La Figura Professionale del Consulente Tecnico d'ufficio

Похожие документы
MODALITA' DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI C.T.U

1: DELLA NOMINA E DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE TECNICO

Lotta contro la criminalità informatica. Le fasi e le responsabilità nel repertamento delle prove digitali

LA CONSULENZA TECNICA D UFFICIO. Relatore: Dott. Carmelo Sigillo Giudice Terza Sezione Civile - Tribunale di Verona Verona, 19 Maggio 2015

I CONSULENTI TECNICI DEL GIUDICE Formazione e tenuta dell Albo

Capitolo 11. Consulenza tecnica e arbitrato

SEZIONE I. Sezione I - Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari

I CONSULENTI TECNICI DI PARTE E D UFFICIO: LA STESURA DELLA RELAZIONE PERITALE

ALBO DEI PERITI E/O CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO DEL TRIBUNALE

INTRODUZIONE... pag. XI AUTORE...» XII

Il C.T.U. nel processo penale

CONSULENZA TECNICA D UFFICIO

Ctu: l iscrizione all albo passo per passo

TRIBUNALE DI CATANZARO

IL CONSULENTE TECNICO DI UFFICIO NEL CASO DI ARBITRATO IL CORRETTO RITUALE

L ATTIVITÀ DI CONSULENTE TECNICO PER IL TRIBUNALE

La Consulenza Tecnica di Parte

Corso di formazione e di approfondimento per consulenti tecnici d ufficio e di parte

(GIAMPAOLO DI MARCO-MARIA SICHETTI)

NORME REGOLANTI L ATTIVIA' DEL CTU Il CTU Consulente Tecnico d Ufficio è la figura professionale, di particolare competenza tecnica, al quale si

Estimo e attività peritale Parte 2: Consulenza tecnica giudiziale

Oggetto: liquidazione dei compensi all esperto e allo stimatore.

Presentazione... Introduzione...

Contestazioni NO GRAZIE!

BREVI NOTE IN MATERIA DI CONSULENZA TECNICA D UFFICIO: LE NOVITA DEL NUOVO CODICE DI PROCEDURA CIVILE

DELLE RESPONSABILITÀ NELL ASSISTENZA SANITARIA

INDICE. Schemi GIURISDIZIONE E COMPETENZA. GLI ORGANI GIUDIZIARI E IL PUBBLICO MINISTERO Prefazione...

CORSO SEZIONE ESECUZIONE IMMOBILIARE E STIME IMMOBILIARI

Linee Guida per l'iscrizione all'albo Consulenti Tecnici d'ufficio del Tribunale

LA CONSULENZA TECNICA IN ARBITRATO

AVVISO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DI LAUREATI IN GIURISPRUDENZA AD UNO STAGE

IL CONSULENTE TECNICO AUSILIARIO DEL GIUDICE E IL CONSULENTE TECNICO DELLE PARTI

LE MODIFICHE AL PROCESSO ESECUTIVO PER ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI d.l. 132/2014 conv. L. 162/14

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI COMO SEZIONE FALLIMENTARE FALLIMENTO N. 35/02 IMMOBILIARE CARATE URIO SRL IN LIQUIDAZIONE * * * * * * *

SPORTELLO PER IL CITTADINO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO

Procedimento amministrativo

INDICE INDICE. Prefazione...p. XVII

CONSULENZA TECNICA D UFFICIO CONSULENZA TECNICA DI PARTE

DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n (GU n. 203 del ) convertito con modificazioni

Il dibattimento nel processo penale

La parte civile nel processo penale

INDICE SOMMARIO. Capitolo 1 LE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO

Codice Penale Militare di Pace Titolo V DEL GIUDIZIO. Capo I DEGLI ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO.

LA VENDITA IMMOBILIARE

ALBO DEI PERITI E/O CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO DEL TRIBUNALE

NOTE ALLE NORME CHE REGOLAMENTANO L'ATTIVITA' DEL C.T.U. E DEL C.T.P.

TRIBUNALE CIVILE DI RICORSO IN OPPOSIZIONE AL DECRETO DI PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA EX ART. 15 DEL D.LGS. N. 150/2011 PER

Perizie: cosa succede se il sopralluogo e complesso? Il perito risponde

Risoluzione N.107/E QUESITO

Tribunale Ordinario di Pescara. Verbale di udienza

I provvedimenti di istruzione preventiva: presupposti e procedimento

Relatore: Dr. Nicola Mezzina Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania

LINEE GUIDA OPERATIVE PER LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO CON MESSA ALLA PROVA DELL IMPUTATO NEL FORO DI BOLZANO

Gruppo di lavoro. Danno alla persona VADEMECUM. per i CTU medico-legali. PARTE PRIMA Le operazioni peritali

presa visione dell elaborato peritale e valutatane il grado di completezza e complessità;

Le indagini preliminari, definizione e disciplina giuridica

Oggetto: Incarichi di consulenza tecnica presso la Procura della Repubblica di Roma. Linee guida.

DECRETO LEGISLATIVO 4 febbraio 2010, n. 14

Istituto Nazionale Previdenza Sociale AVVISO. per la formazione di liste di Avvocati domiciliatari e/o sostituti di udienza per contenzioso INPS

CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI

COMUNE DI CIMITILE. 5) assenza di grave errore commesso nell'esercizio dell'attività professionale;

MANUALE DELLE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E IMPUGNAZIONI DICEMBRE 2008

Транскрипт:

La Figura Professionale del Consulente Tecnico d'ufficio La figura del consulente tecnico d'ufficio è disciplinata dal codice di procedura civile art. 61-64, 191-201 c.p.c.; art. 13-24, 89-92 disp. att. c.p.c., art. 225, 226, 230, 359, 360, 501, 502, 510 c.p.p. Il consulente tecnico è un organo giudiziario individuale al quale il giudice può rivolgersi nello svolgimento della propria attività, quando l'oggetto della lite implichi questioni non risolvibili in base alle nozioni di comune esperienza. L art.61 del c.p.c. lo qualifica come un ausiliario del giudice Nel giudizio civile si distingue tra consulente tecnico del giudice, o consulente tecnico d'ufficio (CTU), e consulente tecnico di parte (CTP). 1

Il consulente tecnico d'ufficio è uno degli ausiliari del giudice la cui funzione è tesa ad integrare l attività di quest ultimo, sia in quanto può offrire elementi per valutare le risultanze di determinate prove, sia in quanto può offrire elementi diretti di giudizio: proprio per tali motivi è una persona con particolare competenza in un determinato settore, chiamata a esprimere pareri, raccogliere motivazioni, effettuare verifiche, anche se non esercita mai attività decisoria che spetta invece esclusivamente al magistrato. Pertanto, quando lo ritiene necessario, il giudice può farsi assistere per il compimento di singoli atti o per tutto il processo da uno o più consulenti con particolare competenza tecnica (art. 61 c.p.c.). Il consulente tecnico è nominato, con ordinanza, dal giudice istruttore o dal Collegio su richiesta delle parti ovvero d ufficio. 2

Nella scelta dei consulenti tecnici d'ufficio il Giudice generalmente si avvale dell'albo dei periti che è un registro nel quale sono iscritti i nomi delle persone, fornite di particolari competenze professionali e tecniche alle quali il giudice può affidare l'incarico di effettuare consulenze utili ai fini del giudizio. L'Albo diviso per categorie, cioè per discipline o gruppo di discipline, deve essere istituito presso ogni Tribunale; è tenuto a cura del Presidente del Tribunale ed è formato da un Comitato tra cui figurano il Presidente dell'ordine o del Collegio a cui appartiene la categoria di esperti della cui iscrizione si tratta. L'iscrizione all'albo è possibile se sussistono particolari requisiti: competenza tecnica, specchiata condotta morale. L'Albo dei periti, anche se non vincolante per il giudice, costituisce il testo tipico per l'individuazione degli esperti ai quali affidare le indagini specifiche. L'interessato all'iscrizione nell'albo deve inoltrare 3

domanda al Presidente del Tribunale e deve presentare determinati documenti relativi alla propria esperienza professionale. Nel processo penale il consulente tecnico è denominato PERITO e quindi PERIZIA la sua consulenza Anche i consulenti tecnici del pubblico ministero sono nominati, di regola, fra le persone iscritte negli albi dei periti. Nel corso delle indagini infatti può apparire necessario avere il giudizio di un esperto in ordine a circostanze specifiche che assumano rilevanza processuale: in tali occasioni si rende spesso necessario per il pubblico ministero il ricorso ad una perizia o quanto meno al parere tecnico di un esperto. Il giudice,o il P.M. quindi, tenuto conto della competenza specifica del consulente in relazione alla questione oggetto della consulenza, nomina il C.T.U. o il Perito Una volta nominato dal giudice, il consulente tecnico è obbligato ad accettare l'incarico, e può 4

rifiutare solo per giusti motivi valutati direttamente dal magistrato; ha il diritto di astenersi o può essere ricusato dalle parti per eventuali incompatibilità con l'incarico conferitogli. Lo stesso Presidente del Tribunale esercita l'attività di vigilanza e può promuovere procedimenti disciplinari (avvertimento, sospensione dall'albo per un tempo non superiore ad un anno, cancellazione dall'albo) nei casi in cui il consulente non abbia adempiuto gli obblighi derivanti dagli incarichi assunti o non abbia mantenuto una determinata condotta morale e professionale. Il consulente tecnico, prima di svolgere il proprio compito, deve prestare giuramento; quindi il giudice formula i quesiti ai quali il CTU deve dare risposta con relazione peritale entro i termini di tempo stabiliti. Il consulente nominato per la perizia compie le indagini che gli sono commesse dal giudice, fornisce in udienza e in camera di consiglio i chiarimenti che il 5

giudice gli richiede e redige una relazione denominata perizia o consulenza tecnica d'ufficio. La perizia non è del tutto vincolante per il giudice il quale, se non ritiene rilevanti gli argomenti del perito, può sempre farne disporre una nuova o può perfino non tener conto di quanto scritto dal tecnico purchè, ovviamente, motivi adeguatamente tale decisione. In tutti i casi in cui un giudice nomina un perito, le parti si possono far assistere da periti di parte. I consulenti tecnici di parte formulano le loro deduzioni sull'operato del perito d'ufficio e possono depositare relazioni a sostegno o a critica della perizia di ufficio. All'atto della consegna in cancelleria della relazione, il consulente tecnico può allegare la richiesta di liquidazione del compenso. Il C.T.U. dovrà elencare le spese sostenute nella propria parcella che verrà depositata presso la cancelleria del giudice competente La parcella così 6

presentata viene analizzata dal Giudice che provvede a liquidarla, previe eventuali decurtazioni, con decreto che pone l'onere del pagamento a carico di una o più parti in causa. Come già sopra precisato il CTU nell' espletamento del suo incarico potrà essere affiancato da CTP ovvero consulenti tecnici di parte; all'atto della nomina del consulente tecnico d'ufficio, secondo quanto disposto dall'art. 201 del cod. proc.civ., il giudice assegna alle parti un termine per la nomina del proprio CTP. Tale nomina è facoltativa ma è comunque "subordinata" all'intervento nel processo di un consulente tecnico d'ufficio. Per la nomina del C.T.P. è sufficiente la dichiarazione resa al cancelliere. Il consulente di parte può assistere allo svolgimento delle operazioni peritali svolte dal C.T.U., partecipare alle udienze e può essere ammesso in camera di consiglio per chiarire al Presidente le proprie osservazioni tecniche. 7

Il C.T.P.può presentare una relazione che può essere inserita nella relazione del consulente d'ufficio, oppure può essere presentata autonomamente. 8