00 - differenza di valore: 1.510.800,00 - valore dello standard di qualità aggiuntiva pari al 30% della differenza : 453.240,00 Art. 8 INDIVIDUAZIONE DELL OPERA PUBBLICA A TITOLO DI STANDARD DI QUALITA AGGIUNTIVA 1. L opera pubblica da realizzare a titolo di concorso alle risorse per l attuazione delle Previsioni del Piano dei Servizi, di cui al punto 4.4.1 della Relazione del Documento di Inquadramento approvato dal

Consiglio comunale con delibera 61 del 13/07/2009 è stata individuata nel prolungamento della passeggiata a lago di Rivoltella, (delibera Giunta comunale n. 139 del 01/06/2010) e come da progetto dell Ufficio Tecnico Comunale facente parte della documentazione del P.I.I. elencata al punto 6 delle premesse. 2. Gli attuatori privati si impegnano a realizzare direttamente detta opera, il cui importo è quantificato in., come risulta dal computo metrico e preventivo di spesa facente parte della documentazione del P.I.I. elencata al punto 6 delle premesse. Art. 9 - QUADRO ECONOMICO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL P.I.I. SUDDIVISO FRA OPERE RELATIVO AL NUOVO INSEDIAMENTO E OPERE PER LA REALIZZAZIONE DELL AMPLIAMENTO DEL LUNGOLAGO DI RIVOLTELLA 1. Il quadro economico relativo alla realizzazione del P.I.I. è il seguente. 2. Opere relative al nuovo insediamento a- opere di urbanizzazione primaria non previste in quanto esistenti. b- contributo oneri urbanizzazione primaria :., c- contributo oneri urbanizzazione secondaria: 88.079,64, da utilizzare dagli attuatori privati per la realizzazione dell opera pubblica prolungamento passeggiata a lago Rivoltella d- monetizzazione aree standard:., da utilizzare dagli attuatori privati per la realizzazione dell opera pubblica prolungamento passeggiata a lago Rivoltella 3. Opere relative al prolungamento passeggiata a lago di Rivoltella a- importo lavori previsto:.. b- risorse da utilizzare a disposizione degli attuatori privati : b1- standard di qualità aggiuntiva di cui all art. 9: b2- contributo oneri urbanizzazione secondaria: 88.079,64 b3- monetizzazione aree standard:.. b4- eventuale risparmio su esecuzione opere urbanizzazione primaria: b5- per un totale di.. Art. 10- TERMINE PREVISTO PER LA REALIZZAZIONE E LA CONSEGNA AL COMUNE DELLE OPERE 1. La durata della presente convenzione è di 2 (due) anni decorrenti dalla data della stipula della presente convenzione. Eventuali proroghe dovranno essere concordate con l amministrazione comunale. 2. Indipendentemente dalla durata massima della convenzione è previsto il rispetto dei seguenti termini: -la pista ciclabile su Via Colombare di Castiglione dovranno essere realizzate e consegnate al Comune nel termine di due anni decorrenti dalla data della stipula della presente convenzione (salvo eventuali opere o porzioni di opere ricadenti su proprietà diversa da quella gli attuatori privati nel

qual caso il termine, per la realizzazione di dette porzioni decorre dalla data di messa a disposizione delle aree da parte del Comune); - la realizzazione delle opere di prolungamento del lungolago di Rivoltella dovranno essere iniziate entro sei mesi dalla data di consegna da parte del Comune, dopo l ottenimento delle autorizzazioni amministrative in capo allo stesso, e ultimate entro un anno dalla data di consegna. Art. 11 PROCEDURA PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E DI QUELLE DELLO STANDARD DI QUALITA AGGIUNTIVA 1. Le opere saranno eseguite disgiuntamente atttraverso due diversi e distinti appalti aventi ad oggetto: - l uno, la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione primaria relative al nuovo insediamento previsto dal P.I.I. in Via Colombare di Castiglione; - l altro, la realizzazione delle opere di prolungamento del lungolago di Rivoltella a titolo di standard di qualità aggiuntiva previsto per i P.I.I. da Documento di inquadramento approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 61 in data 13/072010 (art. 4.4.1 Concorso alle risorse per l attuazione delle Previsioni del Piano dei Servizi, della Relazione del Documento di Inquadramento). 2. Le opere saranno eseguite da un operatore individuato con le modalità previste dalla procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 57 comma 6 e 222 comma 8 del D. Lgs 163/2006. Le generalità degli esecutori devono essere comunicati al Comune. ART. 12- SPESE 1. Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la convenzione egli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, come pure le spese afferenti la redazione dei tipi di frazionamento delle aree in cessione, quelle inerenti i rogiti notarili e ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico esclusivo degli attuatori privati. ART. 13 - TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI 1. Gli attuatori privati rinunciano ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza della presente convenzione. 2. Gli attuatori privati autorizzano il signor Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione della presente affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità. 3. Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si dà atto che tutte le cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto, sono fatte in esecuzione del Piano Regolatore Generale; trovano altresì applicazione, per quanto occorra: a) l articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Non è da intendere rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione) per cui le cessioni delle aree e delle

opere di urbanizzazione di cui alla presente convenzione non sono rilevanti ai fini dell imposta sul valore aggiunto; b) l articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come interpretato dall articolo 76, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per il trasferimento di beni immobili interni al Piano attuativo. Letto, confermato e sottoscritto, lì Gli attuatori privati Elizaveta Tatsiy Per il Comune.